XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4596
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di
collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 6
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la
spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per
l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.