XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4535
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il disegno di legge novella la legge n. 401 del 1990. Le
finalità e le attività di cui alla legge predetta vengono
rafforzate dalle nuove disposizioni. Da ciò discende che le
risorse finanziarie previste dalle nuove disposizioni sono
incrementali rispetto a quelle già in bilancio a sostegno di
tali attività.
Pertanto tutte le risorse previste nel disegno di legge
sono da intendersi aggiuntive agli stanziamenti già in
bilancio.
Si ritiene utile formulare la presente relazione tecnica
con puntuale riferimento ai singoli articoli del complesso
provvedimento. Si precisa, inoltre, che la spesa tende ad
aumentare per il primo triennio fino a raggiungere la cifra a
regime prevista a decorrere dal 2005 in relazione alla
gradualità dell'applicazione della riforma.
Si individuano, pertanto, di seguito, le previsioni di
spesa del disegno di legge in esame relative ad una prima fase
di applicazione (esercizi finanziari 2003-2004) e a regime a
partire dall'esercizio finanziario 2005.
Articolo 1.
(Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
L'articolo non comporta previsioni di spesa.
Articolo 2.
(Modifica dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
L'articolo non comporta previsioni di spesa.
Articolo 3.
(Modifica dell'articolo 3 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
Le lettere d), e), h), i) e l) del comma 3
dell'articolo 3 della legge n. 401 del 1990 (come sostituito
dal presente disegno di legge) possono comportare maggiori
oneri di spesa, rispettivamente, per l'organizzazione delle
conferenze periodiche e delle riunioni d'area; per la
costituzione e la partecipazione del Ministero degli affari
esteri ad associazioni, fondazioni, società; per la
istituzione di un Centro di documentazione presso la Direzione
generale con adeguate attrezzature informatiche; per la
promozione di corsi di formazione a favore del personale; per
la stipula di convenzioni per l'acquisizione di consulenze di
specialisti.
L'incremento degli oneri annui per le suddette spese può
essere calcolato nell'arco del triennio come segue:
Lettera d):
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
0 euro 150.000 euro 150.000
1 conferenza d'area; 1 conferenza d'area;
1 conferenza 1 conferenza
generale. generale.
Spese di viaggio .... euro 400 x 20 unità = euro 8.000
Diarie di missione
all'estero .... euro 250 x 20 unità
x 2 giorni = euro 10.000
Totale: = euro 18.000
Spese di
organizzazione ..... = euro 10.000
Totale conferenza d'area: = euro 28.000
Spese di viaggio euro 600 x 100 unità = euro 60.000
Diarie di missione
in Italia ... euro 10 x 100 unità
x 2 giorni = euro 2.000
Spese di alloggio .. euro 100 x 100 unità = euro 10.000
Spese per il vitto .. euro 25 x 100 unità
x 4 pasti = euro 10.000
Totale: = euro 82.000
Spese di
organizzazione .... = euro 40.000
Totale conferenza generale: = euro 122.000
Totale annuo: = euro 150.000
Per conferenza d'area si intende il convergere presso un
Istituto polo di un'area geografica (Nordamerica, Sudamerica,
Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa occidentale, Europa
orientale, eccetera) dei direttori e rappresentanti di
ambasciate dei Paesi limitrofi. Si tratta di circa 20 persone:
i costi sopraindicati si riferiscono alle spese autorizzate di
viaggio, di missione, di alloggio e alle spese di
organizzazione.
Si propongono le spese sopraindicate, da un esame
comparativo con la conferenza d'area sudamericana tenutasi a
San Paolo nel 2001 e quella nordamericana tenutasi nello
stesso anno a New York.
Per conferenza generale si intende il convergere dei
rappresentanti di tutta la rete degli Istituti italiani di
cultura (attualmente 93 di cui 89 operanti) presso il
Ministero degli affari esteri.
Lettera e):
Anno 2003: 0;
Anno 2004: euro 150.000: 1 costituzione.
Anno 2005: euro 150.000: 1 costituzione.
Le cifre sopra riportate relative alla stipula di
convenzioni con enti e fondazioni e a costituzioni di società
sono di natura presuntiva, in quanto di nuova istituzione e
comunque indicano il limite massimo di spesa.
Lettera h):
Anno 2003: 0;
Anno 2004: euro 908.500;
Anno 2005: euro 372.000.
Il potenziamento necessario ed improrogabile di un centro
informatico di documentazione presso la Direzione generale
comporta: 1) un piano di fattibilità, 2) l'acquisto di
attrezzature informatiche e 3) la possibilità di ricorrere ad
imprese specializzate per la fornitura di servizi di gestione,
sviluppo e personale per la banca dati. Per il 2004 si
calcolano le tre voci, per il 2005 solo la terza.
1) Progetto di fattibilità: 5 unità (quattro operatori e un
coordinatore) per 65 giorni:
Costo medio giornaliero di 1 operatore: euro 250 per 4:
euro 1.000;
Costo medio giornaliero per 1 coordinatore: euro
1.000.
Totale: euro 2.000 per 65: euro 130.000.
2) Attrezzature necessarie per la sostituzione di hardware
attualmente obsoleto:
200 computer costo medio 1 computer euro
1.290: 258.000;
200 punti rete costo medio 1 punto rete euro 180:
36.000;
70 stampanti costo medio 1 stampante euro 1.500:
105.000;
10 scanner costo medio 1 scanner euro 250:
2.500;
1 server euro 5.000: 5.000;
Totale: euro 406.500.
3) Contratti con ditte specializzate per la gestione e
sviluppo (alla banca dati, assistenza tecnica continuativa
dell'hardware e soft ware. Minimo 5 unità
permanenti:
Costo annuale euro 1.860 a postazione per 200 postazioni:
euro 372.000.
Lettera i):
Anno 2003: 0;
Anno 2004: euro 103.000;
Anno 2005: euro 103.000;
105 unità per 1.962: euro 206.000.
Le previsioni di spesa per l'effettuazione dei corsi di
formazione e aggiornamento sono in relazione all'incremento
dell'organico di 105 unità.
Lettera l):
Anno 2003: 0;
Anno 2004: euro 15.000;
Anno 2005: euro 15.000;
euro 2.500 per 6 mensilità: euro 15.000.
I contratti di consulenza stipulati dalla Direzione
generale prevedono una remunerazione di 2.500 euro mensili.
Gli incrementi sopra indicati consentirebbero la consulenza
semestrale di 10 specialisti all'anno.
Totale oneri (articolo 3):
Anno 2003: 0;
Anno 2004: euro 1.326.500;
Anno 2005: euro 790.000.
Articolo 4.
(Modifica dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
Le lettere g), h) e i) del comma 2
dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come
sostituito dal presente disegno di legge, comportano oneri di
spesa rispettivamente per l'istituzione di borse di studio,
per il conferimento di medaglie e l'organizzazione di
iniziative pubblicitarie.
Lettera g):
Anno 2003: euro 4.000 - 5 mensilità;
Anno 2004: euro 9.600 - 12 mensilità;
Anno 2005: euro 9.600 - 12 mensilità.
Ogni mensilità ammonta a euro 800 ai fini di coprire le
spese di vitto e alloggio all'estero.
La borsa di studio viene di norma calcolata in mensilità,
perché il numero dei mesi concessi varia a seconda della
specializzazione. Comunque le sopracitate borse erogate dalla
Direzione generale, su indicazione della Commissione
nazionale, sono esclusivamente riservate a giovani artisti
italiani.
Lettera h):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 1.000 - 1 medaglia;
Anno 2005: euro 1.000 - 1 medaglia.
Il costo medio di una medaglia dorata si aggira su euro
1.000.
Lettera i):
Anno 2003: euro 9.000;
Anno 2004: euro 0;
Anno 2005: euro 0.
La cifra indicata costituisce il limite massimo di spesa
per le iniziative pubblicitarie, che si considerano
concentrate nel primo anno di entrata in vigore della presente
legge, perché solo in questa situazione c'è l'esigenza di
diffondere il messaggio e i contenuti della riforma attuata
con il presente strumento normativo.
Totale oneri (articolo 4):
Anno 2003: euro 13.000;
Anno 2004: euro 10.600;
Anno 2005: euro 10.600.
Articolo 5.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
La nuova composizione della Commissione nazionale per la
promozione della cultura, della lingua e della scienza
italiane, nella quale è prevista la presenza di personalità
esterne all'Amministrazione (articolo 5, comma 1, della legge
22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno
di legge) impone un incremento dell'attuale spesa di euro
22.160 annui per il 2003 e di euro 66.480 a decorrere dal
2004.
In tali spese sono ricompresi: il funzionamento della
segreteria tecnica (euro 12.000), i gettoni di presenza delle
14 personalità esterne all'Amministrazione, le spese di
trasporto e soggiorno dei membri residenti fuori Roma.
Più specificamente si considerano 500 euro di gettone di
presenza per riunione per ciascuna delle 14 personalità
esterne all'Amministrazione. Basandosi sul numero delle
riunioni allo stato organizzate annualmente (una media di 3),
il costo annuo per i gettoni di presenza delle 14 personalità
in questione è di euro 1.500 cadauno, per un totale di euro
21.000.
Per il calcolo delle spese di trasporto e soggiorno,
prendendo come ipotesi massimale che almeno 12 personalità
provengano da fuori Roma, si considera per ciascuno un importo
pari a 380 euro per spese di viaggio e 320 euro per spese di
soggiorno. Pertanto, sempre calcolando una media di 3 riunioni
annue, il costo annuo per spese di viaggio e soggiorno di
ciascuna delle 12 personalità è di euro 2.100, per un totale
di euro 25.200.
Sempre basandosi sull'esperienza attuale della
Commissione, si deve considerare l'ipotesi che almeno tre
componenti della Commissione provengano dall'estero (ad
esempio il rappresentante della Conferenza generale per gli
italiani all'estero). Pertanto, per questi componenti la spesa
di viaggio ammonta ad euro 600 cadauno per ciascun viaggio,
mentre rimane invariata la spesa di soggiorno (euro 320).
Quindi il totale annuo per ciascuno dei tre componenti è di
euro 920, per un totale (per 3 riunioni) di euro 2.760.
L'importo complessivo annuo per i tre componenti è pari ad
euro 8.280.
Incremento di spesa:
Anno 2003: euro 22.160;
Anno 2004: euro 66.480;
Anno 2005: euro 66.480.
Totale oneri (articolo 5):
Anno 2003: euro 22.160;
Anno 2004: euro 66.480;
Anno 2005: euro 66.480.
Articolo 6.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, non
comporta incremento di spesa, in quanto i posti dirigenziali a
cui si fa riferimento sono ricompresi nel contingente previsto
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 368 del 2000.
Il comma 5 prevede l'assegnazione di una dotazione
finanziaria agli Istituti sotto forma di contributo. Su tale
contributo gravano tutte le spese inerenti alle attività degli
Istituti: il fondo scorta, le spese di locazione, di gestione
corrente, di personale aggiuntivo a contratto, le attività
collegate alla promozione della lingua (organizzazione dei
corsi, convenzioni con università ed enti), della cultura e
della scienza (manifestazioni culturali, scientifiche e
archeologiche).
L'attuale dotazione finanziaria per un numero che oggi è
di 93 Istituti, di cui 89 operanti, è largamente insufficiente
a garantire la funzionalità della rete. Si riportano, di
seguito, ad uso esplicativo, le dotazioni di alcuni Istituti
per l'anno 2001: IIC di Sofia euro 51.000; IIC di Marsiglia
euro 58.000; IIC di Lisbona euro 62.000; IIC di Helsinki euro
69.000. Dai dati citati, si evince che l'esiguità del
contributo non permette una attiva ed efficace politica di
promozione culturale. Pertanto l'obiettivo che l'attuale
riforma si prefigge è duplice: da un lato la rete dovrebbe
essere potenziata e mirare a gestire non meno di 100 sedi;
dall'altro è necessario assicurare uno standard
qualitativo delle attività poste in essere dagli Istituti,
non inferiore a quello dei principali Paesi di tradizione
culturale europea.
L'incremento dell'attuale dotazione relativo alla
istituzione di 3 nuovi Istituti e al finanziamento necessario
all'attivazione dei 4 Istituti già istituiti, ma non operanti
a causa della limitazione delle risorse è calcolato come
segue:
costo medio di un nuovo Istituto euro 380.730 di cui
euro 143.230 per gestione ordinaria (attività e funzionamento)
ed euro 237.500 per locazione, fondo scorta, attrezzature,
arredamento, personale aggiuntivo locale, biblioteca.
euro 380.730 per 7: 2.665.110.
La cifra di incremento dell'attuale dotazione degli
Istituti è di euro 100.000 ciascuno.
euro 100.000 per 89: 8.900.000.
Si richiede, pertanto, il seguente incremento:
Anno 2003: euro 8.900.000;
Anno 2004 (3 nuovi istituti): euro 8.900 + euro
1.142.190: 10.042.190;
Anno 2005: euro 10.042.190.
La somma a regime consente anche di fare fronte agli
oneri derivanti dal comma 7 dello stesso articolo in relazione
alle spese per la creazione di sezioni specializzate degli
Istituti di cultura con finalità di studi e di ricerca.
Per individuare la dotazione di ciascun Istituto la media
matematica è impraticabile, in quanto il contributo varia da
un Istituto all'altro a seconda delle esigenze locali, delle
priorità politiche e delle capacità di autofinanziamento dei
singoli Istituti.
Almeno il 70 per cento di tale incremento sarà utilizzato
esclusivamente per la realizzazione di progetti culturali.
Alle spese relative al completamento
dell'informatizzazione degli Istituti di cultura nonché
all'adeguamento delle dotazioni di attrezzature e di risorse
telematiche, anche nella prospettiva di dotarne gli Istituti
di nuova apertura, si provvede mediante un incremento delle
"spese per l'acquisto di macchinari, apparecchi e strumenti
scientifici, libri e materiali vari e relative spese di
manutenzione e spedizione per le istituzioni scolastiche e
culturali, nonché attrezzature ed arredamenti occorrenti per
il loro funzionamento e per il funzionamento per gli Uffici
preposti alle stesse". Si prevede un aumento dell'attuale
stanziamento di:
Anno 2003: euro 771.900;
Anno 2004: euro 796.800;
Anno 2005: euro 796.800.
A regime la dotazione di ciascun Istituto ammonterà a
euro 8.300 annui.
93 istituti per 8.300 euro: 771.900 euro;
96 istituti per 8.300 euro: 796.800 euro.
Totale oneri (articolo 6):
Anno 2003: euro 9.671.900;
Anno 2004: euro 10.838.990;
Anno 2005: euro 10.838.990.
Articolo 7.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
Le spese derivanti dall'espletamento delle funzioni di
cui al presente articolo sono coperte dalle previsioni di
spesa di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.
401, come sostituito dal presente disegno di legge (la norma
relativa agli Istituti). La collaborazione con i lettori di
italiano e gli insegnanti della Società Dante Alighieri per
l'organizzazione dei corsi di lingua non comporta alcuna spesa
aggiuntiva.
Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo
9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).
Per quanto attiene l'articolo 9 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, come modificato dal presente disegno di legge,
trattandosi di Comitati di collaborazione o consulenza
culturale in loco, le spese per la loro istituzione ed
il funzionamento sono coperte con lo stanziamento di cui
all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come
sostituito dal presente disegno di legge (la norma relativa
agli Istituti).
Per quanto attiene l'articolo 9-bis della legge 22
dicembre 1990, n. 401, introdotto dal presente disegno di
legge e relativo agli addetti scientifici e tecnologici, si
segnala quanto segue.
Per l'incremento del numero di addetti scientifici dagli
attuali 20 ad un massimo di 27 di cui al comma 6, si prevede
un aumento di spesa pari a:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 870.000 (euro 174.000 per 5 unità);
Anno 2005: euro 1.218.000 (euro 174.000 per 7 unità).
Tale cifra è stata calcolata sulla media attuale di euro
174.000 annui pro capite (indennità media tra primo
consigliere d'ambasciata e primo segretario).
Totale oneri (articolo 8):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 870.000;
Anno 2005: euro 1.218.000.
Articolo 9.
(Modifica dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede
nel triennio un incremento di 105 unità dell'organico del
personale di ruolo, di posizione economica C secondo le
modalità di seguito elencate:
Anno 2003: 0;
Anno 2004: 55 unità;
Anno 2005: 50 unità.
Le spese per indennità di servizio all'estero secondo la
media annua (C1, C2, C3) di euro 123.289 per 0 unità
all'estero nel 2003, per 20 unità all'estero nel 2004 e per 35
unità all'estero nel 2005 sono le seguenti:
Anno 2003: 0;
Anno 2004: (20 unità): euro 2.465.772;
Anno 2005: (20+15 unità): euro 4.315.102.
Le spese per stipendi e assegni fissi al personale al
netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli
oneri sociali a carico dell'Amministrazione e per oneri
sociali a carico dell'Amministrazione, sulle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti, nonché per indennità di prima
sistemazione sono le seguenti:
Anno 2003: (0);
Anno 2004: (20 estero + 35 al Ministero degli affari
sociali): euro 1.714.607, euro 658.066, euro 279.129;
Anno 2005: (55 + 15 estero + 35 al Ministero degli affari
esteri): euro 3.310.966, euro 1.270.749, euro 488.475.
La spesa totale per l'incremento di 105 unità
dell'organico del personale di ruolo, di posizione economica C
è la seguente:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 5.117.575;
Anno 2005: euro 9.385.292.
L'articolo prevede anche le spese collegate con i
movimenti dall'Amministrazione centrale alle sedi, i movimenti
tra le sedi ed i movimenti dalle sedi all'Amministrazione
centrale. L'incremento ritenuto necessario per il rimborso
spese di trasporto per i trasferimenti è di euro 300.000 annui
a decorrere dal 2005, tenuto conto di una media di circa 20
movimenti all'anno.
15.000 per 20: euro 300.000.
Totale oneri (articolo 9):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 5.117.575;
Anno 2005: euro 9.685.292.
Articolo 10.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
Le previsioni di spesa relative all'attuazione del comma
3 dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come
sostituito dal presente disegno di legge, per l'effettuazione
dei corsi di formazione e aggiornamento sono già state
calcolate in calce alla previsione di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera i).
Articolo 11.
(Modifica dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
L'esigenza tra le più avvertite di cui si fa interprete
il presente provvedimento normativo è l'adeguamento delle
risorse umane a disposizione degli Istituti di cultura per le
quali si ritiene dover incrementare di 105 unità l'organico
del personale di ruolo tra direttori e addetti, non solo per
assicurare il funzionamento dei progettati 96 Istituti, ma
anche nella prospettiva dell'invio di personale dell'area
della promozione culturale, presso rappresentanze diplomatiche
e uffici consolari in sedi in cui non operano Istituti di
cultura. Per consentire al personale operante inviato presso
un massimo di 15 tra rappresentanze diplomatiche e uffici
consolari di realizzare attività di promozione culturale,
manifestazioni artistiche e culturali nel settore espositivo,
editoriale, musicale, teatrale, cinematografico e audiovisivo,
di convegni, congressi e seminari ivi incluse le spese di
viaggio e soggiorno per docenti, esperti, tecnici e
personalità della cultura italiana, nonché spese di acquisto,
spedizione e assicurazione del materiale occorrente è prevista
una spesa massima di:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 800.000 (10 sedi);
Anno 2005: euro 1.200.000 (10 + 5 sedi).
Il budget annuale unitario per 15 sedi a regime è
pari a euro 80.000, considerando il costo minimo per la
realizzazione di 1 mostra di prestigio (euro 35.000) di 1
concerto con una piccola orchestra da camera (euro 25.000) e
di un convegno con almeno 10 partecipanti provenienti
dall'Italia (euro 20.000).
Totale oneri (articolo 11):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 800.000;
Anno 2005: euro 1.200.000.
Articolo 12.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
L'articolo non prevede spese.
Articolo 13.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
L'articolo non prevede spese specifiche e le funzioni dei
direttori di Istituto cui si riferisce sono assolte attingendo
allo stanziamento di cui all'articolo 7 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di
legge.
Articolo 14.
(Modifica dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede
l'incremento del numero di lettori presso le università
straniere (10) e il conferimento di incarichi extra accademici
a lettori gia esistenti (15).
Per gli assegni di sede al personale addetto alle
istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere
all'estero è necessario un incremento a decorrere dal 2004
descritto come segue:
Costo medio di un nuovo lettorato: euro 65.619,57
annuali.
L'assegno di sede mensile di un lettore è la risultanza
dell'indennità di base (fissata dal decreto legislativo n. 62
del 1998 in euro 599), del coefficiente di sede, della
maggiorazione di sede e della maggiorazione di rischio e
disagio che variano da sede a sede.
Si riportano di seguito gli assegni mensili lordi di tre
lettori operanti in diverse aree geografiche:
Buenos Aires: Lettore euro 6.047,41; Lettore con
incarichi extra-accademici euro 6.568,78;
Budapest: Lettore euro 4.080,84; Lettore con incarichi
extra-accademici euro 4.432,66;
Nairobi: Lettore euro 5.362,86; Lettore con incarichi
extra-accademici euro 5.824,80.
Pertanto l'integrazione per 10 nuovi lettorati sarà di
euro 656.196; euro 65.619,57 per 10: euro 656.196.
Costo medio dell'integrazione dell'assegno di sede per
attribuzione di incarichi extra-accademici:
euro 5.657,33 annuali; euro 5.657,33 per 15: euro
84.860;
Totale: euro 741.056.
Totale:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 741.056;
Anno 2005: euro 741.056.
Il comma 3 prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva
per gli spostamenti dei 291 lettori (comprensivi dei 10
aggiuntivi previsti dal presente articolo) all'interno del
Paese:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 35.000;
Anno 2005: euro 45.000.
Nell'anno 2004 si calcola un massimo di 85 spostamenti
per i lettori all'interno del Paese dove ha sede il lettorato
per riunioni di coordinamento con istituti e ambasciate,
mentre per il 2005 si prevede uno spostamento di un massimo di
110 lettori.
85 spostamenti per euro 410 (viaggio e soggiorno): euro
35.000;
110 spostamenti per euro 410: euro 45.000.
Totale oneri (articolo 14):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 776.056;
Anno 2005: euro 786.056.
Articolo 15.
(Modifica dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede
l'istituzione di dieci posti con le procedure previste per gli
uffici all'estero dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, e successive modificazioni, presso gli
Istituti di cultura, diretti dal personale di cui all'articolo
14, comma 4, della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal
presente disegno di legge, in corrispondenza delle funzioni
proprie del personale amministrativo del Ministero degli
affari esteri non appartenente all'area della promozione
culturale.
Assumendo come media tra le varie sedi il totale mensile
per dieci unità di euro 103.833, quale indennità di servizio
all'estero, si calcola il totale annuo per dieci unità di euro
1.246.000 a partire dal 2004.
Totale:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 1.246.000;
Anno 2005: euro 1.246.000.
Il comma 2 prevede un incremento del personale
amministrativo a contratto locale. Come per il personale di
ruolo, si rende necessario un adeguamento del numero di unità
di personale a contratto tale da assicurare il funzionamento
di tutti i servizi per una rete attualmente costituita da 93
Istituti, di cui 89 operanti, e che si desidera ampliare.
Il numero del predetto personale per il normale
funzionamento di 96 Istituti è incrementato nel triennio
2003-2005 di 100 unità così ripartite: 0 unità nel 2003, 50
unità nel 2004, 50 unità nel 2005.
Il costo medio annuo di un contrattista (la media delle
retribuzioni tra le mansioni ausiliarie, esecutive e di
concetto) è stato calcolato in euro 32.750, di cui euro 23.580
di retribuzione e di euro 9.170 di oneri sociali, tenendo
conto della distribuzione funzionale del personale a contratto
attualmente in servizio presso la rete degli Istituti di
cultura. Per la maggiore spesa il fabbisogno subisce il
seguente incremento:
Anno 2003: unità 0;
Anno 2004: unità 50;
Anno 2005: unità 50 + 50;
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 1.179.000 + euro 458.500
Anno 2005: euro 2.358.000 + euro 917.000
Totale:
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 1.637.500;
Anno 2005: euro 3.275.000.
Agli oneri di spesa previsti dai commi 3 e 4
dell'articolo 17 della legge n. 401 del 1990, come sostituito
dal presente disegno di legge, si provvede con gli
stanziamenti di cui all'articolo 7 della legge n. 401 del
1990, come sostituito dal medesimo disegno di legge. Infatti,
il direttore dell'istituto potrà assumere ulteriore personale
a contratto solo se necessario per specifiche esigenze e,
soprattutto, nel quadro della disponibilità finanziaria
dell'istituto stesso.
Totale oneri (articolo 15):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 2.883.500;
Anno 2005: euro 4.521.000.
Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990,
n. 401).
Al fine di attuare l'articolo che si riferisce alla
diffusione della lingua e della cultura italiane evitando un
incremento del numero dei lettori di ruolo maggiormente
onerosi per l'Amministrazione ed al fine di ampliare la rete
dei docenti di italiano anche nelle scuole secondarie
all'estero, nonché il potenziamento delle necessarie
attrezzature anche informatiche e telematiche, è previsto un
incremento annuo di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro
2.967.500 a decorrere dall'anno 2005.
Tale somma è la risultante delle seguenti spese:
Contributi a cattedre di italiano all'estero euro
575.000 (200.000 + 375.000).
Al fine di favorire l'inserimento della lingua italiana
nei curricula delle scuole dei Paesi esteri dell'Europa
centro-orientale e balcanica e di aree extraeuropee, si
prevede un incremento di fondi del competente capitolo di
bilancio relativo a contributi a 40 cattedre di italiano nelle
scuole secondarie straniere sostenute con un contributo medio
annuo di euro 5.000; euro 5.000 per 40: 200.000;
25 nuovi lettorati presso università straniere sostenuti
con un contributo medio di euro 15.000; euro 15.000 per 25:
euro 375.000.
Corsi di formazione: euro 342.500 (euro 112.500 + 130.000
+ 100.000).
Al fine di realizzare sistematici interventi per aree
geografiche a sostegno dell'inserimento della lingua italiana
negli ordinamenti delle università e nei curricula delle
scuole dei Paesi esteri, si prevede un incremento dei fondi
relativi a contributi per corsi di formazione calcolato come
segue:
5 seminari residenziali per docenti delle scuole al
costo medio di euro 22.500; euro 22.500 per 5 seminari: euro
112.500;
50 borse per corsi di formazione in Italia di docenti
delle scuole al costo medio di euro 2.600 per borsa; euro
2.600 per 50 borse: euro 130.000;
10 corsi di formazione organizzati presso le
istituzioni universitarie straniere al costo medio unitario di
euro 10.000: euro 100.000.
Premi e contributi per traduzioni: euro 100.000.
Al fine di estendere la concessione di premi e contributi
per la traduzione di opere italiane a testi non solo di
carattere letterario ma anche saggistico, scientifico,
eccetera, con forte attenzione a progetti editoriali organici
e alla diffusione della produzione italiana in lingue
straniere di aree politicamente rilevanti, finora non
debitamente considerate, si stima un fabbisogno aggiuntivo di
euro 100.000.
10 premi da euro 3.000 (di media): euro 30.000 + 35
contributi euro 2.000 (di media): euro 70.000.
Borse di studio: euro 1.000.000 a decorrere dal 2005.
Borse di studio a cittadini stranieri nonché a cittadini
italiani residenti all'estero che vengano in Italia a scopo di
studio, di perfezionamento o di specializzazione. Attualmente
vengono erogate annualmente 8.000 mensilità al costo medio di
euro 775 (vitto e alloggio) cadauna in più di cento Paesi
esteri. Sul capitolo gravano anche le spese per viaggi,
assicurazioni INA e il 23 per cento di imposta sul reddito ai
borsisti (ai sensi della legge n. 289 del 2002). Tutti i
protocolli esecutivi degli accordi culturali prevedono
l'erogazione reciproca di borse di studio. E' prevista la
concessione di borse anche per i Paesi non firmatari di
accordi con l'Italia.
Il costo aggiuntivo si intende riferito ad ulteriori
1.000 mensilità:
1.000 (mensilità) per euro 775 (costo medio): euro
775.000 + 191.800 (assicurazione e imposta sul reddito) +
33.200 (spese di viaggio): euro 1.000.000.
Premi e sussidi per studio e ricerca: euro 250.000.
Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano
all'estero per studio e ricerca. Sussidi ad istituzioni ed
organismi internazionali o ad enti italiani per medesime
finalità. Gli accordi sono con il Collegio d'Europa di Bruges,
la Scuola di archeologica di Atene, l'Istituto europeo di
Firenze.
euro 2.500 (di media) per 100 (premi e/o sussidi).
Progetti di ricerca di base e tecnologica: euro
500.000.
Contributi per progetti di ricerca di base e tecnologica
concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e
multilaterale in materia e contributi per iniziative culturali
nel quadro di accordi tra università italiane e straniere.
euro 25.000 (di media) per 200 (progetti).
Scambi per la gioventù: euro 50.000.
Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni
internazionali. Viaggi e soggiorno di stranieri in Italia e
italiani all'estero per la realizzazione di programmi a scopo
sociale. Organizzazione di seminari e convegni per la
formazione e gli scambi giovanili. Sono in vigore 25
protocolli con altrettanti Paesi.
euro 10.000 (di media) per 5 (protocolli).
Contributi ad enti ed associazioni: euro 50.000.
Contributi a enti e associazioni per l'attuazione di
manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi
giovanili in Italia e all'estero.
euro 5.000 (di media) per 10 (manifestazioni).
Spese inerenti ai corsi di informazione ed orientamento
sui servizi all'estero per il personale da destinare alle
istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere
all'estero: euro 100.000.
Per l'organizzazione in territorio metropolitano e
all'estero di corsi di aggiornamento e formazione di personale
in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero, è previsto un aumento dello stanziamento di euro
100.000 a decorrere dal 2004.
Totale oneri (articolo 16):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 1.967.500;
Anno 2005: euro 2.967.500.
Articolo 17.
(Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo
22-bis
della legge 22 dicembre 1990, n. 401).
L'articolo non prevede spese.
Articolo 18.
(Modifica all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n.
401.
Abrogazioni).
L'articolo che modifica l'articolo 23 della legge n. 401
del 1990 e reca abrogazioni alla medesima legge, non prevede
spese.
Articolo 19.
(Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917).
Il comma 1 del presente articolo reca una modifica
all'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, prevedendo un allargamento della platea dei
beneficiari delle erogazioni liberali previste dal medesimo
testo unico includendo fra le categorie dei beneficiari anche
gli Istituti di cultura oggetto della presente riforma.
Nell'ipotesi che la suddetta agevolazione abbia carattere
innovativo ed offra una nuova opportunità di erogazione
liberale, si procede alla stima della conseguente perdita di
gettito fiscale. In assenza di riferimenti puntuali, è stato
considerato l'ammontare delle elargizioni a favore delle
attività culturali ed artistiche (Fonte: Istituzione non
profit in Italia 1999 - ISTAT) poste in essere da privati
(persone fisiche e giuridiche). Si stima che il flusso globale
di denaro per l'intero ambito di attività culturali ed
artistiche sia di 42 milioni di euro. Pertanto, la perdita
erariale in termini di competenza ad una aliquota del 33 per
cento sarà pari a euro 140.000. Considerato che la
disposizione entrerà in vigore dall'anno di imposta 2004, in
termini di cassa, si avrà nell'anno 2005 un onere di 140.000
euro.
Totale oneri (articolo 19):
Anno 2003: euro 0;
Anno 2004: euro 0;
Anno 2005: euro 140.000.
Articolo 20.
(Copertura finanziaria).
Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli del
presente disegno di legge, riepilogate nel prospetto allegato
alla presente relazione tecnica, andranno imputati sui
seguenti capitoli, secondo la tabella riassuntiva di seguito
riportata:
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Articolo 21.
(Entrata in vigore).
Non sono previste spese.
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento si rivela necessario a distanza di più di
dieci anni dalla precedente riforma, la legge 22 dicembre
1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura ed
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiane all'estero), a seguito delle mutate esigenze della
politica estera culturale nazionale e del cambiamento degli
strumenti a disposizione delle amministrazioni con particolare
riferimento alle nuove tecnologie.
B) Analisi del quadro normativo.
La materia è oggi regolata dalla citata legge n. 401 del
1990 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro degli
affari esteri 27 aprile l995, n. 392. Modifiche alla legge n.
401 del 1990 sono state apportate dalla legge 26 maggio 2000,
n. 147. L'individuazione degli specifici profili professionali
del personale dell'area della promozione culturale avviene ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
A parte le abrogazioni che si sono rese necessarie ed
evidenziate al punto 2D) della presente relazione, non
appaiono ulteriori incidenze su leggi vigenti. Il regolamento
di esecuzione della legge n. 401 del 1990, di cui al decreto
del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, andrà
riformulato alla luce delle novità inserite nel disegno di
legge. Tale modifica è prevista all' articolo 7, comma 3,
della citata legge n. 401 del 1990, come sostituito dal
disegno di legge.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le
competenze delle autonomie locali.
Vengono comunque cercate le migliori forme di
cooperazione con le autonomie regionali e locali in diverse
disposizioni del disegno di legge: in particolare vedi
articolo 3, comma 1, lettera c), comma 2, lettera
a) e lettera l), e comma 4, ed articolo 5, comma
1.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
Non si pone il problema di verificare la coerenza del
provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta
"devolution", in quanto la materia disciplinata rientra
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), lettera
s), e, per quanto attiene l'organizzazione degli
Istituti di cultura, lettera g), della Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La materia non incide su disciplina delegificata, né può
a sua volta delegificare in quanto riguarda le modalità
organizzative degli uffici dell'amministrazione dello
Stato.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative che non
appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia
regolata.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni subite dai medesimi.
La massima cura è stata adottata per l'inserimento dei
riferimenti alle norme richiamate nel testo.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella
legislativa, in quanto il provvedimento normativo proposto
interviene a modificare con un intento migliorativo le
disposizioni di cui alla legge n. 401 del 1990.
Inoltre, all'articolo 19, si interviene con la tecnica
della novella legislativa sul testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Si è scelto di ricorrere alla tecnica
della novella perché si tratta di un intervento minimale
sull'articolo 65 del citato testo unico che, per ragioni di
omogeneità della normativa tecnica trattata, deve essere
previsto dal medesimo testo unico.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Le abrogazioni sono state esplicitamente previste
all'articolo 18 del disegno di legge.
Non vi sono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Sono attualmente all'esame del Parlamento i seguenti
progetti di legge:
Progetto di legge atto Senato 254:
Disposizioni in materia di riorganizzazione degli
Istituti italiani di cultura all'estero (presentato in data 20
giugno 2001, assegnato alla III Commissione, ma non ancora
iniziato l'esame).
Progetto di legge atto Senato n. 1841:
Promozione all'estero della cultura, della lingua e
della scienza italiane (presentato al Senato della Repubblica
il 20 novembre 2002, ancora da assegnare).
Progetto di legge atto Camera 712:
Disposizioni in materia di riorganizzazione degli
Istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 12
giugno 2001, ma non ancora assegnato).
Progetto di legge atto Camera n. 1150:
Riforma delle istituzioni scolastiche italiane
all'estero e interventi per la promozione della lingua e della
cultura italiane (presentato il 3 luglio 2001, assegnato alle
Commissioni riunite III e VII, ma non ancora iniziato
l'esame).
Progetto di legge atto Camera n. 2209:
Disposizioni in materia di riorganizzazione degli
Istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 22
gennaio 2002, assegnato alle Commissioni riunite III e VII.
Attualmente in corso di esame in Commissione).
Progetto di legge atto Camera n. 2874:
Disposizioni per la promozione e la diffusione
all'estero della cultura, della lingua e della scienza
italiane (presentato il 4 giugno 2003, assegnato alle
Commissioni riunite III e VII in sede referente. Attualmente
in corso di esame in Commissione).
Progetto di legge atto Camera n. 3044:
Disposizioni per l'assunzione con contratto a tempo
indeterminato degli impiegati a contratto in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 30
settembre 2002, assegnato alla XI Commissione, ma non ancora
iniziato l'esame).