XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4515
Onorevoli Deputati! - Il comma 1 dell'articolo 1 consente
di prorogare fino al 31 dicembre 2004 i trattamenti di
sostegno al reddito già concessi nel 2003 o di concedere nuovi
trattamenti in deroga alla normativa vigente in materia.
La gravità di alcune situazioni aziendali, di aree
territoriali o di settori produttivi - situazioni che hanno
già comportato la sospensione dei lavoratori dall'attività
senza copertura di ammortizzatori sociali - rende infatti
indifferibile un intervento legislativo immediatamente
produttivo di effetti. La necessità di proroghe senza
soluzione di continuità è motivata anche dall'esigenza di
evitare l'interruzione di processi di risanamento aziendale o
di reindustrializzazione.
L'ammontare massimo complessivo (310 milioni di euro)
viene ripartito in 75 milioni di euro sulla competenza 2003 ed
in 235 milioni di euro sulla competenza 2004.
Al fine di razionalizzare la spesa e di incentivare la
formazione professionale e il reimpiego dei lavoratori, ove
possibile, evitando un utilizzo distorto della disposizione,
con il comma 2 è stato introdotto un regime sanzionatorio per
i lavoratori, destinatari di ammortizzatori sociali o di
sussidi collegati allo stato di disoccupazione, lavoratori
socialmente utili, che rifiutino formazione professionale,
occasioni di lavoro, lavori di pubblica utilità. In
particolare si sottolinea che è indispensabile il riferimento
al: "trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego",
per non vanificare la norma sulla mobilità lunga e tutti gli
accordi di mobilità ordinaria finalizzata al pensionamento
(FIAT, Telecom, eccetera).
Il comma 3 dell'articolo 1 consente di risolvere alcune
difficoltà riscontratesi per l'accesso alla mobilità da parte
dei lavoratori del petrolchimico di Gela. La copertura
finanziaria della norma è gia prevista nell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. Il bacino
dei beneficiari della norma non è infatti mutato rispetto alle
originarie previsioni.
L'articolo 2 è rivolto alla riqualificazione strutturale
del sistema formativo, con interventi che riguarderanno la
creazione di nuovi modelli didattici, metodologici e
organizzativi, il potenziamento dei percorsi di formazione per
i docenti, la promozione delle misure di orientamento.
Il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge
14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione
professionale, è già stato previsto dall'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 52, comma
19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 47
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il reiterarsi dei
finanziamenti in materia dimostra come il potenziamento della
formazione professionale sia un elemento indispensabile per
ogni intervento relativo agli ammortizzatori sociali e alla
razionalizzazione dell'utilizzo degli ammortizzatori
medesimi.