XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4611
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione del Trattato internazionale in ambito FAO,
adottato durante i lavori della trentunesima Conferenza FAO
(novembre 2001) e firmato dai quindici Paesi dell'Unione
europea e dalla Comunità europea durante il Summit
mondiale dell'alimentazione FAO (Roma, 6 giugno 2002) comporta
oneri per le attività di implementazione nazionale del
Trattato medesimo.
In particolare, con riferimento alle attività che vengono
svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si
quantificano i seguenti oneri in relazione al sottoindicato
articolo del Trattato internazionale:
articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed
e).
L'attività nazionale volta a censire ed inventariare le
risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e
l'agricoltura, a promuovere ed incoraggiare la raccolta e il
mantenimento delle risorse, ad attuare una informazione
pertinente sulle risorse medesime ed a collaborare ai fini
della realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di
conservazione ex situ, verrà svolta dagli istituti ed
enti di ricerca e sperimentazione in agricoltura sotto
specificati. Tali istituti ed enti di ricerca e
sperimentazione, che effettueranno altresì la ricerca e la
raccolta delle risorse fitogenetiche ai fini della valutazione
delle accessioni delle singole varietà e provvederanno a
conservare e documentare le risorse medesime, individuati e
consultati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
hanno fatto pervenire le valutazioni degli oneri derivanti
dalle attività che scaturiscono dal Trattato internazionale
FAO.
Va altresì precisato che tali attività comportano oneri
aggiuntivi, la cui quantificazione, per ogni singolo ente o
istituto, risulta sinteticamente evidenziata nella tabella
sotto riportata e si riferisce all'importo totale delle spese
che dovranno essere sostenute dai suddetti enti o istituti,
per assicurare l'attuazione dell'articolo 5, comma 1,
lettere a), b), c) ed e), del Trattato.
Gli enti ed istituti in questione provvederanno ad
utilizzare i fondi, secondo le proprie necessità operative,
per acquisire, in primo luogo, personale in possesso delle
necessarie professionalità, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, che verrà impiegato per consentire
una efficace conservazione, documentazione e utilizzazione
delle accessioni delle singole varietà di risorse
fitogenetiche.
I medesimi enti ed istituti provvederanno, altresì, ad
acquisire, secondo le proprie necessità, pubblicazioni,
software specifici e beni di consumo, e renderanno
disponibili, nei modi opportuni, dati e reports delle
attività effettuate, ai fini dell'attuazione del citato
articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del
Trattato.
Si ritiene, inoltre, che il 5 per cento circa del totale
dei fondi potrà essere impiegato nel primo anno di operatività
del Trattato internazionale FAO per adeguare, ove se ne
ravvisi la necessità, le strutture organizzative degli enti ed
istituti con materiali ed attrezzature per gli uffici, mentre
per gli anni successivi con la quota in questione si
provvederà al fisiologico incremento delle attività che
discendono dall'attuazione del citato articolo 5, comma 1,
lettere a), b), c) ed e), del Trattato
medesimo.
Al fine di effettuare i pagamenti derivanti dalle spese
sopraindicate, il Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - provvederà alla stipula di una
apposita convenzione con l'Istituto sperimentale per la
frutticoltura del MIPAF, che è stato individuato quale ente
altamente specializzato ed unico soggetto idoneo, per
esperienza e professionalità, a svolgere tale attività. Tale
Istituto provvederà a sua volta a corrispondere a ciascuno
degli enti ed istituti le quote indicate in tabella inerenti
le spese per le attività di implementazione nazionale del
Trattato internazionale FAO.
La Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole e
forestali e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura, con
sede nella città di Roma, comporterà delle spese per il
coordinamento che dovrà essere assicurato dall'Istituto
medesimo, ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni
del Trattato.
Dette spese di coordinamento, stabilite in euro 133.682
l'anno, sono così ripartite:
pubblicazione di monografie sulla
"Conservazione, caratterizzazione,
valorizzazione e uso delle risorse
genetiche vegetali": euro 10.000
organizzazione di 2 workshop
annuali, ciascuno di durata breve,
ma adeguata ai temi da trattare, con
spese di allestimento, pubblicità,
trasporto ed ospitalità; nell'ipotesi
di voler organizzare due seminari
l'anno, ciascuno della durata di
3 giorni, si quantificano i seguenti
oneri:
allestimento della sala: euro 3.000
pubblicità: euro 1.000
trasporti: euro 1.500
ospitalità (1 pasto al
giorno per euro 30
ciascuno x 25 partecipanti
x 3 giorni x 2 seminari
l'anno: euro 30 x 25 x
3 x 2 = 4.500 euro; un
coffee break al giorno
per 3 giorni per 2 volte
l'anno; euro 292 x 3
x 2 = euro 1.752); euro 6.252
euro 11.752
acquisto di piante, concimi,
antiparassitari per le attività di
campo delle quattro sedi (Roma,
Trento, Forlì e Caserta) e di reagenti
da laboratorio per la caratterizzazione
molecolare con microsatelliti, RAP D
(Random Amplified Polimorphic DNA)
ed ALFP (Amplified Frequent Lenght
Polimorphism): euro 35.000
stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato con due impiegati agricoli
di II categoria, e con un impiegato
agricolo di III categoria (totale:
3 contratti di lavoro a tempo
determinato per ogni anno): euro 76.930
Totale annuo spese di coordinamento euro 133.682
Per ciascun ente e/o istituto di ricerca e
sperimentazione specificato nella seguente tabella risulta
così individuato il relativo fabbisogno complessivo
annuale:
UNITA' OPERATIVE Località TOTALE (euro)
Istituto sperimentale per
la frutticoltura spese di
coordinamento Roma 133.682
Istituto sperimentale per
la frutticoltura Roma 213.078
Istituto sperimentale per
la selvicoltura Arezzo 31.600
Istituto sperimentale per
l'agrumicoltura Acireale 46.000
Istituto sperimentale
agronomico Bari 38.500
Istituto sperimentale per
le colture industriali Bologna 36.600
Istituto sperimentale per
la viticoltura Conegliano 124.000
Istituto sperimentale per
la zoologia agraria Firenze 11.800
Istituto sperimentale per
le colture foraggere Lodi 26.500
Istituto sperimentale per
l'olivicoltura Rende 27.000
Istituto sperimentale per
la cerealicoltura Roma 150.600
Istituto sperimentale per
l'elaiotecnica Pescara 49.800
Istituto sperimentale per
l'orticoltura Pontecagnano Pontecagnano 45.500
Istituto sperimentale per
la floricoltura Sanremo 27.400
Istituto sperimentale per
il tabacco Scafati 44.100
Istituto sperimentale per
l'assestamento forestale
e l'apicoltura Trento 11.500
Istituto Genetica
Vegetale CNR Bari 155.100
TOTALE 1.172.760
Totale onere (articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c) ed e): euro 1.172.760.
Con riferimento alle attività che vengono svolte dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
quantificano i seguenti oneri in relazione al sottoindicato
articolo del Trattato internazionale:
articolo 5, comma 1, lettera d).
L'attività di promozione e conservazione in situ
delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle
specie selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle
zone protette, comporta per il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, per quanto di competenza statale, il
compito istituzionale di svolgere un'azione mirata alla
conservazione e tutela degli ecosistemi, con particolare
riguardo anche alle specie vegetali, comprese le specie
selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche
per la produzione alimentare.
Al fine di incrementare la conoscenza delle risorse e del
loro stato di conservazione, si ritiene debbano essere
sviluppate alcune iniziative volte a realizzare sistemi
prototipali, con la caratteristica della riproducibilità,
miranti a:
a) sviluppare presso gli enti gestori delle aree
protette l'istituzione di una rete di monitoraggio delle
specie selvatiche, dislocate sul territorio, affini a piante
coltivate e delle specie selvatiche per la produzione
alimentare, attraverso la verifica in situ. Tali azioni
saranno previste su tre aree protette di interesse nazionale
dislocate, possibilmente, su tre zone biogeografiche
diverse;
b) sviluppare un sistema di classificazione e di
catalogazione delle predette specie, anche differenziate in
base alla minaccia di estinzione, e conseguente creazione
in loco di una banca dati con la tipologia e la
localizzazione delle specie.
Ai fini dell'efficace svolgimento di tali attività,
peraltro è necessario il conferimento da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di 6 assegni di
ricerca da assegnare a ricercatori con esperienza nel campo
che opereranno costantemente sul territorio nelle tre aree
protette, nella misura di due assegnisti ricercatori per
ciascuna area.
In relazione ai suddetti compiti si quantificano i
seguenti oneri per le verifiche sul campo e la successiva
gestione informatica dei dati.
Nell'ipotesi di invio di 2 funzionari in ciascuna delle
tre aree protette per due giorni per quattro volte l'anno, la
relativa spesa è così quantificabile:
spese di missione:
pernottamento (euro 129
al giorno x 2 persone
x 2 giorni x 3 aree
x 4 volte l'anno) euro 6.192
diaria (euro 6,20 per
ciascun funzionario
x 2 persone x 2
giorni x 5 aree
x 4 volte l'anno) euro 496
vitto (euro 25 x 2
persone x 2 giorni
x 3 aree x 4 volte
l'anno) euro 1.200
spese di viaggio:
costo medio biglietto
ferroviario A/R Roma -
località area protetta
(euro 100 x 2 persone
x 3 aree x 4 volte
l'anno = euro 2.400;
+ euro 240 quale
maggiorazione del
10 per cento = euro 2.640
Totale spese di missione e di viaggio euro 10.330
6 assegni di ricerca da assegnare a
ricercatori con esperienza nel campo che
opereranno costantemente sul territorio
nelle tre aree protette (euro 15.000
l'anno per ciascun ricercatore x 2
ricercatori x 3 aree) = euro 90.000
acquisto di beni strumentali,
software, eventuali strumentazioni
tecniche, pubblicazioni, beni di facile
consumo, eccetera: euro 7.500
Totale onere (articolo 5, comma 1,
lettera d)) euro 107.830
Con riferimento alle attività che vengono, svolte dal
Ministero degli affari esteri, si quantificano i seguenti
oneri in relazione ai sotto- indicati articoli del Trattato
internazionale:
articolo 18, comma 4, lettera c), e articolo 19,
comma 3, lettera f).
Al fine di contribuire a realizzare uno sviluppo
equilibrato a livello internazionale delle attività di
competenza del presente Trattato, l'articolo 18, comma 4,
lettera c), stabilisce il principio di carattere
generale che i Paesi progrediti forniscano risorse finanziarie
a beneficio dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con
economie in transizione, tramite canali bilaterali, regionali
e multilaterali, incluso il meccanismo del conto fiduciario di
cui all'articolo 19, comma 3, lettera f).
Detto principio risulta soddisfatto tramite gli ordinari
stanziamenti che annualmente vengono destinati dallo Stato
italiano all'aiuto allo sviluppo economico e sociale dei Paesi
con economia in via di sviluppo o di transizione, generando
così un sostegno finanziario ai suddetti Paesi, mentre per
quanto concerne lo specifico meccanismo del conto fiduciario,
di cui al citato articolo 19, comma 3, lettera f), del
presente Trattato internazionale, detto contributo, di
carattere volontario, viene stimato nella misura massima di
euro 1.000.000 all'anno, a decorrere dall'esercizio 2004.
Totale onere (articolo 19, comma 3, lettera f):
euro 1.000.000.
Articolo 19, comma 3, lettera d), e articolo 20:
Al fine di promuovere la piena realizzazione del presente
Trattato, viene istituito un Organo direttivo, composto da
tutte le Parti contraenti, che, tra i vari compiti, provvede
ad adottare il bilancio preventivo del Trattato internazionale
(articolo 19, comma 3, lettera d)). L'attività
dell'Organo direttivo è supportata dal Segretariato, che
fornisce all'Organo medesimo assistenza di tipo amministrativo
e organizzativo, secondo le modalità di cui all'articolo 20
del Trattato internazionale.
Per il primo anno di operatività del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche l'importo totale di
budget da destinare al bilancio di previsione
dell'organo direttivo e del Segretariato del Trattato, è stato
stabilito dalla FAO in euro 993.975. La quota di contribuzione
dovuta dallo Stato italiano viene determinata applicando il
tasso del 4,926 per cento sull'importo totale di budget,
che corrisponde al medesimo tasso di partecipazione
finanziaria al bilancio dell'ONU, sulla base della
ripartizione dei contributi al bilancio ONU attualmente in
discussione presso la 58^ sessione dell'Assemblea generale ONU
per il triennio 2004-2006. Pertanto l'importo di contribuzione
annuale dovuta dallo Stato italiano per il bilancio di
previsione dell'Organo direttivo e del Segretariato del
Trattato risulta pari ad euro 48.963.
Totale onere (articolo 19, comma 3, lettera d), e
articolo 20): euro 48.963.
Si fa presente, che le attività relative alla
partecipazione di delegati, esperti e consiglieri alle
riunioni dell'Organo direttivo di cui all'articolo 19, comma
4, non comportano oneri aggiuntivi al bilancio statale in
quanto la partecipazione dei delegati avverrà presso la sede
FAO di Roma.
Pertanto, l'onere complessivo derivante dalla ratifica del
Trattato di cui trattasi è pari ad euro 2.329.550 a decorrere
dall'anno 2004, ed è da iscrivere per euro 1.172.760 nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, per euro 107.830 nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per
la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, secondo il seguente riepilogo.
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al coordinamento effettuato dall'Istituto sperimentale per la
frutticoltura e al numero dei contratti di lavoro a tempo
determinato da stipulare annualmente con impiegati agricoli,
alle attività che verranno espletate dagli enti ed istituti di
ricerca, al numero dei funzionari da inviare in missione e
alla loro durata, al numero dei partecipanti a dette missioni,
al numero degli assegni di ricerca da conferire annualmente,
al sistema di calcolo del contributo annuale al bilancio
preventivo dell'Organo direttivo e del Segretariato del
Trattato, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini
dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La ratifica del Trattato è necessaria per favorire
l'entrata in vigore del medesimo. Infatti, così come stabilito
dall'articolo 28, il Trattato entra in vigore dal novantesimo
giorno seguente il deposito del quarantesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sempre che
almeno venti di tali atti siano stati depositati da Stati
membri della FAO.
I Paesi che avranno ratificato il Trattato faranno parte
dell'Organo direttivo che affronterà nella prima riunione
importanti argomenti che riguarderanno:
la forma e le modalità dei pagamenti monetari da parte
dei costitutori di nuove varietà vegetali, che potranno essere
volontarie, quando il prodotto è reso disponibile senza
restrizioni per ulteriori ricerche e per il miglioramento
generico, o obbligatorie, quando il prodotto è brevettato con
sistemi di tutela che non prevedono l'accesso facilitato per
ricerche e miglioramento generico;
la definizione di un accordo per il trasferimento del
materiale generico vegetale delle specie contenute
nell'Appendice I al Trattato;
i meccanismi per promuovere la realizzazione del
Trattato e la strategia di finanziamento.
Per i motivi sopra indicati è necessario portare a
compimento il provvedimento di autorizzazione alla ratifica
del Trattato. A tale proposito occorre ricordare che i 15
Paesi dell'Unione europea e la stessa Comunità europea,
depositeranno i 16 provvedimenti di ratifica congiuntamente,
come è già stato fatto per la firma lo scorso 6 giugno 2002,
in occasione del Vertice mondiale sull'alimentazione della
FAO.
B) Analisi del quadro normativo.
Non esiste allo stato una specifica normativa nazionale
che regolamenti l'accesso facilitato alle risorse genetiche
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Tutti i lavori preparatori per l'approvazione del
Trattato internazionale, effettuati a Bruxelles nelle riunioni
tecniche presso la Commissione (Gruppo risorse genetiche
vegetali) e presso il Consiglio (Gruppo AGRI/FAO), hanno
evidenziato la piena compatibilità di questo strumento con le
direttive ed i regolamenti comunitari ad esso collegati. Si
procederà, in ogni caso, ad un ulteriore esame della normativa
comunitaria tra i Paesi dell'Unione europea parallelamente ai
lavori dell'Organo direttivo FAO sopramenzionato, anche per
ciò che riguarda le implicazioni di carattere finanziano.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.
Il presente disegno di legge, prendendo atto del mutato
quadro costituzionale conseguente alla riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione e dell'entrata in
vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3",
demanda agli enti territoriali, attraverso l'esplicita
previsione dell'articolo 3, l'attuazione di quelle parti del
Trattato suscettibili di esecuzione da parte delle regioni e
delle province autonome, atteso che la materia "agricoltura" è
riservata alla competenza legislativa esclusiva delle stesse.
E' previsto tuttavia un onere di comunicazione degli impegni
attuati dai suddetti enti territoriali al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero
delle politiche agricole e forestali (MIPAF), quest'ultimo,
come è noto, rappresenta il Paese negli appositi organi
istituzionali configurati dal Trattato.
Il MIPAF, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e
coordinamento delle linee di politica agricola,
agroindustriale e forestale, in coerenza con quella
comunitaria. Inoltre, svolge funzioni di rappresentanza degli
interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie e
internazionali, riferibili tra l'altro alle competenze in
materia di "salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali
ed animali e dei rispettivi patrimoni genetici".
Alcune regioni a statuto ordinario (Abruzzo, Lazio, e
Toscana) ed a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia) hanno
già provveduto a stabilire, mediante apposite agevolazioni,
l'accesso al materiale genetico ed hanno istituito degli
appositi repertori regionali.
E) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Allo stato sono all'esame delle competenti Commissioni
parlamentari dei due rami del Parlamento i seguenti disegni di
legge di ratifica di analogo contenuto i quali tuttavia non
dispongono di elementi circa la quantificazione dei costi
derivanti dall'attuazione del Trattato sul piano interno, né
sul piano internazionale:
atto Camera n. 2674, d'iniziativa del deputato
Calzolaio;
atto Camera n. 2871, d'iniziativa del deputato Zanella
e altri;
atto Camera n. 1480, d'iniziativa della senatrice De
Petris e altri.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti.
Il provvedimento di ratifica del Trattato internazionale
sulle risorse fitogenetiche consentirà all'Italia di
partecipare alle attività previste dal Trattato stesso, allo
scopo di promuovere e incentivare la cooperazione tecnica ed
economica fra i Paesi membri nel settore dell'agricoltura e
dell'alimentazione, al fine di garantire la conservazione e
l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali,
mettendo a disposizione della collettività, attraverso uno
scambio regolamentato delle risorse e l'accesso facilitato
alle informazioni, i benefìci che derivano dall'utilizzo di
tali risorse.
Il quadro normativo generale nel quale la legge di
ratifica andrà ad inserirsi è costituito dall'Accordo
istitutivo della FAO in sede ONU del 16 ottobre 1945, di cui è
stata riconosciuta la personalità giuridica internazionale,
con l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione relativa
ai privilegi e immunità delle Agenzie specializzate (legge 24
luglio 1951, n. 1740), e dalla Convenzione sulle biodiversità
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui è stata
autorizzata la ratifica con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
Circa la compatibilità con le competenze delle regioni
ordinarie e a statuto speciale, nella ratifica del Trattato si
è tenuto conto del quadro ordinamentale vigente, alla luce
delle modifiche da ultimo introdotte nel titolo V della parte
seconda della Costituzione.
Soggetti destinatari del provvedimento sono la
collettività intera e gli agricoltori, in generale i membri e
gli utenti del settore agricolo.
In particolare agli agricoltori è rivolta una sezione
della parte III del Trattato che tutela espressamente i
diritti dei medesimi.
Inoltre attraverso gli impegni nazionali e la
cooperazione internazionale si tende ad una politica di favore
nei confronti di Paesi in via di sviluppo o con economie in
transizione diretta a creare e a rafforzare le loro capacità
in materia di conservazione e di sviluppo sostenibile delle
risorse genetiche vegetali.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo.
Le esigenze sociali ed economiche sottese al presente
provvedimento si possono rintracciare nei medesimi obiettivi
del Trattato e, quindi, negli obblighi generali di
conservazione, esplorazione, raccolta, caratterizzazione,
valutazione e documentazione delle risorse genetiche vegetali
nonché nell'utilizzo sostenibile delle medesime.
Le esigenze giuridiche sono quelle di regolamentare ex
novo la materia, fissando le modalità e le procedure
attraverso le quali attingere al patrimonio genetico, evitando
l'impoverimento delle risorse e perseguendo al tempo stesso la
sicurezza alimentare, in sintesi attraverso un approccio
cosiddetto "compatibile".
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio/lungo periodo.
Gli scopi sono il perseguimento di politiche agricole
eque che promuovano lo sviluppo e il mantenimento di sistemi
di coltivazione diversi finalizzati a incentivare l'utilizzo
sostenibile della biodiversità agricola e delle risorse
naturali in genere attraverso la conservazione, la raccolta,
la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle
risorse generiche vegetali; l'attivazione di misure per
proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori relative
alla protezione del patrimonio di conoscenze tradizionali,
alla ripartizione dei benefìci derivanti da una corretta
gestione delle risorse e alla possibilità di partecipare ai
processi decisionali posti in essere dal Governo circa la
conservazione e l'utilizzo delle risorse; la collaborazione
nel porre in essere un sistema pluralistico di accesso
efficace, efficiente e trasparente e di ripartizione dei
benefìci.
Per raggiungere questi obiettivi l'Italia, in qualità di
Stato membro, deve integrare nella sua agricoltura e nelle
politiche e nei programmi di sviluppo rurale le attività
predette, cooperando con gli altri Paesi, direttamente o
attraverso la FAO e altre organizzazioni competenti alla
conservazione all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche
vegetali.
D) Strumento tecnico-normativo più appropriato.
Il disegno di logge di ratifica è lo strumento
tecnico-normativo più appropriato attesa la natura della
materia.