XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4494




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge trova le sue motivazioni nella urgente necessità di provvedere alla modifica ed all'integrazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di conformarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1^ ottobre 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate.
        Occorre rilevare, in merito, che il principio stabilito nella sentenza della Corte costituzionale, pur individuando una carenza dei requisiti di composizione della sola Commissione speciale VIA, risulta essere inevitabilmente di portata generale e in quanto tale applicabile, per le opere relativamente alle quali sussistano concorrenti interessi regionali, anche alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di competenza della Commissione VIA nazionale.
        Pertanto, al fine di assicurare la continuità, nonché la speditezza delle procedure di valutazione di impatto ambientale in corso, sia presso la Commissione VIA speciale, sia presso la Commissione VIA nazionale, il provvedimento in esame dispone l'adeguamento della normativa sulla composizione di entrambe le Commissioni VIA.
        Più in particolare con gli articoli 1 e 2, che modificano rispettivamente l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si dispone l'istituzione sia di una nuova Commissione speciale VIA, sia di una nuova Commissione per la valutazione di impatto ambientale. Negli stessi articoli si dispone, quindi, che le istituende Commissioni, in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale di opere per le quali concorra un interesse regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere integrate da un componente designato dalla regione o provincia autonoma interessate allo specifico progetto.
        Negli stessi articoli si dispone, altresì, a fini sollecitatori, che qualora le regioni e le province autonome interessate non provvedano alla designazione dei propri rappresentanti nel termine prescritto, le Commissioni possono procedere alla valutazione nella composizione ordinaria fino a che non intervenga, da parte della regione o provincia autonoma, la designazione del proprio rappresentante.
        Con il successivo articolo 3 si prevede un termine di 15 giorni per la costituzione delle commissioni istituite con il presente decreto, nonché la soppressione sia della attuale Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002, sia della attuale Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001, e successive modificazioni.
        L'articolo 4 contiene disposizioni transitorie necessarie per l'individuazione della disciplina applicabile ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003; infatti la disposizione proposta riguarda gli effetti della citata sentenza, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
        La materia risulta ormai regolata dal decreto legislativo 1^ agosto 2003, n. 259, entrato in vigore il 16 settembre 2003 - anteriormente alla citata pronuncia e non colpito da dichiarazione di incostituzionalità - che riproduce, agli articoli 86 e seguenti, pressocchè integralmente, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 198 del 2002. Risulta pertanto coerente con detto quadro normativo considerare il decreto legislativo n. 259 del 2003 applicabile ai procedimenti iniziati in vigenza del decreto legislativo n. 198 del 2002.
        La necessità ed urgenza del provvedimento in esame scaturiscono pertanto dal gran numero di procedimenti autorizzatori in corso alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, per i quali occorre fugare ogni dubbio circa l'automatica applicabilità del decreto legislativo n. 259 del 2003.
        La norma pertanto consente una maggiore chiarezza del quadro normativo esistente, garantendo la continuità delle procedure in atto.




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