XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4494




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


        Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto per i compensi ai componenti della Commissione speciale VIA, il cui numero diminuisce di 2 unità rispetto alla consistenza attuale (20 componenti più il presidente), si provvede mediante le risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, mentre i compensi per i componenti della Commissione VIA, il cui numero passa da 40 a 35, trovano una adeguata copertura nelle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il funzionamento della Commissione medesima.
        Per i motivi che precedono non sono ravvisabili ulteriori oneri anche in relazione alla partecipazione alle Commissioni del componente di designazione regionale o provinciale.



Allegato.
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190:

          Art. 19. (Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

(omissis).


          2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.

(omissis)


Legge 11 marzo 1988, n. 67:

          Art. 18.

(omissis)

          5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.




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