XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4594




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dal decreto-legge.

Articolo 1:

          comma 1, lettera a): prevede la costituzione del Tribunale regionale in sezione ordinaria di Corte di appello nonché l'integrazione di tale sezione con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri, che sostituiscono i precedenti funzionari del Genio civile. In tale senso, restando inalterato il numero dei componenti tecnici, non si determinano ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
          comma 1, lettera c), numero 2): prevede l'adeguamento delle indennità spettanti ai membri non togati del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche nella misura di 100,00 per udienza. Posto pari a 98 il numero delle udienze collegiali complessivamente tenute in un anno (dati relativi all'anno 2002 forniti dal Tribunale superiore delle acque), il maggior onere annuo è pari a 34.572,44, come dall'allegato prospetto;
          comma 1, lettera d): prevede la nomina di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche al fine di garantire il regolare funzionamento di tale struttura nelle ipotesi di impedimento od assenza dei componenti titolari. Al fine di quantificare i relativi oneri si prevede di retribuire i componenti supplenti nelle seguenti misure:

                a) relativamente ai membri togati, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 1^ agosto 1959, n.704, corrispondente alle indennità mensili attualmente corrisposte ai componenti effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
          In particolare:

              (n.1) Presidente L. 30.000 (euro 15,50)

              (n.4) Consiglieri di stato L. 30.000 (euro 15,50)

              (n.4) Magistrati scelti fra i consiglieri     di Cassazione L. 30.000 (euro 15,50)

          L'onere annuo è pari a:

              euro 15,50 x 9 magistrati x 12 mesi euro 1674,00

              I.R.A.P. (8,50 per cento) euro 142,29

              Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per cento) euro 405,11

                Totale annuo ... euro 2.221,40
                b) relativamente ai componenti tecnici, nella misura di 100,00 per udienza (così come previsto al comma 1, lettera c), numero 2), per un numero massimo di udienze pari a 18 all'anno (numero di udienze collegiali tenute annualmente dal Tribunale superiore delle acque pubbliche):

              euro 100,00 x 3 componenti tecnici x 18 sedute euro 5.400,00

              I.R.A.P. (8,50 per cento) euro 459,00

              Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per cento) euro 1.306,80

                Totale annuo ... euro 7.165,80


          Si specifica infine che non si prevedono oneri per l'anno 2003, in quanto nell'ultimo scorcio dell'anno non si terranno udienze collegiali del Tribunale superiore e dei Tribunali regionali delle acque.

          Gli articoli 2 e 3 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Articolo 6.

          L'onere annuo deriva dall'aumento nella composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana di un Presidente di sezione e due consiglieri di Stato, nonché dall'attribuzione ai membri laici di un compenso equiparato alla metà della retribuzione iniziale del consigliere di Stato.

          1 Presidente di sezione e 2 consiglieri di Stato fuori ruolo (assegnati dalla dotazione organica, ma essendo fuori ruolo liberano 3 posti iniziali della carriera): stipendio e connesse indennità: 93.000x3 = 279.000;

          9 componenti laici (per la metà del compenso iniziale di consigliere di Stato a carico dell'Erario): stipendio e connesse indennità: 46.500x9 = 418.500.

          L'importo annuo lordo ammonta quindi a 697.500 euro, arrotondato a 700.000 euro.


Riepilogo oneri:

          Anno 2004 e a regime Euro 743.960.

CALCOLO DEGLI ONERI PER NUOVA INDENNITA' DI UDIENZA AGLI
ESPERTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE

              N. membri tecnici Tribunale superiore 3

              N. Tribunali regionali 8

              N. membri tecnici per ogni tribunale regionale 3

              N. complessivo membri tecnici 27

              Indennità per udienza prevista euro 100,00

              N. udienze collegiali annue Tribunale superiore 18

              N. udienze collegiali annue per Tribunale regionale 10

              N. udienze complessive annue Tribunali 98

              Nuovo onere annuo indennità per udienza (100 euro x 98 udienze x 3 membri tecnici) euro 29.400,00

              IRAP (8,50 per cento) euro 2.499,00

              oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per cento) euro 7.114,80

              Onere complessivo annuo indennità per udienza euro 39.013,80

              Onere attuale annuo per indennità mensile (euro 10,33) euro 4.441,36

                Maggiore onere annuo ... euro 34.572,44

Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775


          Art. 138. - Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:

              1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

              2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

              3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

              4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

              5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

              6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

              7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

              8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

          Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro Guardasigilli.
          Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
          I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile


Art. 139. - E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
          Esso è composto di:

                a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2^ corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;

                b) quattro consiglieri di Stato;

                c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

                d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.

          In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
          I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
          Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
          Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
          Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
          Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.
          Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.
          Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

... Omissis...


Legge 1^ agosto 1959, n. 704

          Art. 1. - L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei tribunali regionali.
          L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
          Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

... Omissis...


Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

... Omissis...

          Art. 181. - (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1^ gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;

                b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

                c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

                d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

                e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;

                f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1^ gennaio 2005.

          2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
          3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
          4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
          5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
          6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

... Omissis...

          Art. 183. (Norme abrogate).- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

                a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

                b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

                c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

                d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

                e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

                f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;

                g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

                h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

                i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

                l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

                m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

                n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

                o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

          2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
          3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

                a) l'articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie rare;

                b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

                c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
                d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

                e) l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro della sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

                f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in àmbito assicurativo;

                g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

                h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

                i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121.

          4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

... Omissis...




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