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1. Il termine del 31
gennaio previsto dal comma 19
dell'articolo 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per
la emanazione del bando di
concorso ivi previsto,
relativamente all'anno 2004,
è prorogato al 31 maggio. |
Identico. |
|
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|
1. Relativamente
all'anno 2003, i versamenti
previsti dall'articolo 19,
comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, possono essere
effettuati entro il 30 giugno
2004, con applicazione
dell'interesse al saggio
legale. 2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004. |
Identico. |
|
(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n.133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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1. All'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 25
ottobre 2002, n. 236,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 284, le
parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2004". |
1. All'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21
dicembre 2001, n. 444, e
successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2004". 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere. |
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| 1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del | 1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento |
|
Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, rilasciate dalle
Società Organismi di
Attestazione (SOA), la cui
scadenza interviene prima di
tale data. |
di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, rilasciate dalle
Società Organismi di
Attestazione (SOA), la cui
scadenza interviene prima di
tale data. |
|
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|
1. All'articolo 162,
comma 4-ter, del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: "1^
gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "1^ aprile
2004". 2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 214, le parole: "1^ luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2005". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo
17-ter del
decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 200, le
parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2004". |
Identico. |
|
(Rideterminazione di 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, le parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1^ luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004". |
|
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|
|
1. All'articolo 38,
comma 5, primo periodo, della
legge 1^ agosto 2002, n. 166,
come modificato dall'articolo
1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio
2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
aprile 2003, n. 62, le
parole: "nel triennio
2003-2005" sono sostituite
dalle seguenti: "nel triennio
2004-2006". Al comma 7, primo
periodo, del medesimo
articolo 38, le parole: "Per
il triennio 2003-2005" sono
sostituite dalle seguenti:
"Per il triennio
2004-2006". |
Identico. |
|
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|
1. I componenti del
comitato centrale e dei
comitati regionali e
provinciali per l'albo degli
autotrasportatori di cose per
conto di terzi, in carica
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
nella qualità di soggetti
nominati ai sensi degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni,
restano in carica fino alla
data di entrata in vigore del
decreto legislativo in
materia di organizzazione e
funzioni delle strutture e
degli organismi pubblici
operanti nel settore
dell'autotrasporto di merci,
e comunque non oltre la data
del 31 dicembre 2005. Alla
scadenza del mandato dei
componenti dei comitati,
determinata ai sensi del
presente articolo, si applica
il disposto dell'articolo 7
della citata legge n. 298 del
1974. |
Identico. |
|
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|
|
1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 14, del
decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, è prorogato al
30 ottobre 2005. Le Autorità
competenti definiscono o
adeguano conseguentemente i
propri calendari delle
scadenze per la presentazione
delle domande di
autorizzazione integrata
ambientale, da rilasciarsi
nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5,
comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del
1999. |
Identico. |
|
|
|
|
1. La decorrenza
degli obblighi di cui agli
articoli 48, comma 2, e 51,
comma 6-ter, del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni,
nonché delle sanzioni
previste dal medesimo
articolo 51, commi
6-bis, 6-ter e
6-quinquies, è
differita al 31 marzo
2004. |
Identico. |
|
(Rifiuti prodotti dalla nave e residui del 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale |
|
un'adeguata capacità
di recupero delle acque di
lavaggio e di sentina delle
navi cisterna, le predette
navi possono continuare a
conferire dette acque agli
impianti destinatari dei
carichi; gli operatori sono
tenuti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, ad effettuare una
comunicazione di attività
all'autorità competente di
cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. |
|
2. Gli impianti di
cui al comma 1 effettuano il
recupero degli idrocarburi e
delle frazioni oleose con
autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, nel rispetto
dei limiti e delle modalità
indicati nell'autorizzazione
medesima, relativamente al
trattamento delle acque
reflue industriali. |
|
3. Fino alla data di
cui al comma 1, sono ritenute
idonee, ai fini della
quantificazione dei residui
del carico conferiti, le
registrazioni attualmente in
uso. |
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|
|
|
1. Il termine di cui
all'articolo 11 del
decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 200, è
differito al 1^ luglio
2004. |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 14,
comma 3 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n.
77, le parole: "1^ giugno
2004" sono sostituite dalle
seguenti: "1^ gennaio
2005". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 86,
comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le
parole: "entro sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro ventiquattro mesi". |
1. All'articolo 86,
comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni,
le parole: "entro otto
mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro ventiquattro
mesi". |
|
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". |
|
2. All'onere di
cui al comma 1, pari a
1.500.000 euro per gli anni
2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale",
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni
del capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2005. La proroga non si
applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e
grado. |
1. Le disposizioni
del capo quinto della parte
seconda del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2005. La proroga non si
applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e
grado. |
|
|
|
|
1. L'entrata in
vigore delle disposizioni di
cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.
326, è differita alla data
del 1^ luglio 2004 e,
comunque, a non prima
dell'approvazione delle
disposizioni stesse da parte
dei competenti organi
dell'Unione europea. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Per garantire la
continuità assistenziale e
fronteggiare l'emergenza
infermieristica, le
disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 12 novembre
2001, n.402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n.1, sono
prorogate al 31 dicembre
2004, in armonia con le
disposizioni recate in
materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza
pubblica. |
1. Per garantire la
continuità assistenziale e
fronteggiare l'emergenza
infermieristica, le
disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1,
1-bis, 2, 3, 4, 5
e 6, del decreto-legge 12
novembre 2001, n.402,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n.1, sono
prorogate al 31 dicembre
2004, in armonia con le
disposizioni recate in
materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza
pubblica. |
|
|
|
| 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, è prorogato al 31 |
1. Identico. |
|
dicembre 2004,
limitatamente agli enti di
cui alla tabella A del
edesimo decreto legislativo
per i quali non sia
intervenuto il prescritto
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, in
caso di fusione o
unificazione strutturale, il
regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. |
|
1-bis. Il termine
di sessanta giorni di
cui all'articolo 5, comma 26,
del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, entro
il quale il personale già
dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti può
richiedere l'attivazione
delle procedure di mobilità,
è differito al 31 luglio
2004. Il collocamento del
personale proveniente dai
ruoli della Cassa depositi e
prestiti è effettuato entro
il predetto termine, ferme
restando le modalità previste
al citato articolo 5, comma
26, anche in soprannumero nel
limite complessivo di trenta
unità, con priorità per i
dipendenti già in servizio
presso gli uffici periferici.
All'onere derivante dalle
conseguenti assunzioni, si
provvede, nel limite massimo
di 1.200.000 euro annui,
mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo
3, comma 54, della legge 24
dicembre 2003, n. 350,
intendendosi
corrispondentemente ridotta
la relativa autorizzazione di
spesa. |
|
|
|
|
1. Al comma 2
dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, e successive
modificazioni, le parole: "31
dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Nelle more della
definizione della nuova
pianta organica e della
conclusione delle procedure
concorsuali per la copertura
delle conseguenti vacanze, al
fine di garantire il
necessario funzionamento del
Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla
data del 31 dicembre 2003,
sono prorogati di
ventiquattro mesi. 2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.289. |
Identico. |
|
|
|
|
1. I termini di cui
ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.258 del 4
novembre 2002, dell'8
novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.267 del 14
novembre 2002, del 12
settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.217 del 18 settembre
2003, nonché il termine di
cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
del 29 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.232 del 6
ottobre 2003, relativo agli
eventi atmosferici nel
territorio della provincia di
Massa Carrara, sono prorogati
al 31 dicembre 2005; per la
prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione dei
predetti provvedimenti il
Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a
provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono
stipulare allo scopo; a tale
fine sono autorizzati due
limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a
decorrere rispettivamente
dagli anni 2005 e 2006. I
predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n.385. Alla
ripartizione dei limiti
d'impegno si provvede con
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, d'intesa con le
regioni interessate. Le norme
contenute nel presente
entrano in vigore il primo
gennaio 2004. |
1. I termini di cui ai
decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.258 del 4
novembre 2002, dell'8
novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.267 del 14
novembre 2002, del 12
settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.217 del 18 settembre
2003, nonché il termine di
cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
del 29 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.232 del 6
ottobre 2003, relativo agli
eventi atmosferici nel
territorio della provincia di
Massa Carrara, sono prorogati
al 31 dicembre 2005; per la
prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione dei
predetti provvedimenti il
Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a
provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono
stipulare allo scopo; a tale
fine sono autorizzati due
limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a
decorrere rispettivamente
dagli anni 2005 e 2006. I
predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia
di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n.385. Alla
ripartizione dei limiti
d'impegno si provvede con
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992,
n.225, d'intesa con le
regioni interessate. Le norme
contenute nel presente
comma entrano in vigore
il primo gennaio 2004. |
|
2. All'onere di cui
al comma 1, pari ad euro
5.000.000 per l'anno 2005 e
ad euro 10.000.000 a
decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 13, comma
1, della legge 1^ agosto
2002, n.166, così come
rifinanziata dall'articolo 4,
comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n.350. |
2. Identico. |
|
(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al |
|
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29
settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.232 del 6
ottobre 2003, relativo agli
eventi sismici verificatisi
il 14 settembre 2003 nel
territorio della provincia di
Bologna, sono prorogati al 30
giugno 2005; per la
prosecuzione degli interventi
disposti in attuazione,
rispettivamente, dei predetti
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri: |
|
a) il
Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a
provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che il
commissario delegato nominato
ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei
ministri n.3309 dell'11
settembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n.217 del 18
settembre 2003, può stipulare
allo scopo; a tal fine è
autorizzato il limite di
impegno di 12,5 milioni di
euro dall'anno 2005. I
predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n.385. Al
relativo onere, pari a 12,5
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni,
per gli anni 2005 e 2006,
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti; |
|
b) è
autorizzata la spesa per
l'anno 2004 di euro 12
milioni al cui onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
|
|
|
1. Tenuto conto delle
operazioni di riassetto
societario effettuate
nell'anno 2003 da soggetti
titolari di concessioni
autostradali, nonché del
verbale di accordo stipulato
il 23 dicembre 2002 con
l'ANAS, il termine del 31
dicembre 2003 relativo
all'approvazione da parte del
CIPE del IV atto aggiuntivo,
stipulato con l'ANAS il 23
dicembre 2002, ed
all'emanazione del relativo
decreto interministeriale,
viene prorogato al 31 gennaio
2004. |
1. In presenza di un
nuovo piano di interventi
aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti,
l'intervallo temporale tra
revisioni successive della
formula tariffaria,
relativamente al parametro X,
di cui alla delibera del CIPE
n. 319 del 20 dicembre 1996,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 1996, può essere
fissato in un periodo fino a
dieci anni. Con delibera del
CIPE è accertata la rilevanza
degli investimenti previsti
nel nuovo piano e viene
fissato il periodo cui
riferire il predetto
intervallo temporale. |
|
2. Gli atti
aggiuntivi alle convenzioni
devono subordinare
l'applicazione del primo
incremento tariffario annuale
relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, come
definiti ai sensi del comma
1, all'approvazione del
relativo progetto ai sensi
della vigente normativa. I
successivi incrementi
tariffari annuali devono
essere applicati in funzione
del progressivo stato di
avanzamento dei lavori di
realizzazione di ogni singolo
intervento. |
|
3. La congrua
remunerazione degli
investimenti aggiuntivi, come
definiti ai sensi dei commi 1
e 2, al piano finanziario
vigente dei concessionari
autostradali viene calcolata
sulla base di un ritorno sul
capitale investito
addizionale pari al WACC
(Costo medio ponderato delle
fonti di finanziamento),
attraverso la predisposizione
di piani di convalida
economica per ogni singolo
nuovo investimento,
utilizzando il metodo
dell'attualizzazione dei
flussi di cassa. |
|
4. Entro quattro mesi
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti sottopone al CIPE
una proposta intesa a
integrare gli standard di
qualità e le modalità di
misurazione e verifica dei
relativi livelli, con
l'obiettivo di migliorare
qualità e sicurezza del
servizio, fluidità in itinere
e qualità ambientale. La
formulazione integrativa
dovrà basarsi su rilevazioni
oggettive e verificabili dei
risultati ottenuti. Essa
dovrà essere resa operativa
in tempo utile a permetterne
l'applicazione alle scadenze
previste dagli impegni
contrattuali vigenti o a far
tempo dal loro rinnovo. |
|
5. Le modifiche delle
convenzioni vigenti, anche
laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano
degli investimenti ed al
parametro X della formula di
adeguamento tariffario di cui
alla citata delibera CIPE n.
319 del 20 dicembre 1996,
sono approvate, previo parere
del CIPE, con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze. |
|
6. Il concessionario
provvede a comunicare al
concedente, entro il 30
settembre di ogni anno, le
variazioni tariffarie. Il
concedente provvede a
verificare, nei 45 giorni
successivi al ricevimento
della predetta comunicazione,
la correttezza delle
variazioni tariffarie. Fermo
restando quanto sopra
stabilito, in presenza di un
nuovo piano di interventi
aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il
concessionario provvede a
comunicare al concedente
entro il 15 novembre di ogni
anno la componente
investimenti del parametro X
relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va
ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30
settembre. Il concedente
provvede a verificare nei
quindici giorni successivi al
ricevimento della predetta
comunicazione la correttezza
delle suddette integrazioni
tariffarie. |
|
7. Le variazioni
tariffarie, coma sopra
determinate, sono comunicate
tempestivamente dal
concedente ai Ministri delle
infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e
delle finanze e si applicano
dal 1^ gennaio dell'anno
successivo. |
|
8. In sede di
prima applicazione del
presente articolo, il IV atto
aggiuntivo alla vigente
covenzione tra ANAS e
Autostrade Spa (ora
Autostrade per l'Italia Spa),
stipulato il 23 dicembre
2002, è approvato a tutti gli
effetti con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze. |
|
|
|
|
1. I servizi
ferroviari di interesse
regionale e locale, con
esclusione dei servizi
automobilistici integrativi
di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e
successive modificazioni, per
i quali non risulti raggiunto
almeno il rapporto dello 0,35
tra ricavi del traffico e
costi operativi del trasporto
al netto di quelli di
infrastruttura, continuano ad
essere affidati, unitamente
alla gestione delle stesse
infrastrutture, alle aziende
che attualmente li svolgono,
fino al 31 dicembre 2004,
nell'ambito dei finanziamenti
esistenti a legislazione
vigente. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto
collettivo relativo al
settore del trasporto
pubblico locale è autorizzata
la spesa di euro 337.500.000
annui a decorrere dell'anno
2004; i trasferimenti
erariali conseguenti sono
effettuati con le procedure e
le modalità stabilite con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281. |
1. Al fine di
assicurare il rinnovo del
contratto collettivo relativo
al settore del trasporto
pubblico locale è autorizzata
la spesa di euro 337.500.000
per l'anno 2004 e di
euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno
2005; i trasferimenti
erariali conseguenti sono
effettuati con le procedure e
le modalità stabilite con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281. |
|
2. L'efficacia delle
disposizioni di cui
all'articolo 42, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, è
differita al 31 dicembre
2004. A tal fine è
autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno
2004. |
2. Identico. |
| 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa onseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e | 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e |
|
amministrative, approvato co
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni. |
amministrative, approvato con
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504, e
successive modificazioni. |
|
3-bis. Il
termine del 31 dicembre 2003,
previsto dall'articolo 18,
comma 3-bis, del
decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, per
l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di
trasporto automobilistici è
prorogato al 31 dicembre
2005. |
|
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a |
|
1. All'articolo 10
del decreto-legge 5 febbraio
1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, il
comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: |
|
a) ai soggetti,
di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti
alla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, che abbiano
presentato ai comuni, entro
il 30 aprile 2004, il
suddetto piano di adeguamento
degli scarichi; |
|
b) ai soggetti
di cui al primo periodo del
presente comma che iniziano
l'attività dopo la data di
entrata in vigore della
presente disposizione". |
|
2. Il termine di
cui al comma 2 dell'articolo
13-bis del
decreto-legge 25 ottobre
2002, n.236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n.284, è
differito al 31 dicembre
2004. |
|
(Proroga di termine in materia di avviamento al |
|
1. Il regime
transitorio previsto
dall'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999,
n.68, già prorogato
dall'articolo 19, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, e dall'articolo 34,
comma 24, della legge 27
dicembre 2002, n.289, è
ulteriormente differito fino
al 31 dicembre 2004. |
|
(Regolamento interno delle società |
|
1. Il termine di cui
all'articolo 6, comma 1,
della legge 3 aprile 2001,
n.142, e successive
modificazioni, è differito al
31 dicembre 2004. Il
mancato rispetto del termine
comporta l'applicazione
dell'articolo
2545-sexiesdecies del
codice civile. |
|
(Proroga del Fondo regionale di protezione |
|
1. All'articolo 138,
comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
parole: "per il triennio
2001-2003" sono sostituite
dalle seguenti: "per il
quadriennio 2001-2004". Al
comma 17 dello stesso
articolo è aggiunto il
seguente periodo: "Per l'anno
2004 la dotazione del Fondo,
stabilita nell'importo di
154,970 milioni di euro,
rimane per intero a carico
dell'autorizzazione di spesa
relativa all'articolo 3 della
legge 24 febbraio 1992,
n.225, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2003,
n. 350". |
|
(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi |
|
1. L'articolo 23
della legge 31 ottobre 2003,
n.306, si applica ai lavori
in corso alla data del 30
novembre 2003 a decorrere dal
31 dicembre 2004. |
|
(Riscossione dei tributi |
|
1. All'articolo 52
del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, e
successive modificazioni, al
comma 5, lettera b),
numero 2), le parole: "e
comunque non oltre il 30
giugno 2004," sono
soppresse. |
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