XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4494
Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003
Disposizioni urgenti in tema di composizione delle
commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di
procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
1^ ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro,
la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in
cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la
Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale
sia integrata da componenti designati dalle regioni o province
autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Considerato che le ragioni di conformazione al
giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con
riferimento alla composizione della commissione per le
valutazioni dell' impatto ambientale, istituita ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
conformarsi alla predetta sentenza della Corte costituzionale,
provvedendo alla modificazione dell'articolo 19, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente
l'istituzione della Commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale, e conseguentemente dell'articolo 18, comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la
composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, al fine di assicurare la corretta ed immediata
operatività delle medesime commissioni;
Ritenuta altresì l'urgente necessità di regolare i
procedimenti autorizzatori all'installazione di infrastrutture
di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non ancora conclusi
alla data dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità
dello stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento
ai sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo. 1.
1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione
di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti particolarmente qualificati in materie
progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è
integrata da un componente designato dalle regioni o dalle
province autonome interessate. A tale fine, entro quindici
giorni dalla data del decreto di costituzione della
commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con
il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la
durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento
della stessa. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine
predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle
valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione
ordinaria".
Articolo. 2.
1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge
23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini dell'applicazione della disciplina
sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, è istituita una commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque
membri, oltre al presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti qualificati in materie
progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali
sussistano interessi regionali o delle province autonome
inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti
civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione,
riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i
soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla
procedura di valutazione, la commissione è integrata da un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del
decreto di costituzione della commissione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e le
modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della
stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
il funzionamento della commissione medesima. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la
commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni
dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria".
Articolo. 3.
1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono
costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle
commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto
ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive
modificazioni.
Articolo. 4.
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla
installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche
iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 303 del 1^ ottobre 2003, sono
disciplinati dal decreto legislativo 1^ agosto 2003, n. 259. I
termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza
dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di
inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e
88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 2003.
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.