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1. Il comma 7
dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"7. A decorrere
dal 30 aprile 2004, la
denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, e successive
modificazioni, deve essere
presentata su apposita
modello predisposto
dall'INPS. Nel caso in cui a
seguito della stima tecnica
di cui all'articolo 8, comma
2, del citato decreto
legislativo n. 375 del 1993,
sia ravvisata l'impossibilità
che la prestazione di lavoro
è stata effettuata in tutto o
in parte, l'INPS emette
pronuncia di disconoscimento
di detta prestazione ai fini
della tutela
previdenziale". |
"7. A decorrere
dal 30 aprile 2004, la
denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, e successive
modificazioni, deve essere
presentata su apposita
modello predisposto
dall'INPS. Nel caso in cui a
seguito della stima tecnica
di cui all'articolo 8, comma
2, del citato decreto
legislativo n. 375 del 1993,
sia ravvisata l'impossibilità
che la prestazione di lavoro
sia stata effettuata in
tutto o in parte, l'INPS
emette pronuncia di
disconoscimento di detta
prestazione ai fini della
tutela previdenziale". |
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1. A favore dei singoli
produttori, ai quali deve
essere restituito, in
applicazione dell'articolo 1,
comma 13, del decreto-legge
1^ marzo 1999, n. 43,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118, il
prelievo supplementare
versato per i periodi dal
1995-1996 al 2002-2003 e
successivamente riconosciuto
come non dovuto, l'AGEA è
autorizzata a procedere alla
restituzione dei relativi
importi, salvo che gli stessi
siano stati recuperati dai
produttori in sede di
eventuali conguagli. All'uopo
è autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno
2004. |
1. Identico. |
|
2. All'onere derivante
dal comma 1, pari a 6 milioni
di euro per l'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. |
2. Identico. |
|
2-bis. Per favorire
un più elevato livello di
efficienza ed efficacia, su
tutto il territorio
nazionale, nello svolgimento
delle azioni di contrasto
alle frodi nel settore
agroalimentare, ivi
comprese le funzioni di
controllo svolte ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, la
dotazione organica
dell'Ispettorato centrale
repressione frodi prevista
dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2002,
n. 278, è incrementata di 239
unità, di cui 4 dirigenti di
seconda fascia, 65
appartenenti alla posizione
economica C2, 140 alla
posizione economica B3, 10
alla posizione economica B2,
10 alla posizione economica
B1 e 10 alla posizione
economica A1. |
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2-ter. Per la
copertura dei posti
derivanti dall'incremento di
organico di cui al comma
2-bis, l'Ispettorato
centrale repressione frodi è
autorizzato ad assumere, nel
triennio 2004-2006, in deroga
all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e
al divieto di cui
all'articolo 3, comma 53,
della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, 239 unità di
personale, avvalendosi anche
delle graduatorie ancora
vigenti dei concorsi
espletati. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del
presente comma e del comma
2-bis sono determinati
nel limite della misura
massima complessiva di
1.000.000 di euro per l'anno
2004, di 4.500.000 euro per
l'anno 2005, di 7.000.000 di
euro a decorrere dall'anno
2006. Per la relativa
copertura si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e
forestali. |
|
3. Il comma 36
dell'articolo 10 del
decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, è
sostituito dai seguenti: |
3. Identico. |
| "36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia |
|
autonoma di appartenenza,
nella quale dichiarano di
accettare espressamente le
imputazioni del prelievo
supplementare
complessivamente dovuto.
L'istanza vale come rinuncia
ai ricorsi ovvero agli atti
del giudizio eventualmente
proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero
del ruolo e dell'organo
giurisdizionale adito. |
|
36-bis. I
giudizi pendenti alla data
del 1^ gennaio 2004 innanzi
agli organi giurisdizionali
amministrativi ovvero
ordinari, aventi ad oggetto
gli importi imputati e non
pagati a titolo di prelievo
supplementare per i periodi
di commercializzazione
compresi tra gli anni
1995-1996 e 2001-2002, sono
estinti d'ufficio, con
compensazione delle spese tra
le parti a seguito
dell'accoglimento
dell'istanza di rateizzazione
da parte della regione o
provincia autonoma di
appartenenza, da comunicare a
cura delle medesime al
competente organo
giurisdizionale". |
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1. L'importo di cui
all'articolo 52, comma 81,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, da destinare ad una
misura di accompagnamento
sociale in collegamento con
le misure di conservazione
delle risorse ittiche, è
aumentato, per l'anno 2004,
di 5 milioni di euro. |
1. Identico. |
|
2. E' istituita, per
gli anni 2005 e 2006, una
misura di accompagnamento
sociale in collegamento con
le misure di conservazione
delle risorse ittiche,
disposta dal Ministro delle
politiche agricole e
forestali, sentito il
Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del
mare, di cui all'articolo 3
della legge 17 febbraio 1982,
n. 41; a tale scopo, è
stanziato l'importo di 9
milioni di curo per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. |
2. Identico. |
|
3. Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali sono
definite le modalità di
partecipazione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali agli oneri di
funzionamento relativi ai
sistemi di localizzazione e
controllo satellitare delle
navi da pesca nazionali, in
applicazione del regolamento
(CE) n. 2371/02, per l'anno
2004, per un importo di 1,5
milioni di euro. |
3. Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali sono
definite le modalità di
partecipazione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali agli oneri di
funzionamento relativi ai
sistemi di localizzazione e
controllo satellitare delle
navi da pesca nazionali, in
applicazione del regolamento
(CE) n. 2371/2002 del
Consiglio, del 20 dicembre
2002, per l'anno 2004, per
un importo di 1,5 milioni di
euro. |
|
4. All'onere
derivante dal presente
articolo, pari a 6,5 milioni
di euro per l'anno 2004 e 9
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1991,
n. 267. |
4. Identico. |
|
(Interventi per la pesca |
| 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre |
|
1999, e di garantire
il conseguimento degli
obiettivi di coesione sociale
ed economica stabiliti
dall'Unione europea, è
autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006,
finalizzata alla liquidazione
delle istanze di
finanziamento presentate al
Ministero delle politiche
agricole e forestali relative
alle misure di arresto
definitivo, rinnovo e
ammodernamento delle unità di
pesca iscritte negli uffici
marittimi ricadenti nella
regione Molise. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
4, comma 5, del decreto-legge
26 settembre 2000, n. 265,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 343. |
|
|
|
|
1. Agli imprenditori
agricoli che abbiano
conferito prodotti agricoli
alle imprese ammesse
all'amministrazione
straordinaria di cui
all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, nei sei mesi
precedenti all'ammissione
alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti di
credito agrario, ai sensi
dell'articolo 43 del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, per il
reintegro del capitale
circolante. |
1. Agli imprenditori
agricoli che abbiano
conferito prodotti agricoli
alle imprese ammesse
all'amministrazione
straordinaria di cui
all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n.
39, o ad imprese da queste
controllate o partecipate,
nei sei mesi precedenti
all'ammissione alla predetta
amministrazione
straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti di
credito agrario, ai sensi
dell'articolo 43 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, per il
reintegro del capitale
circolante. |
|
2. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata
massima di 60 mesi, sono
garantiti dai crediti vantati
dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e
godono della garanzia
sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di
cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, nei
limiti dell'85 per cento del
loro importo. |
2. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata
massima di 60 mesi, sono
garantiti dai crediti vantati
dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e
godono della garanzia
sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di
cui all'articolo 45 del
testo unico di cui al
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, nei
limiti dell'85 per cento del
loro importo. |
|
2-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche agli
imprenditori agricoli che
hanno ceduto ad imprese di
cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, i crediti
relativi alla consegna di
prodotti agricoli alle
imprese ammesse
all'amministrazione
straordinaria, nonché agli
imprenditori agricoli che
hanno consegnato prodotti
agricoli ad imprese
fornitrici delle imprese
ammesse all'amministrazione
straordinaria. |
|
2-ter. Le banche che
concedono i finanziamenti
di cui al comma 1 possono
avanzare, in via anticipata,
istanza di rimborso al Fondo
interbancario di garanzia di
cui all'articolo 45 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, dopo il
manifestarsi del primo
inadempimento da parte
dell'imprenditore agricolo
finanziato. |
| 2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia |
|
primaria di cui al
comma 2. I pagamenti
effettuati dal Fondo in via
anticipata a tale titolo non
riducono nell'ammontare i
relativi crediti costituiti
in garanzia ai sensi del
comma 2. |
|
3. Alla riscossione
dei contributi previdenziali
dovuti dagli imprenditori
agricoli di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 19-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. A tale fine è
autorizzata, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006,
la spesa di 1,05 milioni di
curo annui. All'onere
derivante dal presente comma,
pari a 1,05 milioni di euro
per gli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente Fondo speciale dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e
forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Alla riscossione
dei contributi previdenziali
dovuti dagli imprenditori
agricoli di cui ai
commi 1 e
2-bis, nonché dalle
imprese di autotrasporto di
cui all'articolo 5, comma
1, si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 19-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. A tale fine è
autorizzata, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006,
la spesa di 1,327
milioni di euro annui.
All'onere derivante dal
presente comma, pari a
1,327 milioni di euro
per gli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente Fondo speciale dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 1,05
milioni di euro,
l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche
agricole e forestali, e
quanto a 0,277 milioni di
euro, l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'economia e delle
finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
3-bis. A decorrere
del 1^ gennaio 2004
la riscossione dei contributi
previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui
al comma 1 è sospesa per
dodici mesi. |
|
3-ter. Nei confronti
degli imprenditori
agricoli di cui al comma 1
sono sospesi per sei mesi, a
decorrere dal 15 marzo 2004,
i termini relativi ai
versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto sui
corrispettivi non riscossi
nei tre mesi precedenti
all'ammissione alla predetta
amministrazione
straordinaria. |
|
|
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|
1. Alle imprese di
autotrasporto che vantino
crediti nei confronti delle
imprese ammesse
all'amministrazione
straordinaria di cui
all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, nei sei mesi
precedenti all'ammissione
alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti per il
reintegro del capitale
circolante. |
1. Alle imprese di
autotrasporto che vantino
crediti nei confronti delle
imprese ammesse
all'amministrazione
straordinaria di cui
all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n.
39, nei sei mesi
precedenti all'ammissione
alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere
concessi finanziamenti per il
reintegro del capitale
circolante. |
|
2. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata
massima di sessanta mesi,
sono concessi e garantiti nei
limiti dei crediti vantati
dalle imprese di
autotrasporto nei confronti
delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e
godono della garanzia
sussidiaria del fondo di
garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera
a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei
limiti dell'85 per cento del
loro importo. |
2. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata
massima di sessanta mesi,
sono concessi e garantiti nei
limiti dei crediti vantati
dalle imprese di
autotrasporto nei confronti
delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e
godono della garanzia
sussidiaria dei fondi
di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100,
lettere a) e
b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei
limiti dell'85 per cento del
loro importo. |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |