XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4515




RELAZIONE TECNICA

(Aarticolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


Articolo 1.

              Comma 1. - La norma prevede, analogamente agli anni precedenti (da ultimo articolo 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002), che possono essere disposte proroghe, non oltre il 31 dicembre 2004, di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti che devono essere definiti in specifici accordi intervenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2004.
          Gli oneri relativi agli interventi previsti sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nel limite della complessiva spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2003 e 235 milioni di euro per l'anno 2004.
          Ai fini della copertura, i 75 milioni di euro relativi all'esercizio finanziario 2003 derivano dalla minore spesa a seguito dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, primo periodo, della legge n. 289 del 2002. Infatti, a fronte di una previsione di spesa pari a 296.433.539 euro, i decreti di concessione dei trattamenti risultano pari a 216.433.539 euro, con conseguente disponibilità di 80 milioni di euro. A valere su dette risorse disponibili trova copertura l'intervento per 75 milioni di euro relativo all'anno 2003.
          Per l'anno 2004, a fronte degli oneri pari a 235 milioni di euro, il Fondo presenta le occorrenti disponibilità.

              Comma 2. - La norma prevede ipotesi di decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali nel caso di rifiuto da parte dei lavoratori di essere avviati al lavoro, o di partecipare a corsi di riqualificazione o ad attività di pubblica utilità.
          La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

              Comma 3. - La norma è diretta a risolvere alcune difficoltà riscontratesi per l'accesso alla mobilità da parte dei lavoratori del petrolchimico di Gela. Non risultando modificato l'originario numero dei beneficiari, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 2.

          La norma prevede la destinazione di un importo aggiuntivo di 3 milioni di euro, a valere sull'esercizio finanziario 2003, per interventi in materia di formazione professionale, diretti alla riqualificazione strutturale del sistema formativo.
          L'intervento previsto è effettuato anch'esso nell'ambito del Fondo per l'occupazione, che, come evidenziato con riferimento all'articolo 1, comma 1, presenta le necessarie disponibilità.



ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


          Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.

          Art. 1. - (Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).- 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

(omissis).




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