XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4360




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


              Articolo 1. Si prevede un'azione di informazione e sostegno ai soggetti pubblici e privati che operano all'estero per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che contempla la costituzione di circa 30 sportelli unici all'estero (cosiddetti "sportelli-Italia") per un investimento iniziale per il 2003 stimato in 5.600.000 euro, e in 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
          Con le somme sopra indicate si provvederà alle spese di investimento necessarie all'istituzione ed all'impianto degli uffici medesimi (acquisto delle sedi e delle relative strutture, dotazioni informatiche, eccetera), mentre alle spese di organizzazione degli sportelli-Italia, provvederanno le amministrazioni interessate, espressamente indicate al comma 1 dell'articolo 1, in relazione alle specificità geografiche ed operative delle strutture stesse.
          Il comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede una modifica dell'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è determinata la quota di personale estraneo all'amministrazione degli esteri utilizzato presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
          Tale contingente è stato di recente modificato con la legge 23 aprile 2003, n. 109, che all'articolo 22, comma 1, lettera b), lo ha elevato a 92 unità.
          Il disegno di legge porta il contingente a 165 unità, quindi un aumento effettivo di 73 unità.
          L'amministrazione è autorizzata ad effettuare tale aumento in maniera graduale nel corso del triennio 2003-2005.
          La gradualità delle assunzioni risulta necessaria per consentire una adeguata riflessione circa l'individuazione delle sedi ove installare gli sportelli unici, per permettere la successiva predisposizione delle strutture operative degli sportelli ed infine per dare il tempo ad una corretta individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti, sulla base dell'esame delle loro capacità professionali.
          Viene prevista quindi l'instaurazione di 20 nuovi rapporti di lavoro per l'anno 2003, di 40 nel corso del 2004 e di 13 nel corso del 2005.
          I costi unitari affrontati una tantum al momento dell'assunzione del personale in parola ammontano ad euro 37.397, di cui euro 11.000 per spese di trasferimento ed oneri accessori (in particolare, viaggio di trasferimento, trasporto masserizie, magazzinaggio, assicurazione, trasporto autovettura) ed euro 26.397 per indennità di prima sistemazione.
          Invece i costi unitari annuali ammontano complessivamente a euro 182.300, di cui euro 177.100 relativi all' indennità di servizio all'estero e relativi oneri accessori, 1.200 euro per spese di viaggi di servizio, 2.400 euro relativi alla applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 84 del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 1.600 euro in relazione all'articolo 178 del detto decreto, per contributo spese abitazione.
          Tali conteggi sono stati effettuati tenendo conto dei valori medi relativi alle diverse sedi all'estero, con particolare attenzione a quelle sedi che in linea di massima potranno ospitare gli sportelli unici e tenendo presente professionalità di medio-alto profilo da inserire nella rete.
          L'onere complessivo quindi per il 2003, relativo a 20 esperti, ammonta a euro 4.393.940, di cui euro 3.646.000 per l'indennità di servizio all'estero ed altri costi annuali ed euro 747.940 per spese di trasferimento e indennità di prima sistemazione.
          L'onere complessivo per il 2004 ammonta ad euro 12.433.880, di cui euro 1.495.880 relativo alle spese di trasferimento ed indennità di prima sistemazione per i 40 esperti che saranno assunti nel 2004 ed euro 10.938.000 per l'indennità di servizio all'estero ed altri costi annuali per i 60 esperti che a quella data saranno in servizio.
          L'onere complessivo per il 2005 ammonta ad euro 13.794.061, di cui euro 486.161 relativi alle spese di trasferimento ed indennità di prima sistemazione per i 13 esperti che saranno assunti nel corso del 2005 ed euro 13.307.900 per l'indennità di servizio all'estero e gli altri costi annuali per la totalità dei 73 esperti che a quella data saranno in servizio.
          Il predetto onere di euro 481.161, relativo alle spese di trasferimento ed indennità di prima sistemazione, ha carattere continuativo in quanto a decorrere dal 2006 va considerato un turn-over sul totale dei 73 esperti corrispondente a tale importo.
              Articolo 2. L'attività che si propone è rivolta alla creazione di strutture destinate all'orientamento del personale, al fine di preparare addetti con una formazione a tutto campo nel settore dell'internazionalizzazione da destinare agli sportelli all'estero, agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione e ad altri enti del settore, nell'ambito di accordi di programma con le regioni, in un'ottica di sinergia con gli enti che faranno parte dello sportello.
          Le spese riguarderanno essenzialmente l'allestimento delle strutture di formazione.
          Si è preventivata una spesa complessiva dell'intervento di euro 3.000.000 per il 2003, e pari a euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
              Articolo 3. In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, il Ministero delle attività produttive propone una serie di azioni congiunte con organismi di carattere nazionale, nonché in applicazione dei contenuti dell'Accordo-quadro sottoscritto con l'università e l'ICE, per migliorare l'informazione nel campo dell'internazionalizzazione (soprattutto tramite l'interazione tra università ed imprese) mediante l'utilizzazione di una rete telematica all'estero. Tale utilizzo va inteso comunque anche come possibilità di creazione di nuove strutture di carattere informativo. Ciò al fine di favorire investimenti tesi a sviluppare il sistema produttivo italiano, nonché ad identificare potenziali partner per le attività di ricerca. Complessivamente, il piano di investimento per il 2003 è determinato in euro 1.200.000 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
              Articolo 4. In un quadro di coordinamento a livello nazionale teso a favorire investimenti e attività promozionali per l'internazionalizzazione di settore e di filiera, sono previsti accordi di settore con le associazioni di categoria e con le confederazioni, d'intesa con le regioni di volta in volta interessate al campo di intervento.
          Sono previsti investimenti per il finanziamento di iniziative finalizzate a creare strutture di supporto che consentano la migliore conoscenza di prodotti di alta qualità oltre ad offrire un sistema di servizi a sostegno delle imprese stesse. Tali progetti potranno realizzarsi anche mediante la creazione di strutture permanenti all'estero, ad esempio, allestendo show room in loco dedicati a promuovere determinati settori produttivi, privilegiando la fase di avviamento di tali iniziative.
          La spesa complessiva prevista per il 2003 è pari a euro 4.000.000 e a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
          Per tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 la spesa autorizzata per le singole disposizioni costituisce il limite massimo di impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato per i rispettivi esercizi.
              Articolo 5. Reca una delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
              Articolo 6. E' relativo alla sostituzione della lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1990 e non reca nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
              Articolo 7. Reca la copertura complessiva del disegno di legge. In particolare l'onere finanziario complessivo relativo all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 2, 3 e 4 pari a euro 13.800.000 riferito all'anno 2003 e pari a euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, grava nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2003 sull'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, gravano nell'ambito della tabella A allegata alla legge finanziaria 2003, sull'accantonamento previsto a favore del Ministero degli affari esteri, per una spesa pari a euro 4.393.940 per l'anno 2003, euro 12.433.880 per l'anno 2004 ed euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.
          Si allega una tabella riepilogativa contenente gli oneri complessivi relativi al provvedimento, separatamente per le spese di parte corrente e di conto capitale.

...(omissis)...

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il disegno di legge che si propone va a coprire una "nicchia" legislativa assolutamente peculiare nell'ambito degli strumenti di gestione diretta, da parte del Ministero delle attività produttive, del settore dell'internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate.
          Il provvedimento intende promuovere opportuni interventi per razionalizzare e incrementare il supporto del "sistema Paese" alla promozione commerciale e agli investimenti, attraverso la creazione degli sportelli unici all'estero e la ridefinizione degli assetti organizzativi degli organismi operanti nel settore. A tali fini si prevede:

            l'istituzione di sportelli unici all'estero per coordinare le attività svolte dai molteplici soggetti pubblici;

            l'istituzione di strutture statali o regionali per la formazione del personale da destinare ai predetti sportelli unici all'estero e agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione;

            il potenziamento delle sinergie tra il mondo universitario e quello imprenditoriale prevedendo, tra l'altro, la creazione di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione;

            il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti per favorire la presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri.

          Per quanto riguarda, in particolare, la delega prevista all'articolo 5, si fa presente che l'intervento in materia è giustificato dalla necessità di adeguare il settore dell'internazionalizzazione ai recenti cambiamenti intervenuti nell'organizzazione delle amministrazioni (decreto legislativo n. 300 del 1999) nonché alla recentissima legge costituzionale n. 3 del 2001, norme queste che determinano la necessità di una rivisitazione anche a livello istituzionale dei soggetti giuridici operanti nella materia de qua.
B) Analisi del quadro normativo.

          Attualmente il Ministero delle attività produttive, sulla base delle pregresse competenze del Ministero del commercio con l'estero, gestisce direttamente, ai fini del sostegno all'internazionalizzazione, la legge n. 212 del 1992, relativa ai contributi a progetti per lo sviluppo e la cooperazione con i Paesi individuati dal CIPE (ex area balcanica - ex URSS e Nord mediterraneo); la legge n. 83 del 1989 e il decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981 (articolo 10) relativa ai contributi alle spese per lo sviluppo dell'associazionismo fra le piccole e medie imprese; la legge n. 1083 del 1954 relativa ai contributi alle spese di promozioni degli enti, istituti ed associazioni; la legge n. 518 del 1970 relativa ai contributi alle camere di commercio italiane all'estero od estere in Italia per l'attività di assistenza alle imprese.
          A ciò va naturalmente aggiunta l'attività posta in essere da SIMEST Spa, FINEST Spa e SACE con la rispettiva normativa di competenza nonché la legge n. 49 del 1987 (articolo 7) gestita dal Ministero degli affari esteri relativa ai finanziamenti agevolati per la costituzione di società miste nei Paesi in via di sviluppo.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          L'impatto sulla legislazione vigente riguarda esclusivamente gli articoli 1, commi 4 e 5, 5 e 6.
          L'articolo 1, comma 4, prevede l'inserimento nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare del responsabile dello sportello. Il comma 5 apporta due modifiche all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Ordinamento del Ministero degli affari esteri) elevando la quota di personale proveniente dal settore privato da destinare in qualità di esperto all'estero, da "dieci" a "trenta". E' elevato, altresì, il numero complessivo di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri da designare all'estero, sempre in qualità di "esperti", ed è portato da 92 a 165.
          L'articolo 5 nel riordinare il settore dell'internazionalizzazione, andrà ad incidere sulle leggi che attualmente lo disciplinano, vale a dire: la legge n. 100 del 1990 relativa alla costituzione della SIMEST Spa, la legge n. 19 del 1991 per la parte concernente la FINEST Spa, il decreto legislativo n. 143 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 170 del 1999, sulla riforma del SACE, nonché la legge n. 68 del 1997 di riforma dell'ICE.
          L'articolo 6 prevede alcune modifiche normative in quanto attualmente importanti istituzioni finanziarie internazionali trovano disagevole convogliare in Italia risorse per finanziarie progetti di piccole dimensioni che riguardano iniziative di imprese italiane che intendono operare all'estero. Le difficoltà derivano dal fatto che queste istituzioni non operano direttamente su progetti di piccole dimensioni, ma devono reperire idonei intermediari finanziari nazionali che siano in grado di aggregare una massa di progetti di importo relativamente minore, che raggiunga nell'insieme dimensioni compatibili con la scala delle operazioni richieste dalle istituzioni internazionali. In questo modo si consentirebbe alla SIMEST Spa di accedere alle operazioni indicate contribuendo ad alleviare le difficoltà richiamate, senza determinare effetti di spiazzamento rispetto alle attività del sistema bancario, né eccessive assunzioni di rischio da parte della SIMEST Spa stessa.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Gli interventi proposti non integrano aspetti in contrasto con la normativa comunitaria, soprattutto in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato, come definiti in sede comunitaria. Si precisa, inoltre, che l'ambito riguardante gli investimenti per la promozione resta disponibile al legislatore nazionale.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.


          Gli interventi previsti nel disegno di legge si esplicano su un piano generale nazionale, sia in compartecipazione con enti ed istituti che operano per il Paese anche sul piano internazionale, sia in quanto si prevede il coinvolgimento delle regioni di volta in volta interessate o nella loro complessità.


F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni ed agli enti locali, anche tenuto conto delle intervenute modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.


G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          La proposta legislativa in esame, per il carattere di novità rispetto al passato, non presenta problemi riguardanti la rilegificazione. Si segnala, inoltre, che nel testo viene rinviata alla normazione secondaria la disciplina di dettaglio per l'attuazione degli strumenti e degli interventi previsti.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.

          Nella generalità del testo non sono state introdotte nuove definizioni e sono ripresi termini e concetti già usualmente impiegati dalla normativa. Tuttavia si indica il significato di alcuni acronimi utilizzati all'articolo 6:

              BERS: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

              BEI: Banca europea per gli investimenti;

              IFC: International Financial Corporation.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          Si precisa che la lettera h-bis) dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1990 (come modificata dall'articolo 6) è stata introdotta con il decreto legislativo n. l43 del 1998.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          E' previsto all'articolo 6, che contempla la sostituzione della lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 100 del 1990.


D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Il testo non prevede abrogazioni di norme pregresse di alcun genere.


3. Ulteriori elementi.

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          Nulla da osservare.


B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambiti dell'intervento.

          
A.1 Confini oggettivi:

              attività interessate dall'intervento: informazione; formazione aziende; consulenza e studio per promozione; misure organizzative per enti pubblici e privati operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

              ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale;

              settori economici di attività economica coinvolti: imprese operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

          A.2 Confini soggettivi:

              destinatari diretti: imprenditori operanti o con aspirazioni di operare sul mercato internazionale; sistema universitario; enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

              soggetti coinvolti: lavoratori dipendenti; università ed istituti di cultura; operatori del settore export;

              amministrazioni attuatrici direttamente interessate: Ministero delle attività produttive; Ministero degli affari esteri; Ministero dell'economia e delle finanze; regioni;

              amministrazioni attuatrici indirettamente interessate: Ministro per gli italiani nel mondo; Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Dipartimento per le politiche comunitarie; Dipartimento per gli affari regionali;

              amministrazioni destinatarie dirette: Ministero delle attività produttive; Ministero degli affari esteri; regioni;

              amministrazioni destinatarie indirette: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministro per gli italiani nel mondo; Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Dipartimento per le politiche comunitarie; Dipartimento per gli affari regionali.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          B.1 Ragioni di opportunità dell'intervento.

          Il disegno di legge che si propone va a coprire una "nicchia" legislativa assolutamente peculiare nell'ambito degli strumenti di gestione diretta, da parte del Ministero delle attività produttive, del settore dell'internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate.
          Le finalità che vengono perseguite nel loro ambito riguardano anche l'approfondimento della conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale di operatori sia italiani che stranieri.
          Per quanto riguarda, in particolare, la delega prevista all' articolo 5, si fa presente che l'intervento in materia è giustificato dalla necessità di adeguare il settore dell'internazionalizzazione ai recenti cambiamenti intervenuti nell'organizzazione delle amministrazioni (decreto legislativo n. 300 del 1999), nonché alla recente legge costituzionale n. 3 del 2001, norme queste che determinano la necessità di una rivisitazione anche a livello istituzionale dei soggetti giuridici operanti nella materia de qua.


          B.2 Rischi che l'intervento mira ad evitare o ridurre.

          Si cerca di evitare un'eccessiva polverizzazione e disorganicità degli interventi e degli strumenti nel settore dell'internazionalizzazione.


          B.3 Consultazione.

          Incontri con le associazioni di categoria, con gli enti e le amministrazioni direttamente coinvolte.


C) Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento.

          C.1 Obiettivo generale: incrementare la presenza delle aziende nazionali sul mercato estero. Medio periodo: 5 anni.

          C.2 Obiettivo specifico: rafforzare la formazione nel settore export delle aziende. Breve periodo: 2 anni.


D) Opzioni.

          D.1 Opzione zero: nessun intervento normativo.

          Caratteristiche: la situazione esistente non presenta alcun intervento specifico nel settore che si intende normare.
Commenti e possibilità di attuazione.

          Nulla da commentare.


          D.2 Opzione 1: opzioni di incentivo e di semplificazione.

          Caratteristiche: disegno di legge.

          La maggior parte delle norme contemplate nel disegno di legge riguarda forme di incentivazione per i soggetti pubblici e privati consistenti in erogazione di contributi finanziari diretti per progetti alle imprese, a sostegno di accordi di settore o di programma. Il provvedimento disegna un quadro generale che sarà disciplinato nel dettaglio da norme regolamentari.
          L'articolo 5 (delega) consente una riformulazione di un corpus di norme al fine di adeguare le regole all'attuale ordinamento nonché operare forme di semplificazione delle procedure.

          Commenti e possibilità di attuazione.

          Elevata possibilità di attuazione in quanto non si configurano obbligatorietà di comportamento, ma è stimolata l'innovazione del sistema produttivo italiano.


          D.3 Valutazione della/e opzione/i rilevanti.

          Viene prescelta l'opzione 1 per gli indubbi vantaggi legati alla possibilità di successo dell'intervento presso i destinatari diretti degli incentivi, nonché per stimolare il sistema produttivo, i bassi costi, a carico dei destinatari, per i costi contenuti per le amministrazioni coinvolte direttamente.


          D.4 Elencazione dei costi e benefìci:

              costi di conformità: zero;

              benefìci per i destinatari diretti: sostegno finanziario all'innovazione e alla crescita delle aziende tramite i contributi per le attività poste in essere;

              benefìci per i destinatari indiretti: aumento della competitività internazionale; apertura dei mercati; aumento dell'occupazione.


          D.5 Quantificazione dei costi e i benefìci più rilevanti per i soggetti destinatari:

              costi sanzionatori: zero;

              costi attesi per i destinatari diretti: zero;
              costi attesi per i destinatari indiretti: zero;

          benefici attesi per i destinatari diretti: in proporzione agli incentivi erogati;

          benefici attesi per i destinatari indiretti: in proporzione agli incentivi erogati;

          proventi/sanzioni amministrative: difficile da commisurare.


          D.6 Opzione 1. Risultati prosecuzione dell'AIR:

              risultati dell'AIR: nulla da osservare;

              eventuale prosecuzione dell'AIR: nulla da osservare;

              commenti: nulla da osservare.


E) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica, sociale e criticità.

          Opzioni rilevanti presupposti organizzativi e finanziari economici e sociali.
          La realizzazione degli interventi in questione utilizzerà, innovando ove necessario, e ottimizzerà strutture e dotazioni già esistenti sia all'interno delle amministrazioni direttamente coinvolte sia in riferimento ai soggetti coinvolti.
          La quantificazione puntuale dei costi relativi potrà essere effettuata a seguito dell'adozione dei successivi provvedimenti di attuazione del disegno di legge, d'intesa con gli altri organismi.


F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

          Opzione: è stata prescelta l'opzione 1, vale a dire un provvedimento legislativo che contempla un intervento misto di "incentivo" e di "semplificazione".

SCHEDA DI SINTESI



1. ESIGENZE ED OBIETTIVI

Creazione di nuove strutture ed implementazione di quelle esistenti - Formazione - Innovazione del settore relativo al potenziamento dei prodotti nazionali sui mercati esteri, con riferimento sia agli operatori economici sia agli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.


2. OPZIONI RILEVANTI

Opzione incentivo.
Opzione semplificazione.


3. VALUTAZIONI DELLE DIVERSE OPZIONI

E' stata scartata l'opzione zero, per l'inesistenza di provvedimenti di disciplina del settore.


4. INDICAZIONE PRESCELTA CON MOTIVAZIONE

La scelta di un'opzione mista consente di avere uno strumento unitario per intervenire su un particolare ambito economico.


5. INDICAZIONE DELLO STRUMENTO NORMATIVO PRESCELTO

Disegno di legge.




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