XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4611
Onorevoli Deputati! - Il Trattato internazionale in esame
è il primo accordo di valenza mondiale concernente le risorse
genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, in
grado di promuovere la salvaguardia dell'agrobiodiversità,
l'attività di scambio e di accesso facilitato alle risorse
genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.
Il Trattato ha subito un lungo iter procedurale
prima di configurarsi nella sua attuale e definitiva
stesura.
Le discussioni avvenute nella fase negoziale del Trattato
hanno avuto inizio presso la sede della FAO nel 1979 e
l'Italia è stata fin dall'inizio fra i Paesi leader
nelle trattative. L'intesa raggiunta nel 1983 era di tipo non
vincolante per i Paesi firmatari, garantiva l'accesso alle
risorse per finalità di ricerca e miglioramento generico ed
era diretta ad assicurare che le risorse fitogenetiche di
interesse economico e sociale, in particolare per
l'agricoltura, fossero individuate, conservate e rese
disponibili per la ricerca.
Con l'adozione, nel maggio del 1992 della Convenzione
della diversità biologica (CBD), è emersa la necessità di
adeguare l'intesa raggiunta in ambito FAO del 1983 con le
nuove disposizioni dettate dalla Convenzione, circa l'accesso
alle collezioni ex-situ preesistenti e successive
all'adozione della stessa, detenute dai centri internazionali
di ricerca, nonché alle tematiche finanziarie e di carattere
legale. Per gli aspetti di tipo legale si è configurata, sin
dalle prime trattative, l'opportunità di contare su uno
strumento vincolante.
I negoziati per la revisione delle predette intese del
1983 si sono svolti per sette anni a partire dal novembre del
1994, e hanno avuto un momento importante con la Dichiarazione
di Lipsia (1996), che ha adottato il Piano di azione globale
per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse
genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.
Dal 1996 diversi sono stati i tentativi di concludere il
negoziato, ma il blocco nord americano con Australia e Nuova
Zelanda da un lato e i Paesi del G7 dall'altro, hanno causato
un forte rallentamento dei lavori dovuto, in primo luogo, alle
preoccupazioni dei primi circa la distribuzione dei benefìci
commerciali derivanti dall'uso delle risorse ed al conseguente
impatto in termini monetari sulle loro economie e sugli
interessi delle loro industrie sementiere; per i Paesi
costituenti il G7, al funzionamento del sistema multilaterale
di accesso, in particolare per l'equa e giusta distribuzione
dei benefìci commerciali che dai Paesi sviluppati dovrebbero
confluire verso i Paesi in via di sviluppo, essendo questi
ultimi ancora detentori di un considerevole patrimonio
vegetale.
L'Unione europea ha da sempre giocato un ruolo di
mediatore e, in particolare nell'ultimo triennio, gli stessi
Paesi in via di sviluppo hanno dimostrato di ben accettare il
ruolo politico dell'Unione, che in più circostanze aveva
dichiarato l'opportunità e l'impegno di concludere i lavori
per la Conferenza FAO del 2001.
L'adozione del Trattato è avvenuta a conclusione dei
lavori della trentunesima Conferenza FAO e lo stesso è stato
sottoposto alla firma dei quindici Paesi della Unione europea,
durante il Summit mondiale dell'alimentazione FAO (Roma,
6 giugno 2002).
L'Italia, in particolare il Ministero delle politiche
agricole e forestali (MIPAF), competente per materia, ha
svolto un ruolo importante durante il processo di
negoziazione, ospitando nella fase conclusiva dei lavori due
incontri del Gruppo di contatto della Commissione sulle
risorse generiche per l'alimentazione e l'agricoltura (CGRFA)
a Spoleto (aprile 2001) ed a Roma, presso il MIPAF (ottobre
2001).
L'obiettivo principale del Trattato è quello di conservare
e garantire l'uso duraturo delle risorse generiche vegetali,
mediante l'istituzione di un sistema multilaterale di accesso
e di scambio facilitato del materiale generico. La giusta ed
equa ripartizione dei benefìci derivanti dall'uso di tali
risorse presuppone un meccanismo di controllo che la stessa
CGRFA della FAO è chiamata nei prossimi anni ad
implementare.
Il sistema multilaterale si applica su più di 60 generi
vegetali, elencati nell'Appendice I del Trattato e la cui
scelta è stata faticosamente negoziata a partire da
presupposti di interdipendenza e sicurezza alimentare.
La distribuzione dei benefìci sarà stabilita dalla
predetta Commissione e potrà concretizzarsi in modo diretto o
anche attraverso lo scambio di informazioni, l'accesso alle
tecnologie e il loro trasferimento nonché mediante la
formazione tecnica degli operatori.
Il Trattato si compone di 35 articoli suddivisi in sette
parti, rispettivamente dedicate alla definizione dei termini,
alle disposizioni generali, ai diritti degli agricoltori, al
sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei vantaggi,
agli elementi di sostegno, alle disposizioni finanziarie e
alle disposizioni istituzionali.
Nel Trattato ogni Parte contraente, secondo i suoi bisogni
e le sue priorità, dovrà prendere misure volte a tutelare i
diritti delle realtà locali, inclusa la tutela delle
conoscenze tradizionali, nonché a promuovere il diritto di
partecipare ad una ripartizione equa dei vantaggi derivanti
dall'uso di talune risorse.
Viene esplicitamente riconosciuto il diritto sovrano di
ogni singolo Stato sulle proprie risorse generiche vegetali e
le Parti contraenti sono chiamate a stabilire un sistema
multilaterale efficiente, efficace e trasparente, sia per
favorire l'accesso alle risorse, sia per condividere in modo
giusto ed equo i relativi vantaggi.
Il Trattato, così come stabilito dall'articolo 28, entrerà
in vigore dal novantesimo giorno seguente il deposito del
quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, sempre che almeno venti di tali atti siano stati
depositati da Stati membri della FAO.
Le ratifiche saranno in ogni caso depositate
contemporaneamente presso la FAO da parte dei Paesi membri e
della Comunità europea, analogamente a quanto disposto per la
procedura di firma.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 5
articoli:
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del
Trattato da parte del Presidente della Repubblica;
l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 disciplina le competenze regionali secondo
quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, con
l'obbligo di comunicare periodicamente al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi - in qualità di
organo referente sul piano internazionale, ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio le attività svolte
in attuazione del Trattato;
l'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria
necessaria del provvedimento;
l'articolo 5, infine, stabilisce l'entrata in vigore
dello stesso.