XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4360
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 1. Si prevede un'azione di informazione e
sostegno ai soggetti pubblici e privati che operano all'estero
per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano
che contempla la costituzione di circa 30 sportelli unici
all'estero (cosiddetti "sportelli-Italia") per un investimento
iniziale per il 2003 stimato in 5.600.000 euro, e in 6.000.000
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Con le somme sopra indicate si provvederà alle spese di
investimento necessarie all'istituzione ed all'impianto degli
uffici medesimi (acquisto delle sedi e delle relative
strutture, dotazioni informatiche, eccetera), mentre alle
spese di organizzazione degli sportelli-Italia, provvederanno
le amministrazioni interessate, espressamente indicate al
comma 1 dell'articolo 1, in relazione alle specificità
geografiche ed operative delle strutture stesse.
Il comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge
prevede una modifica dell'ottavo comma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
nel quale è determinata la quota di personale estraneo
all'amministrazione degli esteri utilizzato presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari.
Tale contingente è stato di recente modificato con la
legge 23 aprile 2003, n. 109, che all'articolo 22, comma 1,
lettera b), lo ha elevato a 92 unità.
Il disegno di legge porta il contingente a 165 unità,
quindi un aumento effettivo di 73 unità.
L'amministrazione è autorizzata ad effettuare tale
aumento in maniera graduale nel corso del triennio
2003-2005.
La gradualità delle assunzioni risulta necessaria per
consentire una adeguata riflessione circa l'individuazione
delle sedi ove installare gli sportelli unici, per permettere
la successiva predisposizione delle strutture operative degli
sportelli ed infine per dare il tempo ad una corretta
individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti,
sulla base dell'esame delle loro capacità professionali.
Viene prevista quindi l'instaurazione di 20 nuovi
rapporti di lavoro per l'anno 2003, di 40 nel corso del 2004 e
di 13 nel corso del 2005.
I costi unitari affrontati una tantum al momento
dell'assunzione del personale in parola ammontano ad euro
37.397, di cui euro 11.000 per spese di trasferimento ed oneri
accessori (in particolare, viaggio di trasferimento, trasporto
masserizie, magazzinaggio, assicurazione, trasporto
autovettura) ed euro 26.397 per indennità di prima
sistemazione.
Invece i costi unitari annuali ammontano complessivamente
a euro 182.300, di cui euro 177.100 relativi all' indennità di
servizio all'estero e relativi oneri accessori, 1.200 euro per
spese di viaggi di servizio, 2.400 euro relativi alla
applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 84 del
decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
1.600 euro in relazione all'articolo 178 del detto decreto,
per contributo spese abitazione.
Tali conteggi sono stati effettuati tenendo conto dei
valori medi relativi alle diverse sedi all'estero, con
particolare attenzione a quelle sedi che in linea di massima
potranno ospitare gli sportelli unici e tenendo presente
professionalità di medio-alto profilo da inserire nella
rete.
L'onere complessivo quindi per il 2003, relativo a 20
esperti, ammonta a euro 4.393.940, di cui euro 3.646.000 per
l'indennità di servizio all'estero ed altri costi annuali ed
euro 747.940 per spese di trasferimento e indennità di prima
sistemazione.
L'onere complessivo per il 2004 ammonta ad euro
12.433.880, di cui euro 1.495.880 relativo alle spese di
trasferimento ed indennità di prima sistemazione per i 40
esperti che saranno assunti nel 2004 ed euro 10.938.000 per
l'indennità di servizio all'estero ed altri costi annuali per
i 60 esperti che a quella data saranno in servizio.
L'onere complessivo per il 2005 ammonta ad euro
13.794.061, di cui euro 486.161 relativi alle spese di
trasferimento ed indennità di prima sistemazione per i 13
esperti che saranno assunti nel corso del 2005 ed euro
13.307.900 per l'indennità di servizio all'estero e gli altri
costi annuali per la totalità dei 73 esperti che a quella data
saranno in servizio.
Il predetto onere di euro 481.161, relativo alle spese di
trasferimento ed indennità di prima sistemazione, ha carattere
continuativo in quanto a decorrere dal 2006 va considerato un
turn-over sul totale dei 73 esperti corrispondente a
tale importo.
Articolo 2. L'attività che si propone è rivolta
alla creazione di strutture destinate all'orientamento del
personale, al fine di preparare addetti con una formazione a
tutto campo nel settore dell'internazionalizzazione da
destinare agli sportelli all'estero, agli sportelli regionali
per l'internazionalizzazione e ad altri enti del settore,
nell'ambito di accordi di programma con le regioni, in
un'ottica di sinergia con gli enti che faranno parte dello
sportello.
Le spese riguarderanno essenzialmente l'allestimento
delle strutture di formazione.
Si è preventivata una spesa complessiva dell'intervento
di euro 3.000.000 per il 2003, e pari a euro 3.300.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Articolo 3. In coerenza con quanto previsto
all'articolo 2, il Ministero delle attività produttive propone
una serie di azioni congiunte con organismi di carattere
nazionale, nonché in applicazione dei contenuti
dell'Accordo-quadro sottoscritto con l'università e l'ICE, per
migliorare l'informazione nel campo
dell'internazionalizzazione (soprattutto tramite l'interazione
tra università ed imprese) mediante l'utilizzazione di una
rete telematica all'estero. Tale utilizzo va inteso comunque
anche come possibilità di creazione di nuove strutture di
carattere informativo. Ciò al fine di favorire investimenti
tesi a sviluppare il sistema produttivo italiano, nonché ad
identificare potenziali partner per le attività di
ricerca. Complessivamente, il piano di investimento per il
2003 è determinato in euro 1.200.000 e di euro 1.300.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Articolo 4. In un quadro di coordinamento a livello
nazionale teso a favorire investimenti e attività promozionali
per l'internazionalizzazione di settore e di filiera, sono
previsti accordi di settore con le associazioni di categoria e
con le confederazioni, d'intesa con le regioni di volta in
volta interessate al campo di intervento.
Sono previsti investimenti per il finanziamento di
iniziative finalizzate a creare strutture di supporto che
consentano la migliore conoscenza di prodotti di alta qualità
oltre ad offrire un sistema di servizi a sostegno delle
imprese stesse. Tali progetti potranno realizzarsi anche
mediante la creazione di strutture permanenti all'estero, ad
esempio, allestendo show room in loco dedicati a
promuovere determinati settori produttivi, privilegiando la
fase di avviamento di tali iniziative.
La spesa complessiva prevista per il 2003 è pari a euro
4.000.000 e a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
Per tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
la spesa autorizzata per le singole disposizioni costituisce
il limite massimo di impegno finanziario a carico del bilancio
dello Stato per i rispettivi esercizi.
Articolo 5. Reca una delega al Governo per il
riordino degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione e non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Articolo 6. E' relativo alla sostituzione della
lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge
n. 100 del 1990 e non reca nuovi o maggiori oneri a carico
dello Stato.
Articolo 7. Reca la copertura complessiva del
disegno di legge. In particolare l'onere finanziario
complessivo relativo all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli
articoli 2, 3 e 4 pari a euro 13.800.000 riferito all'anno
2003 e pari a euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, grava nell'ambito della tabella B allegata alla legge
finanziaria 2003 sull'accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive.
Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
commi 4, 5 e 6, gravano nell'ambito della tabella A allegata
alla legge finanziaria 2003, sull'accantonamento previsto a
favore del Ministero degli affari esteri, per una spesa pari a
euro 4.393.940 per l'anno 2003, euro 12.433.880 per l'anno
2004 ed euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.
Si allega una tabella riepilogativa contenente gli oneri
complessivi relativi al provvedimento, separatamente per le
spese di parte corrente e di conto capitale.
...(omissis)...
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il disegno di legge che si propone va a coprire una
"nicchia" legislativa assolutamente peculiare nell'ambito
degli strumenti di gestione diretta, da parte del Ministero
delle attività produttive, del settore
dell'internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una
serie di iniziative territoriali decentrate.
Il provvedimento intende promuovere opportuni interventi
per razionalizzare e incrementare il supporto del "sistema
Paese" alla promozione commerciale e agli investimenti,
attraverso la creazione degli sportelli unici all'estero e la
ridefinizione degli assetti organizzativi degli organismi
operanti nel settore. A tali fini si prevede:
l'istituzione di sportelli unici all'estero per
coordinare le attività svolte dai molteplici soggetti
pubblici;
l'istituzione di strutture statali o regionali per la
formazione del personale da destinare ai predetti sportelli
unici all'estero e agli sportelli regionali per
l'internazionalizzazione;
il potenziamento delle sinergie tra il mondo
universitario e quello imprenditoriale prevedendo, tra
l'altro, la creazione di una rete telematica all'estero per la
diffusione di informazioni in materia di
internazionalizzazione;
il coordinamento delle attività promozionali e la
realizzazione di progetti di investimenti per favorire la
presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri.
Per quanto riguarda, in particolare, la delega prevista
all'articolo 5, si fa presente che l'intervento in materia è
giustificato dalla necessità di adeguare il settore
dell'internazionalizzazione ai recenti cambiamenti intervenuti
nell'organizzazione delle amministrazioni (decreto legislativo
n. 300 del 1999) nonché alla recentissima legge costituzionale
n. 3 del 2001, norme queste che determinano la necessità di
una rivisitazione anche a livello istituzionale dei soggetti
giuridici operanti nella materia de qua.
B) Analisi del quadro normativo.
Attualmente il Ministero delle attività produttive, sulla
base delle pregresse competenze del Ministero del commercio
con l'estero, gestisce direttamente, ai fini del sostegno
all'internazionalizzazione, la legge n. 212 del 1992, relativa
ai contributi a progetti per lo sviluppo e la cooperazione con
i Paesi individuati dal CIPE (ex area balcanica - ex URSS e
Nord mediterraneo); la legge n. 83 del 1989 e il decreto-legge
n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
394 del 1981 (articolo 10) relativa ai contributi alle spese
per lo sviluppo dell'associazionismo fra le piccole e medie
imprese; la legge n. 1083 del 1954 relativa ai contributi alle
spese di promozioni degli enti, istituti ed associazioni; la
legge n. 518 del 1970 relativa ai contributi alle camere di
commercio italiane all'estero od estere in Italia per
l'attività di assistenza alle imprese.
A ciò va naturalmente aggiunta l'attività posta in essere
da SIMEST Spa, FINEST Spa e SACE con la rispettiva normativa
di competenza nonché la legge n. 49 del 1987 (articolo 7)
gestita dal Ministero degli affari esteri relativa ai
finanziamenti agevolati per la costituzione di società miste
nei Paesi in via di sviluppo.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
L'impatto sulla legislazione vigente riguarda
esclusivamente gli articoli 1, commi 4 e 5, 5 e 6.
L'articolo 1, comma 4, prevede l'inserimento
nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio
consolare del responsabile dello sportello. Il comma 5 apporta
due modifiche all'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento del Ministero
degli affari esteri) elevando la quota di personale
proveniente dal settore privato da destinare in qualità di
esperto all'estero, da "dieci" a "trenta". E' elevato,
altresì, il numero complessivo di personale estraneo
all'amministrazione degli affari esteri da designare
all'estero, sempre in qualità di "esperti", ed è portato da 92
a 165.
L'articolo 5 nel riordinare il settore
dell'internazionalizzazione, andrà ad incidere sulle leggi che
attualmente lo disciplinano, vale a dire: la legge n. 100 del
1990 relativa alla costituzione della SIMEST Spa, la legge n.
19 del 1991 per la parte concernente la FINEST Spa, il decreto
legislativo n. 143 del 1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 170 del 1999, sulla riforma del SACE, nonché la
legge n. 68 del 1997 di riforma dell'ICE.
L'articolo 6 prevede alcune modifiche normative in quanto
attualmente importanti istituzioni finanziarie internazionali
trovano disagevole convogliare in Italia risorse per
finanziarie progetti di piccole dimensioni che riguardano
iniziative di imprese italiane che intendono operare
all'estero. Le difficoltà derivano dal fatto che queste
istituzioni non operano direttamente su progetti di piccole
dimensioni, ma devono reperire idonei intermediari finanziari
nazionali che siano in grado di aggregare una massa di
progetti di importo relativamente minore, che raggiunga
nell'insieme dimensioni compatibili con la scala delle
operazioni richieste dalle istituzioni internazionali. In
questo modo si consentirebbe alla SIMEST Spa di accedere alle
operazioni indicate contribuendo ad alleviare le difficoltà
richiamate, senza determinare effetti di spiazzamento rispetto
alle attività del sistema bancario, né eccessive assunzioni di
rischio da parte della SIMEST Spa stessa.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Gli interventi proposti non integrano aspetti in
contrasto con la normativa comunitaria, soprattutto in
relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato, come definiti
in sede comunitaria. Si precisa, inoltre, che l'ambito
riguardante gli investimenti per la promozione resta
disponibile al legislatore nazionale.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Gli interventi previsti nel disegno di legge si esplicano
su un piano generale nazionale, sia in compartecipazione con
enti ed istituti che operano per il Paese anche sul piano
internazionale, sia in quanto si prevede il coinvolgimento
delle regioni di volta in volta interessate o nella loro
complessità.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con
le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni
alle regioni ed agli enti locali, anche tenuto conto delle
intervenute modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La proposta legislativa in esame, per il carattere di
novità rispetto al passato, non presenta problemi riguardanti
la rilegificazione. Si segnala, inoltre, che nel testo viene
rinviata alla normazione secondaria la disciplina di dettaglio
per l'attuazione degli strumenti e degli interventi
previsti.
2. Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
A) Individuazione di nuove definizioni normative
introdotte nel testo.
Nella generalità del testo non sono state introdotte
nuove definizioni e sono ripresi termini e concetti già
usualmente impiegati dalla normativa. Tuttavia si indica il
significato di alcuni acronimi utilizzati all'articolo 6:
BERS: Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo;
BEI: Banca europea per gli investimenti;
IFC: International Financial Corporation.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
citati con particolare riguardo alle successive modificazioni
ed integrazioni subite dai medesimi.
Si precisa che la lettera h-bis) dell'articolo 1
della legge n. 100 del 1990 (come modificata dall'articolo 6)
è stata introdotta con il decreto legislativo n. l43 del
1998.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
E' previsto all'articolo 6, che contempla la sostituzione
della lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge n. 100 del 1990.
D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi
impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo non prevede abrogazioni di norme pregresse di
alcun genere.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza
ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul
medesimo o analogo oggetto.
Nulla da osservare.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame
del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambiti dell'intervento.
A.1 Confini oggettivi:
attività interessate dall'intervento: informazione;
formazione aziende; consulenza e studio per promozione; misure
organizzative per enti pubblici e privati operanti nel settore
dell'internazionalizzazione;
ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio
nazionale;
settori economici di attività economica coinvolti:
imprese operanti nel settore dell'internazionalizzazione.
A.2 Confini soggettivi:
destinatari diretti: imprenditori operanti o con
aspirazioni di operare sul mercato internazionale; sistema
universitario; enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione;
soggetti coinvolti: lavoratori dipendenti; università
ed istituti di cultura; operatori del settore export;
amministrazioni attuatrici direttamente interessate:
Ministero delle attività produttive; Ministero degli affari
esteri; Ministero dell'economia e delle finanze; regioni;
amministrazioni attuatrici indirettamente interessate:
Ministro per gli italiani nel mondo; Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie; Dipartimento per le politiche
comunitarie; Dipartimento per gli affari regionali;
amministrazioni destinatarie dirette: Ministero delle
attività produttive; Ministero degli affari esteri;
regioni;
amministrazioni destinatarie indirette: Ministero
dell'economia e delle finanze; Ministro per gli italiani nel
mondo; Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Dipartimento per le politiche comunitarie; Dipartimento per
gli affari regionali.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo.
B.1 Ragioni di opportunità dell'intervento.
Il disegno di legge che si propone va a coprire una
"nicchia" legislativa assolutamente peculiare nell'ambito
degli strumenti di gestione diretta, da parte del Ministero
delle attività produttive, del settore
dell'internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una
serie di iniziative territoriali decentrate.
Le finalità che vengono perseguite nel loro ambito
riguardano anche l'approfondimento della conoscenza degli
aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire
la crescita professionale di operatori sia italiani che
stranieri.
Per quanto riguarda, in particolare, la delega prevista
all' articolo 5, si fa presente che l'intervento in materia è
giustificato dalla necessità di adeguare il settore
dell'internazionalizzazione ai recenti cambiamenti intervenuti
nell'organizzazione delle amministrazioni (decreto legislativo
n. 300 del 1999), nonché alla recente legge costituzionale n.
3 del 2001, norme queste che determinano la necessità di una
rivisitazione anche a livello istituzionale dei soggetti
giuridici operanti nella materia de qua.
B.2 Rischi che l'intervento mira ad evitare o
ridurre.
Si cerca di evitare un'eccessiva polverizzazione e
disorganicità degli interventi e degli strumenti nel settore
dell'internazionalizzazione.
B.3 Consultazione.
Incontri con le associazioni di categoria, con gli enti e
le amministrazioni direttamente coinvolte.
C) Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e
lungo periodo del provvedimento.
C.1 Obiettivo generale: incrementare la presenza delle
aziende nazionali sul mercato estero. Medio periodo: 5
anni.
C.2 Obiettivo specifico: rafforzare la formazione nel
settore export delle aziende. Breve periodo: 2 anni.
D) Opzioni.
D.1 Opzione zero: nessun intervento normativo.
Caratteristiche: la situazione esistente non presenta
alcun intervento specifico nel settore che si intende
normare.
Commenti e possibilità di attuazione.
Nulla da commentare.
D.2 Opzione 1: opzioni di incentivo e di
semplificazione.
Caratteristiche: disegno di legge.
La maggior parte delle norme contemplate nel disegno di
legge riguarda forme di incentivazione per i soggetti pubblici
e privati consistenti in erogazione di contributi finanziari
diretti per progetti alle imprese, a sostegno di accordi di
settore o di programma. Il provvedimento disegna un quadro
generale che sarà disciplinato nel dettaglio da norme
regolamentari.
L'articolo 5 (delega) consente una riformulazione di un
corpus di norme al fine di adeguare le regole
all'attuale ordinamento nonché operare forme di
semplificazione delle procedure.
Commenti e possibilità di attuazione.
Elevata possibilità di attuazione in quanto non si
configurano obbligatorietà di comportamento, ma è stimolata
l'innovazione del sistema produttivo italiano.
D.3 Valutazione della/e opzione/i rilevanti.
Viene prescelta l'opzione 1 per gli indubbi vantaggi
legati alla possibilità di successo dell'intervento presso i
destinatari diretti degli incentivi, nonché per stimolare il
sistema produttivo, i bassi costi, a carico dei destinatari,
per i costi contenuti per le amministrazioni coinvolte
direttamente.
D.4 Elencazione dei costi e benefìci:
costi di conformità: zero;
benefìci per i destinatari diretti: sostegno
finanziario all'innovazione e alla crescita delle aziende
tramite i contributi per le attività poste in essere;
benefìci per i destinatari indiretti: aumento della
competitività internazionale; apertura dei mercati; aumento
dell'occupazione.
D.5 Quantificazione dei costi e i benefìci più rilevanti
per i soggetti destinatari:
costi sanzionatori: zero;
costi attesi per i destinatari diretti: zero;
costi attesi per i destinatari indiretti: zero;
benefici attesi per i destinatari diretti: in proporzione
agli incentivi erogati;
benefici attesi per i destinatari indiretti: in
proporzione agli incentivi erogati;
proventi/sanzioni amministrative: difficile da
commisurare.
D.6 Opzione 1. Risultati prosecuzione dell'AIR:
risultati dell'AIR: nulla da osservare;
eventuale prosecuzione dell'AIR: nulla da osservare;
commenti: nulla da osservare.
E) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa,
finanziaria, economica, sociale e criticità.
Opzioni rilevanti presupposti organizzativi e finanziari
economici e sociali.
La realizzazione degli interventi in questione
utilizzerà, innovando ove necessario, e ottimizzerà strutture
e dotazioni già esistenti sia all'interno delle
amministrazioni direttamente coinvolte sia in riferimento ai
soggetti coinvolti.
La quantificazione puntuale dei costi relativi potrà
essere effettuata a seguito dell'adozione dei successivi
provvedimenti di attuazione del disegno di legge, d'intesa con
gli altri organismi.
F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più
appropriato.
Opzione: è stata prescelta l'opzione 1, vale a dire un
provvedimento legislativo che contempla un intervento misto di
"incentivo" e di "semplificazione".
SCHEDA DI SINTESI
1. ESIGENZE ED OBIETTIVI
Creazione di nuove strutture ed implementazione di quelle
esistenti - Formazione - Innovazione del settore relativo al
potenziamento dei prodotti nazionali sui mercati esteri, con
riferimento sia agli operatori economici sia agli enti
operanti nel settore dell'internazionalizzazione.
2. OPZIONI RILEVANTI
Opzione incentivo.
Opzione semplificazione.
3. VALUTAZIONI DELLE DIVERSE OPZIONI
E' stata scartata l'opzione zero, per l'inesistenza di
provvedimenti di disciplina del settore.
4. INDICAZIONE PRESCELTA CON MOTIVAZIONE
La scelta di un'opzione mista consente di avere uno strumento
unitario per intervenire su un particolare ambito
economico.
5. INDICAZIONE DELLO STRUMENTO NORMATIVO PRESCELTO
Disegno di legge.