XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4515




        Onorevoli Deputati! - Il comma 1 dell'articolo 1 consente di prorogare fino al 31 dicembre 2004 i trattamenti di sostegno al reddito già concessi nel 2003 o di concedere nuovi trattamenti in deroga alla normativa vigente in materia.
        La gravità di alcune situazioni aziendali, di aree territoriali o di settori produttivi - situazioni che hanno già comportato la sospensione dei lavoratori dall'attività senza copertura di ammortizzatori sociali - rende infatti indifferibile un intervento legislativo immediatamente produttivo di effetti. La necessità di proroghe senza soluzione di continuità è motivata anche dall'esigenza di evitare l'interruzione di processi di risanamento aziendale o di reindustrializzazione.
        L'ammontare massimo complessivo (310 milioni di euro) viene ripartito in 75 milioni di euro sulla competenza 2003 ed in 235 milioni di euro sulla competenza 2004.
        Al fine di razionalizzare la spesa e di incentivare la formazione professionale e il reimpiego dei lavoratori, ove possibile, evitando un utilizzo distorto della disposizione, con il comma 2 è stato introdotto un regime sanzionatorio per i lavoratori, destinatari di ammortizzatori sociali o di sussidi collegati allo stato di disoccupazione, lavoratori socialmente utili, che rifiutino formazione professionale, occasioni di lavoro, lavori di pubblica utilità. In particolare si sottolinea che è indispensabile il riferimento al: "trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego", per non vanificare la norma sulla mobilità lunga e tutti gli accordi di mobilità ordinaria finalizzata al pensionamento (FIAT, Telecom, eccetera).
        Il comma 3 dell'articolo 1 consente di risolvere alcune difficoltà riscontratesi per l'accesso alla mobilità da parte dei lavoratori del petrolchimico di Gela. La copertura finanziaria della norma è gia prevista nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. Il bacino dei beneficiari della norma non è infatti mutato rispetto alle originarie previsioni.
        L'articolo 2 è rivolto alla riqualificazione strutturale del sistema formativo, con interventi che riguarderanno la creazione di nuovi modelli didattici, metodologici e organizzativi, il potenziamento dei percorsi di formazione per i docenti, la promozione delle misure di orientamento.
        Il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale, è già stato previsto dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'articolo 52, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il reiterarsi dei finanziamenti in materia dimostra come il potenziamento della formazione professionale sia un elemento indispensabile per ogni intervento relativo agli ammortizzatori sociali e alla razionalizzazione dell'utilizzo degli ammortizzatori medesimi.




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