XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4644-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4644, nel testo adottato dal Governo;

              rilevata la parziale eterogeneità del contenuto del provvedimento in esame, che, agli articoli 1, 2 e 4, reca disposizioni che riguardano in senso lato il settore dell'agricoltura, all'articolo 3, norme per il settore della pesca, all'articolo 5, misure creditizie per le imprese di autotrasporto;

              considerato che tale eterogeneità risulta accentuata dalla presenza, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, di disposizioni in materia di servizio di scorta da parte del Corpo forestale dello Stato;

              rilevato come la presenza di quest'ultima disposizione, di carattere "sostanziale", si configuri in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo;

              osservato che viene correttamente usata la tecnica della "novellazione" con riferimento a disposizioni contenute nei recenti decreti-legge n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, nel decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e nel decreto legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;

              constatato altresì che, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, che consiglia, al punto 9), che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si sopprima il comma 2, in quanto, alla luce di quanto detto in premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 3, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità, nel fare riferimento al regolamento CE n. 2371/02, di richiamare esplicitamente l'articolo 22 del citato regolamento;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, ove non soppresso, dovrebbe chiarirsi l'ambito applicativo della disposizione, ossia se essa riguardi unicamente, come l'uso del singolare farebbe supporre, i servizi di protezione e di vigilanza riferiti al Ministro delle politiche agricole e forestali ed ai suoi sottosegretari;

              all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di chiarire che essa, sostituendo il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, prevede un nuovo modello INPS per la denuncia aziendale dell'impiego presunto di manodopera agricola nel corso dell'anno, per la predisposizione del quale - come sembra di intendere - viene dato tempo fino al 30 aprile 2004;

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire le modalità per la determinazione del "reintegro del capitale circolante". In particolare, sarebbe opportuno chiarire se i finanziamenti agevolati in argomento debbano essere effettuati limitatamente agli importi dei crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti delle società ammesse all'amministrazione straordinaria e relativamente ai quali viene rinviato il momento della riscossione;

              all'articolo 4, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del richiamo all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che limita ad un periodo massimo di dodici mesi la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli, come individuati dal comma 1 del medesimo articolo 4, del testo in esame. Al riguardo si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista (che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, riguarda gli oneri per interessi) si riferisce, oltre che all'anno 2004, anche agli anni 2005 e 2006, sembrando quindi che la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali possa estendersi per un triennio e non sia limitata al periodo massimo di dodici mesi indicato dal citato articolo 19-bis.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 16 del 2004 recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono, nel loro complesso, riconducibili alla materia "agricoltura e pesca", la quale, non essendo contemplata espressamente dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, è da ritenersi riservata alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del predetto articolo 117, come affermato, da ultimo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 2004, che ha inoltre precisato che a tale conclusione deve giungersi anche nel caso in cui si sia in presenza di disposizioni attuative di normative comunitarie, atteso che il quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che l'attuazione della normativa comunitaria spetta, nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome,

              rilevato, inoltre, che nella predetta Sentenza della Corte costituzionale viene altresì precisato che anche qualora venga in rilievo una materia di potestà concorrente Stato-regioni, non può in ogni caso configurarsi come norma di principio una disposizione che si limiti a disporre l'assegnazione di risorse statali a determinati soggetti o per determinate finalita,

              rilevato, tuttavia che la disciplina recata dal provvedimento appare contemporaneamente riconducibile, sotto una molteplicità di profili, sia a materie di competenza esclusiva dello Stato sia di competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione,

              ritenuto, in particolare, che le disposizioni recate dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione incidono sulle materie "ordine pubblico e sicurezza" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione,

              rilevato, altresì, che le disposizioni recate dal decreto-legge incidono, in parte, sulle materie "sistema tributario e contabile dello Stato", e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (con riferimento alla finalità delle disposizioni recate dai commi I e 2 dell' articolo 3) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, e, per altra parte, sulla materia "previdenza sociale", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              si segnala l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che dispone una autorizzazione di spesa finalizzata alla liquidazione di istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise, atteso che tale disposizione, limitandosi a disporre l'assegnazione di risorse statali a determinati soggetti o per determinate finalità in materie non riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, appare confliggere con la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni delineata dai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione,

              e con la seguente osservazione:

              all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che la disposizione da esso recata è finalizzata a consentire l'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza da parte di personale del Corpo forestale dello Stato con esclusivo riferimento al Ministro delle politiche agricole e forestali e ai Sottosegretari di Stato del medesimo dicastero.
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia il tasso al quale vengono concessi i finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5;
              b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se i finanziamenti di cui all'articolo 4 debbano essere effettuati limitatamente agli importi dei crediti vantati nei sei mesi precedenti dagli imprenditori agricoli nei confronti delle società ammesse all'amministrazione straordinaria, e relativamente ai quali viene rinviato il momento della riscossione, nonché di introdurre meccanismi atti a garantire che l'applicazione delle agevolazioni sia limitata ai soli imprenditori effettivamente danneggiati dallo stato di insolvenza del debitore.

(Parere espresso il 24 febbraio 2004).


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4644, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) in riferimento al comma 2-quater dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'intervento del Fondo riguarda il rimborso del 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante;

                b) in riferimento al comma 3-ter dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i corrispettivi non riscossi dagli imprenditori agricoli sono quelli dovuti dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria; valuti inoltre la Commissione l'opportunità di sostituire la dizione: "della predetta amministrazione straordinaria" con la seguente: "alla predetta amministrazione straordinaria";

                c) sempre in riferimento al comma 3-ter dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della sospensione dei termini per i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto anche agli imprenditori agricoli di cui al comma 2-bis dell'articolo 4.

(Parere espresso il 25 febbraio 2004).



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca" (C. 4644);

              tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 4, come modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla XIII Commissione, prevede la sospensione della rìscossione da parte dello Stato dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli e dalle imprese di autotrasporto che siano creditori delle aziende insolventi richiamate dal decreto-legge in esame, disponendo l'applicazione della disciplina già prevista per le imposte sul reddito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

              rilevato peraltro che il comma 3-bis del medesimo articolo 4, introdotto dalla XIII Commissione, stabilisce che, a partire dai 1^ gennaio 2004, la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli è sospesa per dodici mesi, prevedendo in tale modo una parziale sovrapposizione con quanto previsto dal comma 3 dando luogo ad una discordanza dal punto di vista della decorrenza e, soprattutto, dei soggetti beneficiari ditali previsioni,
delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) si segnala l'esigenza che la Commissione di merito provveda a coordinare i contenuti della disposizione del comma 3-bis dell'articolo 4 con quanto previsto al successivo comma 3-ter del medesimo articolo, considerato che le due disposizioni - pur essendo entrambe volte a prevedere una sospensione dei contributi previdenziali per un determinato periodo di tempo - risultano discordanti dal punto di vista della decorrenza e, soprattutto, dei soggetti beneficiari, considerato che al comma 3-ter non sono richiamate le imprese di autotrasporto che sono invece ricomprese nella previsione della comma 3-bis;

                b) all'articolo 5, comma 2, appare opportuno valutare la possibilità di elevare al 100 per cento l'importo delle garanzie sussidiarie del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale spa;
                c) si segnala inoltre l'esigenza che la Commissione di merito valuti la possibilità che i benefici previsti dal provvedimento siano estesi alle imprese dell'autotrasporto e della logistica collegata.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2004, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, dovrebbero essere meglio specificate le modalità per la determinazione del reintegro del capitale circolante;

              b) appare opportuno - con l'obiettivo di tutelare i fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 e di garantire in tal modo la continuazione delle attività d'impresa - prevedere una disposizione volta a rendere definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti ai fornitori durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio;

              c) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla garanzia sussidiaria del fondo del garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, che questa si applichi non solo al capitale ma anche alla quota relativa agli interessi;

              d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le misure agevolative previste dagli articoli 4 e 5 in favore, rispettivamente, degli imprenditori agricoli e degli autotrasportatori alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle artigiane e cooperative, che vantino crediti, in ragione della fornitura di prodotti e servizi, nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

              esaminato il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, nonché il relativo disegno di legge di conversione;

              rilevato che la sostituzione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento della precedente norma, secondo quanto prevede la relazione tecnica;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di inserire un termine per la predisposizione del modulo da parte dell'INPS;

              b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, appare opportuno chiarire l'ambito applicativo della disposizione, specificando se essa riguardi unicamente il Ministro e i sottosegretari per le politiche agricole e forestali.
PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione Europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto e rilevato che il suo contenuto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              ritenuta, peraltro, l'opportunità, all'articolo 3, comma 3, di fare riferimento esplicitamente all'articolo 22 del regolamento CE n. 2371/02;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 10 febbraio 2004).
          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo dell'A.C 4644, recante il disegno dì legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2004,

              rilevato che tale nuovo testo non recepisce l'indicazione formulata nella premessa del parere espresso dalla XIV Commissione sul testo originario del provvedimento, nella seduta del 10 febbraio 2004, volta ad evidenziare l'opportunità, all'articolo 3, comma 3, di fare riferimento esplicitamente all'articolo 22 del regolamento CE n. 2371/02,

              considerato che l'articolo 3-bis, introdotto dalla XIII Commissione (Agricoltura), stanzia risorse per misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise, al fine di garantire piena attuazione del Regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 nonché il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea,

              ricordato che tale regolamento fornisce un quadro per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca, da perseguire attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), in particolare, in materia di flotte da pesca, protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione e pesca nelle acque interne, aiuti degli Stati membri in diversi settori (promozione e ricerca di nuovi sbocchi; incentivazione della costituzione ed agevolazione del funzionamento delle organizzazioni di produttori; arresto temporaneo delle attività ed altre compensazioni finanziarie; azioni innovatìve e assistenza tecnica),

              sottolineato che l'articolo 7 del regolamento n. 2792 prevede che gli Stati membri possano procedere all'arresto definitivo delle attività di pesca solo in casi particolari e in presenza di specifiche condizioni, mentre l'articolo 16 del medesimo regolamento fa riferimento esclusivamente ad aiuti degli Stati membri per arresto temporaneo di tali attività,

              rilevato, infine, come, anche in questo caso, sarebbe preferibile richiamare espressamente le disposizioni del regolamento n. 2792 del 1999, cui si intende dare piena attuazione e, in particolare, l'articolo 2 ed i Titoli II, III e IV,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di esaminare l'effettiva conformità dell'articolo 3-bis al regolamento n. 2792 del 1999 (in particolare agli articoli 7 e 16), laddove si prevedono risorse genericamente destinate all'arresto definitivo di talune unità di pesca;
              b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di citare espressamente le disposizioni dei regolamenti comunitari cui si fa riferimento nell'articolato, richiamando, in particolare, all'articolo 3, comma 3, l'articolo 22 del regolamento CE n. 2371/02, e all'articolo 3-bis, comma 1, l'articolo 2 ed i Titoli II, III e IV del regolamento n. 2792 del 1999.



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