XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4594




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto risponde alla volontà di fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi più urgenti che ostacolano l'offerta del miglior servizio-giustizia ai cittadini e di disciplinare in maniera idonea le modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico e via Internet ai fini della repressione dei reati, con particolare riferimento alle fattispecie criminose che presentano un'elevata gravità.
        Le previsioni normative di cui all'articolo 1 intendono assicurare la completa ripresa dell'operatività dei tribunali delle acque. Deve evidenziarsi, infatti, che il Tribunale superiore, sia pure in un numero ristretto di ipotesi, ed i tribunali regionali, in ogni caso, non possono allo stato esercitare la giurisdizione.
        La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 305 del 20 giugno - 3 luglio 2002, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche". La decisione comporta che il Tribunale superiore delle acque non può deliberare nelle ipotesi di giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte abbia rimesso allo stesso gli atti per un nuovo esame.
        Il Giudice delle leggi, inoltre, con sentenza n. 353 del 22 maggio-17 luglio 2002, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante". La decisione comporta la totale paralisi dei tribunali regionali, che non possono decidere alcunché, non essendo più possibile comporre i collegi giudicanti secondo le modalità previste dalla legge.
        Le soluzioni proposte consistono, innanzitutto, nel prevedere la sostituzione nel collegio giudicante dei Tribunali regionali dei funzionari dell'ex Genio civile con esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati dal Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente della Corte d'appello. Poiché analoghi problemi si pongono anche in ordine alla composizione del Tribunale superiore delle acque, si è prevista un'analoga disciplina, investendo il presidente del Tribunale superiore del compito di provvedere a proporre la nomina degli esperti. La considerazione che detti esperti, chiamati ad integrare i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque, non siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente, come invece avveniva a proposito dei funzionari dell'ex Genio civile, ha indotto a ritenere necessaria la corresponsione agli stessi di una adeguata indennità da calcolare in relazione alle udienze cui effettivamente prendano parte. E' risultato ancora necessario prevedere la nomina di un numero di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque, pari al numero dei componenti effettivi, al fine di ovviare ai problemi rilevati in sede di composizione del collegio giudicante in ipotesi di giudizio di rinvio ed anche di assicurare la massima elasticità gestionale del Tribunale stesso.
        La norma di cui all'articolo 2, in attesa della programmata riforma organica della magistratura onoraria, è motivata dalla necessità ed urgenza di provvedere in considerazione del fatto che in data 31 dicembre 2003 circa 800 magistrati onorari, tra giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, scadono dal loro mandato, non potendo essere riconfermati, e che non sarebbe neppure possibile sostituirli immediatamente, con inevitabili ricadute sull'efficienza del funzionamento della giustizia.
        La nuova disciplina della nomina e della conferma di tali categorie di magistrati onorari è stata adottata dal Consiglio superiore della magistratura con la circolare n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. La circolare è stata recepita nel decreto del Ministro della giustizia 18 luglio 2003, ma la relativa pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003, allorquando il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti - indicato nel 30 luglio 2003 - era già scaduto; il CSM ha pertanto adottato, nella seduta del 20 novembre 2003, una nuova deliberazione (n. 206/VA/2002) di riapertura del citato termine, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta, del relativo decreto ministeriale di recepimento.
        In considerazione di quanto sopra, è evidente che il procedimento di nomina dei nuovi magistrati onorari, che prima di essere immessi nelle funzioni dovranno anche espletare il periodo di tirocinio, non potrà completarsi entro la data di scadenza delle unità già confermate attualmente in servizio. Mentre per i magistrati onorari in scadenza di primo triennio la conferma avviene sulla base di criteri pressoché automatici e pertanto del tutto celeri, diversamente per coloro che sono già stati prorogati è sin d'ora evidente che si determinerebbe una vacanza di organico, in attesa della nomina dei nuovi magistrati onorari. Con l'articolo 2 si intende pertanto evitare disservizi negli uffici giudiziari, connessi alla carenza di organico che si verrebbe a determinare.
        Deve anche tenersi conto che i magistrati onorari in scadenza, i quali hanno ormai acquisito un'elevata esperienza e professionalità, cesserebbero dall'incarico e dovrebbero essere sostituiti con colleghi ancora del tutto inesperti, rimanendo esclusi dalla riforma della magistratura onoraria, sebbene siano proprio i magistrati non togati che hanno assicurato il maggior contributo all'amministrazione della giustizia.
        Con gli articoli 3, 4 e 5 si interviene sulla disciplina relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
        L'articolo 132 del Codice, nella formulazione originaria, poneva seri problemi in ordine alla tenuta del traffico, nonché alla conservazione dei dati relativi ad Internet.
        Il termine di conservazione di trenta mesi, originariamente previsto per tutti i reati, rischia di non essere congruo allorquando le indagini hanno ad oggetto gravi fenomeni delittuosi, quali quelli della criminalità mafiosa o del terrorismo, che sovente implicano la necessità di accertamenti da compiersi a significativa distanza di tempo dai fatti delittuosi medesimi.
        L'articolo 3, in particolare, prevede che i dati siano conservati dal fornitore per il periodo ordinario di trenta mesi, questo termine è suscettibile di proroga per ulteriori trenta mesi in presenza di indagini relative anche a reati di particolare gravità quali sono quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
        L'acquisizione dei dati avviene presso il fornitore essa può essere disposta dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, dell'indagato o delle altre parti private. E' fatta salva, comunque, la facoltà per il difensore della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato di richiedere direttamente al fornitore i dati di traffico riguardanti il proprio assistito.
        Per quanto riguarda specificamente il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato, si è stabilito, una volta decorso il primo termine di trenta mesi, che gli stessi richiedano al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati.
        Il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dovrà stabilire le modalità di trattamento dei dati secondo i princìpi indicati al comma 5.
        L'articolo 4 introduce la disciplina transitoria specificando che i dati di traffico esistenti al 31 dicembre 2003 vengono conservati sino al 31 dicembre 2005 entro i termini di prescrizione vigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
        L'articolo 5 rappresenta norma di mero raccordo con il precedente articolo e stabilisce la sopravvivenza all'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 1998 sino al 1^ gennaio 2006.
        Per quanto concerne il requisito dell'urgenza di tali disposizioni si osserva che, in mancanza della nuova disciplina, alla data del 1^ gennaio 2004 entrerà in vigore l'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 nella sua attuale formulazione, conseguendone la perdita dei dati relativi al traffico telefonico antecedenti al limite previsto.
        L'articolo 6 garantisce la copertura finanziaria delle norme del decreto legislativo di riassetto della composizione e del funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, approvato dal Consiglio dei ministri in data 7 novembre 2003.
        L'articolo 7 interviene nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria.
        Il mercato delle locazioni finanziarie in Italia è stato connotato negli ultimi anni da un notevole sviluppo, raggiungendo una consistenza di circa 60.431 milioni di euro nell'anno 2002, con una variazione percentuale sull'anno precedente stimabile al 12,5 per cento. I volumi annuali di attività generati collocano l'Italia al secondo posto in Europa dopo la Germania in termini assoluti e al primo in proporzione al reddito. A fronte di un volume d'affari pari ai due terzi di quello tedesco, il settore conta oltre 100 imprese ed occupa più di 6.000 persone (in Germania rispettivamente 211 e 12.000). Le ragioni dell'importanza per l'Italia del leasing finanziario sono in parte di tipo contingente (effetto della "legge Tremonti" in vigore fino al 31 dicembre 2002) ma soprattutto di natura strutturale. Tra le ragioni strutturali assume particolare rilievo la ridotta dimensione delle imprese italiane e la loro scarsa capitalizzazione che rendono problematico l'accesso al credito bancario. Le caratteristiche del leasing consentono una concessione più rapida e meno restrittiva grazie al mantenimento dell'intestazione del bene in capo al concedente che evita, in caso di insolvenza, il ricorso al sistema giudiziario. Per le stesse ragioni il leasing consente di finanziare più elevate percentuali di cespiti rispetto ai mutui, nonché l'esborso sostenuto per IVA.
        In un mercato in rapida crescita sul fronte degli impieghi, ha assunto cruciale importanza per le società di leasing la capacità di accesso ai mercati, generando una crescita esponenziale delle cartolarizzazioni di canoni di leasing con un volume di circa 7 miliardi di euro completate nel 2002, quasi il 20 per cento del complessivo mercato italiano della cartolarizzazione. I contratti di locazione finanziaria del tipo cosiddetto "traslativo" (quelli, cioè, aventi ad oggetto beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore al prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del locatario) sono infatti risultati particolarmente idonei per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione in considerazione della diversificazione dei settori commerciali e industriali di applicazione, della notevole prevedibilità dei proventi da essi generati e della relativa omogeneità dei termini contrattuali.
        In assenza di una disciplina organica della materia, fatta eccezione per alcuni aspetti fiscali e regolamentari, le interpretazioni giurisprudenziali hanno in più occasioni sancito l'applicazione in via analogica delle disposizioni previste dagli articoli 1526 e seguenti del codice civile in materia di vendita con riserva della proprietà anche ai contratti di locazione finanziaria di tipo traslativo. Tali interpretazioni, relative prevalentemente a casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, hanno trovato fondamento nella considerazione che il canone della locazione finanziaria di tipo traslativo ha essenzialmente la funzione di anticipazione rateizzata del prezzo di acquisto del bene alla scadenza prevista dal contratto. E' stata pertanto disposta la restituzione all'utilizzatore della parte del prezzo d'acquisto corrisposta prima della risoluzione, al netto del compenso per l'uso del bene stesso oltre al risarcimento del danno, in analogia con quanto previsto per la risoluzione anticipata del contratto di vendita con riserva della proprietà.
        Sotto altro e connesso profilo, le pronunce giurisprudenziali hanno rilevato che il concedente assume nell'operazione, sia essa di leasing traslativo che di godimento, il ruolo di intermediario finanziario, cui resta estranea l'utilità alla cui soddisfazione il bene è destinato, che è unicamente quella dell'utilizzatore del bene. Conformemente, la normativa fiscale relativa alle imposte sui redditi dispone che per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.
        Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono l'opportunità che i princìpi appena esposti trovino applicazione anche nell'ipotesi di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali, dovendosi ritenere prevalente anche in tale caso l'esigenza dell'utilizzatore del bene finanziato con il leasing di preservarne l'utilizzo nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, mantenendo al contempo l'aspettativa dell'acquisto del bene alla scadenza del contratto. Va sottolineato al riguardo che l'utilizzatore assume normalmente tutti i rischi connessi alla titolarità del bene medesimo, che solo formalmente rimane di proprietà del locatore, in funzione di sostanziale garanzia del pagamento dei canoni.
        Divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le conseguenze del fallimento del concedente hanno però condotto ad un'incertezza sul regime applicabile. In particolare, una recente sentenza della Corte di cassazione (9 aprile 2003, n. 5552) ha sancito, in relazione al fallimento nel 1998 di una piccola società di leasing, lo scioglimento dei contratti di leasing smentendo così le interpretazioni sulla base delle quali le agenzie internazionali di rating attribuivano il massimo rating alle operazioni di cartolarizzazione italiane. A seguito di tale pronunciamento, le agenzie di rating sono intenzionate a ridurre il rating a tutte le operazioni italiane, con conseguenze drammatiche per il settore del leasing nel suo complesso, ove con apposita norma non si proceda a ristabilire la certezza di contesto giuridico cui si era fatto affidamento.
        Resta dunque priva di stabile tutela la posizione dell'utilizzatore, che potrebbe subire uno scioglimento del contratto da parte degli organi della procedura e vedere quindi vanificata la prospettiva di mantenere l'uso del bene per le proprie finalità professionali e imprenditoriale e di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto, versando il corrispettivo pattuito al concedente. Sarebbe anche pregiudicata la prevedibilità dei proventi derivanti dai contratti di locazione finanziaria, su cui si è fondata finora la possibilità per numerose società di leasing di finanziare le proprie posizioni ricorrendo al mercato della cartolarizzazione e ottenendo il massimo rating dei titoli.
        Ragioni di tutela dell'utilizzatore, anche quale contraente debole, e identità di ratio con le norme fallimentari in tema di riserva della proprietà e di finanziamenti bancari rendono indispensabile un immediato chiarimento in via normativa dell'incertezza sul trattamento in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria sia a carattere traslativo che di godimento, cui a questi limitati fini si equiparano.
        La norma in questione, che per le ragioni suindicate riveste il carattere dell'assoluta necessità ed urgenza, è intesa a chiarire l'applicabilità, anche al contratto di locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari a ciò autorizzati, del principio della continuazione del rapporto in caso di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali.
        L'articolo 8 detta la norma di copertura finanziaria.
        L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del decreto.




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Testo del decreto legge