XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4535




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il disegno di legge novella la legge n. 401 del 1990. Le finalità e le attività di cui alla legge predetta vengono rafforzate dalle nuove disposizioni. Da ciò discende che le risorse finanziarie previste dalle nuove disposizioni sono incrementali rispetto a quelle già in bilancio a sostegno di tali attività.
          Pertanto tutte le risorse previste nel disegno di legge sono da intendersi aggiuntive agli stanziamenti già in bilancio.
          Si ritiene utile formulare la presente relazione tecnica con puntuale riferimento ai singoli articoli del complesso provvedimento. Si precisa, inoltre, che la spesa tende ad aumentare per il primo triennio fino a raggiungere la cifra a regime prevista a decorrere dal 2005 in relazione alla gradualità dell'applicazione della riforma.
        Si individuano, pertanto, di seguito, le previsioni di spesa del disegno di legge in esame relative ad una prima fase di applicazione (esercizi finanziari 2003-2004) e a regime a partire dall'esercizio finanziario 2005.


Articolo 1.

(Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

          
L'articolo non comporta previsioni di spesa.


Articolo 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

          
L'articolo non comporta previsioni di spesa.


Articolo 3.

(Modifica dell'articolo 3 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

          Le lettere d), e), h), i) e l) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 401 del 1990 (come sostituito dal presente disegno di legge) possono comportare maggiori oneri di spesa, rispettivamente, per l'organizzazione delle conferenze periodiche e delle riunioni d'area; per la costituzione e la partecipazione del Ministero degli affari esteri ad associazioni, fondazioni, società; per la istituzione di un Centro di documentazione presso la Direzione generale con adeguate attrezzature informatiche; per la promozione di corsi di formazione a favore del personale; per la stipula di convenzioni per l'acquisizione di consulenze di specialisti.
          L'incremento degli oneri annui per le suddette spese può essere calcolato nell'arco del triennio come segue:

Lettera d):

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005

        0 euro 150.000 euro 150.000                 1 conferenza d'area; 1 conferenza d'area;                 1 conferenza 1 conferenza                 generale. generale.
Spese di viaggio .... euro 400 x 20 unità = euro 8.000

Diarie di missione
all'estero .... euro 250 x 20 unità

                x 2 giorni = euro 10.000

Totale: = euro 18.000

Spese di
organizzazione ..... = euro 10.000

                Totale conferenza d'area: = euro 28.000


Spese di viaggio euro 600 x 100 unità = euro 60.000

Diarie di missione
in Italia ... euro 10 x 100 unità

                x 2 giorni = euro 2.000


Spese di alloggio .. euro 100 x 100 unità = euro 10.000

Spese per il vitto .. euro 25 x 100 unità

                x 4 pasti = euro 10.000

Totale: = euro 82.000

Spese di
organizzazione .... = euro 40.000

                Totale conferenza generale: = euro 122.000

Totale annuo: = euro 150.000


          Per conferenza d'area si intende il convergere presso un Istituto polo di un'area geografica (Nordamerica, Sudamerica, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa occidentale, Europa orientale, eccetera) dei direttori e rappresentanti di ambasciate dei Paesi limitrofi. Si tratta di circa 20 persone: i costi sopraindicati si riferiscono alle spese autorizzate di viaggio, di missione, di alloggio e alle spese di organizzazione.
          Si propongono le spese sopraindicate, da un esame comparativo con la conferenza d'area sudamericana tenutasi a San Paolo nel 2001 e quella nordamericana tenutasi nello stesso anno a New York.
          Per conferenza generale si intende il convergere dei rappresentanti di tutta la rete degli Istituti italiani di cultura (attualmente 93 di cui 89 operanti) presso il Ministero degli affari esteri.

Lettera e):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 150.000: 1 costituzione.

Anno 2005: euro 150.000: 1 costituzione.

          Le cifre sopra riportate relative alla stipula di convenzioni con enti e fondazioni e a costituzioni di società sono di natura presuntiva, in quanto di nuova istituzione e comunque indicano il limite massimo di spesa.

Lettera h):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 908.500;

Anno 2005: euro 372.000.

          Il potenziamento necessario ed improrogabile di un centro informatico di documentazione presso la Direzione generale comporta: 1) un piano di fattibilità, 2) l'acquisto di attrezzature informatiche e 3) la possibilità di ricorrere ad imprese specializzate per la fornitura di servizi di gestione, sviluppo e personale per la banca dati. Per il 2004 si calcolano le tre voci, per il 2005 solo la terza.

1) Progetto di fattibilità: 5 unità (quattro operatori e un coordinatore) per 65 giorni:

          Costo medio giornaliero di 1 operatore: euro 250 per 4: euro 1.000;

          Costo medio giornaliero per 1 coordinatore: euro 1.000.

          Totale: euro 2.000 per 65: euro 130.000.

2) Attrezzature necessarie per la sostituzione di hardware attualmente obsoleto:

          200 computer costo medio 1 computer euro 1.290: 258.000;

          200 punti rete costo medio 1 punto rete euro 180: 36.000;

          70 stampanti costo medio 1 stampante euro 1.500: 105.000;

          10 scanner costo medio 1 scanner euro 250: 2.500;

          1 server euro 5.000: 5.000;

          Totale: euro 406.500.
3) Contratti con ditte specializzate per la gestione e sviluppo (alla banca dati, assistenza tecnica continuativa dell'hardware e soft ware. Minimo 5 unità permanenti:

          Costo annuale euro 1.860 a postazione per 200 postazioni: euro 372.000.

Lettera i):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 103.000;

Anno 2005: euro 103.000;

          105 unità per 1.962: euro 206.000.

          Le previsioni di spesa per l'effettuazione dei corsi di formazione e aggiornamento sono in relazione all'incremento dell'organico di 105 unità.

Lettera l):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 15.000;

Anno 2005: euro 15.000;

          euro 2.500 per 6 mensilità: euro 15.000.

          I contratti di consulenza stipulati dalla Direzione generale prevedono una remunerazione di 2.500 euro mensili. Gli incrementi sopra indicati consentirebbero la consulenza semestrale di 10 specialisti all'anno.

Totale oneri (articolo 3):

          Anno 2003: 0;

          Anno 2004: euro 1.326.500;

          Anno 2005: euro 790.000.


Articolo 4.

(Modifica dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).

          Le lettere g), h) e i) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, comportano oneri di spesa rispettivamente per l'istituzione di borse di studio, per il conferimento di medaglie e l'organizzazione di iniziative pubblicitarie.

Lettera g):

Anno 2003: euro 4.000 - 5 mensilità;

Anno 2004: euro 9.600 - 12 mensilità;

Anno 2005: euro 9.600 - 12 mensilità.
          Ogni mensilità ammonta a euro 800 ai fini di coprire le spese di vitto e alloggio all'estero.
          La borsa di studio viene di norma calcolata in mensilità, perché il numero dei mesi concessi varia a seconda della specializzazione. Comunque le sopracitate borse erogate dalla Direzione generale, su indicazione della Commissione nazionale, sono esclusivamente riservate a giovani artisti italiani.

Lettera h):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 1.000 - 1 medaglia;

Anno 2005: euro 1.000 - 1 medaglia.

          Il costo medio di una medaglia dorata si aggira su euro 1.000.

Lettera i):

Anno 2003: euro 9.000;

Anno 2004: euro 0;

Anno 2005: euro 0.

          La cifra indicata costituisce il limite massimo di spesa per le iniziative pubblicitarie, che si considerano concentrate nel primo anno di entrata in vigore della presente legge, perché solo in questa situazione c'è l'esigenza di diffondere il messaggio e i contenuti della riforma attuata con il presente strumento normativo.

Totale oneri (articolo 4):

          Anno 2003: euro 13.000;

          Anno 2004: euro 10.600;

          Anno 2005: euro 10.600.


Articolo 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).

          La nuova composizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, nella quale è prevista la presenza di personalità esterne all'Amministrazione (articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge) impone un incremento dell'attuale spesa di euro 22.160 annui per il 2003 e di euro 66.480 a decorrere dal 2004.
          In tali spese sono ricompresi: il funzionamento della segreteria tecnica (euro 12.000), i gettoni di presenza delle 14 personalità esterne all'Amministrazione, le spese di trasporto e soggiorno dei membri residenti fuori Roma.
          Più specificamente si considerano 500 euro di gettone di presenza per riunione per ciascuna delle 14 personalità esterne all'Amministrazione. Basandosi sul numero delle riunioni allo stato organizzate annualmente (una media di 3), il costo annuo per i gettoni di presenza delle 14 personalità in questione è di euro 1.500 cadauno, per un totale di euro 21.000.
          Per il calcolo delle spese di trasporto e soggiorno, prendendo come ipotesi massimale che almeno 12 personalità provengano da fuori Roma, si considera per ciascuno un importo pari a 380 euro per spese di viaggio e 320 euro per spese di soggiorno. Pertanto, sempre calcolando una media di 3 riunioni annue, il costo annuo per spese di viaggio e soggiorno di ciascuna delle 12 personalità è di euro 2.100, per un totale di euro 25.200.
          Sempre basandosi sull'esperienza attuale della Commissione, si deve considerare l'ipotesi che almeno tre componenti della Commissione provengano dall'estero (ad esempio il rappresentante della Conferenza generale per gli italiani all'estero). Pertanto, per questi componenti la spesa di viaggio ammonta ad euro 600 cadauno per ciascun viaggio, mentre rimane invariata la spesa di soggiorno (euro 320). Quindi il totale annuo per ciascuno dei tre componenti è di euro 920, per un totale (per 3 riunioni) di euro 2.760. L'importo complessivo annuo per i tre componenti è pari ad euro 8.280.
          Incremento di spesa:

          Anno 2003: euro 22.160;

          Anno 2004: euro 66.480;

          Anno 2005: euro 66.480.

Totale oneri (articolo 5):

          Anno 2003: euro 22.160;

          Anno 2004: euro 66.480;

          Anno 2005: euro 66.480.


Articolo 6.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).

          Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, non comporta incremento di spesa, in quanto i posti dirigenziali a cui si fa riferimento sono ricompresi nel contingente previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000.
          Il comma 5 prevede l'assegnazione di una dotazione finanziaria agli Istituti sotto forma di contributo. Su tale contributo gravano tutte le spese inerenti alle attività degli Istituti: il fondo scorta, le spese di locazione, di gestione corrente, di personale aggiuntivo a contratto, le attività collegate alla promozione della lingua (organizzazione dei corsi, convenzioni con università ed enti), della cultura e della scienza (manifestazioni culturali, scientifiche e archeologiche).
          L'attuale dotazione finanziaria per un numero che oggi è di 93 Istituti, di cui 89 operanti, è largamente insufficiente a garantire la funzionalità della rete. Si riportano, di seguito, ad uso esplicativo, le dotazioni di alcuni Istituti per l'anno 2001: IIC di Sofia euro 51.000; IIC di Marsiglia euro 58.000; IIC di Lisbona euro 62.000; IIC di Helsinki euro 69.000. Dai dati citati, si evince che l'esiguità del contributo non permette una attiva ed efficace politica di promozione culturale. Pertanto l'obiettivo che l'attuale riforma si prefigge è duplice: da un lato la rete dovrebbe essere potenziata e mirare a gestire non meno di 100 sedi; dall'altro è necessario assicurare uno standard qualitativo delle attività poste in essere dagli Istituti, non inferiore a quello dei principali Paesi di tradizione culturale europea.
          L'incremento dell'attuale dotazione relativo alla istituzione di 3 nuovi Istituti e al finanziamento necessario all'attivazione dei 4 Istituti già istituiti, ma non operanti a causa della limitazione delle risorse è calcolato come segue:

              costo medio di un nuovo Istituto euro 380.730 di cui euro 143.230 per gestione ordinaria (attività e funzionamento) ed euro 237.500 per locazione, fondo scorta, attrezzature, arredamento, personale aggiuntivo locale, biblioteca.

          euro 380.730 per 7: 2.665.110.

          La cifra di incremento dell'attuale dotazione degli Istituti è di euro 100.000 ciascuno.

          euro 100.000 per 89: 8.900.000.

          Si richiede, pertanto, il seguente incremento:

          Anno 2003: euro 8.900.000;

          Anno 2004 (3 nuovi istituti): euro 8.900 + euro 1.142.190: 10.042.190;

          Anno 2005: euro 10.042.190.

          La somma a regime consente anche di fare fronte agli oneri derivanti dal comma 7 dello stesso articolo in relazione alle spese per la creazione di sezioni specializzate degli Istituti di cultura con finalità di studi e di ricerca.
          Per individuare la dotazione di ciascun Istituto la media matematica è impraticabile, in quanto il contributo varia da un Istituto all'altro a seconda delle esigenze locali, delle priorità politiche e delle capacità di autofinanziamento dei singoli Istituti.
          Almeno il 70 per cento di tale incremento sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione di progetti culturali.
          Alle spese relative al completamento dell'informatizzazione degli Istituti di cultura nonché all'adeguamento delle dotazioni di attrezzature e di risorse telematiche, anche nella prospettiva di dotarne gli Istituti di nuova apertura, si provvede mediante un incremento delle "spese per l'acquisto di macchinari, apparecchi e strumenti scientifici, libri e materiali vari e relative spese di manutenzione e spedizione per le istituzioni scolastiche e culturali, nonché attrezzature ed arredamenti occorrenti per il loro funzionamento e per il funzionamento per gli Uffici preposti alle stesse". Si prevede un aumento dell'attuale stanziamento di:

          Anno 2003: euro 771.900;

          Anno 2004: euro 796.800;

          Anno 2005: euro 796.800.

          A regime la dotazione di ciascun Istituto ammonterà a euro 8.300 annui.

          93 istituti per 8.300 euro: 771.900 euro;

          96 istituti per 8.300 euro: 796.800 euro.

Totale oneri (articolo 6):

          Anno 2003: euro 9.671.900;

          Anno 2004: euro 10.838.990;

          Anno 2005: euro 10.838.990.


Articolo 7.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).

          Le spese derivanti dall'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo sono coperte dalle previsioni di spesa di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge (la norma relativa agli Istituti). La collaborazione con i lettori di italiano e gli insegnanti della Società Dante Alighieri per l'organizzazione dei corsi di lingua non comporta alcuna spesa aggiuntiva.


Articolo 8.

(Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo
9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

          Per quanto attiene l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato dal presente disegno di legge, trattandosi di Comitati di collaborazione o consulenza culturale in loco, le spese per la loro istituzione ed il funzionamento sono coperte con lo stanziamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge (la norma relativa agli Istituti).
          Per quanto attiene l'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401, introdotto dal presente disegno di legge e relativo agli addetti scientifici e tecnologici, si segnala quanto segue.
          Per l'incremento del numero di addetti scientifici dagli attuali 20 ad un massimo di 27 di cui al comma 6, si prevede un aumento di spesa pari a:

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 870.000 (euro 174.000 per 5 unità);

          Anno 2005: euro 1.218.000 (euro 174.000 per 7 unità).
          Tale cifra è stata calcolata sulla media attuale di euro 174.000 annui pro capite (indennità media tra primo consigliere d'ambasciata e primo segretario).

Totale oneri (articolo 8):

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 870.000;

          Anno 2005: euro 1.218.000.


Articolo 9.

(Modifica dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede nel triennio un incremento di 105 unità dell'organico del personale di ruolo, di posizione economica C secondo le modalità di seguito elencate:

          Anno 2003: 0;

          Anno 2004: 55 unità;

          Anno 2005: 50 unità.

          Le spese per indennità di servizio all'estero secondo la media annua (C1, C2, C3) di euro 123.289 per 0 unità all'estero nel 2003, per 20 unità all'estero nel 2004 e per 35 unità all'estero nel 2005 sono le seguenti:

          Anno 2003: 0;

          Anno 2004: (20 unità): euro 2.465.772;

          Anno 2005: (20+15 unità): euro 4.315.102.

          Le spese per stipendi e assegni fissi al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e per oneri sociali a carico dell'Amministrazione, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nonché per indennità di prima sistemazione sono le seguenti:

          Anno 2003: (0);

          Anno 2004: (20 estero + 35 al Ministero degli affari sociali): euro 1.714.607, euro 658.066, euro 279.129;

          Anno 2005: (55 + 15 estero + 35 al Ministero degli affari esteri): euro 3.310.966, euro 1.270.749, euro 488.475.

          La spesa totale per l'incremento di 105 unità dell'organico del personale di ruolo, di posizione economica C è la seguente:

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 5.117.575;

          Anno 2005: euro 9.385.292.
          L'articolo prevede anche le spese collegate con i movimenti dall'Amministrazione centrale alle sedi, i movimenti tra le sedi ed i movimenti dalle sedi all'Amministrazione centrale. L'incremento ritenuto necessario per il rimborso spese di trasporto per i trasferimenti è di euro 300.000 annui a decorrere dal 2005, tenuto conto di una media di circa 20 movimenti all'anno.

          15.000 per 20: euro 300.000.

Totale oneri (articolo 9):

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 5.117.575;

          Anno 2005: euro 9.685.292.


Articolo 10.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          Le previsioni di spesa relative all'attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, per l'effettuazione dei corsi di formazione e aggiornamento sono già state calcolate in calce alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i).


Articolo 11.

(Modifica dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          L'esigenza tra le più avvertite di cui si fa interprete il presente provvedimento normativo è l'adeguamento delle risorse umane a disposizione degli Istituti di cultura per le quali si ritiene dover incrementare di 105 unità l'organico del personale di ruolo tra direttori e addetti, non solo per assicurare il funzionamento dei progettati 96 Istituti, ma anche nella prospettiva dell'invio di personale dell'area della promozione culturale, presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in sedi in cui non operano Istituti di cultura. Per consentire al personale operante inviato presso un massimo di 15 tra rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di realizzare attività di promozione culturale, manifestazioni artistiche e culturali nel settore espositivo, editoriale, musicale, teatrale, cinematografico e audiovisivo, di convegni, congressi e seminari ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno per docenti, esperti, tecnici e personalità della cultura italiana, nonché spese di acquisto, spedizione e assicurazione del materiale occorrente è prevista una spesa massima di:

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 800.000 (10 sedi);

          Anno 2005: euro 1.200.000 (10 + 5 sedi).
          Il budget annuale unitario per 15 sedi a regime è pari a euro 80.000, considerando il costo minimo per la realizzazione di 1 mostra di prestigio (euro 35.000) di 1 concerto con una piccola orchestra da camera (euro 25.000) e di un convegno con almeno 10 partecipanti provenienti dall'Italia (euro 20.000).

Totale oneri (articolo 11):

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 800.000;

          Anno 2005: euro 1.200.000.


Articolo 12.

(Modifica dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          
L'articolo non prevede spese.


Articolo 13.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          L'articolo non prevede spese specifiche e le funzioni dei direttori di Istituto cui si riferisce sono assolte attingendo allo stanziamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge.


Articolo 14.

(Modifica dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede l'incremento del numero di lettori presso le università straniere (10) e il conferimento di incarichi extra accademici a lettori gia esistenti (15).
          Per gli assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero è necessario un incremento a decorrere dal 2004 descritto come segue:

              Costo medio di un nuovo lettorato: euro 65.619,57 annuali.

          L'assegno di sede mensile di un lettore è la risultanza dell'indennità di base (fissata dal decreto legislativo n. 62 del 1998 in euro 599), del coefficiente di sede, della maggiorazione di sede e della maggiorazione di rischio e disagio che variano da sede a sede.
          Si riportano di seguito gli assegni mensili lordi di tre lettori operanti in diverse aree geografiche:

              Buenos Aires: Lettore euro 6.047,41; Lettore con incarichi extra-accademici euro 6.568,78;

              Budapest: Lettore euro 4.080,84; Lettore con incarichi extra-accademici euro 4.432,66;
              Nairobi: Lettore euro 5.362,86; Lettore con incarichi extra-accademici euro 5.824,80.

          Pertanto l'integrazione per 10 nuovi lettorati sarà di euro 656.196; euro 65.619,57 per 10: euro 656.196.

          Costo medio dell'integrazione dell'assegno di sede per attribuzione di incarichi extra-accademici:

              euro 5.657,33 annuali; euro 5.657,33 per 15: euro 84.860;

          Totale: euro 741.056.

          Totale:

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 741.056;

              Anno 2005: euro 741.056.

          Il comma 3 prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva per gli spostamenti dei 291 lettori (comprensivi dei 10 aggiuntivi previsti dal presente articolo) all'interno del Paese:

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 35.000;

              Anno 2005: euro 45.000.

          Nell'anno 2004 si calcola un massimo di 85 spostamenti per i lettori all'interno del Paese dove ha sede il lettorato per riunioni di coordinamento con istituti e ambasciate, mentre per il 2005 si prevede uno spostamento di un massimo di 110 lettori.

          85 spostamenti per euro 410 (viaggio e soggiorno): euro 35.000;

          110 spostamenti per euro 410: euro 45.000.

Totale oneri (articolo 14):

          Anno 2003: euro 0;

          Anno 2004: euro 776.056;

          Anno 2005: euro 786.056.


Articolo 15.

(Modifica dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede l'istituzione di dieci posti con le procedure previste per gli uffici all'estero dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, presso gli Istituti di cultura, diretti dal personale di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal presente disegno di legge, in corrispondenza delle funzioni proprie del personale amministrativo del Ministero degli affari esteri non appartenente all'area della promozione culturale.
          Assumendo come media tra le varie sedi il totale mensile per dieci unità di euro 103.833, quale indennità di servizio all'estero, si calcola il totale annuo per dieci unità di euro 1.246.000 a partire dal 2004.

          Totale:

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 1.246.000;

              Anno 2005: euro 1.246.000.

          Il comma 2 prevede un incremento del personale amministrativo a contratto locale. Come per il personale di ruolo, si rende necessario un adeguamento del numero di unità di personale a contratto tale da assicurare il funzionamento di tutti i servizi per una rete attualmente costituita da 93 Istituti, di cui 89 operanti, e che si desidera ampliare.
          Il numero del predetto personale per il normale funzionamento di 96 Istituti è incrementato nel triennio 2003-2005 di 100 unità così ripartite: 0 unità nel 2003, 50 unità nel 2004, 50 unità nel 2005.
          Il costo medio annuo di un contrattista (la media delle retribuzioni tra le mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto) è stato calcolato in euro 32.750, di cui euro 23.580 di retribuzione e di euro 9.170 di oneri sociali, tenendo conto della distribuzione funzionale del personale a contratto attualmente in servizio presso la rete degli Istituti di cultura. Per la maggiore spesa il fabbisogno subisce il seguente incremento:

              Anno 2003: unità 0;

              Anno 2004: unità 50;

              Anno 2005: unità 50 + 50;

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 1.179.000 + euro 458.500

              Anno 2005: euro 2.358.000 + euro 917.000

          Totale:

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 1.637.500;

              Anno 2005: euro 3.275.000.

          Agli oneri di spesa previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal presente disegno di legge, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 7 della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal medesimo disegno di legge. Infatti, il direttore dell'istituto potrà assumere ulteriore personale a contratto solo se necessario per specifiche esigenze e, soprattutto, nel quadro della disponibilità finanziaria dell'istituto stesso.
          Totale oneri (articolo 15):

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 2.883.500;

              Anno 2005: euro 4.521.000.


Articolo 16.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).

          Al fine di attuare l'articolo che si riferisce alla diffusione della lingua e della cultura italiane evitando un incremento del numero dei lettori di ruolo maggiormente onerosi per l'Amministrazione ed al fine di ampliare la rete dei docenti di italiano anche nelle scuole secondarie all'estero, nonché il potenziamento delle necessarie attrezzature anche informatiche e telematiche, è previsto un incremento annuo di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005.
          Tale somma è la risultante delle seguenti spese:

              Contributi a cattedre di italiano all'estero euro 575.000 (200.000 + 375.000).

          Al fine di favorire l'inserimento della lingua italiana nei curricula delle scuole dei Paesi esteri dell'Europa centro-orientale e balcanica e di aree extraeuropee, si prevede un incremento di fondi del competente capitolo di bilancio relativo a contributi a 40 cattedre di italiano nelle scuole secondarie straniere sostenute con un contributo medio annuo di euro 5.000; euro 5.000 per 40: 200.000;

          25 nuovi lettorati presso università straniere sostenuti con un contributo medio di euro 15.000; euro 15.000 per 25: euro 375.000.

          Corsi di formazione: euro 342.500 (euro 112.500 + 130.000 + 100.000).

          Al fine di realizzare sistematici interventi per aree geografiche a sostegno dell'inserimento della lingua italiana negli ordinamenti delle università e nei curricula delle scuole dei Paesi esteri, si prevede un incremento dei fondi relativi a contributi per corsi di formazione calcolato come segue:

              5 seminari residenziali per docenti delle scuole al costo medio di euro 22.500; euro 22.500 per 5 seminari: euro 112.500;

              50 borse per corsi di formazione in Italia di docenti delle scuole al costo medio di euro 2.600 per borsa; euro 2.600 per 50 borse: euro 130.000;

              10 corsi di formazione organizzati presso le istituzioni universitarie straniere al costo medio unitario di euro 10.000: euro 100.000.

          Premi e contributi per traduzioni: euro 100.000.

          Al fine di estendere la concessione di premi e contributi per la traduzione di opere italiane a testi non solo di carattere letterario ma anche saggistico, scientifico, eccetera, con forte attenzione a progetti editoriali organici e alla diffusione della produzione italiana in lingue straniere di aree politicamente rilevanti, finora non debitamente considerate, si stima un fabbisogno aggiuntivo di euro 100.000.

          10 premi da euro 3.000 (di media): euro 30.000 + 35 contributi euro 2.000 (di media): euro 70.000.

          Borse di studio: euro 1.000.000 a decorrere dal 2005.

          Borse di studio a cittadini stranieri nonché a cittadini italiani residenti all'estero che vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione. Attualmente vengono erogate annualmente 8.000 mensilità al costo medio di euro 775 (vitto e alloggio) cadauna in più di cento Paesi esteri. Sul capitolo gravano anche le spese per viaggi, assicurazioni INA e il 23 per cento di imposta sul reddito ai borsisti (ai sensi della legge n. 289 del 2002). Tutti i protocolli esecutivi degli accordi culturali prevedono l'erogazione reciproca di borse di studio. E' prevista la concessione di borse anche per i Paesi non firmatari di accordi con l'Italia.
          Il costo aggiuntivo si intende riferito ad ulteriori 1.000 mensilità:

              1.000 (mensilità) per euro 775 (costo medio): euro 775.000 + 191.800 (assicurazione e imposta sul reddito) + 33.200 (spese di viaggio): euro 1.000.000.

          Premi e sussidi per studio e ricerca: euro 250.000.

          Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero per studio e ricerca. Sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali o ad enti italiani per medesime finalità. Gli accordi sono con il Collegio d'Europa di Bruges, la Scuola di archeologica di Atene, l'Istituto europeo di Firenze.

          euro 2.500 (di media) per 100 (premi e/o sussidi).

          Progetti di ricerca di base e tecnologica: euro 500.000.

          Contributi per progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia e contributi per iniziative culturali nel quadro di accordi tra università italiane e straniere.

              euro 25.000 (di media) per 200 (progetti).

          Scambi per la gioventù: euro 50.000.

          Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni internazionali. Viaggi e soggiorno di stranieri in Italia e italiani all'estero per la realizzazione di programmi a scopo sociale. Organizzazione di seminari e convegni per la formazione e gli scambi giovanili. Sono in vigore 25 protocolli con altrettanti Paesi.

              euro 10.000 (di media) per 5 (protocolli).
          Contributi ad enti ed associazioni: euro 50.000.

          Contributi a enti e associazioni per l'attuazione di manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e all'estero.

              euro 5.000 (di media) per 10 (manifestazioni).

          Spese inerenti ai corsi di informazione ed orientamento sui servizi all'estero per il personale da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero: euro 100.000.

          Per l'organizzazione in territorio metropolitano e all'estero di corsi di aggiornamento e formazione di personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, è previsto un aumento dello stanziamento di euro 100.000 a decorrere dal 2004.

          Totale oneri (articolo 16):

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 1.967.500;

              Anno 2005: euro 2.967.500.


Articolo 17.

(Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo
22-bis
della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

          
L'articolo non prevede spese.


Articolo 18.

(Modifica all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n.
401.
Abrogazioni).

          L'articolo che modifica l'articolo 23 della legge n. 401 del 1990 e reca abrogazioni alla medesima legge, non prevede spese.


Articolo 19.

(Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917).

          Il comma 1 del presente articolo reca una modifica all'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo un allargamento della platea dei beneficiari delle erogazioni liberali previste dal medesimo testo unico includendo fra le categorie dei beneficiari anche gli Istituti di cultura oggetto della presente riforma.
          Nell'ipotesi che la suddetta agevolazione abbia carattere innovativo ed offra una nuova opportunità di erogazione liberale, si procede alla stima della conseguente perdita di gettito fiscale. In assenza di riferimenti puntuali, è stato considerato l'ammontare delle elargizioni a favore delle attività culturali ed artistiche (Fonte: Istituzione non profit in Italia 1999 - ISTAT) poste in essere da privati (persone fisiche e giuridiche). Si stima che il flusso globale di denaro per l'intero ambito di attività culturali ed artistiche sia di 42 milioni di euro. Pertanto, la perdita erariale in termini di competenza ad una aliquota del 33 per cento sarà pari a euro 140.000. Considerato che la disposizione entrerà in vigore dall'anno di imposta 2004, in termini di cassa, si avrà nell'anno 2005 un onere di 140.000 euro.

          Totale oneri (articolo 19):

              Anno 2003: euro 0;

              Anno 2004: euro 0;

              Anno 2005: euro 140.000.


Articolo 20.

(Copertura finanziaria).

          Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli del presente disegno di legge, riepilogate nel prospetto allegato alla presente relazione tecnica, andranno imputati sui seguenti capitoli, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata:


... (omissis) ...

... (omissis) ...


Articolo 21.

(Entrata in vigore).

          Non sono previste spese.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          L'intervento si rivela necessario a distanza di più di dieci anni dalla precedente riforma, la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero), a seguito delle mutate esigenze della politica estera culturale nazionale e del cambiamento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni con particolare riferimento alle nuove tecnologie.


B) Analisi del quadro normativo.

          La materia è oggi regolata dalla citata legge n. 401 del 1990 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile l995, n. 392. Modifiche alla legge n. 401 del 1990 sono state apportate dalla legge 26 maggio 2000, n. 147. L'individuazione degli specifici profili professionali del personale dell'area della promozione culturale avviene ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          A parte le abrogazioni che si sono rese necessarie ed evidenziate al punto 2D) della presente relazione, non appaiono ulteriori incidenze su leggi vigenti. Il regolamento di esecuzione della legge n. 401 del 1990, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, andrà riformulato alla luce delle novità inserite nel disegno di legge. Tale modifica è prevista all' articolo 7, comma 3, della citata legge n. 401 del 1990, come sostituito dal disegno di legge.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
          Vengono comunque cercate le migliori forme di cooperazione con le autonomie regionali e locali in diverse disposizioni del disegno di legge: in particolare vedi articolo 3, comma 1, lettera c), comma 2, lettera a) e lettera l), e comma 4, ed articolo 5, comma 1.


F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta "devolution", in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), lettera s), e, per quanto attiene l'organizzazione degli Istituti di cultura, lettera g), della Costituzione.


G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          La materia non incide su disciplina delegificata, né può a sua volta delegificare in quanto riguarda le modalità organizzative degli uffici dell'amministrazione dello Stato.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

          La massima cura è stata adottata per l'inserimento dei riferimenti alle norme richiamate nel testo.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto il provvedimento normativo proposto interviene a modificare con un intento migliorativo le disposizioni di cui alla legge n. 401 del 1990.
          Inoltre, all'articolo 19, si interviene con la tecnica della novella legislativa sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si è scelto di ricorrere alla tecnica della novella perché si tratta di un intervento minimale sull'articolo 65 del citato testo unico che, per ragioni di omogeneità della normativa tecnica trattata, deve essere previsto dal medesimo testo unico.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Le abrogazioni sono state esplicitamente previste all'articolo 18 del disegno di legge.
          Non vi sono effetti abrogativi impliciti.


3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Sono attualmente all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge:

          Progetto di legge atto Senato 254:

              Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero (presentato in data 20 giugno 2001, assegnato alla III Commissione, ma non ancora iniziato l'esame).


          Progetto di legge atto Senato n. 1841:

              Promozione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane (presentato al Senato della Repubblica il 20 novembre 2002, ancora da assegnare).

          Progetto di legge atto Camera 712:

              Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 12 giugno 2001, ma non ancora assegnato).

          Progetto di legge atto Camera n. 1150:

              Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane (presentato il 3 luglio 2001, assegnato alle Commissioni riunite III e VII, ma non ancora iniziato l'esame).

          Progetto di legge atto Camera n. 2209:

              Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 22 gennaio 2002, assegnato alle Commissioni riunite III e VII. Attualmente in corso di esame in Commissione).
          Progetto di legge atto Camera n. 2874:

              Disposizioni per la promozione e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane (presentato il 4 giugno 2003, assegnato alle Commissioni riunite III e VII in sede referente. Attualmente in corso di esame in Commissione).

          Progetto di legge atto Camera n. 3044:

              Disposizioni per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato degli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 30 settembre 2002, assegnato alla XI Commissione, ma non ancora iniziato l'esame).




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