XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4735




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge delega si prefigge di modificare l'attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.
        Viene anzitutto superato il vigente impianto normativo che attribuisce alle università la competenza a bandire ed espletare le procedure per il reclutamento dei docenti. Il "localismo accademico" ha determinato l'accentuarsi del fenomeno dei cosiddetti "passaggi di carriera" dal ruolo dei ricercatori a quello dei professori, e dalla fascia degli associati a quella degli ordinari, spesso in assenza di copertura finanziaria e di criteri meritocratici.
        Il provvedimento propone un nuovo sistema di copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia attraverso il conferimento dei relativi incarichi da parte delle università, operato attingendo agli elenchi formati a livello nazionale e per settori scientifico-disciplinari, dei nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità scientifica nazionale distinta per fascia degli associati e degli ordinari. I relativi giudizi sono banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente per le fasce dei professori ordinari e associati, con decreto con il quale sono stabiliti i criteri riguardanti la definizione del numero massimo degli idonei, le modalità per la costituzione delle commissioni giudicatrici e la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni.
        Tale sistema intende garantire una migliore qualità della docenza attraverso la dimensione nazionale della selezione e soprattutto l'elevato livello dei componenti delle commissioni giudicatrici tra cui sono ricompresi docenti designati dall'Unione europea.
        Come già accennato, gli incarichi sono conferiti dalle università attraverso procedure autonomamente definite, hanno una durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovati fino a sei anni complessivi. In questo arco di tempo i docenti titolari di incarico possono essere nominati in ruolo sulla base di una autonoma valutazione di merito.
        Peraltro la flessibilità del sistema consente una articolata gamma di rapporti di lavoro. E' previsto l'affidamento di insegnamenti per contratto a studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero con qualificazione scientifico-professionale riconosciuta in ambito internazionale ed è altresì consentita la nomina in ruolo di studiosi di chiara fama.
        Per favorire l'interazione fra le università ed altri soggetti pubblici o privati sono, inoltre, previste forme di convenzionamento per la realizzazione di programmi di ricerca, che prevedono anche l'istituzione temporanea di posti di professore ordinario a tempo determinato finanziati con risorse dei soggetti terzi che partecipano alla convenzione.
        Contestualmente al reclutamento dei docenti, viene delineato un nuovo sistema per il reclutamento dei ricercatori in linea con gli orientamenti dell'Unione europea e con le linee innovative del sistema degli enti di ricerca pubblici e privati. Tra i punti qualificanti, la stipulazione di contratti a tempo determinato rinnovabili previa autonoma valutazione comparativa dei candidati da parte delle università, nella quale peraltro deve essere tenuto conto del titolo di dottore di ricerca, del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello quali titoli preferenziali.
        Tutto ciò non potrà non contribuire allo svecchiamento del personale, sia docente che dei ricercatori, e favorire altresì la valorizzazione delle professionalità non più irrigidite nell'ambito di rapporti conclusi in via definitiva ma rispondenti sempre alle reali istanze dell'ateneo. Ciò vale soprattutto per i ricercatori a cui lo strumento contrattuale consentirà una maggiore mobilità lavorativa e, conseguentemente, una più concreta e proficua attività scientifica. Il disegno di legge in esame prevede che il ruolo dei ricercatori sia trasformato in ruolo ad esaurimento. Prevede inoltre che non siano bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore, analogamente a quanto previsto per i professori ordinari e associati.
        Quanto ai diritti e ai doveri dei docenti, ferma restando la distinzione delle due fasce, viene anzitutto eliminata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito prevedendo che i professori espletino le attività scientifiche e le altre attività per 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale con un trattamento economico costituito da una parte fissa corrispondente al trattamento economico dell'attuale docente a tempo pieno, ed una retribuzione variabile relativa ad ulteriori attività, oggetto di specifico incarico.
        Inoltre il rapporto di lavoro è considerato compatibile con attività variamente retribuite, anche di carattere professionale, purché non in contrasto con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza e in assenza di ulteriori profili di nocumento per l'università medesima.
        Con il presente provvedimento si ritiene di dover omogeneizzare la disciplina del collocamento a riposo prevedendo per tutti i professori sia di prima che di seconda fascia la fissazione del limite massimo di età al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano lo stato giuridico ed economico in godimento. Per tutti è altresì abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
        Quanto sopra esposto è contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame.
        L'articolo 2 prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega siano emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 3, infine, contiene disposizioni in merito alla copertura finanziaria.




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