XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4644-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4644, nel testo
adottato dal Governo;
rilevata la parziale eterogeneità del contenuto del
provvedimento in esame, che, agli articoli 1, 2 e 4, reca
disposizioni che riguardano in senso lato il settore
dell'agricoltura, all'articolo 3, norme per il settore della
pesca, all'articolo 5, misure creditizie per le imprese di
autotrasporto;
considerato che tale eterogeneità risulta accentuata
dalla presenza, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge
di conversione, di disposizioni in materia di servizio di
scorta da parte del Corpo forestale dello Stato;
rilevato come la presenza di quest'ultima disposizione,
di carattere "sostanziale", si configuri in contrasto con un
ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un
corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del
Governo;
osservato che viene correttamente usata la tecnica
della "novellazione" con riferimento a disposizioni contenute
nei recenti decreti-legge n. 83 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, nel decreto legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003, e nel decreto legge n. 49 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;
constatato altresì che, all'articolo 1, comma 2, del
disegno di legge di conversione, la tecnica della novellazione
non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, che consiglia, al
punto 9), che l'unità minima di testo da sostituire con una
novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso
in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più
agevole comprensione della modifica apportata;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si
sopprima il comma 2, in quanto, alla luce di quanto detto in
premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione
di disposizioni di carattere sostanziale non appare
corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico
strumento normativo rappresentato da tale tipologia di
legge;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento il Comitato
osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità, nel fare riferimento al regolamento CE
n. 2371/02, di richiamare esplicitamente l'articolo 22 del
citato regolamento;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di
conversione, ove non soppresso, dovrebbe chiarirsi l'ambito
applicativo della disposizione, ossia se essa riguardi
unicamente, come l'uso del singolare farebbe supporre, i
servizi di protezione e di vigilanza riferiti al Ministro
delle politiche agricole e forestali ed ai suoi
sottosegretari;
all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare la disposizione nel senso di chiarire che essa,
sostituendo il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003, prevede un nuovo modello INPS per la
denuncia aziendale dell'impiego presunto di manodopera
agricola nel corso dell'anno, per la predisposizione del
quale - come sembra di intendere - viene dato tempo fino al
30 aprile 2004;
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire le modalità per la determinazione
del "reintegro del capitale circolante". In particolare,
sarebbe opportuno chiarire se i finanziamenti agevolati in
argomento debbano essere effettuati limitatamente agli importi
dei crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti
delle società ammesse all'amministrazione straordinaria e
relativamente ai quali viene rinviato il momento della
riscossione;
all'articolo 4, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire la portata del richiamo all'articolo
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973 che limita ad un periodo massimo di dodici mesi
la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali
dovuti dagli imprenditori agricoli, come individuati dal comma
1 del medesimo articolo 4, del testo in esame. Al riguardo si
osserva che l'autorizzazione di spesa prevista (che, secondo
quanto indicato nella relazione tecnica, riguarda gli oneri
per interessi) si riferisce, oltre che all'anno 2004, anche
agli anni 2005 e 2006, sembrando quindi che la sospensione
della riscossione dei contributi previdenziali possa
estendersi per un triennio e non sia limitata al periodo
massimo di dodici mesi indicato dal citato articolo
19-bis.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 16 del 2004
recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca, come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede
referente,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
appaiono, nel loro complesso, riconducibili alla materia
"agricoltura e pesca", la quale, non essendo contemplata
espressamente dai commi secondo e terzo dell'articolo 117
della Costituzione, è da ritenersi riservata alla potestà
legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del
predetto articolo 117, come affermato, da ultimo, dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 12 del 2004, che ha inoltre
precisato che a tale conclusione deve giungersi anche nel caso
in cui si sia in presenza di disposizioni attuative di
normative comunitarie, atteso che il quinto comma
dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che
l'attuazione della normativa comunitaria spetta, nelle materie
di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome,
rilevato, inoltre, che nella predetta Sentenza della
Corte costituzionale viene altresì precisato che anche qualora
venga in rilievo una materia di potestà concorrente
Stato-regioni, non può in ogni caso configurarsi come norma di
principio una disposizione che si limiti a disporre
l'assegnazione di risorse statali a determinati soggetti o per
determinate finalita,
rilevato, tuttavia che la disciplina recata dal
provvedimento appare contemporaneamente riconducibile, sotto
una molteplicità di profili, sia a materie di competenza
esclusiva dello Stato sia di competenza concorrente
Stato-regioni, ai sensi dei commi secondo e terzo
dell'articolo 117 della Costituzione,
ritenuto, in particolare, che le disposizioni recate
dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del disegno di legge
di conversione incidono sulle materie "ordine pubblico e
sicurezza" e "ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato" riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere h)
e g), della Costituzione,
rilevato, altresì, che le disposizioni recate dal
decreto-legge incidono, in parte, sulle materie "sistema
tributario e contabile dello Stato", e "ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato" "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema" (con riferimento alla
finalità delle disposizioni recate dai commi I e 2 dell'
articolo 3) riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere
e) e g), della Costituzione, e, per altra parte,
sulla materia "previdenza sociale", riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo
comma, lettera o), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si segnala l'opportunità di espungere dal testo
l'articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto nel corso
dell'esame in sede referente, che dispone una autorizzazione
di spesa finalizzata alla liquidazione di istanze di
finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole
e forestali relative alle misure di arresto definitivo,
rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici
marittimi ricadenti nella regione Molise, atteso che tale
disposizione, limitandosi a disporre l'assegnazione di risorse
statali a determinati soggetti o per determinate finalità in
materie non riconducibili alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato, appare confliggere con la ripartizione delle
competenze legislative tra lo Stato e le regioni delineata dai
commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione,
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di
conversione, valuti la Commissione l'opportunità di
specificare che la disposizione da esso recata è finalizzata a
consentire l'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza
da parte di personale del Corpo forestale dello Stato con
esclusivo riferimento al Ministro delle politiche agricole e
forestali e ai Sottosegretari di Stato del medesimo
dicastero.
PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione
del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della
pesca;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di chiarire quale sia il tasso al quale vengono concessi i
finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di chiarire se i finanziamenti di cui all'articolo 4 debbano
essere effettuati limitatamente agli importi dei crediti
vantati nei sei mesi precedenti dagli imprenditori agricoli
nei confronti delle società ammesse all'amministrazione
straordinaria, e relativamente ai quali viene rinviato il
momento della riscossione, nonché di introdurre meccanismi
atti a garantire che l'applicazione delle agevolazioni sia
limitata ai soli imprenditori effettivamente danneggiati dallo
stato di insolvenza del debitore.
(Parere espresso il 24 febbraio 2004).
La VI Commissione Finanze,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4644,
di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca, come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente
dalla Commissione di merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento al comma 2-quater
dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire che l'intervento del Fondo riguarda
il rimborso del 50 per cento della perdita subita dalla banca
erogante;
b) in riferimento al comma 3-ter
dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare che i corrispettivi non riscossi dagli
imprenditori agricoli sono quelli dovuti dalle imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria; valuti inoltre la
Commissione l'opportunità di sostituire la dizione: "della
predetta amministrazione straordinaria" con la seguente: "alla
predetta amministrazione straordinaria";
c) sempre in riferimento al comma 3-ter
dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità
di estendere l'applicazione della sospensione dei termini per
i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto anche
agli imprenditori agricoli di cui al comma 2-bis
dell'articolo 4.
(Parere espresso il 25 febbraio 2004).
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge:
"Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004,
n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca" (C. 4644);
tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 4, come
modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla XIII
Commissione, prevede la sospensione della rìscossione da parte
dello Stato dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli e dalle imprese di autotrasporto che
siano creditori delle aziende insolventi richiamate dal
decreto-legge in esame, disponendo l'applicazione della
disciplina già prevista per le imposte sul reddito dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
rilevato peraltro che il comma 3-bis del medesimo
articolo 4, introdotto dalla XIII Commissione, stabilisce che,
a partire dai 1^ gennaio 2004, la riscossione dei contributi
previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli è sospesa per
dodici mesi, prevedendo in tale modo una parziale
sovrapposizione con quanto previsto dal comma 3 dando luogo ad
una discordanza dal punto di vista della decorrenza e,
soprattutto, dei soggetti beneficiari ditali previsioni,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza che la Commissione di
merito provveda a coordinare i contenuti della disposizione
del comma 3-bis dell'articolo 4 con quanto previsto al
successivo comma 3-ter del medesimo articolo,
considerato che le due disposizioni - pur essendo entrambe
volte a prevedere una sospensione dei contributi previdenziali
per un determinato periodo di tempo - risultano discordanti
dal punto di vista della decorrenza e, soprattutto, dei
soggetti beneficiari, considerato che al comma 3-ter non
sono richiamate le imprese di autotrasporto che sono invece
ricomprese nella previsione della comma 3-bis;
b) all'articolo 5, comma 2, appare opportuno
valutare la possibilità di elevare al 100 per cento l'importo
delle garanzie sussidiarie del fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale spa;
c) si segnala inoltre l'esigenza che la
Commissione di merito valuti la possibilità che i benefici
previsti dal provvedimento siano estesi alle imprese
dell'autotrasporto e della logistica collegata.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione
del decreto-legge n. 16 del 2004, recante disposizioni urgenti
concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle disposizioni recate
dall'articolo 4, comma 1, dovrebbero essere meglio specificate
le modalità per la determinazione del reintegro del capitale
circolante;
b) appare opportuno - con l'obiettivo di tutelare
i fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di
cui all'articolo 4 e di garantire in tal modo la continuazione
delle attività d'impresa - prevedere una disposizione volta a
rendere definitivi e non soggetti a revocatoria o altra
domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura,
anche in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti
ai fornitori durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa e la gestione del patrimonio;
c) con riferimento alle disposizioni recate
dall'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità
di prevedere, con riferimento alla garanzia sussidiaria del
fondo del garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a) della legge n. 662 del 1996, che questa si applichi
non solo al capitale ma anche alla quota relativa agli
interessi;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di estendere le misure agevolative previste dagli articoli 4 e
5 in favore, rispettivamente, degli imprenditori agricoli e
degli autotrasportatori alle piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle artigiane e cooperative, che vantino crediti,
in ragione della fornitura di prodotti e servizi, nei
confronti delle imprese ammesse all'amministrazione
straordinaria.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca, nonché il relativo disegno di
legge di conversione;
rilevato che la sostituzione del comma 7 dell'articolo
44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse
possibilità di accertamento della precedente norma, secondo
quanto prevede la relazione tecnica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, valuti la Commissione
l'opportunità di inserire un termine per la predisposizione
del modulo da parte dell'INPS;
b) all'articolo 1 del disegno di legge di
conversione, appare opportuno chiarire l'ambito applicativo
della disposizione, specificando se essa riguardi unicamente
il Ministro e i sottosegretari per le politiche agricole e
forestali.
PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione Europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto e rilevato che il
suo contenuto appare compatibile con la normativa
comunitaria;
ritenuta, peraltro, l'opportunità, all'articolo 3,
comma 3, di fare riferimento esplicitamente all'articolo 22
del regolamento CE n. 2371/02;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
(Parere espresso il 10 febbraio 2004).
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo dell'A.C 4644, recante il
disegno dì legge di conversione del decreto-legge n. 16 del
2004,
rilevato che tale nuovo testo non recepisce
l'indicazione formulata nella premessa del parere espresso
dalla XIV Commissione sul testo originario del provvedimento,
nella seduta del 10 febbraio 2004, volta ad evidenziare
l'opportunità, all'articolo 3, comma 3, di fare riferimento
esplicitamente all'articolo 22 del regolamento CE
n. 2371/02,
considerato che l'articolo 3-bis, introdotto
dalla XIII Commissione (Agricoltura), stanzia risorse per
misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle
unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione
Molise, al fine di garantire piena attuazione del Regolamento
(CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 nonché il conseguimento
degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti
dall'Unione europea,
ricordato che tale regolamento fornisce un quadro per
l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della
pesca, da perseguire attraverso lo strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP), in particolare, in materia di
flotte da pesca, protezione e sviluppo delle risorse
acquatiche, acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca,
trasformazione e commercializzazione e pesca nelle acque
interne, aiuti degli Stati membri in diversi settori
(promozione e ricerca di nuovi sbocchi; incentivazione della
costituzione ed agevolazione del funzionamento delle
organizzazioni di produttori; arresto temporaneo delle
attività ed altre compensazioni finanziarie; azioni innovatìve
e assistenza tecnica),
sottolineato che l'articolo 7 del regolamento n. 2792
prevede che gli Stati membri possano procedere all'arresto
definitivo delle attività di pesca solo in casi particolari e
in presenza di specifiche condizioni, mentre l'articolo 16 del
medesimo regolamento fa riferimento esclusivamente ad aiuti
degli Stati membri per arresto temporaneo di tali attività,
rilevato, infine, come, anche in questo caso, sarebbe
preferibile richiamare espressamente le disposizioni del
regolamento n. 2792 del 1999, cui si intende dare piena
attuazione e, in particolare, l'articolo 2 ed i Titoli II, III
e IV,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito
l'opportunità di esaminare l'effettiva conformità
dell'articolo 3-bis al regolamento n. 2792 del 1999 (in
particolare agli articoli 7 e 16), laddove si prevedono
risorse genericamente destinate all'arresto definitivo di
talune unità di pesca;
b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di
citare espressamente le disposizioni dei regolamenti
comunitari cui si fa riferimento nell'articolato, richiamando,
in particolare, all'articolo 3, comma 3, l'articolo 22 del
regolamento CE n. 2371/02, e all'articolo 3-bis, comma
1, l'articolo 2 ed i Titoli II, III e IV del regolamento
n. 2792 del 1999.