XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4644




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'articolo 1 disciplina le modalità di comunicazione da parte dei datori di lavoro agricoli all'INPS dell'impiego presunto di manodopera nel corso dell'anno, che l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva disciplinato con richiamo alla legge 12 marzo 1968, n. 334.
          Lo scopo della norma del decreto-legge n. 269 del 2003 era quello di consentire all'INPS di operare controlli in via preventiva all'atto dell'insorgere dei rapporti di lavoro in agricoltura, con finalità anti-elusive. Tuttavia la procedura prevista all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 costituisce un notevole aggravio burocratico per i datori di lavoro, chiamati a indicare in via presuntiva gli stessi dati che già ora potrebbero essere richiesti dalla denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La formulazione che si propone consente lo stesso all'INPS di espletare in via preventiva le verifiche del caso, consentendo, inoltre, all'INPS stesso di giungere al disconoscimento delle prestazioni erogate ai fini della tutela previdenziale, in caso di impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata.
          La norma proposta, pertanto, non reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento della precedente norma.
          L'articolo 2 detta disposizioni urgenti per una più efficace e rapida applicazione delle norme in materia di regime delle quote latte, di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
          Al comma 1, si consente all'AGEA di restituire ai produttori le somme ad essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. A seguito dell'emanazione dell'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'Agenzia era autorizzata al rimborso delle somme relative al solo periodo 1995/1996, previa richiesta degli interessati. Orbene, nel corso delle successive campagne lattiere, a seguito del riesame amministrativo operato dalle regioni e dalle province autonome, delle istanze presentate dai produttori, si è riscontrata una nuova rideterminazione individuale della compensazione lattiera, che in alcuni casi ha previsto l'azzeramento o la riduzione del prelievo imputato e versato a suo tempo dal produttore. Le somme oggetto di restituzione permangono anche a seguito degli eventuali conguagli effettuati sulle successive campagne lattiere. Si fa presente che la ritardata restituzione determina il calcolo di interessi a favore dei produttori, che stanno già decorrendo, al tasso dell'EUROBOR maggiorato dell'1 per cento. Le somme da rimborsare ammontano a circa 4,5 milioni di euro più gli interessi maturati, per un totale di 6 milioni di euro. La norma proposta consente quindi all'AGEA di pagare subito quanto dovuto con evidenti vantaggi per l'erario in termini di minori interessi da corrispondere ai produttori.
          Il comma 2 indica la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, che graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
          Il comma 3 non reca oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione volta a semplificare gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al versamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002.
          All'articolo 3 vengono dettate norme in materia di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004. L'onere complessivo dell'articolo, pari a 6,5 milioni di euro per il 2004, e 9 milioni di euro annui per gli anni 2005 e 2006, è posto a carico dello stanziamento recato a valere sull'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 (piano pesca), così come determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che reca al riguardo uno stanziamento annuo per il triennio 2004-2006 di 30,358 milioni di euro.
          All'articolo 4 vengono previste misure di credito agrario in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese sottoposte alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Il comma 1 prevede che agli imprenditori agricoli i quali, nei sei mesi antecedenti all'ammissione all'amministrazione straordinaria, prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Il comma 2 prevede che i predetti finanziamenti, di durata massima quinquennale, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del citato testo unico, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
          Sia per il comma 1, che per il comma 2, dell'articolo 4, non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni relative alla prestazione di garanzie fornite nell'ambito della dotazione del Fondo interbancario di garanzia.
          Il comma 3 prevede che ai medesimi imprenditori agricoli si possa applicare il rinvio, fino a dodici mesi, della riscossione dei contributi previdenziali, già previsto dall'articolo 4, comma 20, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali.
          Per quanto riguarda gli oneri finanziari relativi al rinvio annuale dei contributi previdenziali, si fa presente che all'unica impresa sinora ammessa alla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, hanno fornito materia prima nei sei mesi precedenti all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, circa 4.000 imprese agricole.
          L'onere annuale derivante dalla predetta proroga in termini di interessi passivi, è calcolato in 1.036.379 euro annui, arrotondato a 1,05 milioni di euro annui sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

              numero aziende: 4.000;

              lavoratori coinvolti: 12.000 dei quali: imprenditori agricoli, (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, calcolati in numero di due per 3.500 imprese dirette coltivatrici): 7.000;

              lavoratori dipendenti: 5.000;

              giornate lavorative medie annue individuali per gli imprenditori agricoli: 234;

              giornate lavorative medie annue individuali per i lavoratori dipendenti: 312;

              reddito medio convenzionale giornaliero per gli imprenditori agricoli: 43 euro;

              retribuzione giornaliera media per i lavoratori dipendenti: 45 euro;

              premio INAIL individuale annuo medio per i coltivatori diretti: 600 euro;

              aliquota contributiva media imprenditori agricoli (coltivatori diretti e IATP): 21 per cento;

              aliquota contributiva media lavoratori dipendenti: 32 per cento;

              tasso di interesse di provvista: 2,5 per cento.

          Calcoli:

          onere imprenditori agricoli:

              43 euro x 234 giornate annue x 7.000 x 21 per cento x 2,5 per cento: 369.779;

              premio individuale INAIL per i coltivatori diretti 600 x 7.000 x 2,5 per cento: 105.000;

          oneri lavoratori dipendenti:

              45 euro x 312 giornate annue x 5.000 x 32 per cento x 2,5 per cento: 561.600;
              totale oneri 1.036.379 euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in tabella A della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali - finalizzazione relativa alle "nuove disposizioni sulla montagna".
          L'articolo 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante. I finanziamenti, di durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo. La norma non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni relative alla prestazione di garanzie fornite nell'ambito della dotazione del fondo di cui alla legge n. 662 del 1996.



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O
ABROGATE DAL DISEGNO DI LEGGE E DAL DECRETO-LEGGE


Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133

          Art. 2. (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

(omissis).

              6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria

(omissis).

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

          Art. 44. (Disposizioni varie in materia previdenziale)

(omissis).

          7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334

(omissis).

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119

          Art. 10. (Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni)

(omissis).

          36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari

(omissis).




Frontespizio Relazione Testo articoli
Testo del decreto legge