XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4535
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).
1. Il titolo della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente: "Riforma degli Istituti italiani di
cultura ed interventi per la promozione della cultura, della
lingua e della scienza italiane all'estero".
2. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
b) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
c) Commissione: la Commissione nazionale per la
promozione della cultura, della lingua e della scienza
italiane all'estero;
d) direttore generale: il direttore generale per
la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli
affari esteri;
e) Direzione generale: la Direzione generale per
la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli
affari esteri;
f) Istituti: gli Istituti italiani di cultura".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Finalità). - 1. La Repubblica promuove
la conoscenza e la diffusione all'estero della cultura, della
lingua e della scienza italiane e le valorizza quali
componenti della politica estera, delle relazioni economiche
internazionali del Paese, dei rapporti che legano l'Italia
alle collettività italiane o di origine italiana, nonché
dell'immagine e dell'identità del Paese.
2. Ferme restando le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, delle singole amministrazioni dello
Stato e delle regioni, il Ministero ha la responsabilità
istituzionale del perseguimento delle finalità di cui al comma
1, ed assicura la coerenza complessiva delle attività di
promozione culturale e scientifica verso l'estero svolte dalle
amministrazioni pubbliche rispetto alle finalità ed ai
contenuti della politica estera italiana nelle varie aree
geografiche e nelle organizzazioni internazionali e
comunitarie competenti per tali materie. Il Ministero cura
l'attuazione di tali attività attraverso le sue strutture
centrali nonché, all'estero, tramite le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, gli Istituti e attraverso
l'attività degli addetti scientifici e tecnologici.
3. Il capo della rappresentanza diplomatica o
consolare svolge all'estero le necessarie attività di
coordinamento e di raccordo delle attività di promozione
culturale e scientifica".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 3 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Funzioni del Ministro e del Ministero). - 1.
Il Ministro:
a) nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di
indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentita la
Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge,
definisce periodicamente, e con proiezione pluriennale, gli
obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive
generali della politica di promozione della cultura italiana,
di cooperazione universitaria e scientifica con l'estero e di
promozione della lingua italiana all'estero;
b) verifica periodicamente, in sede di Consiglio
per gli affari internazionali, la coerenza con le linee
generali di politica estera delle attività di promozione
culturale e scientifica all'estero svolte dal Ministero ai
sensi della presente legge, dalle altre amministrazioni dello
Stato, dalle regioni e dalle autonomie locali;
c) presenta annualmente al Parlamento una
relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge,
tenuto conto del rapporto predisposto dalla Commissione ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera q), che include
anche l'indicazione delle attività svolte dalle altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle autonomie
locali.
2. Il Ministero:
a) svolge le attività negoziali, organizzative ed
amministrative in Italia ed all'estero, necessarie al
raggiungimento dei fini della presente legge, di intesa con le
altre amministrazioni dello Stato, con le regioni e con le
autonomie locali competenti;
b) svolge attività di promozione della cultura
italiana, di diffusione della lingua italiana e di
cooperazione scientifica e tecnologica all'estero, avvalendosi
dei mezzi di comunicazione nazionali ed internazionali, della
rete diplomatica e consolare, degli Istituti e degli addetti
scientifici e tecnologici di cui all'articolo 9-bis;
c) favorisce l'internazionalizzazione della
ricerca scientifica e tecnologica italiana;
d) promuove l'utilizzo, in Italia ed all'estero,
dei nuovi mezzi multimediali di comunicazione, ivi compreso
l'insegnamento a distanza, per la promozione della lingua e
della cultura italiane;
e) coordina, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, la politica di diffusione
dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle
università di altri Paesi, nonché negli Istituti, nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, nelle scuole
internazionali;
f) sostiene, nell'ambito degli indirizzi definiti
dal Ministro ai sensi del comma 1, lettera e), e del
perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e) del
presente coma, l'attività della Società Dante Alighieri in
Italia ed all'estero ed utilizza i comitati della Società
Dante Alighieri per la realizzazione delle proprie
iniziative;
g) favorisce lo sviluppo delle università, degli
istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico italiani, attraverso rapporti di
collaborazione internazionale, in tutti i campi della scienza
e della ricerca;
h) favorisce e sostiene le missioni archeologiche
e antropologiche italiane all'estero;
i) favorisce, di intesa con il Ministro per gli
italiani nel mondo, i rapporti culturali con le comunità di
origine italiana all'estero, sia attraverso l'insegnamento
della lingua, sia mediante la promozione di attività e
progetti di aggiornamento sulla vita culturale e sugli attuali
sviluppi scientifici e tecnologici dell'Italia di oggi;
l) favorisce la partecipazione, anche finanziaria,
delle regioni e delle autonomie locali, nonché di
associazioni, fondazioni, università, imprese pubbliche e
soggetti privati alla realizzazione di iniziative pubbliche
realizzate ai sensi della presente legge;
m) valorizza presso l'opinione pubblica
internazionale il contributo culturale dell'Italia, sia nella
dimensione storica che nella produzione contemporanea, quale
espressione dei valori fondamentali che ispirano la società
italiana e che si riflettono nella politica estera del
Paese;
n) promuove la presenza italiana all'estero, anche
mediante la valorizzazione della componente culturale dei
beni, dei servizi e della tecnologia italiani.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al
comma 2, il Ministero:
a) negozia gli accordi di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica con gli Stati e con le
organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione di
concerto con le altre amministrazioni dello Stato, per le
materie di rispettiva competenza, e con le regioni ai sensi
dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) svolge l'attività istruttoria finalizzata alla
istituzione ed alla soppressione di Istituti;
c) svolge, nel rispetto delle scelte culturali
degli Istituti, funzioni di indirizzo e di vigilanza nei
confronti degli Istituti stessi anche tramite le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
conformità a quanto previsto dalla presente legge, nonché dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni;
d) indice conferenze periodiche generali dei
direttori degli Istituti e degli addetti scientifici e
tecnologici, nonché conferenze per aree geografiche, dei
direttori, del personale addetto degli Istituti e dei
lettori;
e) costituisce o partecipa a fondazioni ed
associazioni pubbliche o private per la promozione della
cultura italiana all'estero, ai sensi dell'articolo 26 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
f) concede contributi finanziari a progetti di
ricerca scientifica e tecnologica, a programmi di formazione
al restauro realizzati all'estero da istituzioni italiane,
nonché a missioni archeologiche ed antropologiche italiane
all'estero, ivi compresi interventi di restauro e di
conservazione del patrimonio archeologico;
g) svolge funzioni di orientamento e di assistenza
per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e
soggetti privati nel quadro delle finalità della presente
legge;
h) favorisce, attraverso l'istituzione di un
apposito Centro di documentazione e di una banca dati
informatica, avvalendosi anche di prestazioni di servizi
esterni all'amministrazione, la raccolta, l'elaborazione e la
diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana
nelle varie espressioni e manifestazioni e dei prodotti
forniti da amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni
pubblici, regioni e autonomie locali, nonché di quelli
eventualmente forniti da associazioni, fondazioni e soggetti
privati;
i) promuove, a favore del personale dell'area
della promozione culturale, apposite iniziative di formazione,
anche in ambito internazionale, dedicate ai settori della
promozione, gestione e comunicazione di eventi ed attività
internazionali;
l) stipula convenzioni per l'acquisizione di
consulenze da parte di specialisti, quando l'assolvimento dei
compiti della Commissione di cui all'articolo 4, o particolari
iniziative richiedono competenze specifiche, non reperibili
presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo
svolgimento di tali programmi ed iniziative e, comunque, nei
limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Il Ministero, tramite la Direzione generale e gli
Istituti, opera con apposite intese per la valorizzazione
all'estero del patrimonio culturale delle regioni e delle
autonomie locali".
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.326.500
per l'anno 2004 e di euro 790.000 a decorrere dall'anno
2005.
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Commissione nazionale per la promozione della
cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero). -
1. E' istituita presso il Ministero la Commissione
nazionale per la promozione della cultura, della lingua e
della scienza italiane all'estero.
2. La Commissione:
a) formula proposte al Ministro in merito alla
definizione degli indirizzi programmatici della promozione
all'estero della cultura, della lingua e della scienza
italiane, nonché dello sviluppo della cooperazione culturale
internazionale, programmandoli su base triennale;
b) formula proposte relative a linee di indirizzo
per settori specifici o con riferimento a determinate aree
geografiche, in particolare a quelle caratterizzate dalla
forte presenza delle comunità italiane;
c) propone la realizzazione di grandi eventi
culturali da attuare in collaborazione con altre
amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali, istituzioni
pubbliche e private, ove competenti;
d) promuove i rapporti con regioni, province,
comuni, nonché con enti, università, fondazioni, associazioni
ed imprese private, anche per individuare opportune forme di
finanziamento per la realizzazione di attività e di eventi
culturali all'estero;
e) fornisce indicazioni in merito alle tematiche
oggetto di conferenze periodiche generali e per aree
geografiche, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
d);
f) esprime pareri su iniziative e programmi
proposti alla Commissione da altre amministrazioni dello
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti ed
istituzioni pubblici, nonché da soggetti privati in materia di
promozione della cultura, della lingua e della scienza
italiane;
g) promuove l'istituzione di borse di studio, la
cui assegnazione è disposta con decreto dirigenziale, a
sostegno di giovani artisti italiani per la realizzazione
all'estero di progetti formativi diretti alla diffusione della
cultura italiana;
h) propone il conferimento della Medaglia della
Commissione nazionale, quale alto riconoscimento a personalità
italiane che si sono distinte nella diffusione della lingua e
della cultura italiane nel mondo;
i) promuove, mediante la formulazione di
specifiche proposte al Ministro, la realizzazione, di intesa
con istituzioni pubbliche e private, di iniziative
pubblicitarie, anche multimediali, volte a diffondere
informazioni sugli eventi culturali, miranti a valorizzare il
patrimonio e la produzione culturale italiani;
l) esprime pareri sulla istituzione e sulla
soppressione di Istituti proposte dalla Direzione generale,
nonché sul loro svolgimento di funzione di coordinamento
d'area;
m) esprime pareri sulle nomine dei direttori degli
Istituti, delle personalità di cui all'articolo 14, comma 4, e
degli addetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo
9-bis;
n) esprime pareri, ove richiesto, sui programmi
culturali audiovisivi destinati alla diffusione all'estero;
o) esprime pareri in merito all'attuazione delle
finalità della presente legge;
p) approfondisce e delibera su qualsiasi argomento
attinente alla presente legge sottoposto dal presidente;
q) trasmette annualmente al Ministro un rapporto
sull'attività svolta, ai fini della presentazione della
relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c)".
2. Per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 22
dicembre 990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è autorizzata la spesa di euro 13.000 per l'anno
2003 e di euro 10.600 a decorrere dall'anno 2004.
Art. 5.
(Modifica dell'articolo 5 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Istituzione e composizione della
Commissione). - 1. La Commissione, nominata con decreto
del Ministro, dura in carica quattro anni. Di essa fanno parte
quattordici eminenti personalità del mondo culturale,
accademico e scientifico e della comunicazione, di cui due
designate dal Presidente del Consiglio dei ministri, una dal
Ministro per le politiche comunitarie, due dal Ministro, due
dal Ministro per i beni e le attività culturali, due dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
due, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, tre individuate dal Ministro,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
nell'ambito di una rosa di cinque nominativi indicati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni".
2. Fanno inoltre parte della Commissione:
a) il segretario generale del Ministero, o un suo
delegato;
b) il direttore generale, il quale assicura il
collegamento ed il coordinamento fra le attività della
commissione e quelle della Direzione generale;
c) il direttore generale per gli italiani
all'estero e per le politiche migratorie;
d) il direttore generale per la cooperazione
economica e finanziaria multilaterale;
e) il direttore generale per la cooperazione allo
sviluppo;
f) un dirigente dell'area della promozione
culturale, ed un funzionano della medesima area che abbia
svolto l'incarico di direttore di Istituto, designati dal
direttore generale;
g) il Capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) un componente designato dal Ministro per i beni
e le attività culturali;
i) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attività culturali, designati dal Ministro competente tra i
direttori generali del Ministero competenti per materia;
l) due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designati
dal Ministro competente;
m) un componente designato dal Ministro per gli
italiani nel mondo;
n) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze, designato dal Ministro competente;
o) un rappresentante del Ministero delle attività
produttive, preposto al commercio con l'estero, designato dal
Ministro competente;
p) un rappresentante del Ministero della salute,
designato dal Ministro competente;
q) un rappresentante del Dipartimento per gli
affari regionali, designato dal Ministro competente;
r) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali, designato dal Ministro competente;
s) un rappresentante della Conferenza dei rettori
delle università italiane;
t) un rappresentante del Consiglio generale degli
italiani all'estero;
u) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche;
v) un rappresentante della Società Dante
Alighieri;
z) un responsabile di una fondazione bancaria,
designato dall'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
aa) un rappresentante dell'Istituto per il
commercio con l'estero;
bb) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa.
3. La Commissione è presieduta dal Ministro o da un
Sottosegretario di Stato delegato. La Commissione adotta,
entro sessanta giorni dalla sua istituzione, un regolamento
interno che disciplina le modalità di funzionamento,
prevedendo altresì la decadenza dei componenti che, senza
giustificato motivo, si assentano per tre riunioni
consecutive, ed elegge un ufficio di presidenza secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può
prevedere uno o più vicepresidenti. La Commissione dispone di
una segreteria tecnica, alle dipendenze dell'ufficio di
presidenza, coordinata da un dirigente dell'area della
promozione culturale, nell'ambito degli incarichi di cui
all'articolo 1, comma 5, numero 2), lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 agosto 2000, n. 368, ovvero da un funzionario
diplomatico.
4. Per il perseguimento delle finalità previste
dalla presente legge, la Commissione può invitare alle proprie
sessioni, in qualità di osservatori o di membri associati,
senza diritto di voto, personalità di elevato prestigio del
mondo culturale, imprenditoriale, del lavoro, o personalità
dotate di specifiche competenze, dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, rappresentanti delle regioni, funzionari
dell'area della promozione culturale, designati dalla stessa
Direzione generale, rappresentanti del mondo accademico".
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 22.160 per
l'anno 2003 e di euro 66.480 a decorrere dall'anno 2004.
Art. 6.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).
1. L'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Istituti). - 1. Gli Istituti sono
uffici all'estero del Ministero che agiscono per il
perseguimento delle finalità di cui alla presente legge,
dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle
funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla gestione espletate
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), dal
Ministero.
2. Nell'ambito della dotazione organica del
Ministero, come incrementata dall'articolo 11, comma 1, gli
Istituti sono dotati delle risorse umane e finanziarie e delle
strutture, anche di natura informatica, necessarie per lo
svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi
dell'articolo 8. La gestione finanziaria degli Istituti è
soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
3. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli
Istituti, si provvede con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché, per le materie di
rispettiva competenza, con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Con il medesimo regolamento sono disciplinate
anche le modalità della gestione economico-finanziaria e
patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo di
trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al
Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle
rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari
competenti, un rendiconto consuntivo corredato di una
relazione sull'attività svolta.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2
della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono individuati,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero, i posti di
funzione dirigenziale in Italia e all'estero per le qualifiche
dirigenziali relative all'area della promozione culturale.
5. Il direttore generale assegna annualmente una
dotazione finanziaria a ciascun Istituto, ripartendo
l'apposito stanziamento di bilancio.
6. Ad integrazione della loro dotazione gli Istituti
possono, tra l'altro, essere destinatari:
a) dei fondi previsti per l'organizzazione delle
attività stabilite dall'articolo 636 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per
l'organizzazione dei corsi di lingua e cultura di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera e), della presente
legge;
b) di contributi e di finanziamenti da parte
dell'Unione europea per la realizzazione di programmi
compatibili con le finalità della presente legge;
c) di contributi loro versati da parte di
fondazioni, istituzioni ed imprese, sia pubbliche che private,
ai fini del perseguimento delle loro finalità
istituzionali;
d) del corrispettivo di servizi prestati
nell'ambito delle attività previste dalla presente legge in
particolare per i corsi di lingua e di cultura italiane.
7. Per specifiche attività di studio e di ricerca, o
di promozione culturale, ivi incluso l'insegnamento della
lingua e della cultura italiane, gli Istituti possono
costituire nel loro ambito, previa autorizzazione
ministeriale, e sentite le rappresentanze diplomatiche o gli
uffici consolari da cui dipendono, sezioni specializzate le
cui spese di funzionamento ed il cui personale sono posti a
carico degli Istituti medesimi. Alle sezioni, ivi inclusa la
Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, sono
preposti funzionari dell'area della promozione culturale.
8. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta
per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al
funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale
è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le esigenze
degli Istituti interessati. Le modalità di gestione dei fondi
scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate
ordinarie degli Istituti sono disciplinate dal regolamento di
cui al comma 3.
9. Gli acquisti di beni e di servizi effettuati
dagli Istituti non sono soggetti ad atti approvativi e
autorizzativi. Le procedure relative ai suddetti acquisti sono
disciplinate dal regolamento di cui al comma 3".
2. Per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 9.671.900
per l'anno 2003 e di euro 10.838.990 a decorrere dall'anno
2004.
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Compiti degli Istituti). - 1. Gli
Istituti svolgono compiti di promozione e cooperazione
culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno
sede, nonché, eventualmente, nei Paesi in cui si estende
l'accreditamento della rappresentanza diplomatica dalla quale
dipendono.
2. Le linee programmatiche delle attività degli
Istituti sono annualmente definite di intesa con la
rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui
dipendono, nel quadro degli indirizzi generali della politica
culturale dell'Italia verso i Paesi di accreditamento
dell'Istituto e nel rispetto dell'autonomia delle scelte
culturali operate dall'Istituto medesimo.
3. Nell'ambito di quanto previsto dalla presente
legge e nel rispetto delle competenze delle altre pubbliche
amministrazioni, gli Istituti:
a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e
personalità del mondo culturale e scientifico dei Paesi di
accreditamento e favoriscono il dialogo interculturale con
attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;
b) promuovono ed organizzano attività e iniziative
culturali, anche in collaborazione con altri enti e
istituzioni italiani e locali, pubblici o privati, o con
istituzioni culturali o scientifiche di altri Paesi presenti
nei Paesi di accreditamento;
c) promuovono la conoscenza del patrimonio e della
produzione culturale e scientifica italiana attraverso i
moderni mezzi di comunicazione di massa;
d) promuovono e favoriscono iniziative per la
diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche
della collaborazione dei lettori di italiano presso le
università dei Paesi di accreditamento, e delle università
italiane che svolgono specifiche attività didattiche e
scientifiche connesse con le finalità del presente
articolo;
e) organizzano corsi di italiano, avvalendosi
anche della collaborazione di lettori di italiano inviati
presso le università dei Paesi di accreditamento, nonché di
insegnanti della Società Dante Alighieri;
f) collaborano con università e consorzi
universitari italiani ai fini del rilascio di certificazioni
di competenza linguistica in italiano come lingua
straniera;
g) sostengono la diffusione del libro italiano e
incoraggiano la traduzione di opere italiane nelle lingue
locali;
h) acquisiscono e diffondono documentazione e
informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative
istituzioni;
i) acquisiscono documentazione ed informazioni
sulla vita e sulle istituzioni culturali locali;
l) promuovono e favoriscono iniziative volte a
mantenere e a rafforzare i rapporti culturali delle comunità
italiane all'estero con l'Italia;
m) assistono le iniziative di cooperazione
interuniversitaria con l'Italia;
n) assicurano collaborazione a studiosi e a
studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio
all'estero;
o) forniscono assistenza alle missioni
archeologiche italiane eventualmente operanti nel territorio
di competenza;
p) contribuiscono, in coordinamento con le
rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari da cui
dipendono, alla realizzazione di iniziative pubbliche e
private a sostegno della presenza economica italiana
all'estero, curandone gli aspetti specificamente culturali;
q) stipulano convenzioni con enti pubblici,
associazioni, fondazioni o soggetti privati per la
realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità della
presente legge;
r) svolgono ogni altra attività volta al
raggiungimento delle finalità della presente legge".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo
9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dei
Comitati fa, altresì, parte un rappresentante dell'ambasciata
o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto".
2. All'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. In caso di mancata istituzione dei
Comitati il direttore dell'Istituto può costituire, previo
parere favorevole delle rappresentanze diplomatiche o degli
uffici consolari da cui l'Istituto dipende, appositi Comitati
di consulenza, i cui componenti svolgono la propria attività a
titolo onorario".
3. Dopo l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
è inserito il seguente:
"Art. 9-bis.. (Addetti scientifici e
tecnologici). - 1. Gli addetti scientifici e tecnologici
operano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolati, con competenza in uno o più Paesi di
accreditamento, e presso le rappresentanze permanenti presso
le organizzazioni internazionali.
2. L'attività degli addetti scientifici e
tecnologici è finalizzata:
a) a favorire il trasferimento di conoscenze
scientifiche e di tecnologie a favore dei Paesi in via di
sviluppo;
b) sostenere l'industria italiana che opera nei
settori ad alta tecnologia, ad acquisire informazioni di
potenziale interesse in tale settore, nonché a promuovere
forme di collaborazione industriale;
c) a valorizzare il ruolo dei ricercatori
italiani, anche favorendo i rapporti con la comunità
scientifica in Italia;
d) a sostenere lo sviluppo dei rapporti di
collaborazione scientifica e tecnologica con i Paesi o con le
organizzazioni internazionali di accreditamento;
e) a collaborare alla conclusione ed alla messa in
opera degli accordi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
a), e dei relativi protocolli esecutivi;
f) a potenziare le capacità di previsione degli
indirizzi scientifici e tecnologici al servizio dello sviluppo
della scienza italiana in ambito internazionale;
g) a diffondere la conoscenza all'estero della
scienza e della tecnologia italiane, anche ai fini
dell'esportazione della tecnologia italiana;
h) a sostenere l'azione delle amministrazioni
pubbliche e degli enti di ricerca italiani in sede
internazionale.
3. Il capo della rappresentanza diplomatica o consolare
da cui gli addetti scientifici e tecnologici dipendono, anche
in coordinamento con l'Istituto, assicura la coerenza della
loro azione con la politica dell'Italia verso i Paesi di
accreditamento.
4. Con decreto del Ministro sono individuate le sedi
alle quali sono assegnati gli addetti scientifici e
tecnologici.
5. Gli incarichi degli addetti scientifici e
tecnologici sono conferiti con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, su proposta del direttore generale, sentita la
Commissione, secondo le procedure di cui all'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni.
6. In relazione alle esigenze di cui al presente
articolo, il contingente di esperti di cui all'articolo 168,
ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è
incrementato di sette unità.
7. Per l'esigenza della Direzione generale di
dotarsi di specifiche competenze in materia scientifica, il
Ministero può avvalersi, nelle forme previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, di personale dipendente dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle
finalità della presente legge, in numero non superiore a
cinque".
4. Per l'attuazione degli articoli 9 e 9-bis della
legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificata dal presente
articolo, è autorizzata la spesa di euro 870.000 per l'anno
2004 e di euro 1.218.000 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 9.
(Modifica dell'articolo 11 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11 - (Dotazioni organiche e trattamento economico
del personale dell'area della promozione culturale). - 1.
Per soddisfare le esigenze funzionali ed operative
derivanti dall'attuazione della presente legge, le dotazioni
organiche del personale dell'area della promozione culturale,
di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro degli
affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2000, sono incrementate,
complessivamente, di 105 unità, di cui 55 unità nel 2004 e 50
unità nel 2005 per un onere complessivo a regime non eccedente
euro 9.685.292.
2. Alla ripartizione, nell'ambito delle posizioni
economiche e dei profili professionali del personale di cui
alla tabella B allegata al decreto del Ministro degli affari
esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 266 del 14 novembre 2000, degli incrementi di cui al
comma 1 del presente articolo si provvede con decreto del
Ministro da emanare di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze".
2. Per l'attuazione dell'articolo 11 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 5.117.575
per l'anno 2004 e di euro 9.685.292 a decorrere dall'anno
2005.
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 12 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Reclutamento del personale dell'area della
promozione culturale). - 1. L'accesso alla posizione
economica C1 dell'area della promozione culturale avviene
mediante procedura selettiva pubblica autorizzata ai sensi
della normativa vigente.
2. In considerazione della specificità professionale
dell'area della promozione culturale, l'amministrazione
riserva, nella prima procedura selettiva pubblica per
l'accesso alla qualifica dirigenziale, nei limiti della
dotazione organica vigente del Ministero, un numero di posti
non superiore al 30 per cento dei posti vacanti a favore del
personale non dirigenziale in servizio nell'area della
promozione culturale, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165,
e successive modificazioni.
3. Nel rispetto della normativa vigente, anche di
natura contrattuale, il Ministero promuove, per il tramite
dell'istituto diplomatico, corsi preparatori per i concorsi di
cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con istituzioni di
livello universitario o post-universitario, nonché con
enti pubblici e privati specializzati nelle attività di
formazione, di promozione ed organizzazione culturale anche in
ambito internazionale.
4. Con decreto del direttore generale per il
personale, sentito il direttore generale, sono definiti i
requisiti di ammissione, le materie, i programmi d'esame, le
modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso all'area
della promozione culturale, nonché la composizione delle
commissioni giudicatrici e la formazione della graduatoria
finale".
Art. 11.
(Modifica dell'articolo 13 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Servizio all'estero e in Italia del
personale dell'area della promozione culturale). - 1. Il
personale dell'area della promozione culturale, per la natura
delle funzioni attribuite e per la specificità delle
competenze necessarie, appartiene ad appositi profili
professionali del Ministero.
2. Il personale dell'area della promozione culturale
presta servizio all'estero presso gli Istituti con funzioni di
direttore, di vicedirettore o di addetto, oppure presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolati per le
funzioni di cui al comma 3. I vicedirettori prestano servizio
presso gli Istituti diretti dal personale di cui all'articolo
14, commi 1 e 4. In Italia, il personale dell'area della
promozione culturale opera nell'ambito della Direzione
generale. Per esigenze di servizio il predetto personale può
essere destinato anche presso altri uffici dirigenziali
generali del Ministero, nonché presso le altre amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
università, istituzioni culturali pubbliche ed enti di ricerca
che svolgono attività connesse con le finalità della presente
legge.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari nelle cui sedi di servizio non vi sono Istituti
nell'ambito delle dotazioni di personale dell'area della
promozione culturale, posti di organico della posizione
economica C2 o C1 per l'esercizio delle funzioni proprie del
personale dell'area della promozione culturale".
2. Per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per
l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 14 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n 401, e
sostituito dal seguente:
"Art. 14 - (Nomine ed incarichi del personale dell'area
della promozione culturale). - 1. I direttori degli
Istituti sono nominati fra il personale appartenente all'area
della promozione culturale con qualifica dirigenziale per le
sedi di livello dirigenziale, individuate con il regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ovvero, per le
altre sedi, tra il personale appartenente all'area funzionale
C, posizione economica C3 o C2, come individuato nei relativi
profili professionali.
2. Nel rispetto della normativa contrattuale vigente
in materia di trasferimenti, la nomina dei direttori degli
Istituti è disposta, con decreto del Ministro, su proposta del
direttore generale, sentita la Commissione.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, sono
definiti le modalità di presentazione delle linee
programmatiche delle attività che i direttori nominati
intendono svolgere, i criteri e le modalità di valutazione e
verifica dei risultati delle attività svolte dai dirigenti
titolari degli Istituti di livello dirigenziale, nonché le
modalità e le procedure per la valutazione dei funzionari con
incarichi di direzione degli altri Istituti.
4. La funzione di direttore può essere altresì
conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a
persone dotate di capacità manageriale o di prestigio
culturale ed elevata competenza anche in relazione alla
organizzazione della promozione culturale, con le procedure di
cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
sentito il parere della Commissione. Le nomine sono effettuate
entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di
destinazione e con il trattamento economico stabiliti dal
medesimo articolo 168. L'incarico può essere rinnovato una
sola volta per un ulteriore periodo biennale, previo parere
della Commissione, e può essere revocato in qualsiasi momento
con provvedimento motivato del Ministro.
5. Il personale di cui al comma 4 del presente articolo
è aggiuntivo rispetto a quello del contingente di cui
all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni".
Art. 13.
(Modifica dell'articolo 15 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15 - (Funzioni del direttore d'Istituto). - 1.
Il direttore dell'Istituto e responsabile dello svolgimento
delle funzioni attribuite all'Istituto ai sensi dell'articolo
8. In particolare:
a) promuove la lingua, la cultura e la scienza
italiane nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e
multilaterali, anche attraverso lo studio e l'analisi della
realtà locale;
b) mantiene i rapporti con le istituzioni ed il
mondo della cultura dei Paesi di accreditamento;
c) progetta e realizza un piano di promozione
culturale corrispondente agli indirizzi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), ed alle linee programmatiche
concordate con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio
consolare da cui dipende, ai sensi dell'articolo 8, comma
2;
d) analizza la domanda di apprendimento della
lingua italiana e promuove il miglior utilizzo degli strumenti
disponibili per l'insegnamento della lingua italiana da parte
dell'Istituto stesso, nelle istituzioni scolastiche italiane e
nelle scuole ed università dei Paesi di accreditamento;
e) svolge una attività di diffusione del libro in
lingua italiana e di stimolo alle traduzioni di opere
italiane;
f) nelle sedi sprovviste di addetto scientifico e
tecnologico collabora con le rappresentanza diplomatica o
l'ufficio consolare da cui dipende per la realizzazione delle
attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di
collaborazione scientifico-tecnologica;
g) contribuisce, avvalendosi anche della
collaborazione dell'addetto scientifico e tecnologico, alla
realizzazione di iniziative e programmi di promozione della
conoscenza della scienza e tecnologia italiane;
h) favorisce l'utilizzo dei nuovi mezzi
multimediali e telematici per la promozione della lingua e
della cultura italiane;
i) ˆâ4nomina i membri dei Comitati di cui
all'articolo 9;
l) promuove la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale dell'Istituto;
m) partecipa alle conferenze generali indette
dalla amministrazione centrale e, su richiesta della stessa,
ad altre attività utili al raggiungimento della finalità di
cui all'articolo 8.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
comma 1, il direttore dell'Istituto:
a) predispone annualmente il programma delle
attività dell'Istituto;
b) provvede all'organizzazione dei servizi e alla
direzione del personale e, tenendo conto delle specifiche
competenze di ciascuno, assegna agli addetti scientifici e
tecnologici i settori di loro prevalente competenza;
c) predispone un rapporto annuale sull'attività
svolta, che invia alla Direzione generale per il tramite della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui
dipende;
d) predispone il bilancio preventivo e il
rendiconto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero,
tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da
cui dipende, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8,
comma 1;
e) provvede alla gestione finanziaria
dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in
dotazione, secondo criteri di economicità, efficienza ed
efficacia".
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 16 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16 - (Personale collocato fuori ruolo con
funzioni di lettore in servizio presso le università
straniere) - 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera
d), i direttori degli Istituti e gli addetti di cui
all'articolo 13, comma 3, si avvalgono, ove, necessario, della
collaborazione dei lettori italiani in servizio presso le
università straniere previsti dagli articoli da 639 a 676 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nel rispetto della normativa vigente.
2. Per realizzare il potenziamento della rete dei
lettori sono istituiti, nell'arco del triennio 2003-2005,
dieci nuovi lettorati presso le università straniere e
quindici conferimenti di incarichi per attività extra
accademiche a lettori già in servizio.
3. Alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio
consolare è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva per
consentire gli spostamenti dei lettori all'interno del Paese,
ai fini della realizzazione dei progetti loro affidati dalla
rappresentanza diplomatica stessa o dall'ufficio
consolare".
2. Per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 776.056 per
l'anno 2004 e di euro 786.056 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 17 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 è
sostituito dal seguente:
"Art. 17 - (Personale amministrativo e a contratto). -
1. Per lo svolgimento di compiti di natura
amministrativo-contabile, sono istituiti presso gli Istituti,
prioritariamente presso quelli diretti dal personale di cui
all'articolo 14, comma 4, della presente legge, secondo le
procedure previste per gli uffici all'estero dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, dieci posti in corrispondenza delle
funzioni proprie del personale appartenente ai ruoli del
Ministero non appartenente all'area della promozione
culturale.
2. Il contingente di impiegati a contratto di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è aumentato
nel triennio 2003-2005 di 100 unità, di cui 50 unità nel 2004
e 50 unità nel 2005.
3. Per specifiche esigenze e previa autorizzazione
della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da
cui dipendono, gli Istituti possono assumere, nei limiti della
propria disponibilità di bilancio, ulteriore personale a
contratto secondo la legge locale, reclutato anche tra le
categorie di cui al comma 4. I contratti stipulati per tale
finalità prevedono, anche ai sensi della legge locale, una
clausola espressa che esclude che il rapporto di dipendenza
con l'Istituto possa costituire titolo ai fini
dell'inquadramento nei ruoli del Ministero.
4. Per la realizzazione dei corsi di lingua italiana di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), gli Istituti
possono assumere, secondo la legge locale e nei limiti della
propria disponibilità di bilancio, personale a contratto
qualificato per l'insegnamento della lingua italiana come
lingua straniera, previa autorizzazione della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipendono. I
contratti stipulati per tale finalità prevedono, anche secondo
la legge locale, una clausola espressa che esclude che il
rapporto di dipendenza con l'Istituto possa costituire titolo
ai fini dell'inquadramento nei ruoli del Ministero".
2. Per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 2.883.500
per l'anno 2004 e di euro 4.521.000 a decorrere dall'anno
2005.
Art. 16.
(Modifiche all'articolo 20 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).
1. Alla rubrica dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, le parole: "della lingua e della cultura
italiane all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "della
cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero".
2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, è sostituito dal seguente:
"1. Per una più ampia promozione e diffusione della
cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero,
nonché del potenziamento delle necessarie attrezzature, anche
informatiche e telematiche, degli uffici all'estero sono
autorizzati a partire dall'anno 2004 gli ulteriori
stanziamenti a favore del Ministero di euro 1.967.500 per
l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno
2005".
3. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole:
"cattedre di lingua italiana" sono inserite le seguenti: "e di
altre discipline insegnate in lingua italiana" e le parole: "a
chi abbia" sono sostituite dalle seguenti: "a studenti delle
università e delle scuole secondarie superiori stranieri che
abbiano";
b) alla lettera b), dopo le parole: "docenti
di lingua italiana" sono inserite le seguenti: "e di
discipline insegnate in lingua italiana";
c) alla lettera c), dopo le parole: "serie
televisive" sono inserite le seguenti: "e di prodotti delle
nuove tecnologie quali cd-rom e siti web";
d) dopo la lettera c), sono aggiunte le
seguenti:
"c-bis) spese per l'organizzazione di seminari e
di convegni sulla lingua e sulla cultura italiane e
sull'editoria, ivi incluse le spese di soggiorno per docenti,
esperti e personalità della cultura;
c-ter) concessione, anche tramite fondazioni od
enti senza fini di lucro, di borse di studio a cittadini
stranieri o apolidi, nonché a cittadini italiani residenti
all'estero, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di
perfezionamento o di specializzazione, o per effettuare
ricerche di carattere scientifico, concessione di contributi
ad istituzioni ed organismi internazionali e ad enti italiani
per la realizzazione di dette finalità, e per attività
assistenziali a cittadini italiani che si recano all'estero
per motivi culturali o scientifici;
c-quater) concessioni di premi o di sussidi a
cittadini italiani che si recano all'estero allo scopo di
studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per
compiere ricerche; concessione di contributi a istituzioni od
organismi internazionali, o ad enti italiani, per le medesime
finalità;
c-quinquies) concessione di contributi per
l'effettuazione di scambi per la gioventù nel quadro degli
impegni internazionali, viaggi, soggiorno di stranieri in
Italia, di italiani all'estero, preparazione di programmi a
scopo sociale, organizzazione di seminari e di convegni per la
formazione di quadri giovanili;
c-sexies) concessione di contributi ad enti ed
associazioni per l'attuazione di manifestazioni
socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e
all'estero".
4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, è abrogato.
5. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, è sostituito dal seguente:
"5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabiliti i
criteri e le modalità per l'effettuazione delle attività di
cui al comma 2".
6. Per l'attuazione dell'articolo 20 della legge 22
dicembre 1990, n. 401, come modificato dal presente articolo,
è autorizzata la spesa di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di
euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 17.
(Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo
22-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).
1. L'articolo 22 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
sostituto dal seguente:
"Art. 22 - (Norme di rinvio). - 1. Per quanto non
espressamente previsto e regolato dalla presente legge per il
personale dell'area della promozione culturale si applicano le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni, e la normativa
contrattuale".
2. Dopo l'articolo 22 della legge 22 dicembre 1990, n.
401, è inserito il seguente:
"Art. 22-bis - (Norma transitoria). - 1. Il
personale, dipendente da altre amministrazioni dello Stato, da
università e da enti pubblici non economici, posto in
posizione di comando o fuori ruolo, che presta servizio presso
gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nonché il personale in servizio presso gli
Istituti ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è mantenuto in
servizio fino il completamento del biennio relativo
all'incarico ad esso conferito.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 7, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392".
Art. 18.
(Modifica all'articolo 23 della legge
22 dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
altresì abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 26 maggio
2000, n. 147".
2. Sono abrogati gli articoli 6, 10, 18 e 19 della legge
22 dicembre 1990, n. 401. Sono, altresì, abrogate le tabelle A
e B allegate alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 19.
(Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917).
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore degli Istituti italiani di cultura, a sostegno di
iniziative rientranti fra i compiti e le finalità ad essi
assegnati, per un ammontare complessivamente non superiore al
2 per cento del reddito di impresa dichiarato. Il Ministero
degli affari esteri comunica entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate
l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali da essi effettuate".
2. Le disposizioni di cui alla lettera c-duodecies)
del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2004.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 140.000 a decorrere dall'anno 2005.
Art. 20.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge pari a euro 9.707.060 per l'anno 2003, a euro 24.657.201
per l'anno 2004 e ad euro 32.223.918 a decorrere dall'anno
2005, si provvede, quanto a euro 9.707.060 per l'anno 2003
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, quanto a euro 24.657.201 per
l'anno 2004 e a euro 32.223.918 a decorrere dall'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 21.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.