XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4611




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.


Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione č data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.


Art. 3.

(Competenze regionali).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa, all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
        2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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