XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4594
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
La presente relazione tecnica è volta a determinare gli
oneri derivanti dal decreto-legge.
Articolo 1:
comma 1, lettera a): prevede la costituzione del
Tribunale regionale in sezione ordinaria di Corte di appello
nonché l'integrazione di tale sezione con tre esperti,
iscritti nell'albo degli ingegneri, che sostituiscono i
precedenti funzionari del Genio civile. In tale senso,
restando inalterato il numero dei componenti tecnici, non si
determinano ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato;
comma 1, lettera c), numero 2): prevede
l'adeguamento delle indennità spettanti ai membri non togati
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali
regionali delle acque pubbliche nella misura di 100,00 per
udienza. Posto pari a 98 il numero delle udienze collegiali
complessivamente tenute in un anno (dati relativi all'anno
2002 forniti dal Tribunale superiore delle acque), il maggior
onere annuo è pari a 34.572,44, come dall'allegato
prospetto;
comma 1, lettera d): prevede la nomina di
componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque
pubbliche al fine di garantire il regolare funzionamento di
tale struttura nelle ipotesi di impedimento od assenza dei
componenti titolari. Al fine di quantificare i relativi oneri
si prevede di retribuire i componenti supplenti nelle seguenti
misure:
a) relativamente ai membri togati, per il
servizio effettivamente prestato, nella misura prevista
dall'articolo 1 della legge 1^ agosto 1959, n.704,
corrispondente alle indennità mensili attualmente corrisposte
ai componenti effettivi del Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
In particolare:
(n.1) Presidente L. 30.000 (euro 15,50)
(n.4) Consiglieri di stato L. 30.000 (euro 15,50)
(n.4) Magistrati scelti fra i consiglieri
di Cassazione L. 30.000 (euro 15,50)
L'onere annuo è pari a:
euro 15,50 x 9 magistrati x 12 mesi euro 1674,00
I.R.A.P. (8,50 per cento) euro 142,29
Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per
cento) euro 405,11
Totale annuo ... euro 2.221,40
b) relativamente ai componenti tecnici, nella
misura di 100,00 per udienza (così come previsto al comma 1,
lettera c), numero 2), per un numero massimo di udienze
pari a 18 all'anno (numero di udienze collegiali tenute
annualmente dal Tribunale superiore delle acque pubbliche):
euro 100,00 x 3 componenti tecnici x 18
sedute euro 5.400,00
I.R.A.P. (8,50 per cento) euro 459,00
Oneri previdenziali a carico dello Stato
(24,20 per cento) euro 1.306,80
Totale annuo ... euro 7.165,80
Si specifica infine che non si prevedono oneri per l'anno
2003, in quanto nell'ultimo scorcio dell'anno non si terranno
udienze collegiali del Tribunale superiore e dei Tribunali
regionali delle acque.
Gli articoli 2 e 3 non determinano nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 6.
L'onere annuo deriva dall'aumento nella composizione del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
di un Presidente di sezione e due consiglieri di Stato, nonché
dall'attribuzione ai membri laici di un compenso equiparato
alla metà della retribuzione iniziale del consigliere di
Stato.
1 Presidente di sezione e 2 consiglieri di Stato fuori
ruolo (assegnati dalla dotazione organica, ma essendo fuori
ruolo liberano 3 posti iniziali della carriera): stipendio e
connesse indennità: 93.000x3 = 279.000;
9 componenti laici (per la metà del compenso iniziale di
consigliere di Stato a carico dell'Erario): stipendio e
connesse indennità: 46.500x9 = 418.500.
L'importo annuo lordo ammonta quindi a 697.500 euro,
arrotondato a 700.000 euro.
Riepilogo oneri:
Anno 2004 e a regime Euro 743.960.
CALCOLO DEGLI ONERI PER NUOVA INDENNITA' DI UDIENZA AGLI
ESPERTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE
N. membri tecnici Tribunale superiore 3
N. Tribunali regionali 8
N. membri tecnici per ogni tribunale regionale 3
N. complessivo membri tecnici 27
Indennità per udienza prevista euro 100,00
N. udienze collegiali annue Tribunale
superiore 18
N. udienze collegiali annue per Tribunale
regionale 10
N. udienze complessive annue Tribunali 98
Nuovo onere annuo indennità per udienza (100
euro x 98 udienze x 3 membri tecnici) euro 29.400,00
IRAP (8,50 per cento) euro 2.499,00
oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per
cento) euro 7.114,80
Onere complessivo annuo indennità per
udienza euro 39.013,80
Onere attuale annuo per indennità mensile
(euro 10,33) euro 4.441,36
Maggiore onere annuo ... euro 34.572,44
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 138. - Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di
Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle
acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di
Appello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di
Appello di Milano e Brescia;
3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di
Appello di Venezia e Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di
Appello di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello
di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di
Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di
Appello di Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di
Appello di Cagliari.
Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di
Appello designata dal primo presidente, alla quale sono
aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
nominati con decreto reale, su proposta del Ministro
Guardasigilli.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento
di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del
Genio civile
Art. 139. - E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di
Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo
dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il
Consiglio dei Ministri, avente grado 2^ corrispondente a
quello di procuratore generale della Corte Suprema di
Cassazione;
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di
Cassazione;
d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di
amministrazione attiva.
In assenza del presidente, presiede il più anziano di
grado fra i membri indicati nelle lettere b) e
c).
I giudici del Tribunale superiore sono nominati con
decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e
designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio
stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della
Corte di cassazione; i membri tecnici dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il presidente del Tribunale superiore può essere
collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della
magistratura.
Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del
Ministero di grazia e giustizia.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un
proprio ufficio di cancelleria.
Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di
grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al
settimo.
Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente
della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può
applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o
aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.
... Omissis...
Legge 1^ agosto 1959, n. 704
Art. 1. - L'indennità fissa mensile spettante,
indipendentemente da ogni altra indennità o compenso ai
componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in
lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire
20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore
ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000
per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri
tecnici effettivi dei tribunali regionali.
L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai
consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali
regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od
assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di
servizio essi debbono funzionare in via continuativa in
sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni
Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra
i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è
espressamente indicata.
... Omissis...
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
... Omissis...
Art. 181. - (Altre disposizioni transitorie). - 1.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1^
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura
regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove
mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli
interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera
a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37
sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39
sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e
la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi
entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui
all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1^
gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui
agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice
entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche,
continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in
base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o
adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo
su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai
documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del
presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26,
comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di
trattamento nel rispetto delle medesime.
... Omissis...
Art. 183. (Norme abrogate).- 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n.
123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n.
255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n.
389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'articolo 5, comma 9, del decreto
ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità,
in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n.
152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo
2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'articolo 2, comma 5, del decreto
ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro della
sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli
istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo
e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni, in materia di banca dati
sinistri in àmbito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini
di ricerca e collaborazione in campo scientifico e
tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione
di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9,
quarto comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni
del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati
personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si
osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
... Omissis...