XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4653-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4653;

              rilevato che il provvedimento presenta carattere eterogeneo e che le disposizioni in esso contenute incidono su numerosi e distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti;

              rilevato, altresì, che talune disposizioni hanno una diversa natura e finalità rispetto a quella di cui si è detto (ad esempio, all'articolo 8, relativo alla proroga della durata in carica di componenti di taluni comitati per l'albo degli autotrasportatori);

              rilevato inoltre che alcuni articoli, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, presentano contenuti talvolta eterogenei e non pienamente corrispondenti rispetto a quanto recato nelle rispettive rubriche;

              rilevato che in taluni casi le proroghe previste dal decreto fanno seguito ad analoghe disposizioni già introdotte facendo ricorso allo stesso strumento normativo (ad esempio, l'articolo 3 proroga un termine che era già stato oggetto di una proroga di due anni da parte del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successivamente ulteriormente prorogato di un anno dal decreto legge n. 390 del 2001);

              constatato che in alcuni casi il richiamo a precedenti atti normativi che dispongono ulteriori proroghe rendono difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni finali;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 4, si sopprima la disposizione che proroga il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34: al riguardo, si evidenzia che la legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994, all'articolo 8, comma 4, lettera g), come modificato dalla legge n. 166 del 2002, demanda al citato regolamento di "delegificazione" le modalità di verifica della qualificazione, stabilendo altresì che la "durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno";

              all'articolo 20 e all'articolo 20-bis, si sopprima la proroga dei termini contenuti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti dichiarazioni di stato di emergenza per alcune zone del Paese, considerando, in particolare, che i termini del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002 sono stati già prorogati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 luglio 2003: l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, prevede infatti, al comma 1, che, "al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (...) delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti";

              all'articolo 21 si specifichi la disposizione normativa contenente il termine che si intende prorogare. Al riguardo, si osserva che "il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale" non è recato dall'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, né quest'ultima norma prevede un'approvazione formale da parte del CIPE degli atti aggiuntivi alla convenzione;

              all'articolo 23, comma 2, si chiarisca la disciplina applicabile per le impugnazioni dei provvedimenti in materia di invalidità civile nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevedeva l'immediata applicabilità della nuova disciplina, e l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che differisce l'efficacia di tale nuova disciplina; si rileva, peraltro che la formulazione del testo appare impropria dal punto di vista della tecnica legislativa, dal momento che tale "differimento di efficacia" fa riferimento ad una norma già in vigore;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 10 dovrebbe valutarsi l'opportunità:

                di una riformulazione volta ad eliminare il riferimento all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997: la norma, infatti, prevede il differimento della "decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter", del decreto legislativo n. 22 del 1997. In particolare, il citato articolo 48, comma 2, non reca alcun termine di adempimento, mentre un termine è fissato solo all'articolo 51, comma 6-ter, che fissa sanzioni a carico dei soggetti indicati nell'articolo 48, comma 2;

                di riformulare la parte della disposizione ove si prevede il differimento della decorrenza delle "sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies". Al riguardo si osserva infatti che il comma 6-quinquies prevede il versamento di un contributo a carico dei soggetti indicati nell'articolo 48, comma 2, stabilendo sanzioni per il solo caso di mancato versamento: andrebbe pertanto chiarito se il "differimento" riguarda l'imposizione dell'obbligo ovvero soltanto l'applicazione delle sanzioni, ferma restando la possibilità di richiedere il versamento del contributo ivi previsto;

              all'articolo 15, che differisce il termine di "entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'espressione "a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea"; peraltro, si evidenzia che la disposizione in questione è già entrata in vigore il 26 novembre 2003;

              all'articolo 18, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il coordinamento tra la proroga del termine (stabilito dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) per la presentazione delle istanze per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza dell'ex Agensud ed il termine (stabilito dal successivo comma 3) di sospensione dei giudizi pendenti, che rimane invece fissato al 30 novembre 2002. Al riguardo, si evidenzia, infatti, che la norma che sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva trova la sua ragione di essere proprio in relazione alla possibilità di una definizione transattiva delle controversie;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 16 andrebbe valutata l'opportunità di specificare il rapporto tra la proroga delle disposizioni, ivi contenuta, e la previsione - contenuta nello stesso articolo - che tale proroga sia "in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


            La VI Commissione Finanze,

              esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia finanziaria, il disegno di legge C. 4653, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini contenuti in disposizioni legislative;

              considerata l'esigenza di consentire ai contribuenti di valutare adeguatamente l'opportunità di aderire ai nuovi strumenti in materia di concordato tributario introdotti da recenti interventi legislativi;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
              con la seguente condizione:

              provveda la Commissione di merito ad introdurre nel provvedimento una specifica disposizione volta a prorogare dal 16 marzo 2004 al 30 aprile 2004 il termine per la presentazione dell'istanza di adesione al concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 4653, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", approvato dal Senato;

              ritenute condivisibili, nelle linee generali, le disposizioni di proroga e differimento di termini contenute nel provvedimento;

              considerata in particolare la rilevanza, per le materie di competenza della VIII Commissione, delle disposizioni di cui all'articolo 4, in tema di validità delle attestazioni rilasciate alle imprese di costruzione dalle SOA; all'articolo 10, che differisce la decorrenza di alcuni obblighi e sanzioni previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento all'adesione al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO); all'articolo 21, che dispone il differimento del termine relativo all'approvazione da parte del CIPE del VI atto aggiuntivo stipulato con l'ANAS e all'emanazione del relativo decreto interministeriale; all'articolo 23-sexies, che prevede il differimento del termine di validità delle modifiche recate, dall'articolo 23 della legge comunitaria 2003, alla normativa sul trattamento delle terre e rocce di scavo contenuta nella legge 21 dicembre 2001, n. 443;

              segnalata, in proposito, l'opportunità che il differimento del termine di cui all'articolo 4 sia al più presto accompagnato anche dalla definitiva emanazione del regolamento di modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sul cui schema la VIII Commissione ha espresso il parere di competenza già nel dicembre 2003;

              rilevato che, all'articolo 10, la disposizione sembrerebbe configurare una sanatoria, più che una vera e propria proroga di termini, creando potenziali situazioni di disparità tra le aziende interessate all'adesione al POLIECO;

              considerato che il Governo ha presentato alla Commissione di merito l'emendamento 21.1, con il quale si prospetta un intervento normativo volto a regolare il rinnovo dei criteri di determinazione delle tariffe autostradali, in modo da tener conto non solo degli investimenti realizzati, ma anche dei nuovi investimenti previsti dagli atti convenzionali, garantendo l'adeguamento delle tariffe anche durante il periodo di realizzazione delle opere;

              segnalata, inoltre, l'esigenza che sia evitato il continuo ricorso a proroghe di termini in relazione a provvedimenti ormai molto risalenti, quali ad esempio quelli relativi agli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 in alcune aree di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia;

              condiviso, infine, lo spirito della proroga contenuta all'articolo 23-sexies, che consente di dare certezza agli operatori del settore nell'applicazione della nuova normativa in materia di terre e rocce di scavo;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni di proroga ivi previste con ulteriori norme di carattere interpretativo che, nel promuovere, anche per ragioni di compatibilità con la normativa comunitaria, una transizione dal regime di obbligatorietà a quello di volontarietà per l'adesione al POLIECO, consentano tuttavia di individuare soluzioni il più possibile graduali e condivise, anche mediante il raggiungimento di un eventuale accordo tra il consorzio e il sistema delle organizzazioni imprenditoriali;

                b) con riferimento all'articolo 21 e, in particolare, alle modifiche prospettate dall'emendamento 21.1 presentato dal Governo presso la I Commissione, siano tenuti in considerazione i seguenti principi:

                1) in via generale, si osserva che la disciplina della materia dell'adeguamento delle tariffe autostradali sarebbe tradizionalmente rimessa ad atti di natura amministrativa, tenuto anche conto che il CIPE è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, dovrebbe fissare i criteri di determinazione delle tariffe medesime;

                2) occorre tuttavia non ritardare ulteriormente il piano di investimenti sulla rete autostradale nazionale, per cui la forzatura dello strumento normativo può essere accolta come elemento di accelerazione della condivisibile riforma del meccanismo che collega l'adeguamento delle tariffe autostradali alla realizzazione di un piano di investimenti;

                3) occorre, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 avvenga nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici e non comporti una proroga di fatto delle concessioni in essere;
                4) andrebbe altresì valutata, per evitare appesantimenti burocratici, la possibilità di omogeneizzare, per i diversi concessionari, le procedure amministrative e i concerti ministeriali per l'approvazione delle modifiche alle convenzioni vigenti, eventualmente eliminando anche il previo parere del CIPE;

                5) infine, in relazione ai meccanismi di adeguamento tariffario, si dovrebbe evitare che eventuali fattori esterni "di blocco" dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli investimenti possano creare situazioni di disparità o disequilibrio tra diversi concessionari autostradali, producendo altresì effetti di rallentamento nel completamento delle opere.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


            La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 355 del 2003 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4653),

              preso atto che le proroghe disposte dal decreto-legge in esame - per le parti di competenza della IX Commissione - sono sostanzialmente volte a consentire l'adozione dei provvedimenti di attuazione delle relative disposizioni legislative ed il completamento delle procedure previste in sede comunitaria,

              tenuto conto che l'articolo 22, nel prorogare di un anno il periodo durante il quale i servizi ferroviari di interesse regionale e locale che non sono in concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa e per i quali non sia stato ancora raggiunto un determinato rapporto minimo tra ricavi e costi restano affidati alle società che ne sono attualmente concessionarie, specifica espressamente che tale disposizione non si applica, in ogni caso, ai servizi automobilistici integrativi,

              sottolineato che nella relazione di accompagnamento al provvedimento si specifica che l'esclusione dei servizi automobilistici integrativi è conseguente alla necessità di evitare che la disposizione di proroga rientri nel campo di applicazione dei rilievi svolti in sede comunitaria, che investono gli affidamenti concernenti i servizi automobilistici,

              rilevato peraltro come l'articolo 23, comma 3-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2004 il regime transitorio in base al quale le regioni possono mantenere in capo alle società che ne sono attualmente concessionarie gli affidamenti per lo svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici,
              richiamato poi il contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004 relativo agli investimenti nel settore aeroportuale,

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) occorre valutare attentamente se il comma 3-bis dell'articolo 23, introdotto dal Senato, sia coerente rispetto ai rilievi comunitari in materia che hanno indotto il Governo ad escludere, all'articolo 22, i servizi automobilistici ausiliari dalla disposizione di proroga ivi prevista per i servizi ferroviari;

                b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire nell'ambito del provvedimento in esame al fine di risolvere la carenza di finanziamenti in favore dell'ENAC per l'attuazione del piano di ammodernamento di 23 aeroporti nazionali per cui vi è la necessità di un finanziamento di circa 44 milioni di euro annui a fronte dell'attuale copertura finanziaria prevista dalla legge n. 350 del 2003 pari a 7 milioni di euro annui;

                c) all'articolo 23, comma 1, appare opportuno modificare la dotazione finanziaria prevista nei termini stabiliti dal decreto-legge nel testo trasmesso al Senato.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 4653, di conversione del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

              rilevato che il provvedimento reca una pluralità di disposizioni, accomunate dalla finalità di prevedere la proroga e il differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

              considerato che, per gli effetti che sono suscettibili di determinare su taluni settori produttivi nazionali, interessano in particolare gli ambiti di competenza della Commissione le disposizioni recate dagli articoli 2, 9, 10, 13, 14 e 23-bis;

              rilevato che il passaggio delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive, in assenza di una adeguata corrispondente dotazione di risorse finanziarie, rischia di determinare effetti negativi sul tessuto produttivo e sul sistema delle imprese;

              
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              andrebbe valutata l'adeguatezza dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, al fine di assicurare il miglior svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti alle regioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 23-bis relativo alle opere fognarie a Venezia, il termine del 31 dicembre 2004 sia differito al 31 dicembre 2005;

              e la seguente osservazione:

              all'articolo 23-quater, valuti la Commissione l'opportunità di abbreviare la proroga per l'emazione del regolamento interno delle società cooperative al 31 dicembre 2004.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


            La XII Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4653 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (approvato dal Senato)

          premesso che:

              l'articolo 16, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 sul ricorso a misure di copertura degli organici di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica alternative a quelle per pubblico concorso, testimonia il permeare di una situazione di carenza endemica di personale infermieristico;
              anche se tali misure rappresentano una deroga al principio della selezione per pubblico concorso tuttora operante nell'amministrazione sanitaria, vi è l'esigenza prioritaria di offrire adeguate garanzie ai cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, con particolare riguardo agli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e di promozione di sistemi di assistenza più efficienti;

              l'adozione dei suddetti meccanismi alternativi di copertura degli organici non incide sulle spese correnti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che il decreto legge n. 402 del 2001 prevede in maniera esplicita come vincolo finanziario il limite di disponibilità di risorse derivante dalle vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione Europea)


            La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 355/2003 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative (C. 4653 Governo, approvato dal Senato);

              rilevato che il contenuto dei provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.



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