XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4653-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4653;
rilevato che il provvedimento presenta carattere
eterogeneo e che le disposizioni in esso contenute incidono su
numerosi e distinti settori dell'ordinamento, risultando
unificate dalla finalità di prorogare o differire termini
legislativamente previsti;
rilevato, altresì, che talune disposizioni hanno una
diversa natura e finalità rispetto a quella di cui si è detto
(ad esempio, all'articolo 8, relativo alla proroga della
durata in carica di componenti di taluni comitati per l'albo
degli autotrasportatori);
rilevato inoltre che alcuni articoli, anche a seguito
delle modifiche introdotte dal Senato, presentano contenuti
talvolta eterogenei e non pienamente corrispondenti rispetto a
quanto recato nelle rispettive rubriche;
rilevato che in taluni casi le proroghe previste dal
decreto fanno seguito ad analoghe disposizioni già introdotte
facendo ricorso allo stesso strumento normativo (ad esempio,
l'articolo 3 proroga un termine che era già stato oggetto di
una proroga di due anni da parte del decreto legislativo 20
settembre 1999, n. 354, e successivamente ulteriormente
prorogato di un anno dal decreto legge n. 390 del 2001);
constatato che in alcuni casi il richiamo a precedenti
atti normativi che dispongono ulteriori proroghe rendono
difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni
finali;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 4, si sopprima la disposizione che proroga
il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al
comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34: al
riguardo, si evidenzia che la legge quadro in materia di
lavori pubblici n. 109 del 1994, all'articolo 8, comma 4,
lettera g), come modificato dalla legge n. 166 del 2002,
demanda al citato regolamento di "delegificazione" le modalità
di verifica della qualificazione, stabilendo altresì che la
"durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni,
con verifica entro il terzo anno";
all'articolo 20 e all'articolo 20-bis, si
sopprima la proroga dei termini contenuti nei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri contenenti dichiarazioni
di stato di emergenza per alcune zone del Paese, considerando,
in particolare, che i termini del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002 sono
stati già
prorogati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 3 luglio 2003: l'articolo 5 della legge n.
225 del 1992, prevede infatti, al comma 1, che, "al
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri (...) delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti";
all'articolo 21 si specifichi la disposizione normativa
contenente il termine che si intende prorogare. Al riguardo,
si osserva che "il termine del 31 dicembre 2003 relativo
all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo,
stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione
del relativo decreto interministeriale" non è recato
dall'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, né quest'ultima
norma prevede un'approvazione formale da parte del CIPE degli
atti aggiuntivi alla convenzione;
all'articolo 23, comma 2, si chiarisca la disciplina
applicabile per le impugnazioni dei provvedimenti in materia
di invalidità civile nel periodo intercorrente tra l'entrata
in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevedeva
l'immediata applicabilità della nuova disciplina, e l'entrata
in vigore del decreto-legge in esame, che differisce
l'efficacia di tale nuova disciplina; si rileva, peraltro che
la formulazione del testo appare impropria dal punto di vista
della tecnica legislativa, dal momento che tale "differimento
di efficacia" fa riferimento ad una norma già in vigore;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva altresì
quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 10 dovrebbe valutarsi l'opportunità:
di una riformulazione volta ad eliminare il
riferimento all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo
n. 22 del 1997: la norma, infatti, prevede il differimento
della "decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48,
comma 2, e 51, comma 6-ter", del decreto legislativo n.
22 del 1997. In particolare, il citato articolo 48, comma 2,
non reca alcun termine di adempimento, mentre un termine è
fissato solo all'articolo 51, comma 6-ter, che fissa
sanzioni a carico dei soggetti indicati nell'articolo 48,
comma 2;
di riformulare la parte della disposizione ove si
prevede il differimento della decorrenza delle "sanzioni
previste dall'articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e
6-quinquies". Al riguardo si osserva infatti che il
comma 6-quinquies prevede il versamento di un contributo
a carico dei soggetti indicati nell'articolo 48, comma 2,
stabilendo sanzioni per il solo caso di mancato versamento:
andrebbe pertanto chiarito se il "differimento" riguarda
l'imposizione dell'obbligo ovvero soltanto
l'applicazione delle sanzioni, ferma restando la possibilità
di richiedere il versamento del contributo ivi previsto;
all'articolo 15, che differisce il termine di "entrata
in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326", dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire
l'espressione "a non prima dell'approvazione delle
disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione
europea"; peraltro, si evidenzia che la disposizione in
questione è già entrata in vigore il 26 novembre 2003;
all'articolo 18, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
specificare il coordinamento tra la proroga del termine
(stabilito dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96) per la presentazione delle
istanze per la definizione transattiva delle controversie
relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza
dell'ex Agensud ed il termine (stabilito dal successivo comma
3) di sospensione dei giudizi pendenti, che rimane invece
fissato al 30 novembre 2002. Al riguardo, si evidenzia,
infatti, che la norma che sospende fino al 30 novembre 2002 i
termini relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase
esecutiva trova la sua ragione di essere proprio in relazione
alla possibilità di una definizione transattiva delle
controversie;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 16 andrebbe valutata l'opportunità di
specificare il rapporto tra la proroga delle disposizioni, ivi
contenuta, e la previsione - contenuta nello stesso articolo -
che tale proroga sia "in armonia con le disposizioni recate in
materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza
pubblica".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la
materia finanziaria, il disegno di legge C. 4653, approvato
dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 355 del 2003,
recante proroga di termini contenuti in disposizioni
legislative;
considerata l'esigenza di consentire ai contribuenti di
valutare adeguatamente l'opportunità di aderire ai nuovi
strumenti in materia di concordato tributario introdotti da
recenti interventi legislativi;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad introdurre nel
provvedimento una specifica disposizione volta a prorogare dal
16 marzo 2004 al 30 aprile 2004 il termine per la
presentazione dell'istanza di adesione al concordato
preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del
2003.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4653, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative", approvato dal Senato;
ritenute condivisibili, nelle linee generali, le
disposizioni di proroga e differimento di termini contenute
nel provvedimento;
considerata in particolare la rilevanza, per le materie
di competenza della VIII Commissione, delle disposizioni di
cui all'articolo 4, in tema di validità delle attestazioni
rilasciate alle imprese di costruzione dalle SOA; all'articolo
10, che differisce la decorrenza di alcuni obblighi e sanzioni
previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con
riferimento all'adesione al consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene (POLIECO); all'articolo 21, che
dispone il differimento del termine relativo all'approvazione
da parte del CIPE del VI atto aggiuntivo stipulato con l'ANAS
e all'emanazione del relativo decreto interministeriale;
all'articolo 23-sexies, che prevede il differimento del
termine di validità delle modifiche recate, dall'articolo 23
della legge comunitaria 2003, alla normativa sul trattamento
delle terre e rocce di scavo contenuta nella legge 21 dicembre
2001, n. 443;
segnalata, in proposito, l'opportunità che il
differimento del termine di cui all'articolo 4 sia al più
presto accompagnato anche dalla definitiva emanazione del
regolamento di modifica ed integrazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sul cui schema la
VIII Commissione ha espresso il parere di competenza già nel
dicembre 2003;
rilevato che, all'articolo 10, la disposizione
sembrerebbe configurare una sanatoria, più che una vera e
propria proroga di termini, creando potenziali situazioni di
disparità tra le aziende interessate all'adesione al
POLIECO;
considerato che il Governo ha presentato alla
Commissione di merito l'emendamento 21.1, con il quale si
prospetta un intervento
normativo volto a regolare il rinnovo dei criteri di
determinazione delle tariffe autostradali, in modo da tener
conto non solo degli investimenti realizzati, ma anche dei
nuovi investimenti previsti dagli atti convenzionali,
garantendo l'adeguamento delle tariffe anche durante il
periodo di realizzazione delle opere;
segnalata, inoltre, l'esigenza che sia evitato il
continuo ricorso a proroghe di termini in relazione a
provvedimenti ormai molto risalenti, quali ad esempio quelli
relativi agli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici
del novembre 1980 e del febbraio 1981 in alcune aree di
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia;
condiviso, infine, lo spirito della proroga contenuta
all'articolo 23-sexies, che consente di dare certezza
agli operatori del settore nell'applicazione della nuova
normativa in materia di terre e rocce di scavo;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di integrare le disposizioni di proroga
ivi previste con ulteriori norme di carattere interpretativo
che, nel promuovere, anche per ragioni di compatibilità con la
normativa comunitaria, una transizione dal regime di
obbligatorietà a quello di volontarietà per l'adesione al
POLIECO, consentano tuttavia di individuare soluzioni il più
possibile graduali e condivise, anche mediante il
raggiungimento di un eventuale accordo tra il consorzio e il
sistema delle organizzazioni imprenditoriali;
b) con riferimento all'articolo 21 e, in
particolare, alle modifiche prospettate dall'emendamento 21.1
presentato dal Governo presso la I Commissione, siano tenuti
in considerazione i seguenti principi:
1) in via generale, si osserva che la disciplina
della materia dell'adeguamento delle tariffe autostradali
sarebbe tradizionalmente rimessa ad atti di natura
amministrativa, tenuto anche conto che il CIPE è il soggetto
che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992,
dovrebbe fissare i criteri di determinazione delle tariffe
medesime;
2) occorre tuttavia non ritardare ulteriormente il
piano di investimenti sulla rete autostradale nazionale, per
cui la forzatura dello strumento normativo può essere accolta
come elemento di accelerazione della condivisibile riforma del
meccanismo che collega l'adeguamento delle tariffe
autostradali alla realizzazione di un piano di
investimenti;
3) occorre, inoltre, che l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 21 avvenga nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori
pubblici e non comporti una proroga di fatto delle concessioni
in essere;
4) andrebbe altresì valutata, per evitare
appesantimenti burocratici, la possibilità di omogeneizzare,
per i diversi concessionari, le procedure amministrative e i
concerti ministeriali per l'approvazione delle modifiche alle
convenzioni vigenti, eventualmente eliminando anche il previo
parere del CIPE;
5) infine, in relazione ai meccanismi di adeguamento
tariffario, si dovrebbe evitare che eventuali fattori esterni
"di blocco" dello stato di avanzamento dei lavori di
realizzazione degli investimenti possano creare situazioni di
disparità o disequilibrio tra diversi concessionari
autostradali, producendo altresì effetti di rallentamento nel
completamento delle opere.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge n. 355 del 2003 recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative (C. 4653),
preso atto che le proroghe disposte dal decreto-legge
in esame - per le parti di competenza della IX Commissione -
sono sostanzialmente volte a consentire l'adozione dei
provvedimenti di attuazione delle relative disposizioni
legislative ed il completamento delle procedure previste in
sede comunitaria,
tenuto conto che l'articolo 22, nel prorogare di un
anno il periodo durante il quale i servizi ferroviari di
interesse regionale e locale che non sono in concessione alla
società Ferrovie dello Stato Spa e per i quali non sia stato
ancora raggiunto un determinato rapporto minimo tra ricavi e
costi restano affidati alle società che ne sono attualmente
concessionarie, specifica espressamente che tale disposizione
non si applica, in ogni caso, ai servizi automobilistici
integrativi,
sottolineato che nella relazione di accompagnamento al
provvedimento si specifica che l'esclusione dei servizi
automobilistici integrativi è conseguente alla necessità di
evitare che la disposizione di proroga rientri nel campo di
applicazione dei rilievi svolti in sede comunitaria, che
investono gli affidamenti concernenti i servizi
automobilistici,
rilevato peraltro come l'articolo 23, comma
3-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31
dicembre 2004 il regime transitorio in base al quale le
regioni possono mantenere in capo alle società che ne sono
attualmente concessionarie gli affidamenti per lo svolgimento
dei servizi di trasporto automobilistici,
richiamato poi il contenuto dell'ordine del giorno
accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge
finanziaria per il 2004 relativo agli investimenti nel settore
aeroportuale,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) occorre valutare attentamente se il comma
3-bis dell'articolo 23, introdotto dal Senato, sia
coerente rispetto ai rilievi comunitari in materia che hanno
indotto il Governo ad escludere, all'articolo 22, i servizi
automobilistici ausiliari dalla disposizione di proroga ivi
prevista per i servizi ferroviari;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di intervenire nell'ambito del provvedimento in esame al fine
di risolvere la carenza di finanziamenti in favore dell'ENAC
per l'attuazione del piano di ammodernamento di 23 aeroporti
nazionali per cui vi è la necessità di un finanziamento di
circa 44 milioni di euro annui a fronte dell'attuale copertura
finanziaria prevista dalla legge n. 350 del 2003 pari a 7
milioni di euro annui;
c) all'articolo 23, comma 1, appare opportuno
modificare la dotazione finanziaria prevista nei termini
stabiliti dal decreto-legge nel testo trasmesso al Senato.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 4653, di conversione
del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;
rilevato che il provvedimento reca una pluralità di
disposizioni, accomunate dalla finalità di prevedere la
proroga e il differimento di termini previsti da disposizioni
legislative;
considerato che, per gli effetti che sono suscettibili
di determinare su taluni settori produttivi nazionali,
interessano in particolare gli ambiti di competenza della
Commissione le disposizioni recate dagli articoli 2, 9, 10,
13, 14 e 23-bis;
rilevato che il passaggio delle funzioni e dei compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni in materia di sviluppo
economico ed attività produttive, in assenza di una adeguata
corrispondente dotazione di risorse finanziarie, rischia di
determinare effetti negativi sul tessuto produttivo e sul
sistema delle imprese;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
andrebbe valutata l'adeguatezza dei termini previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, al fine di assicurare il miglior svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti alle regioni
in materia di sviluppo economico ed attività produttive.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 23-bis relativo alle opere fognarie
a Venezia, il termine del 31 dicembre 2004 sia differito al 31
dicembre 2005;
e la seguente osservazione:
all'articolo 23-quater, valuti la Commissione
l'opportunità di abbreviare la proroga per l'emazione del
regolamento interno delle società cooperative al 31 dicembre
2004.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge C. 4653 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative" (approvato dal
Senato)
premesso che:
l'articolo 16, che proroga il termine di cui
all'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 sul
ricorso a misure di copertura degli organici di infermiere e
tecnico sanitario di radiologia medica alternative a quelle
per pubblico concorso, testimonia il permeare di una
situazione di carenza endemica di personale
infermieristico;
anche se tali misure rappresentano una deroga al
principio della selezione per pubblico concorso tuttora
operante nell'amministrazione sanitaria, vi è l'esigenza
prioritaria di offrire adeguate garanzie ai cittadini
nell'accesso alle prestazioni sanitarie, con particolare
riguardo agli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e
di promozione di sistemi di assistenza più efficienti;
l'adozione dei suddetti meccanismi alternativi di
copertura degli organici non incide sulle spese correnti a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che il
decreto legge n. 402 del 2001 prevede in maniera esplicita
come vincolo finanziario il limite di disponibilità di risorse
derivante dalle vacanze di organico ricomprese nella
programmazione triennale;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione Europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 355/2003 recante proroga termini previsti da
disposizioni legislative (C. 4653 Governo, approvato dal
Senato);
rilevato che il contenuto dei provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.