XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4596




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Siria in materia di collaborazione turistica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

          Articolo 1, lettere c) e d):

          per favorire la promozione di gruppi turistici, la partecipazione ad eventi culturali, sportivi ed esposizioni commerciali, nonché per incentivare le mostre, lo scambio delle pubblicazioni e degli audiovisivi, viene previsto l'apporto di un contributo, quantificato in euro 20.000.

          Totale onere (articolo 1, lettere c) e d).................................... euro 20.000

          Articolo 2, lettera a):

          allo scopo di migliorare la collaborazione nel settore turistico viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi.
          Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

          soggiorno per 10 persone per 10 giorni:
          (euro 93 x 10 persone x 10 giorni) = ...... euro 9.300

          spesa di assicurazione:
          (euro 26 x 10 persone) = .................. euro 260

          Sempre in relazione, ai suddetti scambi per la collaborazione turistica, si prevede che l'Italia possa inviare in Siria 10 esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

          10 biglietti aerei A/R Roma-Damasco
          euro 1.495 x 10) = ........................ euro 14.950

                Totale onere (articolo 2, lettera a)......................................... euro 24.510

          Articolo 5:

          al fine di esaminare i programmi operativi viene previsto un incontro dei rappresentanti dei rispettivi Paesi, che si terrà alternativamente a Damasco ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di 3 giorni nell'indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

          Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 3 giorni) ................................... euro 1.251

diaria giornaliera per ciascun funzionario di euro 99, cui si aggiungono euro 30, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 99 viene ridotto di euro 33, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 96 + euro 37) quale quota media per i contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 133 x 3 persone x 3 giorni) ................................... euro 1.197

          Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Damasco (euro 1.495 x 3 persone = euro 4.485 + euro 224, quale maggiorazione del 5 per cento) ................ euro 4.709

Totale onere (articolo 5) ..................... euro 7.157


          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2004 e del Ministero delle attività produttive a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

                Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006
                - - -

Articolo 1, lettere c) e d).... euro 20.000 euro 20.000 euro 20.000

Articolo 2, lettera a)............... euro 24.510 euro 24.510 euro 24.510

Articolo 5 .......... euro 7.157 - euro 7.157

      Totale onere ...... euro 51.667 euro 44.510 euro 51.667

      In cifra tonda .... euro 51.670 euro 44.510 euro 51.670


          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          La ratifica legislativa dell'Accordo in questione è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti in particolare per l'applicazione degli articoli 2 (scambi di esperti) e 15 (incontri dei rappresentanti delle due Parti) dell'Atto internazionale in questione ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

              B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il turismo è a tutt'oggi una delle materie di competenza nazionale. In Italia, com'è noto, la normativa in vigore assegna tale competenza alle regioni, lasciando all'autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

              C) Impatto amministrativo.

          Non si prevede di dover porre in essere nè regolamenti nè atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Si ritiene che il provvedimento in questione consenta di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione degli affari esteri e le autorità diplomatiche della Siria e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione dell'Accordo stesso.




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