XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4738
Decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di
vendita di immobili pubblici oggetto di
cartolarizzazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare misure volte a favorire la prosecuzione del processo
di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modalità di determinazione del prezzo di immobili
pubblici oggetto di cartolarizzazione).
1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso
residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le
modalità previste dal secondo periodo del comma 20
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, è
determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le
modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato
del mese di ottobre 2001.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di
vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi
del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351
del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati
dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di
valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in
opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001,
quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari
(OMI) e di altri parametri di mercato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai
commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e
prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle
quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il
maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già
concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti
originariamente proprietari degli immobili.
4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i
criteri e le modalità applicative delle disposizioni del
presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti
con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti
derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine
si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali
non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le
finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi
decreti, la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in
favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili
delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si
provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di
proprietà dello Stato, da individuare con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura tale da garantire che
dalle relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare
non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli
interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai
medesimi soggetti. Al termine dell'operazione di
cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i
predetti soggetti ovvero per l'escussione della garanzia
eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di
ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con
appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 2.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2004.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.