XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4494
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato in quanto per i compensi ai componenti
della Commissione speciale VIA, il cui numero diminuisce di 2
unità rispetto alla consistenza attuale (20 componenti più il
presidente), si provvede mediante le risorse versate dai
soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30
aprile 1999, n. 136, mentre i compensi per i componenti della
Commissione VIA, il cui numero passa da 40 a 35, trovano una
adeguata copertura nelle risorse stanziate nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per il funzionamento della Commissione medesima.
Per i motivi che precedono non sono ravvisabili ulteriori
oneri anche in relazione alla partecipazione alle Commissioni
del componente di designazione regionale o provinciale.
Allegato.
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190:
Art. 19. (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale)
(omissis).
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è
istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, una commissione speciale di valutazione
di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari e
professionisti particolarmente qualificati in materie
progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità per la durata,
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.
(omissis)
Legge 11 marzo 1988, n. 67:
Art. 18.
(omissis)
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria
sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione
dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale
competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è
valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i
criteri di selezione, per lo status giuridico e per i
compensi dei membri della commissione si applicano le norme di
cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre
1986, n. 878.