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Conversione in legge del
decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, recante
disposizioni urgenti
concernenti i settori
dell'agricoltura e della
pesca. |
Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, recante
disposizioni urgenti
concernenti i settori
dell'agricoltura e della
pesca. |
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1. E' convertito in legge
il decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, recante
disposizioni urgenti
concernenti i settori
dell'agricoltura e della
pesca. |
1. Il decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante
disposizioni urgenti
concernenti i settori
dell'agricoltura e della
pesca, è convertito in legge
con le modificazioni
riportate in allegato alla
presente legge. |
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2. All'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6
maggio 2002, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, dopo le
parole: "del Corpo di polizia
penitenziaria" sono aggiunte
le seguenti: ", nonché del
Corpo forestale dello Stato,
con esclusivo riferimento al
Ministro ed ai Sottosegretari
di Stato". |
2. Identico. |
| 3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale |
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del predetto ruolo a
quello dei sovrintendenti e
degli ispettori. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 8
milioni di euro per l'anno
2004, 10,5 milioni di euro
per l'anno 2005 e 22 milioni
di euro per l'anno 2006, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e
forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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4. All'articolo
4 della legge 6 febbraio
2004, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 3,
dopo le parole: "con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato", sono
inserite le seguenti: ",
previa intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano,"; |
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b) il comma 7 è
sostituito dal seguente: |
| "7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua |
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occorrente per le unità di
personale che esercitano la
facoltà prevista dal presente
comma e comunque nei limiti
della spesa massima di 10
milioni di euro. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio". |
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3. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
5. Identico. |
Frontespizio |
Testo del decreto legge |
Pareri |