XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4515
RELAZIONE TECNICA
(Aarticolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 1.
Comma 1. - La norma prevede, analogamente agli anni
precedenti (da ultimo articolo 41, comma 1, della legge n.
289 del 2002), che possono essere disposte proroghe, non oltre
il 31 dicembre 2004, di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già
previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla
normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti
trattamenti che devono essere definiti in specifici accordi
intervenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2004.
Gli oneri relativi agli interventi previsti sono posti a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nel limite della
complessiva spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 milioni di
euro per l'anno 2003 e 235 milioni di euro per l'anno 2004.
Ai fini della copertura, i 75 milioni di euro relativi
all'esercizio finanziario 2003 derivano dalla minore spesa a
seguito dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, primo
periodo, della legge n. 289 del 2002. Infatti, a fronte di una
previsione di spesa pari a 296.433.539 euro, i decreti di
concessione dei trattamenti risultano pari a 216.433.539 euro,
con conseguente disponibilità di 80 milioni di euro. A valere
su dette risorse disponibili trova copertura l'intervento per
75 milioni di euro relativo all'anno 2003.
Per l'anno 2004, a fronte degli oneri pari a 235 milioni
di euro, il Fondo presenta le occorrenti disponibilità.
Comma 2. - La norma prevede ipotesi di decadenza
dal diritto agli ammortizzatori sociali nel caso di rifiuto da
parte dei lavoratori di essere avviati al lavoro, o di
partecipare a corsi di riqualificazione o ad attività di
pubblica utilità.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Comma 3. - La norma è diretta a risolvere alcune
difficoltà riscontratesi per l'accesso alla mobilità da parte
dei lavoratori del petrolchimico di Gela. Non risultando
modificato l'originario numero dei beneficiari, la
disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo 2.
La norma prevede la destinazione di un importo aggiuntivo
di 3 milioni di euro, a valere sull'esercizio finanziario
2003, per interventi in materia di formazione professionale,
diretti alla riqualificazione strutturale del sistema
formativo.
L'intervento previsto è effettuato anch'esso nell'ambito
del Fondo per l'occupazione, che, come evidenziato con
riferimento all'articolo 1, comma 1, presenta le necessarie
disponibilità.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.
Art. 1. - (Interventi relativi a situazioni di crisi
aziendale).- 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende,
già operanti in aree nelle quali siano stati attivati
strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di
lavori presso unità produttive di imprese del settore
petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300
lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29
marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti
nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità,
stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di
trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità,
e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai
quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di
mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti
per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del
primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti
con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attività.
(omissis).