XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4596
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Siria in
materia di collaborazione turistica comporta i seguenti oneri
in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 1, lettere c) e d):
per favorire la promozione di gruppi turistici, la
partecipazione ad eventi culturali, sportivi ed esposizioni
commerciali, nonché per incentivare le mostre, lo scambio
delle pubblicazioni e degli audiovisivi, viene previsto
l'apporto di un contributo, quantificato in euro 20.000.
Totale onere (articolo 1, lettere c)
e d).................................... euro 20.000
Articolo 2, lettera a):
allo scopo di migliorare la collaborazione nel settore
turistico viene previsto lo scambio di esperti tra i
rispettivi Paesi.
Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il
quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e
quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla
base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede
che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto
indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
soggiorno per 10 persone per 10 giorni:
(euro 93 x 10 persone x 10 giorni) = ...... euro 9.300
spesa di assicurazione:
(euro 26 x 10 persone) = .................. euro 260
Sempre in relazione, ai suddetti scambi per la
collaborazione turistica, si prevede che l'Italia possa
inviare in Siria 10 esperti. I relativi oneri sono limitati
alle sole spese di viaggio e così quantificati:
10 biglietti aerei A/R Roma-Damasco
euro 1.495 x 10) = ........................ euro 14.950
Totale onere (articolo 2, lettera
a)......................................... euro 24.510
Articolo 5:
al fine di esaminare i programmi operativi viene previsto
un incontro dei rappresentanti dei rispettivi Paesi, che si
terrà alternativamente a Damasco ed a Roma. Nell'ipotesi
dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di 3
giorni nell'indicata città, la relativa spesa viene così
quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone
x 3 giorni) ................................... euro 1.251
diaria giornaliera per ciascun funzionario
di euro 99, cui si aggiungono euro 30, pari
al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno
1926, n. 941; l'importo di euro 99 viene
ridotto di euro 33, corrispondente ad 1/3
della diaria (euro 96 + euro 37) quale quota
media per i contributi previdenziali,
assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi
n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23
dicembre 1996 e decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (euro 133 x 3 persone
x 3 giorni) ................................... euro 1.197
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Damasco (euro 1.495
x 3 persone = euro 4.485 + euro 224, quale
maggiorazione del 5 per cento) ................ euro 4.709
Totale onere (articolo 5) ..................... euro 7.157
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 2004 e del Ministero delle
attività produttive a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno
degli anni successivi, è il seguente:
Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006
- - -
Articolo 1, lettere
c) e d).... euro 20.000 euro 20.000 euro 20.000
Articolo 2, lettera
a)............... euro 24.510 euro 24.510 euro 24.510
Articolo 5 .......... euro 7.157 - euro 7.157
Totale onere ...... euro 51.667 euro 44.510 euro 51.667
In cifra tonda .... euro 51.670 euro 44.510 euro 51.670
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
La ratifica legislativa dell'Accordo in questione è resa
necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti in
particolare per l'applicazione degli articoli 2 (scambi di
esperti) e 15 (incontri dei rappresentanti delle due Parti)
dell'Atto internazionale in questione ricollega
l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie
di cui all'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario in quanto il turismo è a tutt'oggi
una delle materie di competenza nazionale. In Italia, com'è
noto, la normativa in vigore assegna tale competenza alle
regioni, lasciando all'autorità centrale le attività delle
relazioni internazionali.
C) Impatto amministrativo.
Non si prevede di dover porre in essere nè regolamenti nè
atti amministrativi (decreti ministeriali ed
interministeriali) per dare attuazione a tale
provvedimento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Si ritiene che il provvedimento in questione consenta di
poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione
degli affari esteri e le autorità diplomatiche della Siria e
si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle
relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle
prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili
dalla definizione dell'Accordo stesso.