XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4596
Onorevoli Deputati! - Questo Accordo con la Siria consente
di poter formalizzare una serie di rapporti tra
l'Amministrazione e le autoritą diplomatiche della Siria e si
inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle
relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle
prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili
dalla definizione del trattato stesso.
L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie
e di linee di intervento comuni nel settore del turismo,
dell'accoglienza e della formazione.
Esso costituisce un importante quadro normativo per lo
sviluppo delle relazioni culturali e turistiche fra i due
Paesi.
Sono punti qualificanti dell'Accordo in questione sia la
previsione di scambi di esperti (in campo turistico e
dell'informazione) e di metodologie di sviluppo, sia la
collaborazione nelle attivitą formative settoriali e la
volontą espressa dalle Parti di una sempre maggiore
collaborazione ai fini dell'incentivazione degli investimenti
nei due Paesi.
Infine, la promozione delle attivitą di gruppi turistici
per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio
di esperti per la promozione del turismo consentiranno di
incrementare il marketing turistico nell'area, ai fini
di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo
degli investimenti nell'area stessa.
In particolare l'articolo 1 stabilisce le linee guida
dell'Accordo:
promozione del turismo tramite tutti i mezzi di
trasporto e comunicazione;
assistenza alle compagnie di trasporto;
promozione di gruppi turistici organizzati;
scambio di materiale.
L'articolo 2 prevede lo scambio di esperti nel settore
turistico e di materiale statistico.
L'articolo 3 sottolinea l'importanza della formazione
professionale.
L'articolo 4 riguarda la collaborazione su sviluppo ed
investimenti.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di una commissione
mista.
L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.
L'articolo 7 riguarda la validitą dell'Accordo e regola la
sua risoluzione.