XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4596




        Onorevoli Deputati! - Questo Accordo con la Siria consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione e le autoritą diplomatiche della Siria e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso.
        L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione.
        Esso costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e turistiche fra i due Paesi.
        Sono punti qualificanti dell'Accordo in questione sia la previsione di scambi di esperti (in campo turistico e dell'informazione) e di metodologie di sviluppo, sia la collaborazione nelle attivitą formative settoriali e la volontą espressa dalle Parti di una sempre maggiore collaborazione ai fini dell'incentivazione degli investimenti nei due Paesi.
        Infine, la promozione delle attivitą di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentiranno di incrementare il marketing turistico nell'area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.
        In particolare l'articolo 1 stabilisce le linee guida dell'Accordo:

            promozione del turismo tramite tutti i mezzi di trasporto e comunicazione;

            assistenza alle compagnie di trasporto;

            promozione di gruppi turistici organizzati;

            scambio di materiale.

        L'articolo 2 prevede lo scambio di esperti nel settore turistico e di materiale statistico.
        L'articolo 3 sottolinea l'importanza della formazione professionale.
        L'articolo 4 riguarda la collaborazione su sviluppo ed investimenti.
        L'articolo 5 prevede l'istituzione di una commissione mista.
        L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.
        L'articolo 7 riguarda la validitą dell'Accordo e regola la sua risoluzione.




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