XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4735




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


        In relazione alla copertura finanziaria prevista nell'articolo 3, pari a 55,7 milioni di euro, derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito, premesso che:

            dei docenti (I e II fascia) in servizio al 31 dicembre 2002, pari a 33.740 unità, 31.433 sono in regime di tempo pieno, mentre 2.307, pari al 7,3 per cento sono in regime di tempo definito;

            l'eventuale opzione per il nuovo stato giuridico dei docenti già in regime di tempo pieno non comporta spesa aggiuntiva;

la quantificazione del maggiore onere è stata effettuata sulla base del costo medio degli assegni fissi nel 2002 incrementato del 2,75 per cento relativo all'aumento stipendiale già previsto per il 2003 e nella ipotesi che tutti i docenti, attualmente in regime di tempo definito, presentino richiesta di opzione per il nuovo regime.

        Alla copertura finanziaria delle domande di opzione, che comunque, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera q), potranno essere accolte da ciascuna sede, sulla base di una programmazione predefinita e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio per il triennio 2004-2006, è possibile far fronte con la progressiva riduzione delle supplenze la cui spesa complessiva nel 2002 è stata accertata in 68.055.717,94 euro (vedi allegato).
        In proposito, tenuto conto che con il presente provvedimento è previsto l'impegno di 120 ore per attività di didattica frontale, è ipotizzabile che almeno un quarto (7.859) degli attuali docenti a tempo pieno (31.433) dovrà coprire un secondo insegnamento, con conseguente risparmio sui fondi delle supplenze per circa 39,2 milioni di euro.
        Tale risparmio consentirà quindi, già in prima applicazione della norma in esame, l'opzione per 1.756 docenti attualmente a tempo definito.
        Le restanti opzioni (551), suddivise nel triennio (183 x anno) potranno essere coperte con la contestuale soppressione di 732 supplenze all'anno, per un totale nel triennio di 2.196 supplenze in meno.
        Dopo il triennio rimarrebbe comunque la possibilità di coprire 3.556 insegnamenti tramite supplenze retribuite.

Allegato


RIFORMA DOCENZA UNIVERSITARIA -
COPERTURA FINANZIARIA ART. 3


Copertura finanziaria articolo 3 .......... euro 55.700.000

Disponibilità supplenze es. fin. 2002 ..... euro 68.055.717

Docenti a tempo pieno (al 31 dicembre 2002) ...... 31.433

Docenti a tempo definito (al 31 dicembre 2002) ... 2.307

Costo medio opzione a tempo pieno ............. euro 22.370

Costo medio supplenze .......................... euro 5.000

Numero teorico supplenze ...................... euro 13.611

Numero supplenze da sopprimere per ogni opzione c.a ..... 4

Supplenze assorbite da un quarto docenti già a tempo pieno ......................................... 7.859

Minore fabbisogno per supplenze ........... euro 39.291.250

Opzioni coperte con 39,2 milioni di euro ............ 1.756

Rimanenti opzioni ..................................... 551

Numero annuo programmazione opzioni (in 3 anni) ....... 183

Contestuale numero supplenze da sopprimere x anno ..... 732

Numero supplenze ancora attivabili dopo triennio 3.556

DIFFERENZE STIPENDIALI TRA TEMPO PIENO E TEMPO DEFINITO

... (omissis)...

Costi x supplenze anno 2002

... (omissis)...

... (omissis)...

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni del provvedimento non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

B) Impatto costituzionale.

        Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

C) Analisi del quadro normativo.

        Il disegno di legge rimanda ai decreti legislativi attuativi della delega l'individuazione e l'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti stessi.

D) Impatto amministrativo.

        E' prevista la costituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di commissioni giudicatrici deputate ai giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2).

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Soggetti destinatari dell'intervento.

        Il provvedimento riguarda i docenti ed i ricercatori universitari, e in generale tutti coloro che aspirano a svolgere attività di insegnamento e di ricerca negli atenei.

B) Ambito dell'intervento.

        Vengono riviste varie normative: quella attinente al reclutamento del personale docente e dei ricercatori nelle università, quella sui diritti e sui doveri dei professori universitari ordinari e associati e quella riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria.

C) Finalità dell'intervento.

        Finalità dell'intervento è quella di superare il localismo e l'obiettiva dequalificazione delle procedure di reclutamento dei docenti e dei ricercatori e di rivedere i rapporti di lavoro in uno spirito più aderente agli orientamenti comunitari.

D) Modalità e tempi.

        Per l'attuazione della delega saranno emanati uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        I giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale saranno banditi annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca <articolo 1, comma 1, lettera a)>.

E) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        L'esercizio dei compiti demandati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comporta la costituzione di commissioni giudicatrici deputate ai giudizi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale <articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2>.




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