XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4644
Decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004
Disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e
della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni previdenziali in agricoltura).
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere
presentata su apposita modello predisposto dall'INPS. Nel caso
in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia
ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata
effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di
disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela
previdenziale".
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di quote latte).
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere
restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo
supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003
e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è
autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi
importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai
produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:
"36. I produttori interessati aderiscono al
versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla
regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale
dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del
prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale
come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio
eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del
numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1^
gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali
amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi
imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i
periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996
e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle
spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di
appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al
competente organo giurisdizionale".
Articolo 3.
(Misura di accompagnamento sociale nel settore della
pesca).
1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di euro.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17
febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9
milioni di curo per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono definite le modalità di partecipazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di
funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e
controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in
applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004,
per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5
milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1. comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
Articolo 4.
(Credito agrario e conrtibuti previdenziali).
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito
prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione
alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.
385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima
di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori
nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al
comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per
cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti
dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale
fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
la spesa di 1,05 milioni di curo annui. All'onere derivante
dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei
confronti delle imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione
alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti per il reintegro del capitale
circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima
di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei
crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e
godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro
importo.
Articolo 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2004.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.