XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4611
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare il Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con
Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della
Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data al Trattato di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 28 del
Trattato stesso.
Art. 3.
(Competenze regionali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono direttamente, nell'ambito delle materie di
propria competenza legislativa, all'attuazione e
all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il
compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di
applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di
monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al
Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito
all'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5,
6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la
spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.