XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4594
Decreto-legge 24 dicembre 2003, n.354, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2003.
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali
delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della
giustizia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del
Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle
declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle
sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, in
attesa della complessiva riforma della disciplina concernente
il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici,
che attualmente risale al testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della
magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza
di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da
parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico
connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via
internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne
risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di
reati di particolare gravità;
Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire
sulla disciplina del contratto di leasing finanziario
per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di
procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio
all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi
crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per
l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle
finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma
della disciplina concernente la giurisdizione in materia di
acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le
disposizioni che seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il
Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria
della Corte di appello designata dal presidente, integrata con
tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con
decreto del Ministro della giustizia in conformità alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.";
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il
Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti,
tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.";
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
"d) tre esperti, iscritti nell'albo degli
ingegneri.";
2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con
decreto del Ministro della giustizia in conformità alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.";
c) all'articolo 1 della legge 1^ agosto 1959, n.
704, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da
ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali
delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati
del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti
effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i
consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Agli
esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in
qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti
dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di
euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.";
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
"139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari
sono nominati in pari numero componenti supplenti del
Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio
effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo
1, primo e secondo comma, della legge 1^ agosto 1959, n.
704.".
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.
Articolo 2.
(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre
2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a
norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle
rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
Articolo 3.
(Modiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196
del 2003).
1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, è sostituito dal seguente:
"Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per
altre finalità) - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono
conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di
accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati
sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e
possono essere richiesti esclusivamente per finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le
modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di
procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma
1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con
decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale
disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o
della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire
direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede
all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure
e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque
conto dei seguenti principi:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione
separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma
1;
c) individuare le modalità di accesso ai dati da
parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale
che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia
consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo
7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e
2.
6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5
sono individuate con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, su conforme parere del Garante.".
Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196
del 2003).
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la
conservazione del traffico si osserva il termine della
prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.".
Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196
del 2003).
1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita
dalla seguente: "f) il decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui
abrogazione decorre dal 1^ gennaio 2006;".
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa).
1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche
mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata
la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.
Articolo 7.
(Disposizioni in tema di effetti delle procedure
concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).
1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle
società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto
forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei
contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere
traslativo né consente agli organi della procedura di optare
per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore
conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà
del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
Articolo 8.
(Norma finanziaria).
1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a
decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 9.
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente
decreto entrano in vigore il 1^ gennaio 2004. Le altre entrano
in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.