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1. Il decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355,
recante proroga di termini
previsti da disposizioni
legislative, è convertito in
legge con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
|
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN |
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Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". |
Dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. Identico. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato
in 1.000.000 di euro per il
2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali". |
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato
in 1.000.000 di euro per il
2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero". |
|
All'articolo 3: al comma 1, le parole da:"All'articolo 7" fino a:"legge 27 dicembre 2002, n.284" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n.390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n.444, e successive modificazioni"; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere". |
Identico. |
|
All'articolo 4, al
comma 1, dopo le parole:
"dell'articolo 15 del"
sono inserite le seguenti:
"regolamento di cui
al". |
Identico. |
|
Dopo l'articolo 6, è
inserito il seguente: "Art. 6-bis.- (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, le parole: "1^ gennaio 2003" sono sostituite |
Identico. |
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dalle seguenti: "1^
luglio 2003" e le parole: "16
marzo 2004", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre
2004"". |
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Dopo l'articolo 10, è
inserito il seguente: "Art. 10-bis. (Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) - 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso". |
|
All'articolo 13, al
comma 1, dopo le parole:
"legge 27 dicembre 2002,
n.289," sono inserite le
seguenti: "e successive
modificazioni," e le
parole:"entro sei
mesi" sono sostituite
dalle seguenti:"entro
otto mesi". |
Identico. |
|
Dopo l'articolo 13, è
inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". |
Dopo l'articolo 13, è
inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. Identico. |
|
2. All'onere di
cui al comma 1, pari a
1.500.000 euro per gli anni
2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale",
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno". |
2. All'onere di
cui al comma 1, pari a
1.500.000 euro per gli anni
2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale",
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero". |
|
All'articolo 14, al
comma 1, le parole:
"approvato con" sono
sostituite dalle seguenti:
"di cui al". |
Identico. |
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All'articolo 16, al
comma 1, dopo le parole:
"dall'articolo 1, commi
1,", sono inserite le
seguenti:
"1-bis,". |
Identico. |
|
All'articolo 17, dopo
il comma 1, è aggiunto il
seguente: "1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n.350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa". |
Identico. |
|
All'articolo 20, al
comma 1, secondo periodo,
dopo le parole:"esercizio
dell'attività bancaria ai
sensi del" sono inserite
le seguenti:"testo unico
delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui
al"; all'ultimo periodo,
dopo la parola:
"presente", è inserita
la seguente:"comma". |
Identico. |
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Dopo l'articolo 20, è
inserito il seguente: "Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). - 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: |
Dopo l'articolo 20, è
inserito il seguente: "Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). - 1. Identico: |
| a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta |
a) identica; |
|
Ufficiale n.217 del
18 settembre 2003, può
stipulare allo scopo; a tal
fine è autorizzato il limite
di impegno di 12,5 milioni di
euro dall'anno 2005. I
predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca
europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n.385. Al
relativo onere, pari a 12,5
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni,
per gli anni 2005 e 2006,
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti; |
|
b) è autorizzata
la spesa per l'anno 2004 di
euro 12 milioni al cui onere
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno. |
b) è autorizzata
la spesa per l'anno 2004 di
euro 12 milioni al cui onere
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio". |
2. Identico". |
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L'articolo 21 è
sostituito dal seguente: "Art. 21. - (Concessioni autostradali). - 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale. 2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento. 3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato |
|
delle fonti di
finanziamento), attraverso la
predisposizione di piani di
convalida economica per ogni
singolo nuovo investimento,
utilizzando il metodo
dell'attualizzazione dei
flussi di cassa. 4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo. 5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
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6. Il
concessionario provvede a
comunicare al concedente,
entro il 30 settembre di ogni
anno, le variazioni
tariffarie. Il concedente
provvede a verificare, nei 45
giorni successivi al
ricevimento della predetta
comunicazione, la correttezza
delle variazioni tariffarie.
Fermo restando quanto sopra
stabilito, in presenza di un
nuovo piano di interventi
aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il
concessionario provvede a
comunicare al concedente
entro il 15 novembre di ogni
anno la componente
investimenti del parametro X
relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va
ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30
settembre. Il concedente
provvede a verificare nei
quindici giorni successivi al
ricevimento della predetta
comunicazione la correttezza
delle suddette integrazioni
tariffarie. 7. Le variazioni tariffarie, coma sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1^ gennaio dell'anno successivo. 8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente covenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". |
|
All'articolo 23: al comma 1, le parole: "è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004" sono sostituite dalle |
All'articolo 23: identico; |
|
seguenti:"è
autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e
di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005"; |
|
al comma 3, le
parole:"euro 337.500.000
annui a decorrere dall'anno
2005" sono sostituite
dalle seguenti: "euro
214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005"; |
identico; |
|
dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004"; |
dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005"; |
|
nella rubrica, dopo
le parole: "del trasporto
pubblico locale", sono
inserite le seguenti:
",proroga di termine in
materia di servizi di
trasporto pubblico regionale
e locale e differimento del
nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidità
civile". |
identico. |
|
Dopo l'articolo 23,
sono inseriti i seguenti: "Art. 23-bis.- (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". 2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284, è differito al 31 dicembre 2004. |
Dopo l'articolo 23,
sono inseriti i
seguenti: "Art. 23-bis.- (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). Identico. |
|
Art. 23-ter. -
(Proroga di termine in
materia di avviamento al
lavoro). - 1. Il regime
transitorio previsto
dall'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999,
n.68, già prorogato
dall'articolo 19, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, e dall'articolo 34,
comma 24, della legge 27
dicembre 2002, n.289, è
ulteriormente differito fino
al 31 dicembre 2004. |
Art. 23-ter. -
(Proroga di termine in
materia di avviamento al
lavoro). Identico. |
|
Art. 23-quater. -
(Regolamento interno delle
società cooperative). - 1.
Il termine di cui
all'articolo 6, comma 1,
della legge 3 aprile 2001,
n.142, e successive
modificazioni, è differito al
31 dicembre 2005. Il mancato
rispetto del termine comporta
l'applicazione dell'articolo
2545-sexiesdecies del
codice civile. |
Art. 23-quater. -
(Regolamento interno delle
società cooperative). - 1.
Il termine di cui
all'articolo 6, comma 1,
della legge 3 aprile 2001,
n.142, e successive
modificazioni, è differito al
31 dicembre 2004. Il
mancato rispetto del termine
comporta l'applicazione
dell'articolo
2545-sexiesdecies del
codice civile. |
|
Art. 23-quinquies. -
(Proroga del Fondo regionale
di protezione civile). - 1.
All'articolo 138, comma
16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "per
il triennio 2001-2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"per il quadriennio
2001-2004". Al comma 17 dello
stesso articolo è aggiunto il
seguente periodo: "Per l'anno
2004 la dotazione del Fondo,
stabilita nell'importo di
154,970 milioni di euro,
rimane per intero a carico
dell'autorizzazione di spesa
relativa all'articolo 3 della
legge 24 febbraio 1992,
n.225, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2003,
n.350". |
Art. 23-quinquies. -
(Proroga del Fondo regionale
di protezione civile).
Identico. |
|
Art. 23-sexies. -
(Materiali utilizzati nei
lavori in corso al 30
novembre 2003 relativi ad
infrastrutture ed
insediamenti produttivi
strategici). - 1.
L'articolo 23 della legge
31 ottobre 2003, n.306, si
applica ai lavori in corso
alla data del 30 novembre
2003 a decorrere dal 31
dicembre 2004. |
Art. 23-sexies. -
(Materiali utilizzati nei
lavori in corso al 30
novembre 2003 relativi ad
infrastrutture ed
insediamenti produttivi
strategici). Identico. |
|
Art. 23-septies. -
(Riscossione dei tributi
degli enti locali). - 1.
All'articolo 52 del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, e
successive modificazioni, al
comma 5, lettera b),
numero 2), le parole: "e
comunque non oltre il 30
giugno 2004," sono
soppresse". |
Art. 23-septies. -
(Riscossione dei tributi
degli enti locali).
Identico". |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |
Pareri |