XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4738




        Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.
        Il comma 134 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha reintrodotto il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; il dibattito parlamentare relativo alla finanziaria 2004 ha chiaramente indicato la volontà del legislatore di applicare la norma nel senso di concedere l'applicazione dei prezzi del 2001 ai conduttori delle unità residenziali non di pregio che, non avendo ricevuto dall'ente proprietario la lettera di offerta in opzione per l'acquisto entro il 26 settembre 2001, avessero manifestato nei termini previsti la volontà di acquisto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
        In osservanza della volontà del Parlamento, la norma in parola dispone l'applicazione alle vendite della Società cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP) dei prezzi del 2001 e le relative modalità concrete di determinazione, prevedendo a tale fine l'uso di coefficienti di abbattimento di periodo, determinati dall'Agenzia del territorio, sulla base degli eventuali aumenti di prezzo registrati in ciascun comune o ambito geografico, da applicare al prezzo corrente di mercato indicato nelle lettere di offerta ai conduttori. In concreto si prevede di inserire nelle stesse lettere di offerta l'indicazione della facoltà, per i conduttori aventi titolo, di beneficiare dell'eventuale riduzione del prezzo di acquisto presentando all'ente la documentazione necessaria nei termini richiesti, al fine di ricevere la comunicazione del nuovo prezzo.
        Si prevede che il beneficio introdotto dalla norma venga concesso, subordinatamente alla verifica del possesso da parte del conduttore dei requisiti di legge, sia mediante l'eventuale riduzione del prezzo per gli acquisti che avverranno in futuro, sia attraverso il rimborso del maggior prezzo eventualmente già pagato, ai conduttori che, pur avendo titolo per il beneficio, avessero già acquistato. In relazione a questi ultimi, è previsto che il rimborso sia corrisposto dagli enti originariamente proprietari degli immobili a seguito della verifica della documentazione presentata dal beneficiario, prelevando le somme necessarie dal rispettivo conto intrattenuto presso la Tesoreria dello Stato e sul quale è stato accreditato, al momento della cessione, il corrispettivo iniziale pagato per gli immobili dalla SCIP.
        In relazione alle vendite future, lo Stato è tenuto a mantenere indenne la società di cartolarizzazione, limitatamente all'operazione SCIP 2, in relazione ad eventuali minori proventi che questa percepirà in conseguenza dell'applicazione del presente decreto-legge, nonché dei danni che ne potranno derivare per i portatori dei titoli emessi dalla SCIP per finanziare l'acquisto degli immobili. Il danno effettivo potrà mutare nel tempo sulla base del livello dei prezzi di mercato, sempre in relazione al mese di ottobre 2001, riscontrato al momento dell'effettiva vendita.
        Pur essendo il versamento alla SCIP della somma indicata necessario a ripristinare la situazione precedente, in relazione ai prezzi complessivi attesi dalla vendita degli immobili ed all'affidabilità creditizia goduta dai titoli emessi prima del provvedimento, è prevedibile che, al termine della rivendita degli immobili, le somme incassate dalla SCIP a compensazione del danno subìto eccedano quanto necessario al rimborso dei titoli emessi dalla società e collocati sul mercato.
        E' infine previsto che le modalità concrete di corresponsione dell'indennizzo siano stabilite con successivi decreti ministeriali ed è altresì prevista la possibilità che sia concessa a tale fine la garanzia dello Stato in favore di eventuali terzi finanziatori della SCIP. Quest'ultima modalità è prevista in considerazione dell'esigenza per lo Stato di rendere immediatamente disponibili alla società di cartolarizzazione le somme dovute a titolo di rimborso, ma anche della capienza attesa, al termine dell'operazione, degli incassi complessivi ottenuti dalla SCIP dalla rivendita degli immobili per il rimborso dei titoli emessi, nonché delle somme, maggiorate degli interessi, eventualmente dovute a terzi finanziatori della SCIP per l'anticipazione di quanto inizialmente dovuto dallo Stato alla SCIP.
        All'eventuale minor prezzo che sarà stato incassato a titolo di prezzo differito dagli enti originariamente proprietari degli immobili per gli effetti della presente norma, ovvero all'escussione delle eventuali garanzie prestate dallo Stato a terzi finanziatori della SCIP per l'incapienza al termine dell'operazione della componente differita di prezzo da questa dovuta agli enti, dovrà, anche in questo caso, provvedersi con la vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuare con i citati decreti ministeriali.
        Le disposizioni recate dal presente decreto-legge rivestono il requisito di necessità ed urgenza, in quanto, attualmente, il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini è in una fase di sostanziale stallo proprio a causa dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni.




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