XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4535




        Onorevoli Deputati! - In un contesto di rapporti internazionali nei quali la politica culturale si configura sempre più quale componente essenziale della politica estera e quale veicolo privilegiato per la promozione di interessi politici ed economici, il presente disegno di legge intende fornire gli strumenti necessari per una politica di promozione culturale più efficace ed incisiva, al fine di diffondere e rappresentare all'estero un'immagine del "sistema Italia" adeguata al ruolo internazionale di primo piano che il nostro Paese è chiamato a svolgere nonché all'immenso patrimonio culturale di cui esso è depositario.
        Del resto, che la politica di promozione culturale debba essere considerata quale punto qualificante della politica estera, è concetto espresso con sempre maggiore frequenza sia dal Governo, sia da istanze istituzionali, politiche ed intellettuali. Individuata quale risorsa primaria del nostro Paese, la cultura, strumento di conoscenza fra i popoli ed al tempo stesso fonte di ricchezza e fattore di sviluppo, richiede una promozione a livello internazionale più competitiva, in grado di rappresentare al meglio la ricchezza e la profondità della produzione italiana, anche contemporanea, che trae ispirazione ed alimento da tradizioni universali e cosmopolite.
        L'esigenza di raggiungere platee più vaste e mercati più lontani, nonché la necessità di rispondere alla crescente domanda di lingua e cultura italiane proveniente da varie parti del mondo, impongono di veicolare all'estero non soltanto una concezione di cultura proiettata verso gli aspetti tradizionalmente umanistici del sapere, ma anche di trasmettere nuovi modelli culturali legati alla scienza ed alle innovazioni tecnologiche, al design, alla moda ed alla gastronomia, al fine di incentivare la ricerca e stabilire un collegamento con il mondo della produzione e dell'economia.
        La distinzione concettuale tra cultura che si conserva, cultura che si trasmette o si comunica e cultura che si produce trova nel disegno di legge un funzionale raccordo strategico non solo con le esigenze imposte dalla globalizzazione ma anche con la necessità di stabilire contatti e canali stabili di comunicazione tra la realtà culturale del Paese e la rete delle rappresentanze e degli uffici consolari nonché con l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, al fine di garantire un'efficace selezione ed una pronta circolazione all'estero della nostra più qualificata produzione culturale.
        Di fronte a prospettive così ampie e a compiti così ambiziosi gli strumenti giuridici e le strategie della nostra promozione culturale appaiono oggi fortemente condizionati da fattori di debolezza quali:

            l'insufficienza grave delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali, impiegate nel sistema degli Istituti di cultura, esigue in confronto con le attività realizzate da altri partner europei di grande tradizione culturale e del tutto inadeguate a far fronte ad aspettative pubbliche e private in forte ascesa;

            le difficoltà dell'Amministrazione centrale di alimentare la rete degli Istituti di cultura con progetti di ampio respiro che attingano alla migliore produzione del Paese, e di coinvolgere sistematicamente i più prestigiosi ambienti culturali della nostra società civile, favorendo il necessario dialogo tra gli Istituti e i soggetti nazionali promotori di cultura come le regioni, i comuni, le università, le fondazioni e le associazioni private.

        In effetti, la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) non è riuscita a prevedere alcune contraddizioni funzionali e difficoltà operative che si sono evidenziate nel corso della sua applicazione.
        Infatti, pur avendo indubbiamente costituito un fondamentale e positivo momento di rinnovamento e di sistemazione dei problemi strutturali inerenti alle tematiche della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, la legge n. 401 del 1990 ha introdotto rigidità strutturali e normative che hanno reso difficoltoso il perseguimento degli obiettivi e delle finalità che essa si proponeva di raggiungere.
        La realizzazione dei fini istituzionali della legge n. 401 del 1990 è stata in parte vanificata:

            dalla inadeguatezza del numero del personale di ruolo in servizio all'estero e presso la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, aggravata dal blocco delle assunzioni di personale, imposto dalle leggi finanziarie degli anni 1990;

            dal mancato stanziamento dei finanziamenti necessari all'attivazione del dispositivo di alcuni articoli;

            dalla rigidità dell'assetto strutturale e organizzativo della Commissione nazionale, che non è stata in grado di assolvere efficacemente agli obiettivi che la legge n. 401 del 1990 aveva inteso perseguire con la creazione di un organo, a livello centrale, in grado di fornire orientamenti e svolgere la funzione di coordinamento operativo nell'attività di promozione culturale;

            dalla lacunosità di alcune disposizioni che l'esperienza di questi anni ha evidenziato in tutta la sua complessità;

            dall'insufficienza dei fondi stanziati sui capitoli destinati al funzionamento degli Istituti di cultura. Tale situazione ha cominciato ad evolversi in senso positivo solo dal 1997, quando, con l'approvazione della legge 28 luglio 1997, n. 251 (Integrazione al finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti) sono state destinate maggiori risorse all'azione di promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, peraltro nuovamente ridotte nel corso degli ultimi due esercizi finanziari.
        La riforma del Ministero degli affari esteri (operata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267) il cui tratto saliente è l'istituzione delle direzioni generali geografiche, accanto alle preesistenti direzioni tematiche, ha creato lo strumento con cui il nostro Paese, nelle sue varie componenti, può presentarsi sulla scena internazionale come "sistema competitivo", in grado di cogliere appieno le straordinarie occasioni che oggi si schiudono alla promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, grazie anche alla presenza di vaste ed affermate collettività italiane nel mondo.
        Ancora, la più recente modifica del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attuata con la legge 23 aprile 2003, n. 109, ha esplicitato che gli Istituti di cultura fanno parte a tutti gli effetti dell'Amministrazione degli affari esteri e costituiscono una tipologia di Uffici all'estero (articoli 2 e 30, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla citata legge n. 109 del 2003).
        E' per questo motivo che si ritiene indispensabile, pur nel sostanziale rispetto dello spirito generale che anima il provvedimento di legge esistente, migliorare la normativa in vigore per gli Istituti italiani di cultura, anche nella prospettiva di un ulteriore processo di riforma della struttura del Ministero degli affari esteri, attualmente allo studio. Proprio al fine di salvaguardare gli intenti originari del legislatore, si rende oggi necessario apportare modifiche, anche profonde, che consentano di porre riparo all'insufficienza segnalata, assicurando un rilancio funzionale di tutte le componenti dell'Amministrazione, sia al centro che in periferia, in un rapporto di equilibrio tra momenti di impostazione strategico-politica e momenti di gestione.


PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

A) Esplicitazione del rapporto tra Amministrazione ed Istituti di cultura, definiti Uffici dell'Amministrazione degli affari esteri "dotati di autonomia operativa e finanziaria nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione" espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

        La mancata chiarezza della legge n. 401 del 1990 sulla natura giuridica degli Istituti italiani di cultura rispetto agli altri uffici del Ministero ha generato difficoltà pratiche, non solo a livello amministrativo-contabile, ma anche nei rapporti con le autorità dei Paesi nei quali hanno sede gli Istituti: imposizioni fiscali da parte di alcuni Stati, tasse sulla proprietà degli immobili demaniali, mancati accreditamenti in lista diplomatica per il personale di ruolo.
        Tale situazione, oltre a creare difficoltà al personale in servizio all'estero, ha spesso influito negativamente sullo stesso svolgimento dei compiti istituzionali degli Istituti di cultura.
        Nel disegno di legge si conferma l'autonomia operativa e finanziaria degli Istituti di cultura, che aveva costituito una delle conquiste principali della legge n. 401 del 1990. L'attività di promozione culturale, infatti, richiede flessibilità, capacità di interventi, rapidità decisionale ed operativa (oltre ad adeguate disponibilità finanziarie) che non possono espletarsi nell'ambito di una normativa vincolistica.
        In tale contesto, uno dei principali elementi innovativi del disegno di legge consiste nell'armonizzazione dei concetti di autonomia delle scelte culturali - e quindi della creatività in esse insita - con le garanzie ed i controlli propri di una corretta gestione politico-amministrativa.
        D'altronde, la necessità di "riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli Uffici all'estero", prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che indica gli Istituti di cultura ed, in particolare, la loro autonomia operativa e finanziaria quale modello cui conformare l'organizzazione degli Uffici all'estero, trova conferma nel disegno di legge attraverso i meccanismi di controllo già previsti nel vigente regolamento di attuazione della legge n. 401 del 1990: indirizzo e vigilanza sulla gestione attuati dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, mantenimento del collegio dei revisori, controllo della Corte dei conti attuato sui consuntivi di spesa.
        Accanto al necessario controllo sulla gestione, le funzioni di indirizzo e vigilanza espletate dal Ministero anche attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, come previsto all'articolo 3, comma 3, lettera c), si contemperano con il principio della autonomia dei direttori in merito alle tematiche culturali da porre in essere.
        Nel pieno riconoscimento della centralità del ruolo del Ministero degli affari esteri nell'attuazione della politica culturale all'estero, coerentemente inserita nel contesto della politica estera ed ispirata a quei valori universali che l'Italia contribuisce ad affermare nel contesto internazionale, l'attività di promozione culturale si espleta nel rispetto del pluralismo e della autonomia delle scelte da cui la cultura creativa trae alimento ed ispirazione.


B) Ampliamento dell'area di operatività degli Istituti di cultura, per consentire la realizzazione di attività culturali anche in Paesi limitrofi, privi di Istituti; nomina di "addetti per l'attività di promozione culturale e linguistica", presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi in cui non operano Istituti di cultura.

        Il susseguirsi di normative in materia di contenimento della spesa pubblica e di congelamento degli organici, in vigenza della legge n. 401 del 1990, non ha consentito un ampliamento della rete degli Istituti di cultura adeguato alla forte domanda di lingua e cultura italiane proveniente da varie parti del mondo. Inoltre, i necessari "aggiornamenti" della rete degli Istituti di cultura, imposti dall'evolvere delle priorità di politica estera, si sono dovuti forzatamente effettuare "a costo zero", e hanno comportato un disinvestimento culturale nelle aree in cui, con scelte spesso dolorose e penalizzanti, si è dovuto procedere alla chiusura di sedi (quali, ad esempio, Siviglia, Alessandria, Dakar, Ginevra, Berna).
        La possibilità di operare nei Paesi limitrofi e di nominare addetti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari consentirà di rispondere, nel breve e nel medio termine, all'esigenza di assicurare la nostra presenza culturale nel maggior numero di Paesi possibile, spostando avanti negli anni e scaglionando l'aggravio di spesa che pur sarà necessario assumere se si vorrà un effettivo adeguamento della rete degli Istituti di cultura all'azione di promozione culturale che deve essere propria di un Paese quale l'Italia.


C) Ridefinizione della composizione e delle funzioni della Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero.

        Nel disegno di legge la Commissione nazionale, strutturata secondo criteri di maggiore rappresentatività, è stata ridefinita quale Commissione per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, destinata ad assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione culturale. Inserita più organicamente nel contesto attivo delle altre amministrazioni pubbliche, delle regioni, degli enti e delle istituzioni che operano nel settore culturale e linguistico, la Commissione è organo consultivo del Ministro e dell'Amministrazione degli affari esteri in fase di programmazione e svolge funzioni propositive in materia di iniziative volte a realizzare gli obiettivi di politica culturale.
        Rispetto all'assetto vigente, che prevede una composizione prevalentemente burocratica, la nuova struttura intende stabilire un efficace e dinamico raccordo nonché una costante intermediazione fra le istanze vive, operanti all'esterno dell'Amministrazione, e quelle interne ad essa. E' soprattutto dal mondo pubblico e privato, produttore di cultura, che la nuova Commissione attinge forza vitale: il suo nucleo propositivo e strategico è infatti costituito da personalità del mondo intellettuale, accademico, scientifico, imprenditoriale, giuridico e artistico nazionale, chiamate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati.
        A tali personalità, che costituiscono l'indispensabile collegamento con le istanze sociali e culturali, si affiancano, nell'ambito della Commissione, le istanze istituzionali del Ministero degli affari esteri e di altre pubbliche amministrazioni, che ugualmente intervengono, a diverso titolo, nella gestione e nell'organizzazione di attività culturali, scientifiche e linguistiche.
        Una novità che caratterizza il nuovo disegno di legge è la previsione di un raccordo organico con le regioni e gli altri enti territoriali e di settore, che diventano anch'essi protagonisti, accanto all'Amministrazione centrale, dei processi decisionali in materia di promozione culturale all'estero.
        Le regioni, inoltre, sono chiamate ad individuare personalità di elevato prestigio culturale da comprendere nella Commissione, al fine di conferire a tale organismo una opportuna rappresentatività dell'intera realtà nazionale.
        La conferma dell'incarico di presidenza al Ministro degli affari esteri o a un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ribadisce il carattere di indirizzo politico che tale organo riveste. L'immissione tra le eminenti personalità, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal disegno di legge, di magistrati e imprenditori di rilevanza internazionale, riafferma il ruolo della Commissione quale momento unificante e di sintesi concettuale di tutte le diverse componenti istituzionali e non, che nel Paese concorrono a definire, sul piano culturale, il "sistema Italia".
        Una ulteriore, rilevante novità è la possibile partecipazione di osservatori esterni ai lavori della Commissione, appartenenti non solo ad ambienti culturali, bensì anche al mondo imprenditoriale italiano, al fine di stimolarne e favorirne il coinvolgimento.


D) Incarichi ex articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, prima della modifica operata dal disegno di legge.

        La normativa vigente attribuisce al Ministro degli affari esteri la facoltà di conferire incarichi di direttore di Istituto di cultura "a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale", fino ad un massimo di 10 unità.
        A tali personalità competono, di conseguenza, tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da un direttore di ruolo, sia nell'ambito della promozione culturale che in materia organizzativo-manageriale ed amministrativo-contabile, come previsto dagli articoli 8 e 15 della legge citata.
        Con l'introduzione di questa figura, il legislatore del 1990 si proponeva di conferire maggiore visibilità e incisività alla promozione della cultura italiana all'estero, assicurando, con riferimento a specifiche esigenze in particolari Paesi, iniziative di più alto profilo rispetto alla programmazione attuata dal personale di ruolo.
        Dal 1992 ad oggi sono state individuate sedi di Istituti di cultura cui l'Amministrazione ha ritenuto opportuno destinare, successivamente, personalità cosiddette di "chiara fama": Berlino, Budapest, Londra, Los Angeles, Mosca, New York, Parigi, Pechino, San Francisco, Stoccolma, Tel Aviv, Zagabria, Washington e San Paolo. Recentemente sono state effettuate nomine anche a Bruxelles e a Madrid.
        Il nuovo testo, recependo lo spirito della legge n. 401 del 1990, convalida l'esigenza di dare rilievo alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero mediante il ricorso a personalità che possano fornire supporto e visibilità, con interventi e progetti di alto profilo, alle attività promosse dal Ministero degli affari esteri e dagli Istituti italiani di cultura.
        Conformemente alle linee informatrici del disegno di legge, che tendono sempre di più ad assicurare un collegamento con il mondo della produzione e dell'economia, i direttori nominati dal Ministro degli affari esteri, in base alla facoltà concessa dalla legge, dovranno essere dotati "di capacità manageriali o di prestigio culturale ed elevata competenza", a seconda delle esigenze specifiche delle sedi che essi andranno a ricoprire.
        Per sostenere le predette personalità nell'attività di gestione contabile-amministrativa e del personale, si è ritenuto opportuno affiancare ai direttori cosiddetti di "chiara fama" funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero degli affari esteri ed un vicedirettore dell'area della promozione culturale, che potrà assicurare, a sua volta, lo svolgimento dei compiti ordinari di gestione dell'Istituto.


E) La promozione della lingua italiana: razionalizzazione del sistema e nuovi obiettivi.

        Il susseguirsi e sovrapporsi di interventi normativi in materia di promozione della lingua italiana, la problematica convivenza tra strategie rivolte all'utenza di origine italiana e all'utenza straniera, l'utilizzazione di strumenti pubblici e privati non sempre coordinati ed efficaci in risposta ad una domanda in piena espansione, impongono di coordinare interventi ed obiettivi, al fine di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.
        In tale prospettiva, il disegno di legge tende a riportare ad un'omogeneità di indirizzo le diverse competenze della "rete linguistico-culturale": Istituti, corsi di lingua, lettori, iniziative a favore delle collettività italiane all'estero.
        Riconoscendo alla promozione linguistica il ruolo cruciale di penetrazione culturale nelle società locali con processi lenti, capillarmente diffusi e di non effimero impatto, il disegno di legge valorizza e stimola l'organizzazione, da parte degli Istituti, dei corsi di lingua e cultura italiane, non solo come importante fonte di autofinanziamento ma anche, e soprattutto, quale strumento di raccordo con gli ambienti culturalmente più attivi dei differenti Paesi.
        L'articolo 7, comma 7, della legge n. 401 del 1990, come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge, introduce, quale elemento innovativo, la costituzione all'interno dell'Istituto di una Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, affidata ad un addetto coordinatore linguistico dell'area della promozione culturale, per coordinare le strategie di insegnamento della lingua italiana in tutte le strutture didattiche ufficiali presenti nell'area di competenza dell'Istituto. L'obiettivo è quello di offrire un livello qualitativo di insegnamento della lingua e della cultura italiane ottimale rispetto all'offerta di altri enti, e di attuare quei criteri generali di uniformità didattica e valutativa individuati dal Ministero degli affari esteri.
        Un ulteriore elemento introdotto al fine di superare le attuali frammentazioni degli interventi linguistico-culturali a favore degli italiani residenti all'estero consiste nella possibilità di annoverare gli Istituti italiani di cultura tra i destinatari di fondi di cui all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) per l'organizzazione di corsi di lingua e cultura indirizzati alle comunità di origine italiana, anche in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dal Parlamento in tale materia.
        Al fine di garantire, inoltre, un raccordo operativo tra la politica linguistica degli Istituti e l'attività di promozione della lingua italiana espletata dalle università straniere, è valorizzata l'attività di collaborazione degli Istituti con i comitati della Società Dante Alighieri e l'attività accademica dei lettori operanti all'estero. Vengono, altresì, confermati e potenziati i contributi alle istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione e il funzionamento non solo di cattedre di lingua italiana ma anche di altre discipline insegnate nella nostra lingua.
        L'obiettivo di un'adeguata promozione della lingua e della cultura italiane è perseguito anche attraverso il supporto alla produzione editoriale nazionale con l'incentivazione della traduzione di opere letterarie italiane, nonché attraverso l'incremento dei rapporti di collaborazione con i dipartimenti di italianistica e con altri centri accademici stranieri interessati alla cultura italiana.
        Particolare attenzione è altresì rivolta al mondo dell'editoria e alle produzioni editoriali bilingui, anche nell'intento di favorire il processo di integrazione europea.


F) Cooperazione scientifica e tecnologica.

        La cooperazione internazionale nei campi della ricerca e della tecnologia è parte essenziale dell'attività di promozione culturale sia sul piano delle relazioni bilaterali che nei fori multilaterali, in quanto strumento di affermazione dei settori più avanzati della nostra cultura scientifica e dei settori produttivi, con ricadute positive in termini di competitività del nostro "sistema Paese". La proiezione all'estero del sistema scientifico e tecnologico italiano si avvale della rete degli addetti scientifici, che operano nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche, nonché degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.
        Il numero degli addetti scientifici, attualmente limitato a 20 unità e che si intende elevare, a 27, è tuttavia largamente insufficiente a garantire una adeguata presenza della scienza e della tecnologia italiane nel sempre crescente numero di Paesi che hanno interesse (e con i quali l'Italia ha interesse) a rafforzare i rapporti in tali settori.
        Ne consegue che, nelle sedi in cui non operano addetti scientifici, gli Istituti di cultura sono chiamati sempre più a fornire supporto, anche attraverso le proprie strutture, alle attività di carattere scientifico e tecnologico.


G) Abolizione delle sezioni di Istituti italiani di cultura.

        Gli uffici all'estero sono di un'unica tipologia: Istituti di cultura. Nel corso dei dieci anni di applicazione della legge n. 401 del 1990, la macchinosa interpretazione del dettato normativo ha reso estremamente complesso il meccanismo di gestione delle sezioni degli Istituti di cultura che si sono, progressivamente, configurate quali veri e propri uffici distinti, rispetto agli Istituti "fondatori", con propri organici separati.
        L'introduzione successiva dei vincoli gestionali ed amministrativi, imposti dal regolamento di attuazione della legge n. 401 del 1990 (regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392) ha inoltre determinato notevoli appesantimenti burocratici in materia di bilancio e di programmazione, con conseguente rallentamento decisionale ed operativo delle sezioni.
        L'intenzione del legislatore del 1990, ribadita anche dal successivo regolamento attuativo, di prevedere, con l'istituzione delle sezioni, "antenne specializzate" di Istituti di cultura in grado di soddisfare specifiche esigenze locali di studio e di ricerca, è stata conseguentemente vanificata dalla prassi consolidata, che ha trasformato di fatto le sezioni in repliche, su scala ridotta, degli Istituti.
        Il disegno di legge, pur riconducendo ad un'unica tipologia istituzionale tutti gli uffici culturali operanti all'estero, conferma la possibilità per gli Istituti di creare proprie sezioni di studio e di ricerca specialistiche all'interno della circoscrizione di competenza e compatibilmente con le loro disponibilità di bilancio.
        In questo ambito, potranno essere valorizzati i settori di maggiore interesse, tra i quali quello archeologico, che attualmente trova espressione nell'attività delle sezioni archeologiche de Il Cairo, Ankara e Atene.


H) Rafforzamento dei servizi e potenziamento del personale di ruolo e a contratto - Valorizzazione delle professionalità acquisite.

        Un adeguato progetto di sviluppo della promozione culturale, linguistica e scientifica non può prescindere dal miglioramento qualitativo dei servizi offerti quotidianamente all'utente da un Istituto di cultura, elemento fondamentale di proiezione esterna: informazioni al pubblico, biblioteca, emeroteca, audiovisivi, corsi di lingua e cultura italiane, assistenza a studiosi e a ricercatori.
        La crescita dell'operatività della rete e, di conseguenza, l'ottimizzazione degli standard qualitativi, richiedono il potenziamento e l'aggiornamento costante delle strutture e delle attrezzature, in particolare informatiche, oltre che adeguate risorse umane, con profili anche specialistici, laddove tali servizi lo richiedano.
        In tale prospettiva si è individuata una nuova figura di addetto, con profilo professionale prevalentemente linguistico, preposto alla Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, capace di assicurare il coordinamento didattico degli insegnanti dei corsi di lingua organizzati dagli Istituti e di garantirne i necessari standard qualitativi.
        Nella prospettiva di disporre di personale sempre più qualificato e specializzato, le nuove proposte normative prevedono l'aggiornamento formativo periodico di tutto il personale, non solo relativamente alla realtà culturale nazionale ma anche sui problemi gestionali, giuridici ed amministrativi nella loro dinamica evolutiva.
        La previsione di un ruolo di dirigenza, riservato prevalentemente a funzionari dell'area della promozione culturale, trova la sua motivazione nella necessità per l'Amministrazione di potersi avvalere di funzionari che, oltre ad avere acquisito dimestichezza di rapporti con l'ambiente estero nel corso della loro carriera, abbiano anche un'esperienza di contatti costanti con gli ambienti culturali italiani. E' pertanto indispensabile che l'accesso alla dirigenza, posizione terminale dell'area della promozione culturale, venga riconosciuto, prioritariamente, ad operatori con una pregressa esperienza professionale del settore e con competenze linguistiche e rapporti con l'ambiente culturale consolidati.
        Le suddette esigenze di specializzazione culturale, di esperienza estera e di competenze linguistiche non potrebbero essere soddisfatte in maniera ottimale attingendo esclusivamente al ruolo della dirigenza dello Stato.


I) Snellimento delle procedure amministrativo-contabili.

        Il disegno di legge fornisce i presupposti normativi per l'elaborazione di un regolamento di attuazione in linea con criteri di managerialità, efficacia ed efficienza dell'azione degli Istituti di cultura.
        Per il conseguimento dei medesimi obiettivi è prevista la possibilità di destinare presso gli Istituti di cultura personale amministrativo del Ministero degli affari esteri per i compiti di natura amministrativo-contabile.
L) L'Istituto di cultura da organo di gestione a organo di strategia.

        E' questo l'obiettivo primario del disegno di legge.
        Esso, riaffermando la responsabilità istituzionale dell'Amministrazione degli affari esteri nella promozione e nella diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane (ferme restando le competenze in materia delle altre amministrazioni dello Stato, quali risultano dalla normativa vigente) tende a superare le attuali debolezze strutturali attraverso misure di professionalizzazione del personale, di modernizzazione delle strutture e di coordinamento tra risorse pubbliche e private, nonché di programmazione qualificata e pluralistica.
        Nel valorizzare il patrimonio di strutture, mezzi ed esperienze di cui già dispone, il Ministero degli affari esteri riconosce agli Istituti di cultura ed ai loro direttori, chiamati a svolgere funzioni di promozione culturale con spirito di imprenditorialità creativa, il ruolo centrale di stimolo e direzione strategica della nostra politica culturale all'estero, nonché quello di interlocutori privilegiati con l'iniziativa privata in tale settore.
        L'Istituto di cultura, pertanto, si caratterizza quale strumento fondamentale della nostra proiezione culturale, non soltanto per le iniziative che esso può direttamente realizzare con i propri mezzi, ma anche per le funzioni di coordinamento, di guida e di stimolo alla collaborazione con regioni, comuni, province e altri soggetti pubblici e privati italiani, potenziali ispiratori e finanziatori di eventi culturali di alto livello.
        In armonia con l'indirizzo, che sempre più emerge nella legislazione e nella concreta attività amministrativa, di valorizzare le sinergie tra pubblico e privato, il disegno di legge prevede la possibilità per l'Amministrazione degli affari esteri di partecipare o di stipulare convenzioni con associazioni, fondazioni o società private per il reperimento dei fondi necessari all'organizzazione di attività o di interventi culturali da realizzare all'estero.
        Catalizzatore di energie autonome, nel rispetto degli apporti delle istituzioni con cui collabora, l'Istituto può offrire la propria esperienza e conoscenza della realtà locale e favorire gli opportuni contatti. Quale organo non solo di gestione ma di strategia, l'Istituto di cultura si presenta al confronto europeo con strutture e finalità istituzionali aggiornate.


ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

        Il provvedimento si compone di 21 articoli, di cui di seguito si illustrano i contenuti.

        Articolo 1 (Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo modifica il titolo della legge n. 401 del 1990, inserendo anche la scienza, accanto alla cultura e alla lingua italiane, in conformità con il disegno di legge.
        Inoltre l'articolo, che lascia sostanzialmente invariato l'articolo 1 della citata legge n. 401 del 1990, introduce la nuova dizione di "Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale", in vigore dal 1^ gennaio 2000, a seguito della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e del decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999.

        Articolo 2 (Modifica dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2 della legge n. 401 del 1990, afferma la rilevanza della politica culturale quale componente essenziale della politica estera di cui rappresenta uno degli elementi portanti. La promozione culturale è veicolo privilegiato non solo per la promozione di interessi politici ed economici ma anche per le iniziative a sostegno della pace e della solidarietà nelle quali il nostro Paese sempre più si distingue. Di conseguenza viene sottolineata la centralità del ruolo che il Ministero degli affari esteri assume rispetto alle altre istituzioni pubbliche che svolgono attività di promozione culturale all'estero.
        E' introdotta un'essenziale innovazione rispetto alla legge n. 401 del 1990: la promozione della scienza, che va ad affiancarsi a quella della lingua e della cultura italiane.


            Articolo 3 (Modifica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo, che sostituisce l'articolo 3 della legge n. 401 del 1990, distingue le funzioni di indirizzo politico proprie del Ministro degli affari esteri (comma 1) da quelle del Ministero degli affari esteri (commi 2 e 3).
        In particolare, per quanto riguarda il ruolo del Ministro, viene evidenziata la funzione di indirizzo strategico mediante la definizione periodica di obiettivi, priorità e direttive generali della politica di promozione culturale.
        Tra le funzioni espletate dalla Amministrazione (comma 2) si sottolineano, in particolare:

            le lettere a) e l), nelle quali è esplicitata la collaborazione con le regioni e con le autonomie locali nella azione di valorizzazione all'estero del loro patrimonio culturale. La rilevanza di tale collaborazione è ribadita al comma 4;

            la lettera f), che sottolinea l'importanza, per una più efficace diffusione della lingua italiana all'estero, delle sinergie tra il Ministero degli affari esteri, gli Istituti di cultura e la Società Dante Alighieri ed i suoi comitati;

            la lettera i), che conferma l'attenzione sul piano culturale nei confronti delle comunità di origine italiana all'estero.

        Un particolare rilievo viene attribuito alla produzione culturale contemporanea (lettera m) ed alle attività nel settore dell'archeologia e dell'antropologia (lettera h).
        Tra gli strumenti (comma 3) a disposizione dell'Amministrazione diretti al perseguimento delle finalità citate, si evidenziano in particolare:

            la costituzione o partecipazione a fondazioni ed associazioni (lettera e);

            l'azione di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli Istituti di cultura, che si svolge nel rispetto della autonomia delle scelte culturali definite dai direttori (lettera c);

            la convocazione di conferenze periodiche generali e d'area dei direttori degli Istituti, del personale dell'area culturale, degli addetti scientifici e dei lettori (lettera d);

            la istituzione di un apposito Centro di documentazione e di una banca dati sulla vita culturale italiana (lettera h) per la raccolta e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni;

            la formazione periodica e permanente del personale dell'area culturale (lettera i).

        Nell'articolo è posta in evidenza l'importanza della cultura scientifica e tecnologica nell'ambito delle attività di promozione culturale.


            Articolo 4 (Modifica dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 401 del 1990, relativo alla Commissione nazionale, che viene rinominata Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero. Tra le funzioni della Commissione hanno contenuto innovativo la previsione di una programmazione triennale delle attività culturali, linguistiche e scientifiche, nonché quella dello sviluppo della collaborazione in campo culturale tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.
        Ove si prescinda infatti da iniziative culturali di corto respiro, pur utili per una presenza diffusa e costante nei Paesi esteri, per progetti di natura più ampia la programmazione nazionale non può che essere pluriennale.
        Tale esigenza è particolarmente avvertita qualora debbano essere cointeressate grandi istituzioni museali o musicali - sia italiane che straniere - la cui programmazione è necessariamente proiettata su periodi di lunga durata.
        Particolarmente opportuna appare l'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge n. 401 del 1990, come modificata dal presente articolo del disegno di legge che, prevedendo iniziative in settori specifici e per aree geografiche, consente interventi mirati e adattati alle diverse esigenze.
        La presenza di nostre importanti comunità, inoltre, dovrà in futuro acquisire un peso sempre maggiore nella programmazione delle iniziative culturali e linguistiche italiane all'estero.
        Nella prospettiva di un rapporto non episodico con le regioni, depositarie di buona parte del patrimonio culturale e capaci di iniziative di alto livello, la Commissione esprime pareri sulle iniziative programmate in materia di diffusione della cultura, della lingua e della scienza.
        Allo scopo di valorizzare i giovani artisti italiani, la Commissione promuove l'istituzione di borse di studio a favore di questi ultimi, per consentire la realizzazione di progetti formativi diretti alla diffusione della cultura italiana.


            Articolo 5 (Modifica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        La Commissione, ridisegnata secondo criteri di maggiore rappresentatività, costituisce uno degli elementi fondanti del disegno di legge. Essa si prefigura quale organo consultivo del Ministro degli affari esteri.
        In tale prospettiva si è ritenuto opportuno inserire nella Commissione eminenti personalità del mondo culturale, accademico, scientifico e imprenditoriale, tali da rappresentare le tendenze dinamiche della cultura italiana, ed evitare i rischi di burocratizzazione insiti nell'attuale sistema di designazione, pur mantenendo la necessaria presenza dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche deputate ad attuare e a collaborare alla nostra politica culturale all'estero. Viene così introdotto il collegamento tra promozione culturale e promozione all'estero del "sistema Italia" nella sua totalità. La cultura si presenta infatti come elemento unificatore dei diversi aspetti economici e politici che caratterizzano il dinamismo di una società sempre in costante crescita. Così come il dialogo politico tra i popoli e la ricerca della pace sono favoriti dal dialogo culturale, anche diversi aspetti della vita economica, tra i quali la promozione commerciale e turistica, possono essere sostenuti e integrati dalla promozione culturale.
        Un ulteriore elemento di novità è costituito dall'inserimento, tra i membri istituzionali, di un dirigente e di un direttore dell'area della promozione culturale, che, avendo esperienza diretta dell'attività all'estero, si ritiene siano meglio in grado di valutare le difficoltà che una programmazione predisposta in Italia potrebbe incontrare sul luogo.
        La conferma dell'incarico di presidenza al Ministro degli affari esteri o a un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ribadisce il carattere di indirizzo politico che tale organo riveste. La presenza del segretario generale degli affari esteri è garanzia di sinergia fra le attività della Commissione e quelle della Amministrazione.
        La frequenza delle riunioni plenarie della Commissione è intensificata al fine di rendere più incisiva e puntuale la verifica della effettiva attuazione degli indirizzi programmatici.
        Per rendere più organico il rapporto della Commissione con le istanze locali che arricchiscono il panorama culturale italiano, tre delle personalità individuate a farne parte saranno scelte, dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, tra i nominativi indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        La possibilità per la Commissione di invitare, in qualità di osservatori o membri associati, personalità della cultura, dirigenti della pubblica amministrazione, rappresentanti delle regioni, funzionari dell'area della promozione culturale, che dovranno poi realizzare all'estero i progetti elaborati, costituisce un'altra novità rilevante. Non meno importante è la previsione che la Commissione possa articolarsi in gruppi di lavoro specifici per i vari settori, chiamando a farne parte esperti esterni ad essa.
        Inoltre, a seguito della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e del citato decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, assistono, come osservatori o membri associati alle sessioni a cui sono interessati, i direttori generali delle direzioni geografiche e i funzionari preposti ad altri uffici dirigenziali del Ministero degli affari esteri.


            Articolo 6 (Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 6 sostituisce l'articolo 7 della legge n. 401 del 1990, relativo agli Istituti. Il comma 1 del nuovo articolo 7 della citata legge chiarisce la natura giuridica degli Istituti di cultura, definiti a pieno titolo uffici all'estero del Ministero dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla gestione espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
        Tra i motivi di fondo per cui la legge n. 401 del 1990 non ha dato i risultati sperati va sottolineata l'insufficienza di risorse umane e finanziarie. L'articolo ribadisce la necessità di adeguare tali risorse e fa esplicito riferimento anche ai servizi informatizzati, di documentazione e telematici, che facciano degli Istituti non soltanto degli organizzatori di eventi, bensì anche dei punti di riferimento per chi desideri approfondire la conoscenza dell'Italia.
        I commi 5 e 9, in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, recepiscono l'indicazione di unificare gli sforzi per la diffusione della lingua evitando dispersioni di risorse, creando un rapporto organico tra capitoli gestiti dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale e capitoli gestiti dalla Direzione generale per gli Italiani all'estero. E', pertanto, prevista la possibilità (comma 6) che anche gli Istituti di cultura possano essere destinatari dei fondi per le attività di cui all'articolo 636 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Inoltre, al fine di valorizzare l'attività delle diverse istituzioni che nel Paese ospite si occupano di insegnamento della lingua italiana, e di mantenere vivo il loro rapporto con i centri italiani specializzati nel settore, viene creata una sezione, all'interno di ciascun Istituto, per il coordinamento linguistico e didattico (comma 7).
        Al comma 6 è anche prevista la possibilità che gli Istituti di cultura siano destinatari di contributi e finanziamenti dell'Unione europea.


            Articolo 7 (Modifica dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 7 sostituisce l'articolo 8 della legge n. 401 del 1990.
        Il comma 1 del nuovo articolo 8 della citata legge intende ampliare la competenza territoriale degli Istituti di cultura. Essa potrà essere definita in conformità con le esigenze delle distinte aree geografiche, che presentino analogie linguistiche e culturali sovranazionali, superando in tale modo la precedente rigidità nella definizione delle circoscrizioni territoriali.
        Se infatti non si può prescindere, per quanto concerne la specifica attività delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, dagli ambiti geografici definiti dai confini nazionali, nel campo della promozione culturale è opportuno, sulla scorta delle situazioni locali, prevedere circoscrizioni a geografia variabile. Ciò anche al fine di fornire, attraverso le strutture e le risorse degli Istituti di cultura, un supporto operativo e tecnico alle nostre rappresentanze presenti in Stati dove non siano operanti Istituti di cultura.
        La possibilità per gli Istituti di operare in Paesi limitrofi a quelli in cui si trovano ubicati dovrà essere previamente autorizzata dal Ministero degli affari esteri.
        Il comma 3, articolato in più punti, illustra le diverse funzioni degli Istituti di cultura e non è da considerare esaustivo in quanto sarebbe impossibile descrivere dettagliatamente la molteplicità e la varietà di problemi con cui gli Istituti quotidianamente si devono confrontare. Esso formula le linee fondamentali della strategia operativa ed i compiti irrinunciabili degli Istituti. Tra questi, oltre alla organizzazione di manifestazioni culturali ed alla diffusione della lingua appare, con il dovuto rilievo, la funzione dell'Istituto di proporsi come centro di informazione e documentazione sulla vita culturale e sulle istituzioni italiane. Per dare quindi concreta attuazione alle sinergie tra mondo imprenditoriale ed economico e promozione culturale all'estero, è previsto che gli Istituti collaborino alle iniziative delle rappresentanze a sostegno del sistema produttivo italiano nella sua proiezione estera, ivi inclusa la promozione commerciale e turistica.
        Viene inoltre ribadito il compito dell'Istituto di collaborare con altri enti e istituzioni italiani nonché di mantenere ed aggiornare i rapporti culturali con l'Italia delle comunità italiane residenti, anche al fine di favorirne l'integrazione nel Paese ospitante.


            Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

            L'articolo 8 modifica l'articolo 9 della legge n. 401 del 1990.
        I Comitati di collaborazione culturale sono finalizzati, nelle sedi in cui sia possibile e opportuno attivarli, a costituire un supporto operativo all'attività del direttore dell'Istituto di cultura, mediante il coinvolgimento di esponenti della cultura del Paese ospitante e di esponenti qualificati della comunità italiana residente.
        L'articolo prevede che, in caso di mancata istituzione dei Comitati di collaborazione culturale, cioè laddove non sia possibile od opportuno costituirli, si possano attivare Comitati di consulenza culturale per la realizzazione di specifiche iniziative, allo scopo di consentire all'Istituto di avvalersi con maggiore facilità di strutture locali, nonché di ampliare la conoscenza dell'attività culturale italiana nel Paese in cui opera.
        L'articolo 9, inoltre, introduce il nuovo articolo 9-bis alla legge n. 401 del 1990, relativo agli addetti scientifici e tecnologici.
        L'ampio rilievo dato alla promozione della cultura scientifica italiana in ambito internazionale trova espressione in questo nuovo articolo 9-bis che disciplina le funzioni degli addetti scientifici e tecnologici, ai quali è riconosciuta autonomia in rapporto alle specifiche funzioni, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di vigilanza svolte dal Capo della rappresentanza diplomatica o consolare da cui essi dipendono.
        I commi 4 e 5 del nuovo articolo 9-bis disciplinano le modalità di nomina di individuazione delle sedi e di nomina degli addetti ai sensi della normativa vigente.


            Articolo 9 (Modifica dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401), articolo 10 (Modifica dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401), articolo 11 (Modifica dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401) e articolo 12 (Modifica dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        Gli articoli in questione delineano la struttura dell'area della promozione culturale, per quanto attiene al personale, sia direttivo che dirigenziale, degli Istituti di cultura, partendo dall'assunto che è necessario disporre di personale specializzato per svolgere funzioni all'estero che, oltre ad adeguate conoscenze linguistiche, richiedono dimestichezza di rapporti con le istituzioni e con personalità, ambienti e strutture della cultura italiana.
        L'articolo 13, comma 3, della legge n. 401 del 1990, come modificato dal disegno di legge, prevede un'estensione dell'attività di promozione culturale mediante l'assegnazione di funzionari dell'area della promozione culturale ad ambasciate o consolati, presso le quali non sia in funzione un Istituto di cultura, contemperando così, almeno nel medio periodo, le esigenze di contenimento della spesa con la necessità di una nostra più diffusa presenza culturale nel mondo.
        E' stato, inoltre, previsto (nuovo articolo 13, comma 2, della legge n. 401 del 1990) che il periodo di servizio in Italia possa essere svolto anche in posizione di comando presso regioni, università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca ed altre amministrazioni dello Stato, che svolgano attività connesse con le materie culturali.
        In materia di reclutamento, di avvicendamento e di nomina del personale si applicano le disposizioni contrattuali in vigore che, tuttavia, per l'area della promozione culturale, dovranno essere ispirate a criteri che rispettino e privilegino la specificità dell'azione culturale degli Istituti.
        Il nuovo articolo 12, comma 3, della legge n. 401 del 1990, prevede la formazione periodica del personale di ruolo mediante corsi organizzati dall'Istituto diplomatico, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario e con enti pubblici e privati specializzati.
        E', altresì, prevista l'organizzazione di corsi di formazione preparatori ai concorsi per l'accesso all'area della promozione culturale nonché di successivi corsi, prima della destinazione dal Ministero all'estero e ad ogni successivo rientro presso l'Amministrazione centrale.
        Sulla base di quanto contemplato nei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale, il predetto personale è tenuto a curare l'auto-aggiornamento mediante un contatto costante con le maggiori istituzioni culturali italiane.
        Si vuole insomma favorire un processo formativo costante, indispensabile per una attività che richiede una informazione puntuale sui più recenti sviluppi nei vari settori della cultura e nella legislazione amministrativa.
        Le nomine dei direttori degli Istituti di cultura (nuovo articolo 14 della legge n. 401 del 1990) vengono effettuate nel rispetto della normativa contrattuale vigente, che tiene conto delle competenze, anche linguistiche, relative al Paese e all'area geografica di destinazione. Le nomine sono valutate anche dalla Commissione.
        Con apposito regolamento sono definite le modalità di presentazione delle linee programmatiche delle attività che i direttori intendono svolgere, i criteri di valutazione e di verifica dei risultati conseguiti.
        Il nuovo articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del 1990, conferma la facoltà, attribuita al Ministro degli affari esteri in relazione alle esigenze di particolari sedi e per un massimo di dieci unità, di conferire incarichi di direttore di Istituto a "persone dotate di capacità manageriale o prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale". Per sostenere le predette personalità nell'attività di gestione contabile-amministrativa, e del personale si è ritenuto opportuno affiancate ai predetti direttori funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero degli affari esteri ed un vice direttore dell'area della promozione culturale, che potrà collaborare a sua volta allo svolgimento dei compiti ordinari di gestione. La funzione del vice direttore è altresì prevista, con le stesse mansioni, presso le sedi ove sono in servizio funzionari dirigenziali dell'area.


            Articolo 13 (Modifica dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        Il direttore dell'Istituto costituisce il tramite funzionale tra l'Amministrazione centrale, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare e l'Istituto di cultura. Al direttore, oltre alla rappresentanza dell'Istituto, è affidata la responsabilità dell'attività e dei servizi, nonché la verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza che competono alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare.
        Rispetto alla legge vigente, una particolare evidenza è stata riservata alle iniziative di diffusione linguistica, alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale dell'Istituto, mediante la Sezione specializzata per il coordinamento linguistico di cui al nuovo articolo 7, comma 7, della legge n. 401 del 1990, come modificato dal disegno di legge.
        Ugualmente valorizzata, al comma 1, lettera g), è la collaborazione con gli addetti scientifici e tecnologici e con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare per la programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate dalla direzione generale competente presso il Ministero degli affari esteri.


            Articolo 14 (Modifica dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 14 sostituisce l'articolo 16 della legge n. 401 del 1990, relativo al personale comandato o collocato fuori ruolo con funzioni di lettore in servizio presso le università straniere.
        L'articolo si propone una più ampia ed efficace utilizzazione dei lettori di italiano presso le università straniere, chiamati ad operare congiuntamente agli Istituti di cultura, in qualità di tramite tra gli Istituti stessi e le università.
        L'articolo prevede un potenziamento della rete dei lettori e l'ampliamento degli incarichi per attività extra accademiche ai lettori già in servizio.


        Articolo 15 (Modifica dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 15 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 401 del 1990, relativo al personale amministrativo e a contratto.

        L'articolo recepisce la necessità di un incremento del personale a contratto che costituisce l'ossatura degli Istituti di cultura ed è notevolmente più economico rispetto al personale di ruolo.
        Inoltre, per sopperire alle necessità dei direttori nominati ai sensi del nuovo articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del 1990 e per quelle degli addetti scientifici e tecnologici, che sono inquadrati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, è prevista la nomina e l'assegnazione presso le sedi estere di unità di personale amministrativo e a contratto.
        Viene altresì disciplinata l'assunzione di docenti per l'insegnamento nei corsi di lingua organizzati dagli Istituti di cultura. Analogamente a quanto avviene presso altre istituzioni culturali straniere, i corsi di lingua, ove possibile, devono essere affidati a docenti di madre lingua italiana. Le previsioni normative attualmente in vigore non hanno consentito l'assunzione di cittadini italiani con mansioni di lavoro subordinato, creando così un grave ostacolo alla qualità e alla competitività dei corsi. La procedura proposta tende, nel rispetto della legislazione locale, a facilitare l'utilizzazione di docenti di madre lingua italiana. Lo snellimento della procedura consentirà un più funzionale approccio alle tematiche connesse con l'insegnamento della lingua italiana.


            Articolo 16 (Modifiche all'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo 16 modifica l'articolo 20 della legge n. 401 del 1990.
        Gli interventi nel settore della promozione della cultura, della scienza e della lingua italiane all'estero sono strutturati in contributi per: la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o di altre discipline insegnate in lingua italiana; il conferimento di borse di studio e viaggi di perfezionamento a studenti universitari e delle scuole secondarie superiori straniere; corsi di formazione ed aggiornamento di docenti di lingua italiana ed altre discipline insegnate in lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le scuole italiane all'estero; promozione del libro italiano mediante premi o contributi alla traduzione, nonché per la creazione di siti web e la produzione di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.


            Articolo 17 (Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo 22-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        L'articolo, che sostituisce l'articolo 22 della legge n. 401 del 1990, prevede, per il personale dell'area della promozione culturale, il rinvio alla normativa vigente per il rimanente personale di analoga area funzionale e posizione economica del Ministero degli affari esteri, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge.
        L'articolo introduce inoltre nella legge n. 401 del 1990 il nuovo articolo 22-bis, che prevede disposizioni transitorie, consentendo ai direttori, già nominati in base all'articolo 14, comma 6, della vigente legge n. 401 del 1990, ed agli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, vigente della medesima legge, in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge la possibilità di completare il periodo biennale di nomina.


            Articolo 18 (Modifica all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).

        L'articolo abroga gli articoli 6, 10, 18 e 19 della legge n. 401 del 1990, nonché gli articoli 7 e 8 della legge 26 maggio 2000, n. 147 (Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri).


            Articolo 19 (Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

        L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, viene introdotta la possibilità per le aziende tradizionali sponsor delle attività culturali organizzate dal Ministero degli affari esteri di beneficiare del regime previsto in materia dal testo unico delle imposte sui redditi.


            Articolo 20 (Copertura finanziaria).

        L'articolo prevede il reperimento dei fondi necessari alla copertura finanziaria e una previsione di variazioni del bilancio articolate nel triennio 2003-2005.
        Dalla somma degli interventi illustrati dall'allegata scheda sulle previsioni di spesa dei singoli articoli deriva un fabbisogno finanziario di 9.707.060 euro nel primo esercizio, di 24.657.201 euro per l'anno 2004 e di 32.223.918 euro a decorrere dall'anno 2005.
        Il fabbisogno sopra indicato è stato valutato sulla base di standard di massima economia in relazione alle esigenze ed agli obiettivi che il disegno di legge si propone.


            Articolo 21 (Entrata in vigore).

        L'articolo reca la previsione rituale di entrata in vigore della legge.




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