XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4644
Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge in esame, recante
disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e
della pesca e le relative amministrazioni, contiene norme che
erano già state esaminate a livello governativo nel corso del
dibattito sulla legge finanziaria 2004 e per le quali era già
stata riconosciuta la necessità dell'intervento
legislativo.
Le norme proposte hanno requisiti di necessità e urgenza
in quanto:
l'articolo 1 interviene su adempimenti dichiarativi
particolarmente onerosi che i datori di lavoro agricoli devono
effettuare già a partire dall'anno 2004 e che, qualora non
modificati, determinerebbero un notevole contenzioso in ordine
al richiamo ai "valori medi d'impiego di manodopera" previsto
dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
l'articolo 2 disciplina la semplificazione della fase di
cessazione del contenzioso con lo Stato in materia di quote
latte, al fine di far accedere le imprese agricole alla
rateizzazione delle multe dovute ai sensi del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, nonché la restituzione in tempi rapidi
dei prelievi versati in eccesso allo Stato dagli
allevatori;
l'articolo 3 disciplina per il 2004 misure in materia di
misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca,
connesse all'attuazione del fermo biologico della pesca, che
possono essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004. Le
misure risultano finanziate anche per gli anni 2005 e 2006 in
quanto gli imprenditori ittici devono conoscere ora le
prospettive di sostegno al fermo pesca per decidere di aderire
da subito alle misure in questione;
l'articolo 4 reca norme in favore delle imprese agricole
che hanno fornito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Le misure sono
necessarie ed urgenti in quanto consentono la prosecuzione
dell'attività economica alle imprese agricole già interessate
alla procedura in questione.
Nel dettaglio, il decreto-legge introduce le seguenti
misure.
L'articolo 1 disciplina le modalità di comunicazione, da
parte dei datori di lavoro agricoli, all'INPS dell'impiego
presunto di manodopera nel corso dell'anno, che l'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, aveva normato con richiamo alla legge 12 marzo 1968,
n. 334.
Lo scopo della norma del decreto-legge n. 269 del 2003 era
quello di consentire all'INPS di operare controlli in via
preventiva all'atto dell'insorgere dei rapporti di lavoro in
agricoltura, con finalità anti-elusive.
Il richiamo ai valori medi d'impiego di manodopera si
intende riferito all'articolo 9-quinquies, comma 15, del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che
prevede appunto che "Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su conforme parere della commissione centrale per la
riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
proposta delle commissioni provinciali della manodopera
agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche
del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni
e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle
consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con
proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame".
Indubbiamente l'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n.
269 del 2003 costituisce un notevole aggravio burocratico per
i datori di lavoro, chiamati a indicare in via presuntiva gli
stessi dati che già ora potrebbero essere richiesti dalla
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Inoltre i valori medi di
impiego di manodopera di cui al citato decreto-legge n. 510
del 1996, sono ritenuti dal mondo agricolo non
sufficientemente aggiornati e realistici, quindi forieri di
contenziosi con l'INPS.
La formulazione che si propone consente comunque all'INPS
di espletare in via preventiva le verifiche del caso,
consentendo, inoltre, all'INPS stesso di giungere al
disconoscimento delle prestazioni erogate ai fini della tutela
previdenziale in caso di impossibilità che la prestazione di
lavoro sia stata effettuata.
La norma proposta, che si rende urgente al fine di poter
operare per le dichiarazioni di manodopera che dovranno essere
effettuate già nel corso del 2004, non reca oneri al bilancio
dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento
della precedente.
L'articolo 2 detta disposizioni urgenti per una più
efficace e rapida applicazione delle norme in materia di
regime delle quote latte, di cui al decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119.
Al comma 1 si consente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) di restituire ai produttori le somme ad
essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in
attuazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1^
marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1999, n. 118. A seguito dell'emanazione
dell'articolo 7-ter, comma 8, del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2001, n. 49, l'Agenzia era autorizzata al rimborso
delle somme relative al solo periodo 1995/1996, previa
richiesta degli interessati. Orbene, nel corso delle
successive campagne lattiere, a seguito del riesame
amministrativo operato dalle regioni e dalle province autonome
delle istanze presentate dai produttori, si è riscontrata una
nuova rideterminazione individuale della compensazione
lattiera, che in alcuni casi ha previsto l'azzeramento o la
riduzione del prelievo imputato e versato a suo tempo dal
produttore. Le somme oggetto di restituzione permangono anche
a seguito degli eventuali conguagli effettuati sulle
successive campagne lattiere. Si fa presente che la ritardata
restituzione determina il calcolo di interessi a favore dei
produttori, che stanno già decorrendo, al tasso dell'EUROBOR
maggiorato dell'1 per cento. Le somme da rimborsare ammontano
a circa 4,5 milioni di euro più gli interessi maturati, per un
totale di 6 milioni di euro.
Al comma 2 viene indicata la copertura finanziaria
dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1.
Al comma 3 viene sostituito il comma 36 dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 49 del 2003, al fine di snellire
quanto più possibile gli adempimenti a carico dei produttori
che aderiscono al versamento rateale del prelievo
supplementare dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002,
prevedendo, nell'istanza di presentazione alla regione o alla
provincia autonoma, la dichiarazione espressa di accettazione
delle imputazioni di prelievo complessivamente dovuto.
Tale dichiarazione consentirà di snellire le procedure
amministrative regionali di verifica e controllo delle
dichiarazioni.
Nel contempo con la citata dichiarazione si prevede di
dare valenza alla rinuncia di tutti i contenziosi in essere,
ovvero agli atti di giudizio proposti al riguardo,
consentendo, da una parte, uno snellimento delle procedure di
verifica regionali del contenzioso, prendendo a riferimento i
dati dichiarativi relativi al numero di ruolo e all'organo
adito, e, dall'altra, di evitare le lungaggini burocratiche
relative alla individuale presentazione di rinuncia per ogni
singolo ricorso presso gli organi giudicanti aditi.
Resta inteso che ogni dichiarazione mendace circa i dati
richiesti comporterà l'automatica esclusione dai benefìci
della rateizzazione, con la contestuale attivazione delle
procedure amministrative regionali di recupero delle somme
dovute.
Il comma 36-bis è il naturale completamento del
comma 36, in quanto, al fine di dare definitiva conclusione
alla vicenda dei ricorsi per quote latte, si prevede
l'estinzione d'ufficio dei ricorsi pendenti alla data del 1^
gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali
amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto le somme
dovute e non versate a titolo di prelievo supplementare per i
periodi dal 1995/1996 al 2001/2002. Tale previsione consentirà
una pronta e totale definizione di tutto l'enorme contenzioso
in essere instaurato nel tempo dai produttori, avverso le
determinazioni dell'amministrazione centrale, nonché delle
regioni e delle province autonome.
L'estinzione d'ufficio e la contestuale compensazione
delle spese tra le parti avrà valenza solo a seguito
dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del produttore
a cura della regione o della provincia autonoma competente.
Le medesime amministrazioni regionali o delle province
autonome avranno l'incombenza di comunicare al competente
organo giurisdizionale l'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione.
Tali definizioni consentiranno di provvedere in tempi
molto ristretti alla totale definizione di tutte le cause
pendenti.
All'articolo 3 vengono dettate norme in materia di misure
di accompagnamento sociale nel settore della pesca, connesse
all'attuazione del fermo biologico della pesca, che possono
essere attivate già nei primi mesi dell'anno 2004.
Per l'anno 2004 l'importo destinato a tali misure di
accompagnamento sociale viene aumentato di 5 milioni di euro,
con oneri a carico dello stanziamento recato a valere
sull'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
(piano pesca).
Al comma 2, la misura di accompagnamento sociale viene
confermata anche per il 2005 e per il 2006, con un importo,
sempre a carico degli stanziamenti della legge n. 267 del
1991, di 9 milioni di euro annui, al fine di dare certezza
agli imprenditori che aderiscono già nel 2004 e consentire
loro già da quest'anno di operare le scelte imprenditoriali
connesse con la nuova realtà del settore.
Al comma 3 viene prevista la partecipazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali alle spese per l'anno
2004 per i sistemi di localizzazione e controllo satellitare
delle navi da pesca nazionali, al fine di aumentare la
sicurezza in mare.
Il relativo onere per il 2004, di 1,5 milioni di euro, è
posto a carico dello stanziamento recato a valere
sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 (piano
pesca).
All'articolo 4 vengono previste misure di credito agrario
in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito
prodotti agricoli alle imprese sottoposte alla procedura di
cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.
Con il citato decreto-legge n. 347 del 2003 sono state
dettate disposizioni per la gestione delle situazioni di crisi
di grandi imprese in stato di insolvenza che intendono
avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e
finanziaria, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi
al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a
mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie
rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un
miliardo di euro.
L'articolo 4 mira a ripristinare una situazione
finanziaria compatibile alla continuazione dell'attività
economica anche per gli imprenditori agricoli che hanno
prevalentemente conferito la materia prima alle grandi imprese
in crisi e che, proprio a causa della situazione di
insolvenza, non vengono pagati per molti mesi.
La norma prevede, in primo luogo, che agli imprenditori
agricoli, i quali nei sei mesi antecedenti all'ammissione
all'amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 347 del 2003, abbiano conferito la
materia prima alle imprese ammesse alla predetta
amministrazione straordinaria, possono essere concessi
finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale
circolante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
I predetti finanziamenti, di durata massima quinquennale,
sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei
confronti delle imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347
del 2003 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del citato
testo unico, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
Il comma 3 prevede che ai medesimi imprenditori agricoli
si possa applicare il rinvio, fino a dodici mesi, della
riscossione dei contributi previdenziali, già previsto
dall'articolo 4, comma 20, della legge finanziaria 2004 (legge
24 dicembre 2003, n. 350) per le imprese agricole colpite da
eventi eccezionali.
L'articolo 5 prevede che alle imprese di autotrasporto che
vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi
precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il
reintegro del capitale circolante. I finanziamenti, di durata
massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti
dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei
confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma
1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del
loro importo.
Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di sicurezza personale
e di scorte, prevedendo che il Corpo forestale dello Stato
possa effettuare il servizio di scorta, limitatamente al
Ministro delle politiche agricole e forestali e ai
Sottosegretari di Stato.
In particolare si evidenzia che attualmente il Corpo
forestale dello Stato svolge il servizio di protezione
individuale delle predette Autorità oltre ai servizi fissi di
vigilanza armata presso obiettivi sensibili.
La disposizione in rassegna non comporta oneri a carico
del bilancio dello Stato, trattandosi del riconoscimento di un
servizio già svolto di fatto; al contrario, consente di
evitare la duplicazione dei servizi alla persona del Ministro
delle politiche agricole e forestali, attualmente svolta sia
dal Ministero dell'interno che dal Corpo forestale dello
Stato.