XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4594
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto risponde alla
volontà di fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi
più urgenti che ostacolano l'offerta del miglior
servizio-giustizia ai cittadini e di disciplinare in maniera
idonea le modalità di conservazione dei dati di traffico
telefonico e via Internet ai fini della repressione dei
reati, con particolare riferimento alle fattispecie criminose
che presentano un'elevata gravità.
Le previsioni normative di cui all'articolo 1 intendono
assicurare la completa ripresa dell'operatività dei tribunali
delle acque. Deve evidenziarsi, infatti, che il Tribunale
superiore, sia pure in un numero ristretto di ipotesi, ed i
tribunali regionali, in ogni caso, non possono allo stato
esercitare la giurisdizione.
La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 305 del
20 giugno - 3 luglio 2002, ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e
143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi
di sostituzione del componente astenuto, ricusato o
legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque
pubbliche". La decisione comporta che il Tribunale superiore
delle acque non può deliberare nelle ipotesi di giudizio di
rinvio, quando la Suprema Corte abbia rimesso allo stesso gli
atti per un nuovo esame.
Il Giudice delle leggi, inoltre, con sentenza n. 353 del
22 maggio-17 luglio 2002, ha dichiarato "la illegittimità
costituzionale dell'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che
siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche
tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve
intervenire nel collegio giudicante". La decisione comporta la
totale paralisi dei tribunali regionali, che non possono
decidere alcunché, non essendo più possibile comporre i
collegi giudicanti secondo le modalità previste dalla
legge.
Le soluzioni proposte consistono, innanzitutto, nel
prevedere la sostituzione nel collegio giudicante dei
Tribunali regionali dei funzionari dell'ex Genio civile con
esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati dal
Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta
del presidente della Corte d'appello. Poiché analoghi problemi
si pongono anche in ordine alla composizione del Tribunale
superiore delle acque, si è prevista un'analoga disciplina,
investendo il presidente del Tribunale superiore del compito
di provvedere a proporre la nomina degli esperti. La
considerazione che detti esperti, chiamati ad integrare i
tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque, non
siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di
lavoro dipendente, come invece avveniva a proposito dei
funzionari dell'ex Genio civile, ha indotto a ritenere
necessaria la corresponsione agli stessi di una adeguata
indennità da calcolare in relazione alle udienze cui
effettivamente prendano parte. E' risultato ancora necessario
prevedere la nomina di un numero di componenti supplenti del
Tribunale superiore delle acque, pari al numero dei componenti
effettivi, al fine di ovviare ai problemi rilevati in sede di
composizione del collegio giudicante in ipotesi di giudizio di
rinvio ed anche di assicurare la massima elasticità gestionale
del Tribunale stesso.
La norma di cui all'articolo 2, in attesa della
programmata riforma organica della magistratura onoraria, è
motivata dalla necessità ed urgenza di provvedere in
considerazione del fatto che in data 31 dicembre 2003 circa
800 magistrati onorari, tra giudici onorari di tribunale e
vice procuratori onorari, scadono dal loro mandato, non
potendo essere riconfermati, e che non sarebbe neppure
possibile sostituirli immediatamente, con inevitabili ricadute
sull'efficienza del funzionamento della giustizia.
La nuova disciplina della nomina e della conferma di tali
categorie di magistrati onorari è stata adottata dal Consiglio
superiore della magistratura con la circolare n. P-10370/2003
del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. La circolare è
stata recepita nel decreto del Ministro della giustizia 18
luglio 2003, ma la relativa pubblicazione è avvenuta nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003,
allorquando il termine per la presentazione delle domande da
parte degli aspiranti - indicato nel 30 luglio 2003 - era già
scaduto; il CSM ha pertanto adottato, nella seduta del 20
novembre 2003, una nuova deliberazione (n. 206/VA/2002) di
riapertura del citato termine, fissato in quindici giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora
avvenuta, del relativo decreto ministeriale di recepimento.
In considerazione di quanto sopra, è evidente che il
procedimento di nomina dei nuovi magistrati onorari, che prima
di essere immessi nelle funzioni dovranno anche espletare il
periodo di tirocinio, non potrà completarsi entro la data di
scadenza delle unità già confermate attualmente in servizio.
Mentre per i magistrati onorari in scadenza di primo triennio
la conferma avviene sulla base di criteri pressoché automatici
e pertanto del tutto celeri, diversamente per coloro che sono
già stati prorogati è sin d'ora evidente che si determinerebbe
una vacanza di organico, in attesa della nomina dei nuovi
magistrati onorari. Con l'articolo 2 si intende pertanto
evitare disservizi negli uffici giudiziari, connessi alla
carenza di organico che si verrebbe a determinare.
Deve anche tenersi conto che i magistrati onorari in
scadenza, i quali hanno ormai acquisito un'elevata esperienza
e professionalità, cesserebbero dall'incarico e dovrebbero
essere sostituiti con colleghi ancora del tutto inesperti,
rimanendo esclusi dalla riforma della magistratura onoraria,
sebbene siano proprio i magistrati non togati che hanno
assicurato il maggior contributo all'amministrazione della
giustizia.
Con gli articoli 3, 4 e 5 si interviene sulla disciplina
relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel
Codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
L'articolo 132 del Codice, nella formulazione originaria,
poneva seri problemi in ordine alla tenuta del traffico,
nonché alla conservazione dei dati relativi ad
Internet.
Il termine di conservazione di trenta mesi,
originariamente previsto per tutti i reati, rischia di non
essere congruo allorquando le indagini hanno ad oggetto gravi
fenomeni delittuosi, quali quelli della criminalità mafiosa o
del terrorismo, che sovente implicano la necessità di
accertamenti da compiersi a significativa distanza di tempo
dai fatti delittuosi medesimi.
L'articolo 3, in particolare, prevede che i dati siano
conservati dal fornitore per il periodo ordinario di trenta
mesi, questo termine è suscettibile di proroga per ulteriori
trenta mesi in presenza di indagini relative anche a reati di
particolare gravità quali sono quelli indicati nell'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale.
L'acquisizione dei dati avviene presso il fornitore essa
può essere disposta dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su
istanza del difensore dell'imputato, dell'indagato o delle
altre parti private. E' fatta salva, comunque, la facoltà per
il difensore della persona sottoposta ad indagini o
dell'imputato di richiedere direttamente al fornitore i dati
di traffico riguardanti il proprio assistito.
Per quanto riguarda specificamente il pubblico ministero
ed il difensore dell'imputato, si è stabilito, una volta
decorso il primo termine di trenta mesi, che gli stessi
richiedano al giudice, che decide con decreto motivato,
l'autorizzazione ad acquisire i dati.
Il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dovrà
stabilire le modalità di trattamento dei dati secondo i
princìpi indicati al comma 5.
L'articolo 4 introduce la disciplina transitoria
specificando che i dati di traffico esistenti al 31 dicembre
2003 vengono conservati sino al 31 dicembre 2005 entro i
termini di prescrizione vigenti ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
L'articolo 5 rappresenta norma di mero raccordo con il
precedente articolo e stabilisce la sopravvivenza
all'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 171 del 1998 sino al 1^ gennaio 2006.
Per quanto concerne il requisito dell'urgenza di tali
disposizioni si osserva che, in mancanza della nuova
disciplina, alla data del 1^ gennaio 2004 entrerà in vigore
l'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003
nella sua attuale formulazione, conseguendone la perdita dei
dati relativi al traffico telefonico antecedenti al limite
previsto.
L'articolo 6 garantisce la copertura finanziaria delle
norme del decreto legislativo di riassetto della composizione
e del funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, approvato dal Consiglio dei ministri
in data 7 novembre 2003.
L'articolo 7 interviene nell'ambito dei contratti di
locazione finanziaria.
Il mercato delle locazioni finanziarie in Italia è stato
connotato negli ultimi anni da un notevole sviluppo,
raggiungendo una consistenza di circa 60.431 milioni di euro
nell'anno 2002, con una variazione percentuale sull'anno
precedente stimabile al 12,5 per cento. I volumi annuali di
attività generati collocano l'Italia al secondo posto in
Europa dopo la Germania in termini assoluti e al primo in
proporzione al reddito. A fronte di un volume d'affari pari ai
due terzi di quello tedesco, il settore conta oltre 100
imprese ed occupa più di 6.000 persone (in Germania
rispettivamente 211 e 12.000). Le ragioni dell'importanza per
l'Italia del leasing finanziario sono in parte di tipo
contingente (effetto della "legge Tremonti" in vigore fino al
31 dicembre 2002) ma soprattutto di natura strutturale. Tra le
ragioni strutturali assume particolare rilievo la ridotta
dimensione delle imprese italiane e la loro scarsa
capitalizzazione che rendono problematico l'accesso al credito
bancario. Le caratteristiche del leasing consentono una
concessione più rapida e meno restrittiva grazie al
mantenimento dell'intestazione del bene in capo al concedente
che evita, in caso di insolvenza, il ricorso al sistema
giudiziario. Per le stesse ragioni il leasing consente
di finanziare più elevate percentuali di cespiti rispetto ai
mutui, nonché l'esborso sostenuto per IVA.
In un mercato in rapida crescita sul fronte degli
impieghi, ha assunto cruciale importanza per le società di
leasing la capacità di accesso ai mercati, generando una
crescita esponenziale delle cartolarizzazioni di canoni di
leasing con un volume di circa 7 miliardi di euro
completate nel 2002, quasi il 20 per cento del complessivo
mercato italiano della cartolarizzazione. I contratti di
locazione finanziaria del tipo cosiddetto "traslativo"
(quelli, cioè, aventi ad oggetto beni atti a conservare alla
scadenza del contratto un valore residuo superiore al prezzo
di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del locatario)
sono infatti risultati particolarmente idonei per la
realizzazione di operazioni di cartolarizzazione in
considerazione della diversificazione dei settori commerciali
e industriali di applicazione, della notevole prevedibilità
dei proventi da essi generati e della relativa omogeneità dei
termini contrattuali.
In assenza di una disciplina organica della materia, fatta
eccezione per alcuni aspetti fiscali e regolamentari, le
interpretazioni giurisprudenziali hanno in più occasioni
sancito l'applicazione in via analogica delle disposizioni
previste dagli articoli 1526 e seguenti del codice civile in
materia di vendita con riserva della proprietà anche ai
contratti di locazione finanziaria di tipo traslativo. Tali
interpretazioni, relative prevalentemente a casi di
risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria
per inadempimento dell'utilizzatore, hanno trovato fondamento
nella considerazione che il canone della locazione finanziaria
di tipo traslativo ha essenzialmente la funzione di
anticipazione rateizzata del prezzo di acquisto del bene alla
scadenza prevista dal contratto. E' stata pertanto disposta la
restituzione all'utilizzatore della parte del prezzo
d'acquisto corrisposta prima della risoluzione, al netto del
compenso per l'uso del bene stesso oltre al risarcimento del
danno, in analogia con quanto previsto per la risoluzione
anticipata del contratto di vendita con riserva della
proprietà.
Sotto altro e connesso profilo, le pronunce
giurisprudenziali hanno rilevato che il concedente assume
nell'operazione, sia essa di leasing traslativo che di
godimento, il ruolo di intermediario finanziario, cui resta
estranea l'utilità alla cui soddisfazione il bene è destinato,
che è unicamente quella dell'utilizzatore del bene.
Conformemente, la normativa fiscale relativa alle imposte sui
redditi dispone che per i beni concessi in locazione
finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano
di ammortamento finanziario.
Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono l'opportunità
che i princìpi appena esposti trovino applicazione anche
nell'ipotesi di assoggettamento del concedente a procedure
concorsuali, dovendosi ritenere prevalente anche in tale caso
l'esigenza dell'utilizzatore del bene finanziato con il
leasing di preservarne l'utilizzo nell'ambito della
propria attività professionale o imprenditoriale, mantenendo
al contempo l'aspettativa dell'acquisto del bene alla scadenza
del contratto. Va sottolineato al riguardo che l'utilizzatore
assume normalmente tutti i rischi connessi alla titolarità del
bene medesimo, che solo formalmente rimane di proprietà del
locatore, in funzione di sostanziale garanzia del pagamento
dei canoni.
Divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le
conseguenze del fallimento del concedente hanno però condotto
ad un'incertezza sul regime applicabile. In particolare, una
recente sentenza della Corte di cassazione (9 aprile 2003, n.
5552) ha sancito, in relazione al fallimento nel 1998 di una
piccola società di leasing, lo scioglimento dei
contratti di leasing smentendo così le interpretazioni
sulla base delle quali le agenzie internazionali di
rating attribuivano il massimo rating alle
operazioni di cartolarizzazione italiane. A seguito di tale
pronunciamento, le agenzie di rating sono intenzionate a
ridurre il rating a tutte le operazioni italiane, con
conseguenze drammatiche per il settore del leasing nel
suo complesso, ove con apposita norma non si proceda a
ristabilire la certezza di contesto giuridico cui si era fatto
affidamento.
Resta dunque priva di stabile tutela la posizione
dell'utilizzatore, che potrebbe subire uno scioglimento del
contratto da parte degli organi della procedura e vedere
quindi vanificata la prospettiva di mantenere l'uso del bene
per le proprie finalità professionali e imprenditoriale e di
acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto,
versando il corrispettivo pattuito al concedente. Sarebbe
anche pregiudicata la prevedibilità dei proventi derivanti dai
contratti di locazione finanziaria, su cui si è fondata finora
la possibilità per numerose società di leasing di
finanziare le proprie posizioni ricorrendo al mercato della
cartolarizzazione e ottenendo il massimo rating dei
titoli.
Ragioni di tutela dell'utilizzatore, anche quale
contraente debole, e identità di ratio con le norme
fallimentari in tema di riserva della proprietà e di
finanziamenti bancari rendono indispensabile un immediato
chiarimento in via normativa dell'incertezza sul trattamento
in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria sia
a carattere traslativo che di godimento, cui a questi limitati
fini si equiparano.
La norma in questione, che per le ragioni suindicate
riveste il carattere dell'assoluta necessità ed urgenza, è
intesa a chiarire l'applicabilità, anche al contratto di
locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari a
ciò autorizzati, del principio della continuazione del
rapporto in caso di assoggettamento del concedente a procedure
concorsuali.
L'articolo 8 detta la norma di copertura finanziaria.
L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del decreto.