XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4494
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge trova le
sue motivazioni nella urgente necessità di provvedere alla
modifica ed all'integrazione dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di
conformarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 303
del 1^ ottobre 2003, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della stessa disposizione nella parte in cui,
per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la
Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale
sia integrata da componenti designati dalle regioni o province
autonome interessate.
Occorre rilevare, in merito, che il principio stabilito
nella sentenza della Corte costituzionale, pur individuando
una carenza dei requisiti di composizione della sola
Commissione speciale VIA, risulta essere inevitabilmente di
portata generale e in quanto tale applicabile, per le opere
relativamente alle quali sussistano concorrenti interessi
regionali, anche alle procedure di valutazione dell'impatto
ambientale di competenza della Commissione VIA nazionale.
Pertanto, al fine di assicurare la continuità, nonché la
speditezza delle procedure di valutazione di impatto
ambientale in corso, sia presso la Commissione VIA speciale,
sia presso la Commissione VIA nazionale, il provvedimento in
esame dispone l'adeguamento della normativa sulla composizione
di entrambe le Commissioni VIA.
Più in particolare con gli articoli 1 e 2, che modificano
rispettivamente l'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e l'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, si dispone l'istituzione sia
di una nuova Commissione speciale VIA, sia di una nuova
Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Negli
stessi articoli si dispone, quindi, che le istituende
Commissioni, in relazione alla valutazione dell'impatto
ambientale di opere per le quali concorra un interesse
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dovranno essere integrate da un componente designato dalla
regione o provincia autonoma interessate allo specifico
progetto.
Negli stessi articoli si dispone, altresì, a fini
sollecitatori, che qualora le regioni e le province autonome
interessate non provvedano alla designazione dei propri
rappresentanti nel termine prescritto, le Commissioni possono
procedere alla valutazione nella composizione ordinaria fino a
che non intervenga, da parte della regione o provincia
autonoma, la designazione del proprio rappresentante.
Con il successivo articolo 3 si prevede un termine di 15
giorni per la costituzione delle commissioni istituite con il
presente decreto, nonché la soppressione sia della attuale
Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 2002, sia della attuale
Commissione per le valutazioni di impatto ambientale,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 15 maggio 2001, e successive
modificazioni.
L'articolo 4 contiene disposizioni transitorie necessarie
per l'individuazione della disciplina applicabile ai
procedimenti di rilascio di autorizzazioni per la
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 2003; infatti la disposizione
proposta riguarda gli effetti della citata sentenza, la quale
ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
La materia risulta ormai regolata dal decreto legislativo
1^ agosto 2003, n. 259, entrato in vigore il 16 settembre 2003
- anteriormente alla citata pronuncia e non colpito da
dichiarazione di incostituzionalità - che riproduce, agli
articoli 86 e seguenti, pressocchè integralmente, le
disposizioni del citato decreto legislativo n. 198 del 2002.
Risulta pertanto coerente con detto quadro normativo
considerare il decreto legislativo n. 259 del 2003 applicabile
ai procedimenti iniziati in vigenza del decreto legislativo n.
198 del 2002.
La necessità ed urgenza del provvedimento in esame
scaturiscono pertanto dal gran numero di procedimenti
autorizzatori in corso alla data di pubblicazione della citata
sentenza della Corte costituzionale, per i quali occorre
fugare ogni dubbio circa l'automatica applicabilità del
decreto legislativo n. 259 del 2003.
La norma pertanto consente una maggiore chiarezza del
quadro normativo esistente, garantendo la continuità delle
procedure in atto.