XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4535
Onorevoli Deputati! - In un contesto di rapporti
internazionali nei quali la politica culturale si configura
sempre più quale componente essenziale della politica estera e
quale veicolo privilegiato per la promozione di interessi
politici ed economici, il presente disegno di legge intende
fornire gli strumenti necessari per una politica di promozione
culturale più efficace ed incisiva, al fine di diffondere e
rappresentare all'estero un'immagine del "sistema Italia"
adeguata al ruolo internazionale di primo piano che il nostro
Paese è chiamato a svolgere nonché all'immenso patrimonio
culturale di cui esso è depositario.
Del resto, che la politica di promozione culturale debba
essere considerata quale punto qualificante della politica
estera, è concetto espresso con sempre maggiore frequenza sia
dal Governo, sia da istanze istituzionali, politiche ed
intellettuali. Individuata quale risorsa primaria del nostro
Paese, la cultura, strumento di conoscenza fra i popoli ed al
tempo stesso fonte di ricchezza e fattore di sviluppo,
richiede una promozione a livello internazionale più
competitiva, in grado di rappresentare al meglio la ricchezza
e la profondità della produzione italiana, anche
contemporanea, che trae ispirazione ed alimento da tradizioni
universali e cosmopolite.
L'esigenza di raggiungere platee più vaste e mercati più
lontani, nonché la necessità di rispondere alla crescente
domanda di lingua e cultura italiane proveniente da varie
parti del mondo, impongono di veicolare all'estero non
soltanto una concezione di cultura proiettata verso gli
aspetti tradizionalmente umanistici del sapere, ma anche di
trasmettere nuovi modelli culturali legati alla scienza ed
alle innovazioni tecnologiche, al design, alla moda ed
alla gastronomia, al fine di incentivare la ricerca e
stabilire un collegamento con il mondo della produzione e
dell'economia.
La distinzione concettuale tra cultura che si conserva,
cultura che si trasmette o si comunica e cultura che si
produce trova nel disegno di legge un funzionale raccordo
strategico non solo con le esigenze imposte dalla
globalizzazione ma anche con la necessità di stabilire
contatti e canali stabili di comunicazione tra la realtà
culturale del Paese e la rete delle rappresentanze e degli
uffici consolari nonché con l'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri, al fine di garantire
un'efficace selezione ed una pronta circolazione all'estero
della nostra più qualificata produzione culturale.
Di fronte a prospettive così ampie e a compiti così
ambiziosi gli strumenti giuridici e le strategie della nostra
promozione culturale appaiono oggi fortemente condizionati da
fattori di debolezza quali:
l'insufficienza grave delle risorse umane, finanziarie e
infrastrutturali, impiegate nel sistema degli Istituti di
cultura, esigue in confronto con le attività realizzate da
altri partner europei di grande tradizione culturale e
del tutto inadeguate a far fronte ad aspettative pubbliche e
private in forte ascesa;
le difficoltà dell'Amministrazione centrale di
alimentare la rete degli Istituti di cultura con progetti di
ampio respiro che attingano alla migliore produzione del
Paese, e di coinvolgere sistematicamente i più prestigiosi
ambienti culturali della nostra società civile, favorendo il
necessario dialogo tra gli Istituti e i soggetti nazionali
promotori di cultura come le regioni, i comuni, le università,
le fondazioni e le associazioni private.
In effetti, la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma
degli istituti di cultura e interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero) non è riuscita
a prevedere alcune contraddizioni funzionali e difficoltà
operative che si sono evidenziate nel corso della sua
applicazione.
Infatti, pur avendo indubbiamente costituito un
fondamentale e positivo momento di rinnovamento e di
sistemazione dei problemi strutturali inerenti alle tematiche
della promozione della lingua e della cultura italiane
all'estero, la legge n. 401 del 1990 ha introdotto rigidità
strutturali e normative che hanno reso difficoltoso il
perseguimento degli obiettivi e delle finalità che essa si
proponeva di raggiungere.
La realizzazione dei fini istituzionali della legge n. 401
del 1990 è stata in parte vanificata:
dalla inadeguatezza del numero del personale di ruolo in
servizio all'estero e presso la competente direzione generale
del Ministero degli affari esteri, aggravata dal blocco delle
assunzioni di personale, imposto dalle leggi finanziarie degli
anni 1990;
dal mancato stanziamento dei finanziamenti necessari
all'attivazione del dispositivo di alcuni articoli;
dalla rigidità dell'assetto strutturale e organizzativo
della Commissione nazionale, che non è stata in grado di
assolvere efficacemente agli obiettivi che la legge n. 401 del
1990 aveva inteso perseguire con la creazione di un organo, a
livello centrale, in grado di fornire orientamenti e svolgere
la funzione di coordinamento operativo nell'attività di
promozione culturale;
dalla lacunosità di alcune disposizioni che l'esperienza
di questi anni ha evidenziato in tutta la sua complessità;
dall'insufficienza dei fondi stanziati sui capitoli
destinati al funzionamento degli Istituti di cultura. Tale
situazione ha cominciato ad evolversi in senso positivo solo
dal 1997, quando, con l'approvazione della legge 28 luglio
1997, n. 251 (Integrazione al finanziamento agli Istituti
italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e
finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di
immobili da destinare a sedi di istituti) sono state
destinate maggiori risorse all'azione di promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero, peraltro
nuovamente ridotte nel corso degli ultimi due esercizi
finanziari.
La riforma del Ministero degli affari esteri (operata con
il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267) il cui tratto saliente è
l'istituzione delle direzioni generali geografiche, accanto
alle preesistenti direzioni tematiche, ha creato lo strumento
con cui il nostro Paese, nelle sue varie componenti, può
presentarsi sulla scena internazionale come "sistema
competitivo", in grado di cogliere appieno le straordinarie
occasioni che oggi si schiudono alla promozione della cultura,
della lingua e della scienza italiane, grazie anche alla
presenza di vaste ed affermate collettività italiane nel
mondo.
Ancora, la più recente modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attuata con la legge
23 aprile 2003, n. 109, ha esplicitato che gli Istituti di
cultura fanno parte a tutti gli effetti dell'Amministrazione
degli affari esteri e costituiscono una tipologia di Uffici
all'estero (articoli 2 e 30, primo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla citata legge n. 109 del 2003).
E' per questo motivo che si ritiene indispensabile, pur
nel sostanziale rispetto dello spirito generale che anima il
provvedimento di legge esistente, migliorare la normativa in
vigore per gli Istituti italiani di cultura, anche nella
prospettiva di un ulteriore processo di riforma della
struttura del Ministero degli affari esteri, attualmente allo
studio. Proprio al fine di salvaguardare gli intenti originari
del legislatore, si rende oggi necessario apportare modifiche,
anche profonde, che consentano di porre riparo
all'insufficienza segnalata, assicurando un rilancio
funzionale di tutte le componenti dell'Amministrazione, sia al
centro che in periferia, in un rapporto di equilibrio tra
momenti di impostazione strategico-politica e momenti di
gestione.
PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE
A) Esplicitazione del rapporto tra Amministrazione ed
Istituti di cultura, definiti Uffici dell'Amministrazione
degli affari esteri "dotati di autonomia operativa e
finanziaria nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza
sulla gestione" espletate attraverso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari.
La mancata chiarezza della legge n. 401 del 1990 sulla
natura giuridica degli Istituti italiani di cultura rispetto
agli altri uffici del Ministero ha generato difficoltà
pratiche, non solo a livello amministrativo-contabile, ma
anche nei rapporti con le autorità dei Paesi nei quali hanno
sede gli Istituti: imposizioni fiscali da parte di alcuni
Stati, tasse sulla proprietà degli immobili demaniali, mancati
accreditamenti in lista diplomatica per il personale di
ruolo.
Tale situazione, oltre a creare difficoltà al personale in
servizio all'estero, ha spesso influito negativamente sullo
stesso svolgimento dei compiti istituzionali degli Istituti di
cultura.
Nel disegno di legge si conferma l'autonomia operativa e
finanziaria degli Istituti di cultura, che aveva costituito
una delle conquiste principali della legge n. 401 del 1990.
L'attività di promozione culturale, infatti, richiede
flessibilità, capacità di interventi, rapidità decisionale ed
operativa (oltre ad adeguate disponibilità finanziarie) che
non possono espletarsi nell'ambito di una normativa
vincolistica.
In tale contesto, uno dei principali elementi innovativi
del disegno di legge consiste nell'armonizzazione dei concetti
di autonomia delle scelte culturali - e quindi della
creatività in esse insita - con le garanzie ed i controlli
propri di una corretta gestione politico-amministrativa.
D'altronde, la necessità di "riconoscere una controllata
autonomia contabile ed amministrativa agli Uffici all'estero",
prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), che indica gli
Istituti di cultura ed, in particolare, la loro autonomia
operativa e finanziaria quale modello cui conformare
l'organizzazione degli Uffici all'estero, trova conferma nel
disegno di legge attraverso i meccanismi di controllo già
previsti nel vigente regolamento di attuazione della legge n.
401 del 1990: indirizzo e vigilanza sulla gestione attuati
dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari,
mantenimento del collegio dei revisori, controllo della Corte
dei conti attuato sui consuntivi di spesa.
Accanto al necessario controllo sulla gestione, le
funzioni di indirizzo e vigilanza espletate dal Ministero
anche attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, come previsto all'articolo 3, comma 3, lettera
c), si contemperano con il principio della autonomia dei
direttori in merito alle tematiche culturali da porre in
essere.
Nel pieno riconoscimento della centralità del ruolo del
Ministero degli affari esteri nell'attuazione della politica
culturale all'estero, coerentemente inserita nel contesto
della politica estera ed ispirata a quei valori universali che
l'Italia contribuisce ad affermare nel contesto
internazionale, l'attività di promozione culturale si espleta
nel rispetto del pluralismo e della autonomia delle scelte da
cui la cultura creativa trae alimento ed ispirazione.
B) Ampliamento dell'area di operatività degli Istituti
di cultura, per consentire la realizzazione di attività
culturali anche in Paesi limitrofi, privi di Istituti; nomina
di "addetti per l'attività di promozione culturale e
linguistica", presso rappresentanze diplomatiche e uffici
consolari in Paesi in cui non operano Istituti di
cultura.
Il susseguirsi di normative in materia di contenimento
della spesa pubblica e di congelamento degli organici, in
vigenza della legge n. 401 del 1990, non ha consentito un
ampliamento della rete degli Istituti di cultura adeguato alla
forte domanda di lingua e cultura italiane proveniente da
varie parti del mondo. Inoltre, i necessari "aggiornamenti"
della rete degli Istituti di cultura, imposti dall'evolvere
delle priorità di politica estera, si sono dovuti forzatamente
effettuare "a costo zero", e hanno comportato un
disinvestimento culturale nelle aree in cui, con scelte spesso
dolorose e penalizzanti, si è dovuto procedere alla chiusura
di sedi (quali, ad esempio, Siviglia, Alessandria, Dakar,
Ginevra, Berna).
La possibilità di operare nei Paesi limitrofi e di
nominare addetti presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari consentirà di rispondere, nel breve e nel
medio termine, all'esigenza di assicurare la nostra presenza
culturale nel maggior numero di Paesi possibile, spostando
avanti negli anni e scaglionando l'aggravio di spesa che pur
sarà necessario assumere se si vorrà un effettivo adeguamento
della rete degli Istituti di cultura all'azione di promozione
culturale che deve essere propria di un Paese quale
l'Italia.
C) Ridefinizione della composizione e delle funzioni della
Commissione nazionale per la promozione della cultura, della
lingua e della scienza italiane all'estero.
Nel disegno di legge la Commissione nazionale, strutturata
secondo criteri di maggiore rappresentatività, è stata
ridefinita quale Commissione per la promozione della cultura,
della lingua e della scienza italiane all'estero, destinata ad
assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di
promozione culturale. Inserita più organicamente nel contesto
attivo delle altre amministrazioni pubbliche, delle regioni,
degli enti e delle istituzioni che operano nel settore
culturale e linguistico, la Commissione è organo consultivo
del Ministro e dell'Amministrazione degli affari esteri in
fase di programmazione e svolge funzioni propositive in
materia di iniziative volte a realizzare gli obiettivi di
politica culturale.
Rispetto all'assetto vigente, che prevede una composizione
prevalentemente burocratica, la nuova struttura intende
stabilire un efficace e dinamico raccordo nonché una costante
intermediazione fra le istanze vive, operanti all'esterno
dell'Amministrazione, e quelle interne ad essa. E' soprattutto
dal mondo pubblico e privato, produttore di cultura, che la
nuova Commissione attinge forza vitale: il suo nucleo
propositivo e strategico è infatti costituito da personalità
del mondo intellettuale, accademico, scientifico,
imprenditoriale, giuridico e artistico nazionale, chiamate a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati.
A tali personalità, che costituiscono l'indispensabile
collegamento con le istanze sociali e culturali, si
affiancano, nell'ambito della Commissione, le istanze
istituzionali del Ministero degli affari esteri e di altre
pubbliche amministrazioni, che ugualmente intervengono, a
diverso titolo, nella gestione e nell'organizzazione di
attività culturali, scientifiche e linguistiche.
Una novità che caratterizza il nuovo disegno di legge è la
previsione di un raccordo organico con le regioni e gli altri
enti territoriali e di settore, che diventano anch'essi
protagonisti, accanto all'Amministrazione centrale, dei
processi decisionali in materia di promozione culturale
all'estero.
Le regioni, inoltre, sono chiamate ad individuare
personalità di elevato prestigio culturale da comprendere
nella Commissione, al fine di conferire a tale organismo una
opportuna rappresentatività dell'intera realtà nazionale.
La conferma dell'incarico di presidenza al Ministro degli
affari esteri o a un Sottosegretario di Stato da lui delegato,
ribadisce il carattere di indirizzo politico che tale organo
riveste. L'immissione tra le eminenti personalità, di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge n. 401 del 1990, come
sostituito dal disegno di legge, di magistrati e imprenditori
di rilevanza internazionale, riafferma il ruolo della
Commissione quale momento unificante e di sintesi concettuale
di tutte le diverse componenti istituzionali e non, che nel
Paese concorrono a definire, sul piano culturale, il "sistema
Italia".
Una ulteriore, rilevante novità è la possibile
partecipazione di osservatori esterni ai lavori della
Commissione, appartenenti non solo ad ambienti culturali,
bensì anche al mondo imprenditoriale italiano, al fine di
stimolarne e favorirne il coinvolgimento.
D) Incarichi ex articolo 14, comma 6, della legge 22
dicembre 1990, n. 401, prima della modifica operata dal
disegno di legge.
La normativa vigente attribuisce al Ministro degli affari
esteri la facoltà di conferire incarichi di direttore di
Istituto di cultura "a persone di prestigio culturale ed
elevata competenza anche in relazione alla organizzazione
della promozione culturale", fino ad un massimo di 10
unità.
A tali personalità competono, di conseguenza, tutte le
funzioni che vengono normalmente svolte da un direttore di
ruolo, sia nell'ambito della promozione culturale che in
materia organizzativo-manageriale ed amministrativo-contabile,
come previsto dagli articoli 8 e 15 della legge citata.
Con l'introduzione di questa figura, il legislatore del
1990 si proponeva di conferire maggiore visibilità e
incisività alla promozione della cultura italiana all'estero,
assicurando, con riferimento a specifiche esigenze in
particolari Paesi, iniziative di più alto profilo rispetto
alla programmazione attuata dal personale di ruolo.
Dal 1992 ad oggi sono state individuate sedi di Istituti
di cultura cui l'Amministrazione ha ritenuto opportuno
destinare, successivamente, personalità cosiddette di "chiara
fama": Berlino, Budapest, Londra, Los Angeles, Mosca, New
York, Parigi, Pechino, San Francisco, Stoccolma, Tel Aviv,
Zagabria, Washington e San Paolo. Recentemente sono state
effettuate nomine anche a Bruxelles e a Madrid.
Il nuovo testo, recependo lo spirito della legge n. 401
del 1990, convalida l'esigenza di dare rilievo alla promozione
della lingua e della cultura italiane all'estero mediante il
ricorso a personalità che possano fornire supporto e
visibilità, con interventi e progetti di alto profilo, alle
attività promosse dal Ministero degli affari esteri e dagli
Istituti italiani di cultura.
Conformemente alle linee informatrici del disegno di
legge, che tendono sempre di più ad assicurare un collegamento
con il mondo della produzione e dell'economia, i direttori
nominati dal Ministro degli affari esteri, in base alla
facoltà concessa dalla legge, dovranno essere dotati "di
capacità manageriali o di prestigio culturale ed elevata
competenza", a seconda delle esigenze specifiche delle sedi
che essi andranno a ricoprire.
Per sostenere le predette personalità nell'attività di
gestione contabile-amministrativa e del personale, si è
ritenuto opportuno affiancare ai direttori cosiddetti di
"chiara fama" funzionari amministrativi dei ruoli del
Ministero degli affari esteri ed un vicedirettore dell'area
della promozione culturale, che potrà assicurare, a sua volta,
lo svolgimento dei compiti ordinari di gestione
dell'Istituto.
E) La promozione della lingua italiana: razionalizzazione
del sistema e nuovi obiettivi.
Il susseguirsi e sovrapporsi di interventi normativi in
materia di promozione della lingua italiana, la problematica
convivenza tra strategie rivolte all'utenza di origine
italiana e all'utenza straniera, l'utilizzazione di strumenti
pubblici e privati non sempre coordinati ed efficaci in
risposta ad una domanda in piena espansione, impongono di
coordinare interventi ed obiettivi, al fine di una
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie
disponibili.
In tale prospettiva, il disegno di legge tende a riportare
ad un'omogeneità di indirizzo le diverse competenze della
"rete linguistico-culturale": Istituti, corsi di lingua,
lettori, iniziative a favore delle collettività italiane
all'estero.
Riconoscendo alla promozione linguistica il ruolo cruciale
di penetrazione culturale nelle società locali con processi
lenti, capillarmente diffusi e di non effimero impatto, il
disegno di legge valorizza e stimola l'organizzazione, da
parte degli Istituti, dei corsi di lingua e cultura italiane,
non solo come importante fonte di autofinanziamento ma anche,
e soprattutto, quale strumento di raccordo con gli ambienti
culturalmente più attivi dei differenti Paesi.
L'articolo 7, comma 7, della legge n. 401 del 1990, come
sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge, introduce,
quale elemento innovativo, la costituzione all'interno
dell'Istituto di una Sezione specializzata per il
coordinamento linguistico, affidata ad un addetto coordinatore
linguistico dell'area della promozione culturale, per
coordinare le strategie di insegnamento della lingua italiana
in tutte le strutture didattiche ufficiali presenti nell'area
di competenza dell'Istituto. L'obiettivo è quello di offrire
un livello qualitativo di insegnamento della lingua e della
cultura italiane ottimale rispetto all'offerta di altri enti,
e di attuare quei criteri generali di uniformità didattica e
valutativa individuati dal Ministero degli affari esteri.
Un ulteriore elemento introdotto al fine di superare le
attuali frammentazioni degli interventi linguistico-culturali
a favore degli italiani residenti all'estero consiste nella
possibilità di annoverare gli Istituti italiani di cultura tra
i destinatari di fondi di cui all'articolo 636 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado) per l'organizzazione di corsi di lingua e
cultura indirizzati alle comunità di origine italiana, anche
in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dal Parlamento
in tale materia.
Al fine di garantire, inoltre, un raccordo operativo tra
la politica linguistica degli Istituti e l'attività di
promozione della lingua italiana espletata dalle università
straniere, è valorizzata l'attività di collaborazione degli
Istituti con i comitati della Società Dante Alighieri e
l'attività accademica dei lettori operanti all'estero.
Vengono, altresì, confermati e potenziati i contributi alle
istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la
creazione e il funzionamento non solo di cattedre di lingua
italiana ma anche di altre discipline insegnate nella nostra
lingua.
L'obiettivo di un'adeguata promozione della lingua e della
cultura italiane è perseguito anche attraverso il supporto
alla produzione editoriale nazionale con l'incentivazione
della traduzione di opere letterarie italiane, nonché
attraverso l'incremento dei rapporti di collaborazione con i
dipartimenti di italianistica e con altri centri accademici
stranieri interessati alla cultura italiana.
Particolare attenzione è altresì rivolta al mondo
dell'editoria e alle produzioni editoriali bilingui, anche
nell'intento di favorire il processo di integrazione
europea.
F) Cooperazione scientifica e tecnologica.
La cooperazione internazionale nei campi della ricerca e
della tecnologia è parte essenziale dell'attività di
promozione culturale sia sul piano delle relazioni bilaterali
che nei fori multilaterali, in quanto strumento di
affermazione dei settori più avanzati della nostra cultura
scientifica e dei settori produttivi, con ricadute positive in
termini di competitività del nostro "sistema Paese". La
proiezione all'estero del sistema scientifico e tecnologico
italiano si avvale della rete degli addetti scientifici, che
operano nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche, nonché
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Il numero degli addetti scientifici, attualmente limitato
a 20 unità e che si intende elevare, a 27, è tuttavia
largamente insufficiente a garantire una adeguata presenza
della scienza e della tecnologia italiane nel sempre crescente
numero di Paesi che hanno interesse (e con i quali l'Italia ha
interesse) a rafforzare i rapporti in tali settori.
Ne consegue che, nelle sedi in cui non operano addetti
scientifici, gli Istituti di cultura sono chiamati sempre più
a fornire supporto, anche attraverso le proprie strutture,
alle attività di carattere scientifico e tecnologico.
G) Abolizione delle sezioni di Istituti italiani di
cultura.
Gli uffici all'estero sono di un'unica tipologia: Istituti
di cultura. Nel corso dei dieci anni di applicazione della
legge n. 401 del 1990, la macchinosa interpretazione del
dettato normativo ha reso estremamente complesso il meccanismo
di gestione delle sezioni degli Istituti di cultura che si
sono, progressivamente, configurate quali veri e propri uffici
distinti, rispetto agli Istituti "fondatori", con propri
organici separati.
L'introduzione successiva dei vincoli gestionali ed
amministrativi, imposti dal regolamento di attuazione della
legge n. 401 del 1990 (regolamento di cui al decreto del
Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392) ha
inoltre determinato notevoli appesantimenti burocratici in
materia di bilancio e di programmazione, con conseguente
rallentamento decisionale ed operativo delle sezioni.
L'intenzione del legislatore del 1990, ribadita anche dal
successivo regolamento attuativo, di prevedere, con
l'istituzione delle sezioni, "antenne specializzate" di
Istituti di cultura in grado di soddisfare specifiche esigenze
locali di studio e di ricerca, è stata conseguentemente
vanificata dalla prassi consolidata, che ha trasformato di
fatto le sezioni in repliche, su scala ridotta, degli
Istituti.
Il disegno di legge, pur riconducendo ad un'unica
tipologia istituzionale tutti gli uffici culturali operanti
all'estero, conferma la possibilità per gli Istituti di creare
proprie sezioni di studio e di ricerca specialistiche
all'interno della circoscrizione di competenza e
compatibilmente con le loro disponibilità di bilancio.
In questo ambito, potranno essere valorizzati i settori di
maggiore interesse, tra i quali quello archeologico, che
attualmente trova espressione nell'attività delle sezioni
archeologiche de Il Cairo, Ankara e Atene.
H) Rafforzamento dei servizi e potenziamento del personale
di ruolo e a contratto - Valorizzazione delle professionalità
acquisite.
Un adeguato progetto di sviluppo della promozione
culturale, linguistica e scientifica non può prescindere dal
miglioramento qualitativo dei servizi offerti quotidianamente
all'utente da un Istituto di cultura, elemento fondamentale di
proiezione esterna: informazioni al pubblico, biblioteca,
emeroteca, audiovisivi, corsi di lingua e cultura italiane,
assistenza a studiosi e a ricercatori.
La crescita dell'operatività della rete e, di conseguenza,
l'ottimizzazione degli standard qualitativi, richiedono
il potenziamento e l'aggiornamento costante delle strutture e
delle attrezzature, in particolare informatiche, oltre che
adeguate risorse umane, con profili anche specialistici,
laddove tali servizi lo richiedano.
In tale prospettiva si è individuata una nuova figura di
addetto, con profilo professionale prevalentemente
linguistico, preposto alla Sezione specializzata per il
coordinamento linguistico, capace di assicurare il
coordinamento didattico degli insegnanti dei corsi di lingua
organizzati dagli Istituti e di garantirne i necessari
standard qualitativi.
Nella prospettiva di disporre di personale sempre più
qualificato e specializzato, le nuove proposte normative
prevedono l'aggiornamento formativo periodico di tutto il
personale, non solo relativamente alla realtà culturale
nazionale ma anche sui problemi gestionali, giuridici ed
amministrativi nella loro dinamica evolutiva.
La previsione di un ruolo di dirigenza, riservato
prevalentemente a funzionari dell'area della promozione
culturale, trova la sua motivazione nella necessità per
l'Amministrazione di potersi avvalere di funzionari che, oltre
ad avere acquisito dimestichezza di rapporti con l'ambiente
estero nel corso della loro carriera, abbiano anche
un'esperienza di contatti costanti con gli ambienti culturali
italiani. E' pertanto indispensabile che l'accesso alla
dirigenza, posizione terminale dell'area della promozione
culturale, venga riconosciuto, prioritariamente, ad operatori
con una pregressa esperienza professionale del settore e con
competenze linguistiche e rapporti con l'ambiente culturale
consolidati.
Le suddette esigenze di specializzazione culturale, di
esperienza estera e di competenze linguistiche non potrebbero
essere soddisfatte in maniera ottimale attingendo
esclusivamente al ruolo della dirigenza dello Stato.
I) Snellimento delle procedure
amministrativo-contabili.
Il disegno di legge fornisce i presupposti normativi per
l'elaborazione di un regolamento di attuazione in linea con
criteri di managerialità, efficacia ed efficienza dell'azione
degli Istituti di cultura.
Per il conseguimento dei medesimi obiettivi è prevista la
possibilità di destinare presso gli Istituti di cultura
personale amministrativo del Ministero degli affari esteri per
i compiti di natura amministrativo-contabile.
L) L'Istituto di cultura da organo di gestione a organo di
strategia.
E' questo l'obiettivo primario del disegno di legge.
Esso, riaffermando la responsabilità istituzionale
dell'Amministrazione degli affari esteri nella promozione e
nella diffusione all'estero della cultura e della lingua
italiane (ferme restando le competenze in materia delle altre
amministrazioni dello Stato, quali risultano dalla normativa
vigente) tende a superare le attuali debolezze strutturali
attraverso misure di professionalizzazione del personale, di
modernizzazione delle strutture e di coordinamento tra risorse
pubbliche e private, nonché di programmazione qualificata e
pluralistica.
Nel valorizzare il patrimonio di strutture, mezzi ed
esperienze di cui già dispone, il Ministero degli affari
esteri riconosce agli Istituti di cultura ed ai loro
direttori, chiamati a svolgere funzioni di promozione
culturale con spirito di imprenditorialità creativa, il ruolo
centrale di stimolo e direzione strategica della nostra
politica culturale all'estero, nonché quello di interlocutori
privilegiati con l'iniziativa privata in tale settore.
L'Istituto di cultura, pertanto, si caratterizza quale
strumento fondamentale della nostra proiezione culturale, non
soltanto per le iniziative che esso può direttamente
realizzare con i propri mezzi, ma anche per le funzioni di
coordinamento, di guida e di stimolo alla collaborazione con
regioni, comuni, province e altri soggetti pubblici e privati
italiani, potenziali ispiratori e finanziatori di eventi
culturali di alto livello.
In armonia con l'indirizzo, che sempre più emerge nella
legislazione e nella concreta attività amministrativa, di
valorizzare le sinergie tra pubblico e privato, il disegno di
legge prevede la possibilità per l'Amministrazione degli
affari esteri di partecipare o di stipulare convenzioni con
associazioni, fondazioni o società private per il reperimento
dei fondi necessari all'organizzazione di attività o di
interventi culturali da realizzare all'estero.
Catalizzatore di energie autonome, nel rispetto degli
apporti delle istituzioni con cui collabora, l'Istituto può
offrire la propria esperienza e conoscenza della realtà locale
e favorire gli opportuni contatti. Quale organo non solo di
gestione ma di strategia, l'Istituto di cultura si presenta al
confronto europeo con strutture e finalità istituzionali
aggiornate.
ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO
Il provvedimento si compone di 21 articoli, di cui di
seguito si illustrano i contenuti.
Articolo 1 (Modifiche del titolo e dell'articolo 1
della legge 22 dicembre 1990, n. 401).
L'articolo modifica il titolo della legge n. 401 del 1990,
inserendo anche la scienza, accanto alla cultura e alla lingua
italiane, in conformità con il disegno di legge.
Inoltre l'articolo, che lascia sostanzialmente invariato
l'articolo 1 della citata legge n. 401 del 1990, introduce la
nuova dizione di "Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale", in vigore dal 1^ gennaio 2000, a
seguito della riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e del
decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13
ottobre 1999.
Articolo 2 (Modifica dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2 della legge n.
401 del 1990, afferma la rilevanza della politica culturale
quale componente essenziale della politica estera di cui
rappresenta uno degli elementi portanti. La promozione
culturale è veicolo privilegiato non solo per la promozione di
interessi politici ed economici ma anche per le iniziative a
sostegno della pace e della solidarietà nelle quali il nostro
Paese sempre più si distingue. Di conseguenza viene
sottolineata la centralità del ruolo che il Ministero degli
affari esteri assume rispetto alle altre istituzioni pubbliche
che svolgono attività di promozione culturale all'estero.
E' introdotta un'essenziale innovazione rispetto alla
legge n. 401 del 1990: la promozione della scienza, che va ad
affiancarsi a quella della lingua e della cultura italiane.
Articolo 3 (Modifica dell'articolo 3 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo, che sostituisce l'articolo 3 della legge n.
401 del 1990, distingue le funzioni di indirizzo politico
proprie del Ministro degli affari esteri (comma 1) da quelle
del Ministero degli affari esteri (commi 2 e 3).
In particolare, per quanto riguarda il ruolo del Ministro,
viene evidenziata la funzione di indirizzo strategico mediante
la definizione periodica di obiettivi, priorità e direttive
generali della politica di promozione culturale.
Tra le funzioni espletate dalla Amministrazione (comma 2)
si sottolineano, in particolare:
le lettere a) e l), nelle quali è
esplicitata la collaborazione con le regioni e con le
autonomie locali nella azione di valorizzazione all'estero del
loro patrimonio culturale. La rilevanza di tale collaborazione
è ribadita al comma 4;
la lettera f), che sottolinea l'importanza, per
una più efficace diffusione della lingua italiana all'estero,
delle sinergie tra il Ministero degli affari esteri, gli
Istituti di cultura e la Società Dante Alighieri ed i suoi
comitati;
la lettera i), che conferma l'attenzione sul piano
culturale nei confronti delle comunità di origine italiana
all'estero.
Un particolare rilievo viene attribuito alla produzione
culturale contemporanea (lettera m) ed alle attività nel
settore dell'archeologia e dell'antropologia (lettera
h).
Tra gli strumenti (comma 3) a disposizione
dell'Amministrazione diretti al perseguimento delle finalità
citate, si evidenziano in particolare:
la costituzione o partecipazione a fondazioni ed
associazioni (lettera e);
l'azione di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli
Istituti di cultura, che si svolge nel rispetto della
autonomia delle scelte culturali definite dai direttori
(lettera c);
la convocazione di conferenze periodiche generali e
d'area dei direttori degli Istituti, del personale dell'area
culturale, degli addetti scientifici e dei lettori (lettera
d);
la istituzione di un apposito Centro di documentazione e
di una banca dati sulla vita culturale italiana (lettera
h) per la raccolta e la diffusione dei dati relativi
alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e
manifestazioni;
la formazione periodica e permanente del personale
dell'area culturale (lettera i).
Nell'articolo è posta in evidenza l'importanza della
cultura scientifica e tecnologica nell'ambito delle attività
di promozione culturale.
Articolo 4 (Modifica dell'articolo 4 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 401
del 1990, relativo alla Commissione nazionale, che viene
rinominata Commissione nazionale per la promozione della
cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero. Tra
le funzioni della Commissione hanno contenuto innovativo la
previsione di una programmazione triennale delle attività
culturali, linguistiche e scientifiche, nonché quella dello
sviluppo della collaborazione in campo culturale tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali.
Ove si prescinda infatti da iniziative culturali di corto
respiro, pur utili per una presenza diffusa e costante nei
Paesi esteri, per progetti di natura più ampia la
programmazione nazionale non può che essere pluriennale.
Tale esigenza è particolarmente avvertita qualora debbano
essere cointeressate grandi istituzioni museali o musicali -
sia italiane che straniere - la cui programmazione è
necessariamente proiettata su periodi di lunga durata.
Particolarmente opportuna appare l'articolo 4, comma 2,
lettera b), della legge n. 401 del 1990, come modificata
dal presente articolo del disegno di legge che, prevedendo
iniziative in settori specifici e per aree geografiche,
consente interventi mirati e adattati alle diverse
esigenze.
La presenza di nostre importanti comunità, inoltre, dovrà
in futuro acquisire un peso sempre maggiore nella
programmazione delle iniziative culturali e linguistiche
italiane all'estero.
Nella prospettiva di un rapporto non episodico con le
regioni, depositarie di buona parte del patrimonio culturale e
capaci di iniziative di alto livello, la Commissione esprime
pareri sulle iniziative programmate in materia di diffusione
della cultura, della lingua e della scienza.
Allo scopo di valorizzare i giovani artisti italiani, la
Commissione promuove l'istituzione di borse di studio a favore
di questi ultimi, per consentire la realizzazione di progetti
formativi diretti alla diffusione della cultura italiana.
Articolo 5 (Modifica dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
La Commissione, ridisegnata secondo criteri di maggiore
rappresentatività, costituisce uno degli elementi fondanti del
disegno di legge. Essa si prefigura quale organo consultivo
del Ministro degli affari esteri.
In tale prospettiva si è ritenuto opportuno inserire nella
Commissione eminenti personalità del mondo culturale,
accademico, scientifico e imprenditoriale, tali da
rappresentare le tendenze dinamiche della cultura italiana, ed
evitare i rischi di burocratizzazione insiti nell'attuale
sistema di designazione, pur mantenendo la necessaria presenza
dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche deputate ad
attuare e a collaborare alla nostra politica culturale
all'estero. Viene così introdotto il collegamento tra
promozione culturale e promozione all'estero del "sistema
Italia" nella sua totalità. La cultura si presenta infatti
come elemento unificatore dei diversi aspetti economici e
politici che caratterizzano il dinamismo di una società sempre
in costante crescita. Così come il dialogo politico tra i
popoli e la ricerca della pace sono favoriti dal dialogo
culturale, anche diversi aspetti della vita economica, tra i
quali la promozione commerciale e turistica, possono essere
sostenuti e integrati dalla promozione culturale.
Un ulteriore elemento di novità è costituito
dall'inserimento, tra i membri istituzionali, di un dirigente
e di un direttore dell'area della promozione culturale, che,
avendo esperienza diretta dell'attività all'estero, si ritiene
siano meglio in grado di valutare le difficoltà che una
programmazione predisposta in Italia potrebbe incontrare sul
luogo.
La conferma dell'incarico di presidenza al Ministro degli
affari esteri o a un Sottosegretario di Stato da lui delegato,
ribadisce il carattere di indirizzo politico che tale organo
riveste. La presenza del segretario generale degli affari
esteri è garanzia di sinergia fra le attività della
Commissione e quelle della Amministrazione.
La frequenza delle riunioni plenarie della Commissione è
intensificata al fine di rendere più incisiva e puntuale la
verifica della effettiva attuazione degli indirizzi
programmatici.
Per rendere più organico il rapporto della Commissione con
le istanze locali che arricchiscono il panorama culturale
italiano, tre delle personalità individuate a farne parte
saranno scelte, dal Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, tra i nominativi
indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
La possibilità per la Commissione di invitare, in qualità
di osservatori o membri associati, personalità della cultura,
dirigenti della pubblica amministrazione, rappresentanti delle
regioni, funzionari dell'area della promozione culturale, che
dovranno poi realizzare all'estero i progetti elaborati,
costituisce un'altra novità rilevante. Non meno importante è
la previsione che la Commissione possa articolarsi in gruppi
di lavoro specifici per i vari settori, chiamando a farne
parte esperti esterni ad essa.
Inoltre, a seguito della riorganizzazione del Ministero
degli affari esteri, ai sensi del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267, e del citato decreto del Ministro degli affari esteri 10
settembre 1999, assistono, come osservatori o membri associati
alle sessioni a cui sono interessati, i direttori generali
delle direzioni geografiche e i funzionari preposti ad altri
uffici dirigenziali del Ministero degli affari esteri.
Articolo 6 (Modifica dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 7 della legge n. 401
del 1990, relativo agli Istituti. Il comma 1 del nuovo
articolo 7 della citata legge chiarisce la natura giuridica
degli Istituti di cultura, definiti a pieno titolo uffici
all'estero del Ministero dotati di autonomia operativa e
finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di
vigilanza sulla gestione espletate attraverso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
Tra i motivi di fondo per cui la legge n. 401 del 1990 non
ha dato i risultati sperati va sottolineata l'insufficienza di
risorse umane e finanziarie. L'articolo ribadisce la necessità
di adeguare tali risorse e fa esplicito riferimento anche ai
servizi informatizzati, di documentazione e telematici, che
facciano degli Istituti non soltanto degli organizzatori di
eventi, bensì anche dei punti di riferimento per chi desideri
approfondire la conoscenza dell'Italia.
I commi 5 e 9, in ottemperanza alle raccomandazioni
espresse dalle Commissioni parlamentari, recepiscono
l'indicazione di unificare gli sforzi per la diffusione della
lingua evitando dispersioni di risorse, creando un rapporto
organico tra capitoli gestiti dalla Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale e capitoli gestiti
dalla Direzione generale per gli Italiani all'estero. E',
pertanto, prevista la possibilità (comma 6) che anche gli
Istituti di cultura possano essere destinatari dei fondi per
le attività di cui all'articolo 636 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Inoltre, al
fine di valorizzare l'attività delle diverse istituzioni che
nel Paese ospite si occupano di insegnamento della lingua
italiana, e di mantenere vivo il loro rapporto con i centri
italiani specializzati nel settore, viene creata una sezione,
all'interno di ciascun Istituto, per il coordinamento
linguistico e didattico (comma 7).
Al comma 6 è anche prevista la possibilità che gli
Istituti di cultura siano destinatari di contributi e
finanziamenti dell'Unione europea.
Articolo 7 (Modifica dell'articolo 8 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 7 sostituisce l'articolo 8 della legge n. 401
del 1990.
Il comma 1 del nuovo articolo 8 della citata legge intende
ampliare la competenza territoriale degli Istituti di cultura.
Essa potrà essere definita in conformità con le esigenze delle
distinte aree geografiche, che presentino analogie
linguistiche e culturali sovranazionali, superando in tale
modo la precedente rigidità nella definizione delle
circoscrizioni territoriali.
Se infatti non si può prescindere, per quanto concerne la
specifica attività delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari, dagli ambiti geografici definiti dai confini
nazionali, nel campo della promozione culturale è opportuno,
sulla scorta delle situazioni locali, prevedere circoscrizioni
a geografia variabile. Ciò anche al fine di fornire,
attraverso le strutture e le risorse degli Istituti di
cultura, un supporto operativo e tecnico alle nostre
rappresentanze presenti in Stati dove non siano operanti
Istituti di cultura.
La possibilità per gli Istituti di operare in Paesi
limitrofi a quelli in cui si trovano ubicati dovrà essere
previamente autorizzata dal Ministero degli affari esteri.
Il comma 3, articolato in più punti, illustra le diverse
funzioni degli Istituti di cultura e non è da considerare
esaustivo in quanto sarebbe impossibile descrivere
dettagliatamente la molteplicità e la varietà di problemi con
cui gli Istituti quotidianamente si devono confrontare. Esso
formula le linee fondamentali della strategia operativa ed i
compiti irrinunciabili degli Istituti. Tra questi, oltre alla
organizzazione di manifestazioni culturali ed alla diffusione
della lingua appare, con il dovuto rilievo, la funzione
dell'Istituto di proporsi come centro di informazione e
documentazione sulla vita culturale e sulle istituzioni
italiane. Per dare quindi concreta attuazione alle sinergie
tra mondo imprenditoriale ed economico e promozione culturale
all'estero, è previsto che gli Istituti collaborino alle
iniziative delle rappresentanze a sostegno del sistema
produttivo italiano nella sua proiezione estera, ivi inclusa
la promozione commerciale e turistica.
Viene inoltre ribadito il compito dell'Istituto di
collaborare con altri enti e istituzioni italiani nonché di
mantenere ed aggiornare i rapporti culturali con l'Italia
delle comunità italiane residenti, anche al fine di favorirne
l'integrazione nel Paese ospitante.
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 e introduzione
dell'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
L'articolo 8 modifica l'articolo 9 della legge n. 401
del 1990.
I Comitati di collaborazione culturale sono finalizzati,
nelle sedi in cui sia possibile e opportuno attivarli, a
costituire un supporto operativo all'attività del direttore
dell'Istituto di cultura, mediante il coinvolgimento di
esponenti della cultura del Paese ospitante e di esponenti
qualificati della comunità italiana residente.
L'articolo prevede che, in caso di mancata istituzione dei
Comitati di collaborazione culturale, cioè laddove non sia
possibile od opportuno costituirli, si possano attivare
Comitati di consulenza culturale per la realizzazione di
specifiche iniziative, allo scopo di consentire all'Istituto
di avvalersi con maggiore facilità di strutture locali, nonché
di ampliare la conoscenza dell'attività culturale italiana nel
Paese in cui opera.
L'articolo 9, inoltre, introduce il nuovo articolo
9-bis alla legge n. 401 del 1990, relativo agli addetti
scientifici e tecnologici.
L'ampio rilievo dato alla promozione della cultura
scientifica italiana in ambito internazionale trova
espressione in questo nuovo articolo 9-bis che
disciplina le funzioni degli addetti scientifici e
tecnologici, ai quali è riconosciuta autonomia in rapporto
alle specifiche funzioni, nell'ambito delle funzioni di
indirizzo e di vigilanza svolte dal Capo della rappresentanza
diplomatica o consolare da cui essi dipendono.
I commi 4 e 5 del nuovo articolo 9-bis disciplinano
le modalità di nomina di individuazione delle sedi e di nomina
degli addetti ai sensi della normativa vigente.
Articolo 9 (Modifica dell'articolo 11 della legge 22
dicembre 1990, n. 401), articolo 10 (Modifica dell'articolo 12
della legge 22 dicembre 1990, n. 401), articolo 11 (Modifica
dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401) e
articolo 12 (Modifica dell'articolo 14 della legge 22 dicembre
1990, n. 401).
Gli articoli in questione delineano la struttura dell'area
della promozione culturale, per quanto attiene al personale,
sia direttivo che dirigenziale, degli Istituti di cultura,
partendo dall'assunto che è necessario disporre di personale
specializzato per svolgere funzioni all'estero che, oltre ad
adeguate conoscenze linguistiche, richiedono dimestichezza di
rapporti con le istituzioni e con personalità, ambienti e
strutture della cultura italiana.
L'articolo 13, comma 3, della legge n. 401 del 1990, come
modificato dal disegno di legge, prevede un'estensione
dell'attività di promozione culturale mediante l'assegnazione
di funzionari dell'area della promozione culturale ad
ambasciate o consolati, presso le quali non sia in funzione un
Istituto di cultura, contemperando così, almeno nel medio
periodo, le esigenze di contenimento della spesa con la
necessità di una nostra più diffusa presenza culturale nel
mondo.
E' stato, inoltre, previsto (nuovo articolo 13, comma 2,
della legge n. 401 del 1990) che il periodo di servizio in
Italia possa essere svolto anche in posizione di comando
presso regioni, università, istituzioni culturali pubbliche,
enti di ricerca ed altre amministrazioni dello Stato, che
svolgano attività connesse con le materie culturali.
In materia di reclutamento, di avvicendamento e di nomina
del personale si applicano le disposizioni contrattuali in
vigore che, tuttavia, per l'area della promozione culturale,
dovranno essere ispirate a criteri che rispettino e
privilegino la specificità dell'azione culturale degli
Istituti.
Il nuovo articolo 12, comma 3, della legge n. 401 del
1990, prevede la formazione periodica del personale di ruolo
mediante corsi organizzati dall'Istituto diplomatico, in
collaborazione con istituzioni di livello universitario o
post-universitario e con enti pubblici e privati
specializzati.
E', altresì, prevista l'organizzazione di corsi di
formazione preparatori ai concorsi per l'accesso all'area
della promozione culturale nonché di successivi corsi, prima
della destinazione dal Ministero all'estero e ad ogni
successivo rientro presso l'Amministrazione centrale.
Sulla base di quanto contemplato nei profili professionali
del personale dell'area della promozione culturale, il
predetto personale è tenuto a curare l'auto-aggiornamento
mediante un contatto costante con le maggiori istituzioni
culturali italiane.
Si vuole insomma favorire un processo formativo costante,
indispensabile per una attività che richiede una informazione
puntuale sui più recenti sviluppi nei vari settori della
cultura e nella legislazione amministrativa.
Le nomine dei direttori degli Istituti di cultura (nuovo
articolo 14 della legge n. 401 del 1990) vengono effettuate
nel rispetto della normativa contrattuale vigente, che tiene
conto delle competenze, anche linguistiche, relative al Paese
e all'area geografica di destinazione. Le nomine sono valutate
anche dalla Commissione.
Con apposito regolamento sono definite le modalità di
presentazione delle linee programmatiche delle attività che i
direttori intendono svolgere, i criteri di valutazione e di
verifica dei risultati conseguiti.
Il nuovo articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del
1990, conferma la facoltà, attribuita al Ministro degli affari
esteri in relazione alle esigenze di particolari sedi e per un
massimo di dieci unità, di conferire incarichi di direttore di
Istituto a "persone dotate di capacità manageriale o prestigio
culturale ed elevata competenza anche in relazione alla
organizzazione della promozione culturale". Per sostenere le
predette personalità nell'attività di gestione
contabile-amministrativa, e del personale si è ritenuto
opportuno affiancate ai predetti direttori funzionari
amministrativi dei ruoli del Ministero degli affari esteri ed
un vice direttore dell'area della promozione culturale, che
potrà collaborare a sua volta allo svolgimento dei compiti
ordinari di gestione. La funzione del vice direttore è altresì
prevista, con le stesse mansioni, presso le sedi ove sono in
servizio funzionari dirigenziali dell'area.
Articolo 13 (Modifica dell'articolo 15 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
Il direttore dell'Istituto costituisce il tramite
funzionale tra l'Amministrazione centrale, la rappresentanza
diplomatica o l'ufficio consolare e l'Istituto di cultura. Al
direttore, oltre alla rappresentanza dell'Istituto, è affidata
la responsabilità dell'attività e dei servizi, nonché la
verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni
di indirizzo e vigilanza che competono alla rappresentanza
diplomatica o all'ufficio consolare.
Rispetto alla legge vigente, una particolare evidenza è
stata riservata alle iniziative di diffusione linguistica,
alla formazione e all'aggiornamento professionali del
personale dell'Istituto, mediante la Sezione specializzata per
il coordinamento linguistico di cui al nuovo articolo 7, comma
7, della legge n. 401 del 1990, come modificato dal disegno di
legge.
Ugualmente valorizzata, al comma 1, lettera g), è la
collaborazione con gli addetti scientifici e tecnologici e con
la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare per la
programmazione, organizzazione e realizzazione delle
iniziative finanziate dalla direzione generale competente
presso il Ministero degli affari esteri.
Articolo 14 (Modifica dell'articolo 16 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 14 sostituisce l'articolo 16 della legge n. 401
del 1990, relativo al personale comandato o collocato fuori
ruolo con funzioni di lettore in servizio presso le università
straniere.
L'articolo si propone una più ampia ed efficace
utilizzazione dei lettori di italiano presso le università
straniere, chiamati ad operare congiuntamente agli Istituti di
cultura, in qualità di tramite tra gli Istituti stessi e le
università.
L'articolo prevede un potenziamento della rete dei lettori
e l'ampliamento degli incarichi per attività extra accademiche
ai lettori già in servizio.
Articolo 15 (Modifica dell'articolo 17 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 15 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 401
del 1990, relativo al personale amministrativo e a
contratto.
L'articolo recepisce la necessità di un incremento del
personale a contratto che costituisce l'ossatura degli
Istituti di cultura ed è notevolmente più economico rispetto
al personale di ruolo.
Inoltre, per sopperire alle necessità dei direttori
nominati ai sensi del nuovo articolo 14, comma 4, della legge
n. 401 del 1990 e per quelle degli addetti scientifici e
tecnologici, che sono inquadrati presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari, è prevista la nomina e
l'assegnazione presso le sedi estere di unità di personale
amministrativo e a contratto.
Viene altresì disciplinata l'assunzione di docenti per
l'insegnamento nei corsi di lingua organizzati dagli Istituti
di cultura. Analogamente a quanto avviene presso altre
istituzioni culturali straniere, i corsi di lingua, ove
possibile, devono essere affidati a docenti di madre lingua
italiana. Le previsioni normative attualmente in vigore non
hanno consentito l'assunzione di cittadini italiani con
mansioni di lavoro subordinato, creando così un grave ostacolo
alla qualità e alla competitività dei corsi. La procedura
proposta tende, nel rispetto della legislazione locale, a
facilitare l'utilizzazione di docenti di madre lingua
italiana. Lo snellimento della procedura consentirà un più
funzionale approccio alle tematiche connesse con
l'insegnamento della lingua italiana.
Articolo 16 (Modifiche all'articolo 20 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
L'articolo 16 modifica l'articolo 20 della legge n. 401
del 1990.
Gli interventi nel settore della promozione della cultura,
della scienza e della lingua italiane all'estero sono
strutturati in contributi per: la creazione e il funzionamento
di cattedre di lingua italiana o di altre discipline insegnate
in lingua italiana; il conferimento di borse di studio e
viaggi di perfezionamento a studenti universitari e delle
scuole secondarie superiori straniere; corsi di formazione ed
aggiornamento di docenti di lingua italiana ed altre
discipline insegnate in lingua italiana operanti nelle
università e nelle scuole straniere o presso le scuole
italiane all'estero; promozione del libro italiano mediante
premi o contributi alla traduzione, nonché per la creazione di
siti web e la produzione di cortometraggi, lungometraggi
e serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di
massa.
Articolo 17 (Modifica dell'articolo 22 e introduzione
dell'articolo 22-bis della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
L'articolo, che sostituisce l'articolo 22 della legge n.
401 del 1990, prevede, per il personale dell'area della
promozione culturale, il rinvio alla normativa vigente per il
rimanente personale di analoga area funzionale e posizione
economica del Ministero degli affari esteri, per quanto non
espressamente previsto dal disegno di legge.
L'articolo introduce inoltre nella legge n. 401 del 1990
il nuovo articolo 22-bis, che prevede disposizioni
transitorie, consentendo ai direttori, già nominati in base
all'articolo 14, comma 6, della vigente legge n. 401 del 1990,
ed agli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, vigente della
medesima legge, in servizio all'estero alla data di entrata in
vigore del presente disegno di legge la possibilità di
completare il periodo biennale di nomina.
Articolo 18 (Modifica all'articolo 23 della legge 22
dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).
L'articolo abroga gli articoli 6, 10, 18 e 19 della legge
n. 401 del 1990, nonché gli articoli 7 e 8 della legge 26
maggio 2000, n. 147 (Proroga dell'efficacia di talune
disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure
riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari
esteri).
Articolo 19 (Modifica all'articolo 65 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 65, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare,
viene introdotta la possibilità per le aziende tradizionali
sponsor delle attività culturali organizzate dal
Ministero degli affari esteri di beneficiare del regime
previsto in materia dal testo unico delle imposte sui
redditi.
Articolo 20 (Copertura finanziaria).
L'articolo prevede il reperimento dei fondi necessari alla
copertura finanziaria e una previsione di variazioni del
bilancio articolate nel triennio 2003-2005.
Dalla somma degli interventi illustrati dall'allegata
scheda sulle previsioni di spesa dei singoli articoli deriva
un fabbisogno finanziario di 9.707.060 euro nel primo
esercizio, di 24.657.201 euro per l'anno 2004 e di 32.223.918
euro a decorrere dall'anno 2005.
Il fabbisogno sopra indicato è stato valutato sulla base
di standard di massima economia in relazione alle
esigenze ed agli obiettivi che il disegno di legge si
propone.
Articolo 21 (Entrata in vigore).
L'articolo reca la previsione rituale di entrata in vigore
della legge.