XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4611




        Onorevoli Deputati! - Il Trattato internazionale in esame è il primo accordo di valenza mondiale concernente le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, in grado di promuovere la salvaguardia dell'agrobiodiversità, l'attività di scambio e di accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.
        Il Trattato ha subito un lungo iter procedurale prima di configurarsi nella sua attuale e definitiva stesura.
        Le discussioni avvenute nella fase negoziale del Trattato hanno avuto inizio presso la sede della FAO nel 1979 e l'Italia è stata fin dall'inizio fra i Paesi leader nelle trattative. L'intesa raggiunta nel 1983 era di tipo non vincolante per i Paesi firmatari, garantiva l'accesso alle risorse per finalità di ricerca e miglioramento generico ed era diretta ad assicurare che le risorse fitogenetiche di interesse economico e sociale, in particolare per l'agricoltura, fossero individuate, conservate e rese disponibili per la ricerca.
        Con l'adozione, nel maggio del 1992 della Convenzione della diversità biologica (CBD), è emersa la necessità di adeguare l'intesa raggiunta in ambito FAO del 1983 con le nuove disposizioni dettate dalla Convenzione, circa l'accesso alle collezioni ex-situ preesistenti e successive all'adozione della stessa, detenute dai centri internazionali di ricerca, nonché alle tematiche finanziarie e di carattere legale. Per gli aspetti di tipo legale si è configurata, sin dalle prime trattative, l'opportunità di contare su uno strumento vincolante.
        I negoziati per la revisione delle predette intese del 1983 si sono svolti per sette anni a partire dal novembre del 1994, e hanno avuto un momento importante con la Dichiarazione di Lipsia (1996), che ha adottato il Piano di azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.
        Dal 1996 diversi sono stati i tentativi di concludere il negoziato, ma il blocco nord americano con Australia e Nuova Zelanda da un lato e i Paesi del G7 dall'altro, hanno causato un forte rallentamento dei lavori dovuto, in primo luogo, alle preoccupazioni dei primi circa la distribuzione dei benefìci commerciali derivanti dall'uso delle risorse ed al conseguente impatto in termini monetari sulle loro economie e sugli interessi delle loro industrie sementiere; per i Paesi costituenti il G7, al funzionamento del sistema multilaterale di accesso, in particolare per l'equa e giusta distribuzione dei benefìci commerciali che dai Paesi sviluppati dovrebbero confluire verso i Paesi in via di sviluppo, essendo questi ultimi ancora detentori di un considerevole patrimonio vegetale.
        L'Unione europea ha da sempre giocato un ruolo di mediatore e, in particolare nell'ultimo triennio, gli stessi Paesi in via di sviluppo hanno dimostrato di ben accettare il ruolo politico dell'Unione, che in più circostanze aveva dichiarato l'opportunità e l'impegno di concludere i lavori per la Conferenza FAO del 2001.
        L'adozione del Trattato è avvenuta a conclusione dei lavori della trentunesima Conferenza FAO e lo stesso è stato sottoposto alla firma dei quindici Paesi della Unione europea, durante il Summit mondiale dell'alimentazione FAO (Roma, 6 giugno 2002).
        L'Italia, in particolare il Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), competente per materia, ha svolto un ruolo importante durante il processo di negoziazione, ospitando nella fase conclusiva dei lavori due incontri del Gruppo di contatto della Commissione sulle risorse generiche per l'alimentazione e l'agricoltura (CGRFA) a Spoleto (aprile 2001) ed a Roma, presso il MIPAF (ottobre 2001).
        L'obiettivo principale del Trattato è quello di conservare e garantire l'uso duraturo delle risorse generiche vegetali, mediante l'istituzione di un sistema multilaterale di accesso e di scambio facilitato del materiale generico. La giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dall'uso di tali risorse presuppone un meccanismo di controllo che la stessa CGRFA della FAO è chiamata nei prossimi anni ad implementare.
        Il sistema multilaterale si applica su più di 60 generi vegetali, elencati nell'Appendice I del Trattato e la cui scelta è stata faticosamente negoziata a partire da presupposti di interdipendenza e sicurezza alimentare.
        La distribuzione dei benefìci sarà stabilita dalla predetta Commissione e potrà concretizzarsi in modo diretto o anche attraverso lo scambio di informazioni, l'accesso alle tecnologie e il loro trasferimento nonché mediante la formazione tecnica degli operatori.
        Il Trattato si compone di 35 articoli suddivisi in sette parti, rispettivamente dedicate alla definizione dei termini, alle disposizioni generali, ai diritti degli agricoltori, al sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei vantaggi, agli elementi di sostegno, alle disposizioni finanziarie e alle disposizioni istituzionali.
        Nel Trattato ogni Parte contraente, secondo i suoi bisogni e le sue priorità, dovrà prendere misure volte a tutelare i diritti delle realtà locali, inclusa la tutela delle conoscenze tradizionali, nonché a promuovere il diritto di partecipare ad una ripartizione equa dei vantaggi derivanti dall'uso di talune risorse.
        Viene esplicitamente riconosciuto il diritto sovrano di ogni singolo Stato sulle proprie risorse generiche vegetali e le Parti contraenti sono chiamate a stabilire un sistema multilaterale efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire l'accesso alle risorse, sia per condividere in modo giusto ed equo i relativi vantaggi.
        Il Trattato, così come stabilito dall'articolo 28, entrerà in vigore dal novantesimo giorno seguente il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sempre che almeno venti di tali atti siano stati depositati da Stati membri della FAO.
        Le ratifiche saranno in ogni caso depositate contemporaneamente presso la FAO da parte dei Paesi membri e della Comunità europea, analogamente a quanto disposto per la procedura di firma.
        Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli:

            l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Trattato da parte del Presidente della Repubblica;

            l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

            l'articolo 3 disciplina le competenze regionali secondo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, con l'obbligo di comunicare periodicamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - in qualità di organo referente sul piano internazionale, ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le attività svolte in attuazione del Trattato;

            l'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

            l'articolo 5, infine, stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.




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