XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4644




        Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca e le relative amministrazioni, contiene norme che erano già state esaminate a livello governativo nel corso del dibattito sulla legge finanziaria 2004 e per le quali era già stata riconosciuta la necessità dell'intervento legislativo.
        Le norme proposte hanno requisiti di necessità e urgenza in quanto:

            l'articolo 1 interviene su adempimenti dichiarativi particolarmente onerosi che i datori di lavoro agricoli devono effettuare già a partire dall'anno 2004 e che, qualora non modificati, determinerebbero un notevole contenzioso in ordine al richiamo ai "valori medi d'impiego di manodopera" previsto dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

            l'articolo 2 disciplina la semplificazione della fase di cessazione del contenzioso con lo Stato in materia di quote latte, al fine di far accedere le imprese agricole alla rateizzazione delle multe dovute ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonché la restituzione in tempi rapidi dei prelievi versati in eccesso allo Stato dagli allevatori;

            l'articolo 3 disciplina per il 2004 misure in materia di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004. Le misure risultano finanziate anche per gli anni 2005 e 2006 in quanto gli imprenditori ittici devono conoscere ora le prospettive di sostegno al fermo pesca per decidere di aderire da subito alle misure in questione;

            l'articolo 4 reca norme in favore delle imprese agricole che hanno fornito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Le misure sono necessarie ed urgenti in quanto consentono la prosecuzione dell'attività economica alle imprese agricole già interessate alla procedura in questione.

        Nel dettaglio, il decreto-legge introduce le seguenti misure.
        L'articolo 1 disciplina le modalità di comunicazione, da parte dei datori di lavoro agricoli, all'INPS dell'impiego presunto di manodopera nel corso dell'anno, che l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aveva normato con richiamo alla legge 12 marzo 1968, n. 334.
        Lo scopo della norma del decreto-legge n. 269 del 2003 era quello di consentire all'INPS di operare controlli in via preventiva all'atto dell'insorgere dei rapporti di lavoro in agricoltura, con finalità anti-elusive.
        Il richiamo ai valori medi d'impiego di manodopera si intende riferito all'articolo 9-quinquies, comma 15, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede appunto che "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame".
        Indubbiamente l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003 costituisce un notevole aggravio burocratico per i datori di lavoro, chiamati a indicare in via presuntiva gli stessi dati che già ora potrebbero essere richiesti dalla denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Inoltre i valori medi di impiego di manodopera di cui al citato decreto-legge n. 510 del 1996, sono ritenuti dal mondo agricolo non sufficientemente aggiornati e realistici, quindi forieri di contenziosi con l'INPS.
        La formulazione che si propone consente comunque all'INPS di espletare in via preventiva le verifiche del caso, consentendo, inoltre, all'INPS stesso di giungere al disconoscimento delle prestazioni erogate ai fini della tutela previdenziale in caso di impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata.
        La norma proposta, che si rende urgente al fine di poter operare per le dichiarazioni di manodopera che dovranno essere effettuate già nel corso del 2004, non reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento della precedente.
        L'articolo 2 detta disposizioni urgenti per una più efficace e rapida applicazione delle norme in materia di regime delle quote latte, di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
        Al comma 1 si consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di restituire ai produttori le somme ad essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. A seguito dell'emanazione dell'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'Agenzia era autorizzata al rimborso delle somme relative al solo periodo 1995/1996, previa richiesta degli interessati. Orbene, nel corso delle successive campagne lattiere, a seguito del riesame amministrativo operato dalle regioni e dalle province autonome delle istanze presentate dai produttori, si è riscontrata una nuova rideterminazione individuale della compensazione lattiera, che in alcuni casi ha previsto l'azzeramento o la riduzione del prelievo imputato e versato a suo tempo dal produttore. Le somme oggetto di restituzione permangono anche a seguito degli eventuali conguagli effettuati sulle successive campagne lattiere. Si fa presente che la ritardata restituzione determina il calcolo di interessi a favore dei produttori, che stanno già decorrendo, al tasso dell'EUROBOR maggiorato dell'1 per cento. Le somme da rimborsare ammontano a circa 4,5 milioni di euro più gli interessi maturati, per un totale di 6 milioni di euro.
        Al comma 2 viene indicata la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1.
        Al comma 3 viene sostituito il comma 36 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 49 del 2003, al fine di snellire quanto più possibile gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al versamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, prevedendo, nell'istanza di presentazione alla regione o alla provincia autonoma, la dichiarazione espressa di accettazione delle imputazioni di prelievo complessivamente dovuto.
        Tale dichiarazione consentirà di snellire le procedure amministrative regionali di verifica e controllo delle dichiarazioni.
        Nel contempo con la citata dichiarazione si prevede di dare valenza alla rinuncia di tutti i contenziosi in essere, ovvero agli atti di giudizio proposti al riguardo, consentendo, da una parte, uno snellimento delle procedure di verifica regionali del contenzioso, prendendo a riferimento i dati dichiarativi relativi al numero di ruolo e all'organo adito, e, dall'altra, di evitare le lungaggini burocratiche relative alla individuale presentazione di rinuncia per ogni singolo ricorso presso gli organi giudicanti aditi.
        Resta inteso che ogni dichiarazione mendace circa i dati richiesti comporterà l'automatica esclusione dai benefìci della rateizzazione, con la contestuale attivazione delle procedure amministrative regionali di recupero delle somme dovute.
        Il comma 36-bis è il naturale completamento del comma 36, in quanto, al fine di dare definitiva conclusione alla vicenda dei ricorsi per quote latte, si prevede l'estinzione d'ufficio dei ricorsi pendenti alla data del 1^ gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto le somme dovute e non versate a titolo di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002. Tale previsione consentirà una pronta e totale definizione di tutto l'enorme contenzioso in essere instaurato nel tempo dai produttori, avverso le determinazioni dell'amministrazione centrale, nonché delle regioni e delle province autonome.
        L'estinzione d'ufficio e la contestuale compensazione delle spese tra le parti avrà valenza solo a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del produttore a cura della regione o della provincia autonoma competente.
        Le medesime amministrazioni regionali o delle province autonome avranno l'incombenza di comunicare al competente organo giurisdizionale l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
        Tali definizioni consentiranno di provvedere in tempi molto ristretti alla totale definizione di tutte le cause pendenti.
        All'articolo 3 vengono dettate norme in materia di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004.
        Per l'anno 2004 l'importo destinato a tali misure di accompagnamento sociale viene aumentato di 5 milioni di euro, con oneri a carico dello stanziamento recato a valere sull'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267 (piano pesca).
        Al comma 2, la misura di accompagnamento sociale viene confermata anche per il 2005 e per il 2006, con un importo, sempre a carico degli stanziamenti della legge n. 267 del 1991, di 9 milioni di euro annui, al fine di dare certezza agli imprenditori che aderiscono già nel 2004 e consentire loro già da quest'anno di operare le scelte imprenditoriali connesse con la nuova realtà del settore.
        Al comma 3 viene prevista la partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali alle spese per l'anno 2004 per i sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, al fine di aumentare la sicurezza in mare.
        Il relativo onere per il 2004, di 1,5 milioni di euro, è posto a carico dello stanziamento recato a valere sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 (piano pesca).
        All'articolo 4 vengono previste misure di credito agrario in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese sottoposte alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.
        Con il citato decreto-legge n. 347 del 2003 sono state dettate disposizioni per la gestione delle situazioni di crisi di grandi imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

            a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

            b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

        L'articolo 4 mira a ripristinare una situazione finanziaria compatibile alla continuazione dell'attività economica anche per gli imprenditori agricoli che hanno prevalentemente conferito la materia prima alle grandi imprese in crisi e che, proprio a causa della situazione di insolvenza, non vengono pagati per molti mesi.
        La norma prevede, in primo luogo, che agli imprenditori agricoli, i quali nei sei mesi antecedenti all'ammissione all'amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, abbiano conferito la materia prima alle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        I predetti finanziamenti, di durata massima quinquennale, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del citato testo unico, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
        Il comma 3 prevede che ai medesimi imprenditori agricoli si possa applicare il rinvio, fino a dodici mesi, della riscossione dei contributi previdenziali, già previsto dall'articolo 4, comma 20, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali.
        L'articolo 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante. I finanziamenti, di durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
        Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di sicurezza personale e di scorte, prevedendo che il Corpo forestale dello Stato possa effettuare il servizio di scorta, limitatamente al Ministro delle politiche agricole e forestali e ai Sottosegretari di Stato.
        In particolare si evidenzia che attualmente il Corpo forestale dello Stato svolge il servizio di protezione individuale delle predette Autorità oltre ai servizi fissi di vigilanza armata presso obiettivi sensibili.
        La disposizione in rassegna non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi del riconoscimento di un servizio già svolto di fatto; al contrario, consente di evitare la duplicazione dei servizi alla persona del Ministro delle politiche agricole e forestali, attualmente svolta sia dal Ministero dell'interno che dal Corpo forestale dello Stato.




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