XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4535




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge 22
dicembre 1990, n. 401).

        1. Il titolo della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente: "Riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero".
        2. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:

            a) Ministro: il Ministro degli affari esteri;

            b) Ministero: il Ministero degli affari esteri;

            c) Commissione: la Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero;

            d) direttore generale: il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

            e) Direzione generale: la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

            f) Istituti: gli Istituti italiani di cultura".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. (Finalità). - 1. La Repubblica promuove la conoscenza e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane e le valorizza quali componenti della politica estera, delle relazioni economiche internazionali del Paese, dei rapporti che legano l'Italia alle collettività italiane o di origine italiana, nonché dell'immagine e dell'identità del Paese.
        2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle singole amministrazioni dello Stato e delle regioni, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed assicura la coerenza complessiva delle attività di promozione culturale e scientifica verso l'estero svolte dalle amministrazioni pubbliche rispetto alle finalità ed ai contenuti della politica estera italiana nelle varie aree geografiche e nelle organizzazioni internazionali e comunitarie competenti per tali materie. Il Ministero cura l'attuazione di tali attività attraverso le sue strutture centrali nonché, all'estero, tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, gli Istituti e attraverso l'attività degli addetti scientifici e tecnologici.
        3. Il capo della rappresentanza diplomatica o consolare svolge all'estero le necessarie attività di coordinamento e di raccordo delle attività di promozione culturale e scientifica".


Art. 3.

(Modifica dell'articolo 3 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        
1. L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. (Funzioni del Ministro e del Ministero). - 1. Il Ministro:

            a) nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, definisce periodicamente, e con proiezione pluriennale, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali della politica di promozione della cultura italiana, di cooperazione universitaria e scientifica con l'estero e di promozione della lingua italiana all'estero;

            b) verifica periodicamente, in sede di Consiglio per gli affari internazionali, la coerenza con le linee generali di politica estera delle attività di promozione culturale e scientifica all'estero svolte dal Ministero ai sensi della presente legge, dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle autonomie locali;

            c) presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, tenuto conto del rapporto predisposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera q), che include anche l'indicazione delle attività svolte dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle autonomie locali.

        2. Il Ministero:

            a) svolge le attività negoziali, organizzative ed amministrative in Italia ed all'estero, necessarie al raggiungimento dei fini della presente legge, di intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le regioni e con le autonomie locali competenti;

            b) svolge attività di promozione della cultura italiana, di diffusione della lingua italiana e di cooperazione scientifica e tecnologica all'estero, avvalendosi dei mezzi di comunicazione nazionali ed internazionali, della rete diplomatica e consolare, degli Istituti e degli addetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo 9-bis;

            c) favorisce l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

            d) promuove l'utilizzo, in Italia ed all'estero, dei nuovi mezzi multimediali di comunicazione, ivi compreso l'insegnamento a distanza, per la promozione della lingua e della cultura italiane;

            e) coordina, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la politica di diffusione dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle università di altri Paesi, nonché negli Istituti, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nelle scuole internazionali;

            f) sostiene, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro ai sensi del comma 1, lettera e), e del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e) del presente coma, l'attività della Società Dante Alighieri in Italia ed all'estero ed utilizza i comitati della Società Dante Alighieri per la realizzazione delle proprie iniziative;

            g) favorisce lo sviluppo delle università, degli istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani, attraverso rapporti di collaborazione internazionale, in tutti i campi della scienza e della ricerca;

            h) favorisce e sostiene le missioni archeologiche e antropologiche italiane all'estero;

            i) favorisce, di intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo, i rapporti culturali con le comunità di origine italiana all'estero, sia attraverso l'insegnamento della lingua, sia mediante la promozione di attività e progetti di aggiornamento sulla vita culturale e sugli attuali sviluppi scientifici e tecnologici dell'Italia di oggi;

            l) favorisce la partecipazione, anche finanziaria, delle regioni e delle autonomie locali, nonché di associazioni, fondazioni, università, imprese pubbliche e soggetti privati alla realizzazione di iniziative pubbliche realizzate ai sensi della presente legge;

            m) valorizza presso l'opinione pubblica internazionale il contributo culturale dell'Italia, sia nella dimensione storica che nella produzione contemporanea, quale espressione dei valori fondamentali che ispirano la società italiana e che si riflettono nella politica estera del Paese;

            n) promuove la presenza italiana all'estero, anche mediante la valorizzazione della componente culturale dei beni, dei servizi e della tecnologia italiani.
        3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Ministero:

            a) negozia gli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione di concerto con le altre amministrazioni dello Stato, per le materie di rispettiva competenza, e con le regioni ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

            b) svolge l'attività istruttoria finalizzata alla istituzione ed alla soppressione di Istituti;

            c) svolge, nel rispetto delle scelte culturali degli Istituti, funzioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli Istituti stessi anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

            d) indice conferenze periodiche generali dei direttori degli Istituti e degli addetti scientifici e tecnologici, nonché conferenze per aree geografiche, dei direttori, del personale addetto degli Istituti e dei lettori;

            e) costituisce o partecipa a fondazioni ed associazioni pubbliche o private per la promozione della cultura italiana all'estero, ai sensi dell'articolo 26 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

            f) concede contributi finanziari a progetti di ricerca scientifica e tecnologica, a programmi di formazione al restauro realizzati all'estero da istituzioni italiane, nonché a missioni archeologiche ed antropologiche italiane all'estero, ivi compresi interventi di restauro e di conservazione del patrimonio archeologico;

            g) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e soggetti privati nel quadro delle finalità della presente legge;

            h) favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito Centro di documentazione e di una banca dati informatica, avvalendosi anche di prestazioni di servizi esterni all'amministrazione, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni e dei prodotti forniti da amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, regioni e autonomie locali, nonché di quelli eventualmente forniti da associazioni, fondazioni e soggetti privati;

            i) promuove, a favore del personale dell'area della promozione culturale, apposite iniziative di formazione, anche in ambito internazionale, dedicate ai settori della promozione, gestione e comunicazione di eventi ed attività internazionali;

            l) stipula convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, quando l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, o particolari iniziative richiedono competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

        4. Il Ministero, tramite la Direzione generale e gli Istituti, opera con apposite intese per la valorizzazione all'estero del patrimonio culturale delle regioni e delle autonomie locali".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.326.500 per l'anno 2004 e di euro 790.000 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 4.

(Modifica dell'articolo 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero). - 1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero.
        2. La Commissione:

            a) formula proposte al Ministro in merito alla definizione degli indirizzi programmatici della promozione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, nonché dello sviluppo della cooperazione culturale internazionale, programmandoli su base triennale;

            b) formula proposte relative a linee di indirizzo per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate dalla forte presenza delle comunità italiane;

            c) propone la realizzazione di grandi eventi culturali da attuare in collaborazione con altre amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche e private, ove competenti;

            d) promuove i rapporti con regioni, province, comuni, nonché con enti, università, fondazioni, associazioni ed imprese private, anche per individuare opportune forme di finanziamento per la realizzazione di attività e di eventi culturali all'estero;

            e) fornisce indicazioni in merito alle tematiche oggetto di conferenze periodiche generali e per aree geografiche, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d);

            f) esprime pareri su iniziative e programmi proposti alla Commissione da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti ed istituzioni pubblici, nonché da soggetti privati in materia di promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane;

            g) promuove l'istituzione di borse di studio, la cui assegnazione è disposta con decreto dirigenziale, a sostegno di giovani artisti italiani per la realizzazione all'estero di progetti formativi diretti alla diffusione della cultura italiana;

            h) propone il conferimento della Medaglia della Commissione nazionale, quale alto riconoscimento a personalità italiane che si sono distinte nella diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;

            i) promuove, mediante la formulazione di specifiche proposte al Ministro, la realizzazione, di intesa con istituzioni pubbliche e private, di iniziative pubblicitarie, anche multimediali, volte a diffondere informazioni sugli eventi culturali, miranti a valorizzare il patrimonio e la produzione culturale italiani;

            l) esprime pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Istituti proposte dalla Direzione generale, nonché sul loro svolgimento di funzione di coordinamento d'area;

            m) esprime pareri sulle nomine dei direttori degli Istituti, delle personalità di cui all'articolo 14, comma 4, e degli addetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo 9-bis;

            n) esprime pareri, ove richiesto, sui programmi culturali audiovisivi destinati alla diffusione all'estero;

            o) esprime pareri in merito all'attuazione delle finalità della presente legge;

            p) approfondisce e delibera su qualsiasi argomento attinente alla presente legge sottoposto dal presidente;

            q) trasmette annualmente al Ministro un rapporto sull'attività svolta, ai fini della presentazione della relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c)".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 13.000 per l'anno 2003 e di euro 10.600 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:


        "Art. 5. (Istituzione e composizione della Commissione). - 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni. Di essa fanno parte quattordici eminenti personalità del mondo culturale, accademico e scientifico e della comunicazione, di cui due designate dal Presidente del Consiglio dei ministri, una dal Ministro per le politiche comunitarie, due dal Ministro, due dal Ministro per i beni e le attività culturali, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tre individuate dal Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, nell'ambito di una rosa di cinque nominativi indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni".
            2. Fanno inoltre parte della Commissione:

            a) il segretario generale del Ministero, o un suo delegato;

                b) il direttore generale, il quale assicura il collegamento ed il coordinamento fra le attività della commissione e quelle della Direzione generale;

            c) il direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie;

            d) il direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

            e) il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

            f) un dirigente dell'area della promozione culturale, ed un funzionano della medesima area che abbia svolto l'incarico di direttore di Istituto, designati dal direttore generale;

            g) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

            h) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

            i) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, designati dal Ministro competente tra i direttori generali del Ministero competenti per materia;

            l) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designati dal Ministro competente;

            m) un componente designato dal Ministro per gli italiani nel mondo;

            n) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro competente;

            o) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, preposto al commercio con l'estero, designato dal Ministro competente;

            p) un rappresentante del Ministero della salute, designato dal Ministro competente;

            q) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, designato dal Ministro competente;

            r) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, designato dal Ministro competente;

            s) un rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane;

            t) un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero;

            u) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

            v) un rappresentante della Società Dante Alighieri;
            z) un responsabile di una fondazione bancaria, designato dall'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

            aa) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero;

            bb) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.


        3. La Commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato delegato. La Commissione adotta, entro sessanta giorni dalla sua istituzione, un regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo altresì la decadenza dei componenti che, senza giustificato motivo, si assentano per tre riunioni consecutive, ed elegge un ufficio di presidenza secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere uno o più vicepresidenti. La Commissione dispone di una segreteria tecnica, alle dipendenze dell'ufficio di presidenza, coordinata da un dirigente dell'area della promozione culturale, nell'ambito degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 5, numero 2), lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, ovvero da un funzionario diplomatico.
        4. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Commissione può invitare alle proprie sessioni, in qualità di osservatori o di membri associati, senza diritto di voto, personalità di elevato prestigio del mondo culturale, imprenditoriale, del lavoro, o personalità dotate di specifiche competenze, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, rappresentanti delle regioni, funzionari dell'area della promozione culturale, designati dalla stessa Direzione generale, rappresentanti del mondo accademico".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 22.160 per l'anno 2003 e di euro 66.480 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.
401).

        
1. L'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. (Istituti). - 1. Gli Istituti sono uffici all'estero del Ministero che agiscono per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla gestione espletate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), dal Ministero.
        2. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come incrementata dall'articolo 11, comma 1, gli Istituti sono dotati delle risorse umane e finanziarie e delle strutture, anche di natura informatica, necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 8. La gestione finanziaria degli Istituti è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.
        3. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per le materie di rispettiva competenza, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il medesimo regolamento sono disciplinate anche le modalità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo di trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti, un rendiconto consuntivo corredato di una relazione sull'attività svolta.
        4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono individuati, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, i posti di funzione dirigenziale in Italia e all'estero per le qualifiche dirigenziali relative all'area della promozione culturale.
        5. Il direttore generale assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
        6. Ad integrazione della loro dotazione gli Istituti possono, tra l'altro, essere destinatari:

            a) dei fondi previsti per l'organizzazione delle attività stabilite dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'organizzazione dei corsi di lingua e cultura di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della presente legge;

            b) di contributi e di finanziamenti da parte dell'Unione europea per la realizzazione di programmi compatibili con le finalità della presente legge;

            c) di contributi loro versati da parte di fondazioni, istituzioni ed imprese, sia pubbliche che private, ai fini del perseguimento delle loro finalità istituzionali;

            d) del corrispettivo di servizi prestati nell'ambito delle attività previste dalla presente legge in particolare per i corsi di lingua e di cultura italiane.

        7. Per specifiche attività di studio e di ricerca, o di promozione culturale, ivi incluso l'insegnamento della lingua e della cultura italiane, gli Istituti possono costituire nel loro ambito, previa autorizzazione ministeriale, e sentite le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari da cui dipendono, sezioni specializzate le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono posti a carico degli Istituti medesimi. Alle sezioni, ivi inclusa la Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, sono preposti funzionari dell'area della promozione culturale.
        8. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le esigenze degli Istituti interessati. Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3.
        9. Gli acquisti di beni e di servizi effettuati dagli Istituti non sono soggetti ad atti approvativi e autorizzativi. Le procedure relative ai suddetti acquisti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 9.671.900 per l'anno 2003 e di euro 10.838.990 a decorrere dall'anno 2004.


Art. 7.

(Modifica dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        
1. L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. (Compiti degli Istituti). - 1. Gli Istituti svolgono compiti di promozione e cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno sede, nonché, eventualmente, nei Paesi in cui si estende l'accreditamento della rappresentanza diplomatica dalla quale dipendono.
        2. Le linee programmatiche delle attività degli Istituti sono annualmente definite di intesa con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipendono, nel quadro degli indirizzi generali della politica culturale dell'Italia verso i Paesi di accreditamento dell'Istituto e nel rispetto dell'autonomia delle scelte culturali operate dall'Istituto medesimo.
        3. Nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto delle competenze delle altre pubbliche amministrazioni, gli Istituti:

            a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico dei Paesi di accreditamento e favoriscono il dialogo interculturale con attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;

            b) promuovono ed organizzano attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni italiani e locali, pubblici o privati, o con istituzioni culturali o scientifiche di altri Paesi presenti nei Paesi di accreditamento;

            c) promuovono la conoscenza del patrimonio e della produzione culturale e scientifica italiana attraverso i moderni mezzi di comunicazione di massa;

            d) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori di italiano presso le università dei Paesi di accreditamento, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo;

            e) organizzano corsi di italiano, avvalendosi anche della collaborazione di lettori di italiano inviati presso le università dei Paesi di accreditamento, nonché di insegnanti della Società Dante Alighieri;

            f) collaborano con università e consorzi universitari italiani ai fini del rilascio di certificazioni di competenza linguistica in italiano come lingua straniera;

            g) sostengono la diffusione del libro italiano e incoraggiano la traduzione di opere italiane nelle lingue locali;

            h) acquisiscono e diffondono documentazione e informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

            i) acquisiscono documentazione ed informazioni sulla vita e sulle istituzioni culturali locali;

            l) promuovono e favoriscono iniziative volte a mantenere e a rafforzare i rapporti culturali delle comunità italiane all'estero con l'Italia;
            m) assistono le iniziative di cooperazione interuniversitaria con l'Italia;

            n) assicurano collaborazione a studiosi e a studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

            o) forniscono assistenza alle missioni archeologiche italiane eventualmente operanti nel territorio di competenza;

            p) contribuiscono, in coordinamento con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari da cui dipendono, alla realizzazione di iniziative pubbliche e private a sostegno della presenza economica italiana all'estero, curandone gli aspetti specificamente culturali;

            q) stipulano convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni o soggetti privati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità della presente legge;

            r) svolgono ogni altra attività volta al raggiungimento delle finalità della presente legge".


Art. 8.

(Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo
9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dei Comitati fa, altresì, parte un rappresentante dell'ambasciata o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto".
        2. All'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. In caso di mancata istituzione dei Comitati il direttore dell'Istituto può costituire, previo parere favorevole delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari da cui l'Istituto dipende, appositi Comitati di consulenza, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorario".
        3. Dopo l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è inserito il seguente:

        "Art. 9-bis.. (Addetti scientifici e tecnologici). - 1. Gli addetti scientifici e tecnologici operano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolati, con competenza in uno o più Paesi di accreditamento, e presso le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali.
        2. L'attività degli addetti scientifici e tecnologici è finalizzata:

            a) a favorire il trasferimento di conoscenze scientifiche e di tecnologie a favore dei Paesi in via di sviluppo;

            b) sostenere l'industria italiana che opera nei settori ad alta tecnologia, ad acquisire informazioni di potenziale interesse in tale settore, nonché a promuovere forme di collaborazione industriale;

            c) a valorizzare il ruolo dei ricercatori italiani, anche favorendo i rapporti con la comunità scientifica in Italia;

            d) a sostenere lo sviluppo dei rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica con i Paesi o con le organizzazioni internazionali di accreditamento;

            e) a collaborare alla conclusione ed alla messa in opera degli accordi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e dei relativi protocolli esecutivi;

            f) a potenziare le capacità di previsione degli indirizzi scientifici e tecnologici al servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito internazionale;

            g) a diffondere la conoscenza all'estero della scienza e della tecnologia italiane, anche ai fini dell'esportazione della tecnologia italiana;

            h) a sostenere l'azione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca italiani in sede internazionale.

        3. Il capo della rappresentanza diplomatica o consolare da cui gli addetti scientifici e tecnologici dipendono, anche in coordinamento con l'Istituto, assicura la coerenza della loro azione con la politica dell'Italia verso i Paesi di accreditamento.
        4. Con decreto del Ministro sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli addetti scientifici e tecnologici.
            5. Gli incarichi degli addetti scientifici e tecnologici sono conferiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione, secondo le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
            6. In relazione alle esigenze di cui al presente articolo, il contingente di esperti di cui all'articolo 168, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di sette unità.
              7. Per l'esigenza della Direzione generale di dotarsi di specifiche competenze in materia scientifica, il Ministero può avvalersi, nelle forme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque".

        4. Per l'attuazione degli articoli 9 e 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificata dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 870.000 per l'anno 2004 e di euro 1.218.000 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 9.

(Modifica dell'articolo 11 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        
1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 11 - (Dotazioni organiche e trattamento economico del personale dell'area della promozione culturale). - 1. Per soddisfare le esigenze funzionali ed operative derivanti dall'attuazione della presente legge, le dotazioni organiche del personale dell'area della promozione culturale, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2000, sono incrementate, complessivamente, di 105 unità, di cui 55 unità nel 2004 e 50 unità nel 2005 per un onere complessivo a regime non eccedente euro 9.685.292.
            2. Alla ripartizione, nell'ambito delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2000, degli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con decreto del Ministro da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 5.117.575 per l'anno 2004 e di euro 9.685.292 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 10.

(Modifica dell'articolo 12 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12 - (Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale). - 1. L'accesso alla posizione economica C1 dell'area della promozione culturale avviene mediante procedura selettiva pubblica autorizzata ai sensi della normativa vigente.
            2. In considerazione della specificità professionale dell'area della promozione culturale, l'amministrazione riserva, nella prima procedura selettiva pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nei limiti della dotazione organica vigente del Ministero, un numero di posti non superiore al 30 per cento dei posti vacanti a favore del personale non dirigenziale in servizio nell'area della promozione culturale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni.
            3. Nel rispetto della normativa vigente, anche di natura contrattuale, il Ministero promuove, per il tramite dell'istituto diplomatico, corsi preparatori per i concorsi di cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario, nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione, di promozione ed organizzazione culturale anche in ambito internazionale.
            4. Con decreto del direttore generale per il personale, sentito il direttore generale, sono definiti i requisiti di ammissione, le materie, i programmi d'esame, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso all'area della promozione culturale, nonché la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione della graduatoria finale".


Art. 11.

(Modifica dell'articolo 13 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 13 - (Servizio all'estero e in Italia del personale dell'area della promozione culturale). - 1. Il personale dell'area della promozione culturale, per la natura delle funzioni attribuite e per la specificità delle competenze necessarie, appartiene ad appositi profili professionali del Ministero.
            2. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero presso gli Istituti con funzioni di direttore, di vicedirettore o di addetto, oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolati per le funzioni di cui al comma 3. I vicedirettori prestano servizio presso gli Istituti diretti dal personale di cui all'articolo 14, commi 1 e 4. In Italia, il personale dell'area della promozione culturale opera nell'ambito della Direzione generale. Per esigenze di servizio il predetto personale può essere destinato anche presso altri uffici dirigenziali generali del Ministero, nonché presso le altre amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, università, istituzioni culturali pubbliche ed enti di ricerca che svolgono attività connesse con le finalità della presente legge.
            3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nelle cui sedi di servizio non vi sono Istituti nell'ambito delle dotazioni di personale dell'area della promozione culturale, posti di organico della posizione economica C2 o C1 per l'esercizio delle funzioni proprie del personale dell'area della promozione culturale".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 12.

(Modifica dell'articolo 14 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n 401, e sostituito dal seguente:

        "Art. 14 - (Nomine ed incarichi del personale dell'area della promozione culturale). - 1. I direttori degli Istituti sono nominati fra il personale appartenente all'area della promozione culturale con qualifica dirigenziale per le sedi di livello dirigenziale, individuate con il regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ovvero, per le altre sedi, tra il personale appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3 o C2, come individuato nei relativi profili professionali.
            2. Nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia di trasferimenti, la nomina dei direttori degli Istituti è disposta, con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione.
        3. Nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, sono definiti le modalità di presentazione delle linee programmatiche delle attività che i direttori nominati intendono svolgere, i criteri e le modalità di valutazione e verifica dei risultati delle attività svolte dai dirigenti titolari degli Istituti di livello dirigenziale, nonché le modalità e le procedure per la valutazione dei funzionari con incarichi di direzione degli altri Istituti.
        4. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone dotate di capacità manageriale o di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione. Le nomine sono effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dal medesimo articolo 168. L'incarico può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore periodo biennale, previo parere della Commissione, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Ministro.
        5. Il personale di cui al comma 4 del presente articolo è aggiuntivo rispetto a quello del contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni".


Art. 13.

(Modifica dell'articolo 15 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 15 - (Funzioni del direttore d'Istituto). - 1. Il direttore dell'Istituto e responsabile dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Istituto ai sensi dell'articolo 8. In particolare:

            a) promuove la lingua, la cultura e la scienza italiane nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali, anche attraverso lo studio e l'analisi della realtà locale;

            b) mantiene i rapporti con le istituzioni ed il mondo della cultura dei Paesi di accreditamento;

            c) progetta e realizza un piano di promozione culturale corrispondente agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed alle linee programmatiche concordate con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipende, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

            d) analizza la domanda di apprendimento della lingua italiana e promuove il miglior utilizzo degli strumenti disponibili per l'insegnamento della lingua italiana da parte dell'Istituto stesso, nelle istituzioni scolastiche italiane e nelle scuole ed università dei Paesi di accreditamento;

            e) svolge una attività di diffusione del libro in lingua italiana e di stimolo alle traduzioni di opere italiane;

            f) nelle sedi sprovviste di addetto scientifico e tecnologico collabora con le rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipende per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di collaborazione scientifico-tecnologica;

            g) contribuisce, avvalendosi anche della collaborazione dell'addetto scientifico e tecnologico, alla realizzazione di iniziative e programmi di promozione della conoscenza della scienza e tecnologia italiane;

            h) favorisce l'utilizzo dei nuovi mezzi multimediali e telematici per la promozione della lingua e della cultura italiane;

            i) ˆâ4nomina i membri dei Comitati di cui all'articolo 9;
            l) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Istituto;

            m) partecipa alle conferenze generali indette dalla amministrazione centrale e, su richiesta della stessa, ad altre attività utili al raggiungimento della finalità di cui all'articolo 8.

        2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il direttore dell'Istituto:

            a) predispone annualmente il programma delle attività dell'Istituto;

            b) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti scientifici e tecnologici i settori di loro prevalente competenza;

              c) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione generale per il tramite della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende;

            d) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipende, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1;

            e) provvede alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia".


Art. 14.

(Modifica dell'articolo 16 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16 - (Personale collocato fuori ruolo con funzioni di lettore in servizio presso le università straniere) - 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), i direttori degli Istituti e gli addetti di cui all'articolo 13, comma 3, si avvalgono, ove, necessario, della collaborazione dei lettori italiani in servizio presso le università straniere previsti dagli articoli da 639 a 676 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto della normativa vigente.
        2. Per realizzare il potenziamento della rete dei lettori sono istituiti, nell'arco del triennio 2003-2005, dieci nuovi lettorati presso le università straniere e quindici conferimenti di incarichi per attività extra accademiche a lettori già in servizio.
        3. Alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva per consentire gli spostamenti dei lettori all'interno del Paese, ai fini della realizzazione dei progetti loro affidati dalla rappresentanza diplomatica stessa o dall'ufficio consolare".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 776.056 per l'anno 2004 e di euro 786.056 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 15.

(Modifica dell'articolo 17 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. L'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 è sostituito dal seguente:

        "Art. 17 - (Personale amministrativo e a contratto). - 1. Per lo svolgimento di compiti di natura amministrativo-contabile, sono istituiti presso gli Istituti, prioritariamente presso quelli diretti dal personale di cui all'articolo 14, comma 4, della presente legge, secondo le procedure previste per gli uffici all'estero dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dieci posti in corrispondenza delle funzioni proprie del personale appartenente ai ruoli del Ministero non appartenente all'area della promozione culturale.
        2. Il contingente di impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è aumentato nel triennio 2003-2005 di 100 unità, di cui 50 unità nel 2004 e 50 unità nel 2005.
        3. Per specifiche esigenze e previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipendono, gli Istituti possono assumere, nei limiti della propria disponibilità di bilancio, ulteriore personale a contratto secondo la legge locale, reclutato anche tra le categorie di cui al comma 4. I contratti stipulati per tale finalità prevedono, anche ai sensi della legge locale, una clausola espressa che esclude che il rapporto di dipendenza con l'Istituto possa costituire titolo ai fini dell'inquadramento nei ruoli del Ministero.
        4. Per la realizzazione dei corsi di lingua italiana di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), gli Istituti possono assumere, secondo la legge locale e nei limiti della propria disponibilità di bilancio, personale a contratto qualificato per l'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipendono. I contratti stipulati per tale finalità prevedono, anche secondo la legge locale, una clausola espressa che esclude che il rapporto di dipendenza con l'Istituto possa costituire titolo ai fini dell'inquadramento nei ruoli del Ministero".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 2.883.500 per l'anno 2004 e di euro 4.521.000 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 16.

(Modifiche all'articolo 20 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).

        1. Alla rubrica dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, le parole: "della lingua e della cultura italiane all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero".
        2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "1. Per una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, nonché del potenziamento delle necessarie attrezzature, anche informatiche e telematiche, degli uffici all'estero sono autorizzati a partire dall'anno 2004 gli ulteriori stanziamenti a favore del Ministero di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005".

        3. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: "cattedre di lingua italiana" sono inserite le seguenti: "e di altre discipline insegnate in lingua italiana" e le parole: "a chi abbia" sono sostituite dalle seguenti: "a studenti delle università e delle scuole secondarie superiori stranieri che abbiano";

            b) alla lettera b), dopo le parole: "docenti di lingua italiana" sono inserite le seguenti: "e di discipline insegnate in lingua italiana";

            c) alla lettera c), dopo le parole: "serie televisive" sono inserite le seguenti: "e di prodotti delle nuove tecnologie quali cd-rom e siti web";

            d) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

            "c-bis) spese per l'organizzazione di seminari e di convegni sulla lingua e sulla cultura italiane e sull'editoria, ivi incluse le spese di soggiorno per docenti, esperti e personalità della cultura;

                c-ter) concessione, anche tramite fondazioni od enti senza fini di lucro, di borse di studio a cittadini stranieri o apolidi, nonché a cittadini italiani residenti all'estero, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico, concessione di contributi ad istituzioni ed organismi internazionali e ad enti italiani per la realizzazione di dette finalità, e per attività assistenziali a cittadini italiani che si recano all'estero per motivi culturali o scientifici;

                c-quater) concessioni di premi o di sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero allo scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per compiere ricerche; concessione di contributi a istituzioni od organismi internazionali, o ad enti italiani, per le medesime finalità;

                c-quinquies) concessione di contributi per l'effettuazione di scambi per la gioventù nel quadro degli impegni internazionali, viaggi, soggiorno di stranieri in Italia, di italiani all'estero, preparazione di programmi a scopo sociale, organizzazione di seminari e di convegni per la formazione di quadri giovanili;

                c-sexies) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'attuazione di manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e all'estero".

        4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è abrogato.
        5. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle attività di cui al comma 2".

        6. Per l'attuazione dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005.

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo
22-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

        
1. L'articolo 22 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituto dal seguente:

        "Art. 22 - (Norme di rinvio). - 1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge per il personale dell'area della promozione culturale si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e la normativa contrattuale".

        2. Dopo l'articolo 22 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è inserito il seguente:

        "Art. 22-bis - (Norma transitoria). - 1. Il personale, dipendente da altre amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, posto in posizione di comando o fuori ruolo, che presta servizio presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché il personale in servizio presso gli Istituti ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è mantenuto in servizio fino il completamento del biennio relativo all'incarico ad esso conferito.
        2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392".


Art. 18.

(Modifica all'articolo 23 della legge
22 dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).

        
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 26 maggio 2000, n. 147".
        2. Sono abrogati gli articoli 6, 10, 18 e 19 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Sono, altresì, abrogate le tabelle A e B allegate alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.


Art. 19.

(Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917).

        1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore degli Istituti italiani di cultura, a sostegno di iniziative rientranti fra i compiti e le finalità ad essi assegnati, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato. Il Ministero degli affari esteri comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate".

        2. Le disposizioni di cui alla lettera c-duodecies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
        3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 140.000 a decorrere dall'anno 2005.


Art. 20.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a euro 9.707.060 per l'anno 2003, a euro 24.657.201 per l'anno 2004 e ad euro 32.223.918 a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a euro 9.707.060 per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 24.657.201 per l'anno 2004 e a euro 32.223.918 a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 21.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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