XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4644-A




Decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.


Disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Disposizioni
previdenziali in
agricoltura).
Articolo 1.

(Disposizioni
previdenziali in
agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
1. Identico:

"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposita modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale".
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposita modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale".

Articolo 2.

(Disposizioni in materia
di quote latte).
Articolo 2.

(Disposizioni in materia
di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
1. Identico.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Identico.
2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:
3. Identico.

"36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1^ gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale".


Articolo 3.

(Misura di
accompagnamento sociale nel
settore della pesca).
Articolo 3.

(Misura di
accompagnamento sociale nel
settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.
1. Identico.
2. E' istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di curo per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Identico.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
4. Identico.


Articolo 3-bis.

(Interventi per la pesca
nella regione Molise).

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre
1999, e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.


Articolo 4.

(Credito agrario e
contributi
previdenziali).
Articolo 4.

(Credito agrario e
contributi
previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia
primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di curo annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,327 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,327 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. A decorrere del 1^ gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.
3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria.


Articolo 5.

(Misure creditizie per le
imprese di
autotrasporto).
Articolo 5.

(Misure creditizie per le
imprese di
autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Articolo 6.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 27 gennaio 2004.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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