XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4735
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei
professori universitari).
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato
giuridico dei professori universitari garantendo una selezione
adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere unitamente a
forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi
attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori
scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al
conseguimento della idoneità scientifica nazionale,
annualmente e distintamente per le fasce dei professori
ordinari e dei professori associati, stabilendo in
particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di
soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per
ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al
fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la
relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota
ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e
i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei
giudizi idoneativi;
2) le modalità e le procedure per la formazione delle
commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e
imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti
designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di
ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le
commissioni;
3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore
a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per
coloro che, avendovi partecipato, non conseguono
l'idoneità;
b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla
lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per
riduzione e accorpamento;
c) le università procedono alla copertura dei
posti di professore di prima e seconda fascia e al
conferimento dei relativi incarichi a conclusione di
procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli
atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla
lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non
superiore a tre anni. La delibera di chiamata definisce le
fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri
enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di
retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale
attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della
corrispondente fascia;
d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla
lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata
complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale
periodo le università, sulla base di una valutazione di merito
secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa,
possono nominare in ruolo il medesimo docente, ovvero docenti
titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle
disponibilità di bilancio;
e) le università inoltre possono procedere alla
copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei
posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di
studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, di chiara
fama. A tale fine le università formulano specifiche proposte
al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
che, previo parere del Consiglio universitario nazionale,
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e
scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le
università, previo espletamento di procedure disciplinate con
propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa
dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia, contratti
di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non
più di tre anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di
studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica
adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare
contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre
anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in
attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con
rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una
elevata qualificazione scientifica e professionale
riconosciuta in ambito internazionale; nelle università
statali i contratti di diritto privato a tempo determinato di
cui alla presente lettera possono essere stipulati entro il
limite del 50 per cento del numero di docenti di ruolo della
stessa università nel rispetto dei requisiti minimi necessari
per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei
predetti contratti è determinato da ciascuna università nei
limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei
criteri generali definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per la funzione pubblica;
g) le università possono realizzare specifici
programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o
fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, con oneri finanziari
a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia
da coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la
fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso
di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai
titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di
durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei
professori di prima fascia con eventuali integrazioni
economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni
definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la
destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di
compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;
h) le università possono stipulare convenzioni con
imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati,
con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per
realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a
valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio
per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto
degli impegni di istituto;
i) per svolgere attività di ricerca e di didattica
integrativa le università, previo espletamento di procedure
disciplinate con propri regolamenti che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli
atti, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata
e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero
con studiosi in possesso di qualificazione scientifica
adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata
massima quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un
massimo complessivo di dieci anni; il trattamento economico di
tali contratti è determinato da ciascuna università nei limiti
delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri
generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la
funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca o del diploma di specializzazione o del master
universitario di secondo livello costituisce titolo
preferenziale;
l) il conseguimento dell'idoneità scientifica di
cui alla lettera a) costituisce titolo legittimante la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza
pubblica secondo i criteri e le modalità, stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed
è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la
valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui
alla lettera i) costituisce titolo valutabile nei
concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli;
m) ferme restando le incompatibilità di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro dei
professori è compatibile con lo svolgimento di attività
professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di
incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca
anche private, da comunicare all'università che ne accerta,
entro trenta giorni dalla comunicazione, la compatibilità con
il rispetto dell'obbligo di non concorrenza, nonché l'assenza
di ulteriori profili di nocumento per l'università medesima.
Per il personale medico universitario restano fermi gli
obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali
per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN);
n) il trattamento economico dei professori
universitari è costituito da una parte fissa e da una
eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa
corrisponde al trattamento economico del professore a tempo
pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è
correlata all'espletamento delle attività scientifiche e
all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue,
di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione
variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di
ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo
i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
funzione pubblica; per il personale medico universitario resta
fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo
svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN;
o) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato
in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di
valutazione comparativa per posti di professore ordinario,
associato e di ricercatore. La copertura dei posti di
professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le
disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le
procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate
in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati,
conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo
conseguimento;
p) per i professori di prima e seconda fascia
nominati secondo le disposizioni del presente articolo il
limite massimo di età per il collocamento a riposo è
determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è
compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di età;
q) i professori e i ricercatori universitari in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno,
con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere
m) e n) della nuova disciplina, e con salvaguardia
dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è
consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
sulla base di una adeguata programmazione delle attività
didattiche definita da ciascuna università nel triennio
2004-2006;
r) sono stabiliti i criteri e le modalità per
riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori ordinari, una quota pari al 15 per cento del
contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai
professori associati con un'anzianità di servizio non
inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato,
maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in
settori affini;
s) sono stabiliti i criteri e le modalità per
riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori associati, una quota del contingente di cui alla
lettera a), numero 1), non superiore al 15 per cento, ai
ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni
di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509;
t) per tutto il periodo di durata dei contratti di
diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti
delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa
senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
assegni né contributi previdenziali;
u) sono individuate e abrogate le norme
incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della
presente legge.
Art. 2.
(Norme procedurali).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1,
sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere
adottate, con il rispetto degli stessi criteri e princìpi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla
data della loro entrata in vigore.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a
tempo definito previsto dalla presente legge, pari a 55,7
milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 55,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale
riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a
quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie devono
risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.
2. Con periodicità annuale il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca procede alla verifica delle
occorrenti risorse finanziarie in relazione alla graduale
attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo definito,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura
nell'ulteriore riduzione delle supplenze e degli
affidamenti.