XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4644
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'articolo 1 disciplina le modalità di comunicazione da
parte dei datori di lavoro agricoli all'INPS dell'impiego
presunto di manodopera nel corso dell'anno, che l'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, aveva disciplinato con richiamo alla legge 12 marzo
1968, n. 334.
Lo scopo della norma del decreto-legge n. 269 del 2003
era quello di consentire all'INPS di operare controlli in via
preventiva all'atto dell'insorgere dei rapporti di lavoro in
agricoltura, con finalità anti-elusive. Tuttavia la procedura
prevista all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 269
del 2003 costituisce un notevole aggravio burocratico per i
datori di lavoro, chiamati a indicare in via presuntiva gli
stessi dati che già ora potrebbero essere richiesti dalla
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La formulazione che si
propone consente lo stesso all'INPS di espletare in via
preventiva le verifiche del caso, consentendo, inoltre,
all'INPS stesso di giungere al disconoscimento delle
prestazioni erogate ai fini della tutela previdenziale, in
caso di impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata
effettuata.
La norma proposta, pertanto, non reca oneri al bilancio
dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento
della precedente norma.
L'articolo 2 detta disposizioni urgenti per una più
efficace e rapida applicazione delle norme in materia di
regime delle quote latte, di cui al decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119.
Al comma 1, si consente all'AGEA di restituire ai
produttori le somme ad essi dovute a seguito degli
accertamenti regionali in attuazione dell'articolo 1, comma
13, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. A seguito
dell'emanazione dell'articolo 7-ter, comma 8, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'Agenzia era
autorizzata al rimborso delle somme relative al solo periodo
1995/1996, previa richiesta degli interessati. Orbene, nel
corso delle successive campagne lattiere, a seguito del
riesame amministrativo operato dalle regioni e dalle province
autonome, delle istanze presentate dai produttori, si è
riscontrata una nuova rideterminazione individuale della
compensazione lattiera, che in alcuni casi ha previsto
l'azzeramento o la riduzione del prelievo imputato e versato a
suo tempo dal produttore. Le somme oggetto di restituzione
permangono anche a seguito degli eventuali conguagli
effettuati sulle successive campagne lattiere. Si fa presente
che la ritardata restituzione determina il calcolo di
interessi a favore dei produttori, che stanno già decorrendo,
al tasso dell'EUROBOR maggiorato dell'1 per cento. Le somme da
rimborsare ammontano a circa 4,5 milioni di euro più gli
interessi maturati, per un totale di 6 milioni di euro. La
norma proposta consente quindi all'AGEA di pagare subito
quanto dovuto con evidenti vantaggi per l'erario in termini di
minori interessi da corrispondere ai produttori.
Il comma 2 indica la copertura finanziaria dell'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2004, che graverà sull'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Il comma 3 non reca oneri a carico del bilancio dello
Stato, trattandosi di una disposizione volta a semplificare
gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al
versamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i
periodi dal 1995/1996 al 2001/2002.
All'articolo 3 vengono dettate norme in materia di misure
di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse
all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono
essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004. L'onere
complessivo dell'articolo, pari a 6,5 milioni di euro per il
2004, e 9 milioni di euro annui per gli anni 2005 e 2006, è
posto a carico dello stanziamento recato a valere
sull'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
(piano pesca), così come determinato dalla tabella C della
legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che
reca al riguardo uno stanziamento annuo per il triennio
2004-2006 di 30,358 milioni di euro.
All'articolo 4 vengono previste misure di credito agrario
in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito
prodotti agricoli alle imprese sottoposte alla procedura di
cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Il comma 1
prevede che agli imprenditori agricoli i quali, nei sei mesi
antecedenti all'ammissione all'amministrazione straordinaria,
prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 347 del
2003, abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse
alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del
capitale circolante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Il comma 2
prevede che i predetti finanziamenti, di durata massima
quinquennale, sono garantiti dai crediti vantati dai
produttori nei confronti delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui al citato articolo 2
del decreto-legge n. 347 del 2003 e godono della garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45 del citato testo unico, nei limiti dell'85 per
cento del loro importo.
Sia per il comma 1, che per il comma 2, dell'articolo 4,
non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, trattandosi di disposizioni relative alla prestazione
di garanzie fornite nell'ambito della dotazione del Fondo
interbancario di garanzia.
Il comma 3 prevede che ai medesimi imprenditori agricoli
si possa applicare il rinvio, fino a dodici mesi, della
riscossione dei contributi previdenziali, già previsto
dall'articolo 4, comma 20, della legge finanziaria 2004 (legge
n. 350 del 2003) per le imprese agricole colpite da eventi
eccezionali.
Per quanto riguarda gli oneri finanziari relativi al
rinvio annuale dei contributi previdenziali, si fa presente
che all'unica impresa sinora ammessa alla procedura di cui al
decreto-legge n. 347 del 2003, hanno fornito materia prima nei
sei mesi precedenti all'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 347 del 2003, circa 4.000 imprese
agricole.
L'onere annuale derivante dalla predetta proroga in
termini di interessi passivi, è calcolato in 1.036.379 euro
annui, arrotondato a 1,05 milioni di euro annui sulla base dei
seguenti parametri ed ipotesi:
numero aziende: 4.000;
lavoratori coinvolti: 12.000 dei quali: imprenditori
agricoli, (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a
titolo principale, calcolati in numero di due per 3.500
imprese dirette coltivatrici): 7.000;
lavoratori dipendenti: 5.000;
giornate lavorative medie annue individuali per gli
imprenditori agricoli: 234;
giornate lavorative medie annue individuali per i
lavoratori dipendenti: 312;
reddito medio convenzionale giornaliero per gli
imprenditori agricoli: 43 euro;
retribuzione giornaliera media per i lavoratori
dipendenti: 45 euro;
premio INAIL individuale annuo medio per i coltivatori
diretti: 600 euro;
aliquota contributiva media imprenditori agricoli
(coltivatori diretti e IATP): 21 per cento;
aliquota contributiva media lavoratori dipendenti: 32
per cento;
tasso di interesse di provvista: 2,5 per cento.
Calcoli:
onere imprenditori agricoli:
43 euro x 234 giornate annue x 7.000 x 21 per cento x
2,5 per cento: 369.779;
premio individuale INAIL per i coltivatori diretti 600
x 7.000 x 2,5 per cento: 105.000;
oneri lavoratori dipendenti:
45 euro x 312 giornate annue x 5.000 x 32 per cento x
2,5 per cento: 561.600;
totale oneri 1.036.379 euro alla cui copertura si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento
in tabella A della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del
2003) relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali - finalizzazione relativa alle "nuove disposizioni
sulla montagna".
L'articolo 5 prevede che alle imprese di autotrasporto
che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi
precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il
reintegro del capitale circolante. I finanziamenti, di durata
massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti
dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei
confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma
1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del
loro importo. La norma non reca oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni relative
alla prestazione di garanzie fornite nell'ambito della
dotazione del fondo di cui alla legge n. 662 del 1996.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O
ABROGATE DAL DISEGNO DI LEGGE E DAL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133
Art. 2. (Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale)
(omissis).
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono
eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora
necessario, del Corpo della guardia di finanza e,
limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
centrale della giustizia, del Corpo di polizia
penitenziaria
(omissis).
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Art. 44. (Disposizioni varie in materia
previdenziale)
(omissis).
7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono
operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati
forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione
del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché
il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata
sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334
(omissis).
Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119
Art. 10. (Adempimenti dei trasportatori. Vendite
dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella
conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della
produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due
periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità
finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza
e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni)
(omissis).
36. I produttori interessati aderiscono al versamento
rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o
provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono
altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo
e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria
eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli
organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari
(omissis).