XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4360
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si propone
ha lo scopo di promuovere alcuni interventi volti a sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese stimolando
l'occupazione ed attivando nuovi soggetti imprenditoriali,
nonché a ridefinire alcuni assetti organizzativi di organismi
operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese.
L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che il
Ministro delle attività produttive ed il Ministro degli affari
esteri promuovano la costituzione di sportelli unici
all'estero al fine di rendere più efficace l'azione svolta dai
diversi soggetti operanti all'estero per il sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano,
anche in termini di maggiori sinergie con le iniziative di
promozione della cultura del Paese e di valorizzazione del
patrimonio rappresentato dalle comunità d'affari di origine
italiana presenti nel mondo. A tale fine, gli sportelli
raccorderanno funzionalmente - anche allo scopo di ridurre il
gap di risorse umane e finanziarie che separa l'Italia
dai propri principali partner in termini di supporto
istituzionale agli operatori economici - le attività svolte
dai quasi 150 uffici commerciali delle ambasciate e dei
consolati, dalle 104 unità operative dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), dai 25 uffici esteri dell'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dalle altre
strutture operanti in tale settore, quali le 68 camere di
commercio italiane ed i numerosi uffici esteri delle medesime
camere di commercio italiane, nonché del sistema regionale.
In primo luogo verrà infatti promossa la costituzione di
edifici polifunzionali, che ospiteranno le diverse strutture
preposte all'erogazione di servizi destinati agli operatori
economici. Tale operazione, che consentirà all'utente di
disporre di un riferimento semplificato, è del resto conforme
ad una prassi già diffusa fra i nostri principali
partner (Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Canada), e
rappresenterà un'occasione non solo per valorizzare al meglio
le sinergie fra i diversi momenti in cui si può articolare la
politica commerciale e promozionale, ma anche per
avvantaggiarsi delle indubbie economie di scala e "di
immagine" di cui edifici più spaziosi potrebbero beneficiare.
Parimenti, le sedi degli sportelli unici all'estero verranno
notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, al fine di garantire a
tali strutture un adeguato livello di interlocuzione nonché un
livello giuridico di elevato profilo.
L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce
altresì alcuni princìpi generali relativi all'architettura
istituzionale degli sportelli unici all'estero, rinviando per
le norme di dettaglio ad un successivo regolamento
interministeriale che definirà le modalità operative di
organizzazione di tali strutture, anche mediante l'impiego di
tecnologie informatiche che permettano di interconnettere i
diversi soggetti che parteciperanno a livello centrale o
periferico alle loro attività. L'attività di tali strutture
sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in
conformità con il dispositivo dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che
attribuisce alle missioni diplomatiche funzioni di
"coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani,
operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".
L'istituzione dello sportello Italia all'estero ha anche lo
scopo di garantire la coerenza fra le attività di promozione
commerciale e di sostegno ai processi di
internazionalizzazione del sistema economico italiano che
verranno svolte dai soggetti parte dello sportello unico
all'estero con gli obiettivi di politica internazionale e con
le altre iniziative a sostegno della proiezione estera del
"sistema Paese" (promozione culturale, ricerca scientifica,
eccetera).
I responsabili degli sportelli unici all'estero sono
individuati dal Ministero delle attività produttive. Essi sono
inseriti all'interno della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare in qualità di "esperto" ai sensi
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, ferma restando la possibilità di
nominare per tale posizione anche un funzionario del Ministero
degli affari esteri destinato a ricoprire incarichi
commerciali. E' dunque previsto un aumento, pari a 73 unità,
del numero di esperti ai sensi del predetto articolo 168 per
consentire la destinazione all'estero dei "responsabili
operativi" degli sportelli. Ciò consentirà di selezionare per
la direzione di ciascuno sportello, di concerto fra Ministero
delle attività produttive e Ministero degli affari esteri, le
professionalità più idonee a ricoprire tali incarichi sulla
base delle esigenze funzionali delle sedi.
Al fine di consentire l'individuazione di professionalità
specifiche, da destinare alla direzione degli sportelli, è
anche previsto che almeno 45 esperti del contingente totale
siano individuati dal Ministero delle attività produttive.
Gli articoli 2, 3 e 4 hanno lo scopo di proporre una
attenzione ai processi di internazionalizzazione degli scambi
nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate,
fermo restando che quanto previsto va ad integrarsi con quanto
già disciplinato a sostegno dell'imprenditoria da pregressa
legislazione.
L'articolato si struttura sostanzialmente su ipotesi di
implementazione dei descritti obiettivi, autonome fra loro, ma
certamente capaci di integrarsi per la ricerca delle finalità
indicate e che tengono conto dei nuovi e delicati equilibri
determinati dall'entrata in vigore della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
In particolare:
l'articolo 2 affida al Ministero delle attività
produttive il compito di creare delle strutture volte alla
formazione del personale da destinare agli sportelli unici
all'estero, agli sportelli regionali previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del
2001 e ad altri enti operanti nel settore al fine di
perseguire, nel loro ambito, l'approfondimento della
conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed
aziendali nonché favorire la crescita professionale, con
specifico riferimento al settore
dell'internazionalizzazione.
Si prevede di favorire gli sportelli del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 161 del 2001 in stretto raccordo con le regioni,
protagonisti in prima linea dell'azione di
internazionalizzazione delle imprese italiane prevedendo un
sostegno finanziario, nonché di avvalersi anche dell'Istituto
diplomatico per la formazione del personale in vista dei
compiti e delle funzioni da svolgere all' estero.
L'articolo 3 nell'evidenziare una funzione propulsiva e di
coordinamento del Ministero delle attività produttive,
riguarda la ricerca di sinergie fra il mondo universitario e
quello imprenditoriale, attraverso la concretizzazione degli
strumenti indicati nell'accordo-quadro sottoscritto tra
l'allora Ministero del commercio con l'estero e la Conferenza
dei rettori delle università italiane: si tratta di un patto
che presenta molti spunti fortemente innovativi e mira a
rafforzare la programmazione congiunta di iniziative per
l'utilizzazione, anche nel senso di realizzazione, di una rete
telematica all'estero per la diffusione di informazioni in
materia di internazionalizzazione, nel contesto di un "sistema
Paese" che vede una significativa collaborazione fra soggetti
pubblici e privati. L'applicazione dell'accordo, privilegerà
gli scambi di ricerca con i Paesi dell'area mediterranea.
L'articolo 4 è diretto ad armonizzare il coordinamento
delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di
investimenti nel campo dell'internazionalizzazione di settore
e di filiera (comunque non riguardanti il settore
agro-alimentare di prima trasformazione) mediante accordi di
settore. In particolar modo il Ministero delle attività
produttive favorisce ed incentiva tramite accordi con le
associazioni di categoria o accordi-quadro con le
confederazioni attività a sostegno dei prodotti italiani per
favorirne la presenza sui mercati esteri, anche mediante
l'insediamento di strutture durevoli in loco (ad esempio
show room) al fine di promuovere determinate categorie
merceologiche. A tale fine si prevede uno stretto collegamento
con i vari enti operanti nel settore (camere di commercio,
regioni, tavoli di settore ed altri enti).
L'articolo 5 nasce dall'avvertita esigenza di avviare un
processo di riforma profonda dell'economia italiana in grado
di ridare fiducia agli operatori economici e di consentire uno
sfruttamento pieno delle sue vaste risorse imprenditoriali e
di lavoro. Ciò comporta una rivisitazione degli strumenti
operativi oggi sul versante del commercio e degli investimenti
internazionali, imponendo una necessaria attualizzazione a
quei processi e a quelle regole che sono a base dell'attività
economica italiana all'estero.
Si propone pertanto un disegno normativo che, nell'ambito
delle specifiche competenze attribuite al Ministero delle
attività produttive e dal Ministero degli affari esteri
attraverso la ridefinizione, il riordino e la
razionalizzazione dei soggetti che operano nell'area
dell'internazionalizzazione delle imprese, assicuri,
innanzitutto, la necessità di adeguamento delle disposizioni
legislative che regolano le singole entità al nuovo quadro
delle competenze ministeriali delineato dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(Riforma dell'organizzazione del Governo) e nel rispetto della
disciplina specifica contemplata nel decreto legislativo n.
143 del 1998, nonché dal nuovo assetto costituzionale
derivante dall'entrata in vigore della legge costituzionale n.
3 del 2001.
Ne consegue un inevitabile riferimento ad una diversa
articolazione nonché modulazione degli organi di gestione
delle suddette entità, secondo princìpi ispirati alla maggiore
funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze
imposte dall'attuale quadro economico internazionale, così
come appare necessario poter verificare l'effettiva attualità
delle norme poste a base dell'impostazione finanziaria ed
economica e della relativa partecipazione azionaria dei
soggetti interessati.
L'articolo 5, inoltre, è stato modificato rispetto alla
stesura originaria in quanto si è ritenuto opportuno prevedere
di integrare l'articolo 9 della legge di semplificazione 2001,
legge n. 229 del 2003, recante la delega per la redazione di
un codice in materia di internazionalizzazione, in modo da
coordinare e rendere compatibili gli interventi normativi
secondo princìpi e criteri uniformi. Si è, quindi, proceduto
ad ampliare i termini per la predisposizione del codice in
materia di internazionalizzazione, prevedendo 18 mesi anziché
6.
Detta norma non comporta oneri a carico del bilancio dello
Stato.
L'articolo 6 prevede alcune modifiche normative in quanto
attualmente importanti istituzioni finanziarie internazionali
trovano disagevole convogliare in Italia risorse per
finanziare progetti di piccole dimensioni che riguardano
iniziative di imprese italiane che intendono operare
all'estero. Le difficoltà derivano dal fatto che queste
istituzioni non operano direttamente su progetti di piccole
dimensioni, ma devono reperire idonei intermediari finanziari
nazionali che siano in grado di aggregare una massa di
progetti di importo relativamente minore, che raggiunga
nell'insieme dimensioni compatibili con la scala delle
operazioni richieste dalle istituzioni internazionali.
In questo modo si consentirebbe alla SIMEST Spa di
accedere alle operazioni indicate contribuendo ad alleviare le
difficoltà richiamate, senza determinare effetti di
spiazzamento rispetto alle attività del sistema bancario, né
eccessive assunzioni di rischio da parte della SIMEST Spa
stessa. Detta norma non prevede oneri a carico del bilancio
dello Stato.
L'articolo 7 contiene disposizioni sulle risorse
finanziarie utilizzabili per detti interventi.