XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4735
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge delega
si prefigge di modificare l'attuale stato giuridico dei
professori universitari attraverso un articolato sistema
dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura
dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di
lavoro.
Viene anzitutto superato il vigente impianto normativo che
attribuisce alle università la competenza a bandire ed
espletare le procedure per il reclutamento dei docenti. Il
"localismo accademico" ha determinato l'accentuarsi del
fenomeno dei cosiddetti "passaggi di carriera" dal ruolo dei
ricercatori a quello dei professori, e dalla fascia degli
associati a quella degli ordinari, spesso in assenza di
copertura finanziaria e di criteri meritocratici.
Il provvedimento propone un nuovo sistema di copertura dei
posti di professore di prima e seconda fascia attraverso il
conferimento dei relativi incarichi da parte delle università,
operato attingendo agli elenchi formati a livello nazionale e
per settori scientifico-disciplinari, dei nominativi di coloro
che hanno conseguito l'idoneità scientifica nazionale distinta
per fascia degli associati e degli ordinari. I relativi
giudizi sono banditi dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca annualmente per le fasce dei
professori ordinari e associati, con decreto con il quale sono
stabiliti i criteri riguardanti la definizione del numero
massimo degli idonei, le modalità per la costituzione delle
commissioni giudicatrici e la durata dell'idoneità
scientifica, non superiore a cinque anni.
Tale sistema intende garantire una migliore qualità della
docenza attraverso la dimensione nazionale della selezione e
soprattutto l'elevato livello dei componenti delle commissioni
giudicatrici tra cui sono ricompresi docenti designati
dall'Unione europea.
Come già accennato, gli incarichi sono conferiti dalle
università attraverso procedure autonomamente definite, hanno
una durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovati
fino a sei anni complessivi. In questo arco di tempo i docenti
titolari di incarico possono essere nominati in ruolo sulla
base di una autonoma valutazione di merito.
Peraltro la flessibilità del sistema consente una
articolata gamma di rapporti di lavoro. E' previsto
l'affidamento di insegnamenti per contratto a studiosi
stranieri o italiani impegnati all'estero con qualificazione
scientifico-professionale riconosciuta in ambito
internazionale ed è altresì consentita la nomina in ruolo di
studiosi di chiara fama.
Per favorire l'interazione fra le università ed altri
soggetti pubblici o privati sono, inoltre, previste forme di
convenzionamento per la realizzazione di programmi di ricerca,
che prevedono anche l'istituzione temporanea di posti di
professore ordinario a tempo determinato finanziati con
risorse dei soggetti terzi che partecipano alla
convenzione.
Contestualmente al reclutamento dei docenti, viene
delineato un nuovo sistema per il reclutamento dei ricercatori
in linea con gli orientamenti dell'Unione europea e con le
linee innovative del sistema degli enti di ricerca pubblici e
privati. Tra i punti qualificanti, la stipulazione di
contratti a tempo determinato rinnovabili previa autonoma
valutazione comparativa dei candidati da parte delle
università, nella quale peraltro deve essere tenuto conto del
titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione
o del master universitario di secondo livello quali
titoli preferenziali.
Tutto ciò non potrà non contribuire allo svecchiamento del
personale, sia docente che dei ricercatori, e favorire altresì
la valorizzazione delle professionalità non più irrigidite
nell'ambito di rapporti conclusi in via definitiva ma
rispondenti sempre alle reali istanze dell'ateneo. Ciò vale
soprattutto per i ricercatori a cui lo strumento contrattuale
consentirà una maggiore mobilità lavorativa e,
conseguentemente, una più concreta e proficua attività
scientifica. Il disegno di legge in esame prevede che il ruolo
dei ricercatori sia trasformato in ruolo ad esaurimento.
Prevede inoltre che non siano bandite nuove procedure di
valutazione comparativa per posti di ricercatore, analogamente
a quanto previsto per i professori ordinari e associati.
Quanto ai diritti e ai doveri dei docenti, ferma restando
la distinzione delle due fasce, viene anzitutto eliminata la
distinzione tra tempo pieno e tempo definito prevedendo che i
professori espletino le attività scientifiche e le altre
attività per 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale
con un trattamento economico costituito da una parte fissa
corrispondente al trattamento economico dell'attuale docente a
tempo pieno, ed una retribuzione variabile relativa ad
ulteriori attività, oggetto di specifico incarico.
Inoltre il rapporto di lavoro è considerato compatibile
con attività variamente retribuite, anche di carattere
professionale, purché non in contrasto con il rispetto
dell'obbligo di non concorrenza e in assenza di ulteriori
profili di nocumento per l'università medesima.
Con il presente provvedimento si ritiene di dover
omogeneizzare la disciplina del collocamento a riposo
prevedendo per tutti i professori sia di prima che di seconda
fascia la fissazione del limite massimo di età al termine
dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo
anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16
del decreto legislativo n. 503 del 1992. I docenti in servizio
alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato
giuridico ed economico in godimento. Per tutti è altresì
abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
Quanto sopra esposto è contenuto nell'articolo 1 del
provvedimento in esame.
L'articolo 2 prevede che i decreti legislativi di
attuazione della delega siano emanati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 3, infine,
contiene disposizioni in merito alla copertura finanziaria.