XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4611




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          L'attuazione del Trattato internazionale in ambito FAO, adottato durante i lavori della trentunesima Conferenza FAO (novembre 2001) e firmato dai quindici Paesi dell'Unione europea e dalla Comunità europea durante il Summit mondiale dell'alimentazione FAO (Roma, 6 giugno 2002) comporta oneri per le attività di implementazione nazionale del Trattato medesimo.
          In particolare, con riferimento alle attività che vengono svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si quantificano i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo del Trattato internazionale:

              articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e).

          L'attività nazionale volta a censire ed inventariare le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, a promuovere ed incoraggiare la raccolta e il mantenimento delle risorse, ad attuare una informazione pertinente sulle risorse medesime ed a collaborare ai fini della realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, verrà svolta dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione in agricoltura sotto specificati. Tali istituti ed enti di ricerca e sperimentazione, che effettueranno altresì la ricerca e la raccolta delle risorse fitogenetiche ai fini della valutazione delle accessioni delle singole varietà e provvederanno a conservare e documentare le risorse medesime, individuati e consultati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, hanno fatto pervenire le valutazioni degli oneri derivanti dalle attività che scaturiscono dal Trattato internazionale FAO.
        Va altresì precisato che tali attività comportano oneri aggiuntivi, la cui quantificazione, per ogni singolo ente o istituto, risulta sinteticamente evidenziata nella tabella sotto riportata e si riferisce all'importo totale delle spese che dovranno essere sostenute dai suddetti enti o istituti, per assicurare l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del Trattato.
          Gli enti ed istituti in questione provvederanno ad utilizzare i fondi, secondo le proprie necessità operative, per acquisire, in primo luogo, personale in possesso delle necessarie professionalità, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, che verrà impiegato per consentire una efficace conservazione, documentazione e utilizzazione delle accessioni delle singole varietà di risorse fitogenetiche.
          I medesimi enti ed istituti provvederanno, altresì, ad acquisire, secondo le proprie necessità, pubblicazioni, software specifici e beni di consumo, e renderanno disponibili, nei modi opportuni, dati e reports delle attività effettuate, ai fini dell'attuazione del citato articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del Trattato.
        Si ritiene, inoltre, che il 5 per cento circa del totale dei fondi potrà essere impiegato nel primo anno di operatività del Trattato internazionale FAO per adeguare, ove se ne ravvisi la necessità, le strutture organizzative degli enti ed istituti con materiali ed attrezzature per gli uffici, mentre per gli anni successivi con la quota in questione si provvederà al fisiologico incremento delle attività che discendono dall'attuazione del citato articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del Trattato medesimo.
          Al fine di effettuare i pagamenti derivanti dalle spese sopraindicate, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - provvederà alla stipula di una apposita convenzione con l'Istituto sperimentale per la frutticoltura del MIPAF, che è stato individuato quale ente altamente specializzato ed unico soggetto idoneo, per esperienza e professionalità, a svolgere tale attività. Tale Istituto provvederà a sua volta a corrispondere a ciascuno degli enti ed istituti le quote indicate in tabella inerenti le spese per le attività di implementazione nazionale del Trattato internazionale FAO.
        La Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede nella città di Roma, comporterà delle spese per il coordinamento che dovrà essere assicurato dall'Istituto medesimo, ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni del Trattato.
          Dette spese di coordinamento, stabilite in euro 133.682 l'anno, sono così ripartite:

pubblicazione di monografie sulla "Conservazione, caratterizzazione, valorizzazione e uso delle risorse genetiche vegetali": euro 10.000

organizzazione di 2 workshop annuali, ciascuno di durata breve, ma adeguata ai temi da trattare, con spese di allestimento, pubblicità, trasporto ed ospitalità; nell'ipotesi di voler organizzare due seminari l'anno, ciascuno della durata di 3 giorni, si quantificano i seguenti oneri:

allestimento della sala: euro 3.000

pubblicità: euro 1.000

trasporti: euro 1.500

ospitalità (1 pasto al giorno per euro 30 ciascuno x 25 partecipanti x 3 giorni x 2 seminari l'anno: euro 30 x 25 x 3 x 2 = 4.500 euro; un coffee break al giorno per 3 giorni per 2 volte l'anno; euro 292 x 3 x 2 = euro 1.752); euro 6.252

                euro 11.752
acquisto di piante, concimi, antiparassitari per le attività di campo delle quattro sedi (Roma, Trento, Forlì e Caserta) e di reagenti da laboratorio per la caratterizzazione molecolare con microsatelliti, RAP D (Random Amplified Polimorphic DNA) ed ALFP (Amplified Frequent Lenght Polimorphism): euro 35.000

stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con due impiegati agricoli di II categoria, e con un impiegato agricolo di III categoria (totale: 3 contratti di lavoro a tempo determinato per ogni anno): euro 76.930

          Totale annuo spese di coordinamento euro 133.682


          Per ciascun ente e/o istituto di ricerca e sperimentazione specificato nella seguente tabella risulta così individuato il relativo fabbisogno complessivo annuale:

UNITA' OPERATIVE Località TOTALE (euro)

Istituto sperimentale per la frutticoltura spese di coordinamento Roma 133.682

Istituto sperimentale per la frutticoltura Roma 213.078

Istituto sperimentale per la selvicoltura Arezzo 31.600

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura Acireale 46.000

Istituto sperimentale agronomico Bari 38.500

Istituto sperimentale per le colture industriali Bologna 36.600

Istituto sperimentale per la viticoltura Conegliano 124.000

Istituto sperimentale per la zoologia agraria Firenze 11.800

Istituto sperimentale per le colture foraggere Lodi 26.500

Istituto sperimentale per l'olivicoltura Rende 27.000

Istituto sperimentale per la cerealicoltura Roma 150.600

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica Pescara 49.800
Istituto sperimentale per l'orticoltura Pontecagnano Pontecagnano 45.500

Istituto sperimentale per la floricoltura Sanremo 27.400

Istituto sperimentale per il tabacco Scafati 44.100

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'apicoltura Trento 11.500

Istituto Genetica Vegetale CNR Bari 155.100

            TOTALE 1.172.760


          Totale onere (articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e): euro 1.172.760.

          Con riferimento alle attività che vengono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si quantificano i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo del Trattato internazionale:

              articolo 5, comma 1, lettera d).

          L'attività di promozione e conservazione in situ delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle zone protette, comporta per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per quanto di competenza statale, il compito istituzionale di svolgere un'azione mirata alla conservazione e tutela degli ecosistemi, con particolare riguardo anche alle specie vegetali, comprese le specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare.
          Al fine di incrementare la conoscenza delle risorse e del loro stato di conservazione, si ritiene debbano essere sviluppate alcune iniziative volte a realizzare sistemi prototipali, con la caratteristica della riproducibilità, miranti a:

              a) sviluppare presso gli enti gestori delle aree protette l'istituzione di una rete di monitoraggio delle specie selvatiche, dislocate sul territorio, affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, attraverso la verifica in situ. Tali azioni saranno previste su tre aree protette di interesse nazionale dislocate, possibilmente, su tre zone biogeografiche diverse;

              b) sviluppare un sistema di classificazione e di catalogazione delle predette specie, anche differenziate in base alla minaccia di estinzione, e conseguente creazione in loco di una banca dati con la tipologia e la localizzazione delle specie.
          Ai fini dell'efficace svolgimento di tali attività, peraltro è necessario il conferimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di 6 assegni di ricerca da assegnare a ricercatori con esperienza nel campo che opereranno costantemente sul territorio nelle tre aree protette, nella misura di due assegnisti ricercatori per ciascuna area.
          In relazione ai suddetti compiti si quantificano i seguenti oneri per le verifiche sul campo e la successiva gestione informatica dei dati.
          Nell'ipotesi di invio di 2 funzionari in ciascuna delle tre aree protette per due giorni per quattro volte l'anno, la relativa spesa è così quantificabile:

          spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 2 giorni x 3 aree x 4 volte l'anno) euro 6.192

diaria (euro 6,20 per ciascun funzionario x 2 persone x 2 giorni x 5 aree x 4 volte l'anno) euro 496

vitto (euro 25 x 2 persone x 2 giorni x 3 aree x 4 volte l'anno) euro 1.200

          spese di viaggio:

costo medio biglietto ferroviario A/R Roma - località area protetta (euro 100 x 2 persone x 3 aree x 4 volte l'anno = euro 2.400; + euro 240 quale maggiorazione del 10 per cento = euro 2.640

          Totale spese di missione e di viaggio euro 10.330

6 assegni di ricerca da assegnare a ricercatori con esperienza nel campo che opereranno costantemente sul territorio nelle tre aree protette (euro 15.000 l'anno per ciascun ricercatore x 2 ricercatori x 3 aree) = euro 90.000

acquisto di beni strumentali, software, eventuali strumentazioni tecniche, pubblicazioni, beni di facile consumo, eccetera: euro 7.500

          Totale onere (articolo 5, comma 1,           lettera d)) euro 107.830

          Con riferimento alle attività che vengono, svolte dal Ministero degli affari esteri, si quantificano i seguenti oneri in relazione ai sotto- indicati articoli del Trattato internazionale:

              articolo 18, comma 4, lettera c), e articolo 19, comma 3, lettera f).

          Al fine di contribuire a realizzare uno sviluppo equilibrato a livello internazionale delle attività di competenza del presente Trattato, l'articolo 18, comma 4, lettera c), stabilisce il principio di carattere generale che i Paesi progrediti forniscano risorse finanziarie a beneficio dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con economie in transizione, tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali, incluso il meccanismo del conto fiduciario di cui all'articolo 19, comma 3, lettera f).
          Detto principio risulta soddisfatto tramite gli ordinari stanziamenti che annualmente vengono destinati dallo Stato italiano all'aiuto allo sviluppo economico e sociale dei Paesi con economia in via di sviluppo o di transizione, generando così un sostegno finanziario ai suddetti Paesi, mentre per quanto concerne lo specifico meccanismo del conto fiduciario, di cui al citato articolo 19, comma 3, lettera f), del presente Trattato internazionale, detto contributo, di carattere volontario, viene stimato nella misura massima di euro 1.000.000 all'anno, a decorrere dall'esercizio 2004.
          Totale onere (articolo 19, comma 3, lettera f): euro 1.000.000.

          Articolo 19, comma 3, lettera d), e articolo 20:

          Al fine di promuovere la piena realizzazione del presente Trattato, viene istituito un Organo direttivo, composto da tutte le Parti contraenti, che, tra i vari compiti, provvede ad adottare il bilancio preventivo del Trattato internazionale (articolo 19, comma 3, lettera d)). L'attività dell'Organo direttivo è supportata dal Segretariato, che fornisce all'Organo medesimo assistenza di tipo amministrativo e organizzativo, secondo le modalità di cui all'articolo 20 del Trattato internazionale.
          Per il primo anno di operatività del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche l'importo totale di budget da destinare al bilancio di previsione dell'organo direttivo e del Segretariato del Trattato, è stato stabilito dalla FAO in euro 993.975. La quota di contribuzione dovuta dallo Stato italiano viene determinata applicando il tasso del 4,926 per cento sull'importo totale di budget, che corrisponde al medesimo tasso di partecipazione finanziaria al bilancio dell'ONU, sulla base della ripartizione dei contributi al bilancio ONU attualmente in discussione presso la 58^ sessione dell'Assemblea generale ONU per il triennio 2004-2006. Pertanto l'importo di contribuzione annuale dovuta dallo Stato italiano per il bilancio di previsione dell'Organo direttivo e del Segretariato del Trattato risulta pari ad euro 48.963.
          Totale onere (articolo 19, comma 3, lettera d), e articolo 20): euro 48.963.

          Si fa presente, che le attività relative alla partecipazione di delegati, esperti e consiglieri alle riunioni dell'Organo direttivo di cui all'articolo 19, comma 4, non comportano oneri aggiuntivi al bilancio statale in quanto la partecipazione dei delegati avverrà presso la sede FAO di Roma.
        Pertanto, l'onere complessivo derivante dalla ratifica del Trattato di cui trattasi è pari ad euro 2.329.550 a decorrere dall'anno 2004, ed è da iscrivere per euro 1.172.760 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per euro 107.830 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, secondo il seguente riepilogo.

... (omissis) ...

          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al coordinamento effettuato dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura e al numero dei contratti di lavoro a tempo determinato da stipulare annualmente con impiegati agricoli, alle attività che verranno espletate dagli enti ed istituti di ricerca, al numero dei funzionari da inviare in missione e alla loro durata, al numero dei partecipanti a dette missioni, al numero degli assegni di ricerca da conferire annualmente, al sistema di calcolo del contributo annuale al bilancio preventivo dell'Organo direttivo e del Segretariato del Trattato, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Necessità dell'intervento normativo.

          La ratifica del Trattato è necessaria per favorire l'entrata in vigore del medesimo. Infatti, così come stabilito dall'articolo 28, il Trattato entra in vigore dal novantesimo giorno seguente il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sempre che almeno venti di tali atti siano stati depositati da Stati membri della FAO.
          I Paesi che avranno ratificato il Trattato faranno parte dell'Organo direttivo che affronterà nella prima riunione importanti argomenti che riguarderanno:

              la forma e le modalità dei pagamenti monetari da parte dei costitutori di nuove varietà vegetali, che potranno essere volontarie, quando il prodotto è reso disponibile senza restrizioni per ulteriori ricerche e per il miglioramento generico, o obbligatorie, quando il prodotto è brevettato con sistemi di tutela che non prevedono l'accesso facilitato per ricerche e miglioramento generico;

              la definizione di un accordo per il trasferimento del materiale generico vegetale delle specie contenute nell'Appendice I al Trattato;

              i meccanismi per promuovere la realizzazione del Trattato e la strategia di finanziamento.

          Per i motivi sopra indicati è necessario portare a compimento il provvedimento di autorizzazione alla ratifica del Trattato. A tale proposito occorre ricordare che i 15 Paesi dell'Unione europea e la stessa Comunità europea, depositeranno i 16 provvedimenti di ratifica congiuntamente, come è già stato fatto per la firma lo scorso 6 giugno 2002, in occasione del Vertice mondiale sull'alimentazione della FAO.


B) Analisi del quadro normativo.

          Non esiste allo stato una specifica normativa nazionale che regolamenti l'accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Tutti i lavori preparatori per l'approvazione del Trattato internazionale, effettuati a Bruxelles nelle riunioni tecniche presso la Commissione (Gruppo risorse genetiche vegetali) e presso il Consiglio (Gruppo AGRI/FAO), hanno evidenziato la piena compatibilità di questo strumento con le direttive ed i regolamenti comunitari ad esso collegati. Si procederà, in ogni caso, ad un ulteriore esame della normativa comunitaria tra i Paesi dell'Unione europea parallelamente ai lavori dell'Organo direttivo FAO sopramenzionato, anche per ciò che riguarda le implicazioni di carattere finanziano.


D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

          Il presente disegno di legge, prendendo atto del mutato quadro costituzionale conseguente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", demanda agli enti territoriali, attraverso l'esplicita previsione dell'articolo 3, l'attuazione di quelle parti del Trattato suscettibili di esecuzione da parte delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia "agricoltura" è riservata alla competenza legislativa esclusiva delle stesse. E' previsto tuttavia un onere di comunicazione degli impegni attuati dai suddetti enti territoriali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), quest'ultimo, come è noto, rappresenta il Paese negli appositi organi istituzionali configurati dal Trattato.
          Il MIPAF, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Inoltre, svolge funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie e internazionali, riferibili tra l'altro alle competenze in materia di "salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali ed animali e dei rispettivi patrimoni genetici".
          Alcune regioni a statuto ordinario (Abruzzo, Lazio, e Toscana) ed a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia) hanno già provveduto a stabilire, mediante apposite agevolazioni, l'accesso al materiale genetico ed hanno istituito degli appositi repertori regionali.


E) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Allo stato sono all'esame delle competenti Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento i seguenti disegni di legge di ratifica di analogo contenuto i quali tuttavia non dispongono di elementi circa la quantificazione dei costi derivanti dall'attuazione del Trattato sul piano interno, né sul piano internazionale:

              atto Camera n. 2674, d'iniziativa del deputato Calzolaio;

              atto Camera n. 2871, d'iniziativa del deputato Zanella e altri;

              atto Camera n. 1480, d'iniziativa della senatrice De Petris e altri.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          Il provvedimento di ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche consentirà all'Italia di partecipare alle attività previste dal Trattato stesso, allo scopo di promuovere e incentivare la cooperazione tecnica ed economica fra i Paesi membri nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione, al fine di garantire la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali, mettendo a disposizione della collettività, attraverso uno scambio regolamentato delle risorse e l'accesso facilitato alle informazioni, i benefìci che derivano dall'utilizzo di tali risorse.
          Il quadro normativo generale nel quale la legge di ratifica andrà ad inserirsi è costituito dall'Accordo istitutivo della FAO in sede ONU del 16 ottobre 1945, di cui è stata riconosciuta la personalità giuridica internazionale, con l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione relativa ai privilegi e immunità delle Agenzie specializzate (legge 24 luglio 1951, n. 1740), e dalla Convenzione sulle biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
          Circa la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nella ratifica del Trattato si è tenuto conto del quadro ordinamentale vigente, alla luce delle modifiche da ultimo introdotte nel titolo V della parte seconda della Costituzione.
          Soggetti destinatari del provvedimento sono la collettività intera e gli agricoltori, in generale i membri e gli utenti del settore agricolo.
          In particolare agli agricoltori è rivolta una sezione della parte III del Trattato che tutela espressamente i diritti dei medesimi.
          Inoltre attraverso gli impegni nazionali e la cooperazione internazionale si tende ad una politica di favore nei confronti di Paesi in via di sviluppo o con economie in transizione diretta a creare e a rafforzare le loro capacità in materia di conservazione e di sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          Le esigenze sociali ed economiche sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nei medesimi obiettivi del Trattato e, quindi, negli obblighi generali di conservazione, esplorazione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse genetiche vegetali nonché nell'utilizzo sostenibile delle medesime.
          Le esigenze giuridiche sono quelle di regolamentare ex novo la materia, fissando le modalità e le procedure attraverso le quali attingere al patrimonio genetico, evitando l'impoverimento delle risorse e perseguendo al tempo stesso la sicurezza alimentare, in sintesi attraverso un approccio cosiddetto "compatibile".
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

          Gli scopi sono il perseguimento di politiche agricole eque che promuovano lo sviluppo e il mantenimento di sistemi di coltivazione diversi finalizzati a incentivare l'utilizzo sostenibile della biodiversità agricola e delle risorse naturali in genere attraverso la conservazione, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse generiche vegetali; l'attivazione di misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori relative alla protezione del patrimonio di conoscenze tradizionali, alla ripartizione dei benefìci derivanti da una corretta gestione delle risorse e alla possibilità di partecipare ai processi decisionali posti in essere dal Governo circa la conservazione e l'utilizzo delle risorse; la collaborazione nel porre in essere un sistema pluralistico di accesso efficace, efficiente e trasparente e di ripartizione dei benefìci.
          Per raggiungere questi obiettivi l'Italia, in qualità di Stato membro, deve integrare nella sua agricoltura e nelle politiche e nei programmi di sviluppo rurale le attività predette, cooperando con gli altri Paesi, direttamente o attraverso la FAO e altre organizzazioni competenti alla conservazione all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali.


D) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

          Il disegno di logge di ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la natura della materia.




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