XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4738
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge,
reca disposizioni in materia di determinazione del prezzo di
vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.
Il comma 134 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (legge finanziaria 2004), ha reintrodotto il secondo
periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410; il dibattito parlamentare
relativo alla finanziaria 2004 ha chiaramente indicato la
volontà del legislatore di applicare la norma nel senso di
concedere l'applicazione dei prezzi del 2001 ai conduttori
delle unità residenziali non di pregio che, non avendo
ricevuto dall'ente proprietario la lettera di offerta in
opzione per l'acquisto entro il 26 settembre 2001, avessero
manifestato nei termini previsti la volontà di acquisto, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In osservanza della volontà del Parlamento, la norma in
parola dispone l'applicazione alle vendite della Società
cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP) dei prezzi del 2001
e le relative modalità concrete di determinazione, prevedendo
a tale fine l'uso di coefficienti di abbattimento di periodo,
determinati dall'Agenzia del territorio, sulla base degli
eventuali aumenti di prezzo registrati in ciascun comune o
ambito geografico, da applicare al prezzo corrente di mercato
indicato nelle lettere di offerta ai conduttori. In concreto
si prevede di inserire nelle stesse lettere di offerta
l'indicazione della facoltà, per i conduttori aventi titolo,
di beneficiare dell'eventuale riduzione del prezzo di acquisto
presentando all'ente la documentazione necessaria nei termini
richiesti, al fine di ricevere la comunicazione del nuovo
prezzo.
Si prevede che il beneficio introdotto dalla norma venga
concesso, subordinatamente alla verifica del possesso da parte
del conduttore dei requisiti di legge, sia mediante
l'eventuale riduzione del prezzo per gli acquisti che
avverranno in futuro, sia attraverso il rimborso del maggior
prezzo eventualmente già pagato, ai conduttori che, pur avendo
titolo per il beneficio, avessero già acquistato. In relazione
a questi ultimi, è previsto che il rimborso sia corrisposto
dagli enti originariamente proprietari degli immobili a
seguito della verifica della documentazione presentata dal
beneficiario, prelevando le somme necessarie dal rispettivo
conto intrattenuto presso la Tesoreria dello Stato e sul quale
è stato accreditato, al momento della cessione, il
corrispettivo iniziale pagato per gli immobili dalla SCIP.
In relazione alle vendite future, lo Stato è tenuto a
mantenere indenne la società di cartolarizzazione,
limitatamente all'operazione SCIP 2, in relazione ad eventuali
minori proventi che questa percepirà in conseguenza
dell'applicazione del presente decreto-legge, nonché dei danni
che ne potranno derivare per i portatori dei titoli emessi
dalla SCIP per finanziare l'acquisto degli immobili. Il danno
effettivo potrà mutare nel tempo sulla base del livello dei
prezzi di mercato, sempre in relazione al mese di ottobre
2001, riscontrato al momento dell'effettiva vendita.
Pur essendo il versamento alla SCIP della somma indicata
necessario a ripristinare la situazione precedente, in
relazione ai prezzi complessivi attesi dalla vendita degli
immobili ed all'affidabilità creditizia goduta dai titoli
emessi prima del provvedimento, è prevedibile che, al termine
della rivendita degli immobili, le somme incassate dalla SCIP
a compensazione del danno subìto eccedano quanto necessario al
rimborso dei titoli emessi dalla società e collocati sul
mercato.
E' infine previsto che le modalità concrete di
corresponsione dell'indennizzo siano stabilite con successivi
decreti ministeriali ed è altresì prevista la possibilità che
sia concessa a tale fine la garanzia dello Stato in favore di
eventuali terzi finanziatori della SCIP. Quest'ultima modalità
è prevista in considerazione dell'esigenza per lo Stato di
rendere immediatamente disponibili alla società di
cartolarizzazione le somme dovute a titolo di rimborso, ma
anche della capienza attesa, al termine dell'operazione, degli
incassi complessivi ottenuti dalla SCIP dalla rivendita degli
immobili per il rimborso dei titoli emessi, nonché delle
somme, maggiorate degli interessi, eventualmente dovute a
terzi finanziatori della SCIP per l'anticipazione di quanto
inizialmente dovuto dallo Stato alla SCIP.
All'eventuale minor prezzo che sarà stato incassato a
titolo di prezzo differito dagli enti originariamente
proprietari degli immobili per gli effetti della presente
norma, ovvero all'escussione delle eventuali garanzie prestate
dallo Stato a terzi finanziatori della SCIP per l'incapienza
al termine dell'operazione della componente differita di
prezzo da questa dovuta agli enti, dovrà, anche in questo
caso, provvedersi con la vendita di ulteriori immobili dello
Stato da individuare con i citati decreti ministeriali.
Le disposizioni recate dal presente decreto-legge
rivestono il requisito di necessità ed urgenza, in quanto,
attualmente, il processo di alienazione del patrimonio
immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini è
in una fase di sostanziale stallo proprio a causa
dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di
vendita delle singole abitazioni.