XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4360




        Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge che si propone ha lo scopo di promuovere alcuni interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese stimolando l'occupazione ed attivando nuovi soggetti imprenditoriali, nonché a ridefinire alcuni assetti organizzativi di organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
        L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che il Ministro delle attività produttive ed il Ministro degli affari esteri promuovano la costituzione di sportelli unici all'estero al fine di rendere più efficace l'azione svolta dai diversi soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, anche in termini di maggiori sinergie con le iniziative di promozione della cultura del Paese e di valorizzazione del patrimonio rappresentato dalle comunità d'affari di origine italiana presenti nel mondo. A tale fine, gli sportelli raccorderanno funzionalmente - anche allo scopo di ridurre il gap di risorse umane e finanziarie che separa l'Italia dai propri principali partner in termini di supporto istituzionale agli operatori economici - le attività svolte dai quasi 150 uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, dalle 104 unità operative dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dai 25 uffici esteri dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dalle altre strutture operanti in tale settore, quali le 68 camere di commercio italiane ed i numerosi uffici esteri delle medesime camere di commercio italiane, nonché del sistema regionale.
        In primo luogo verrà infatti promossa la costituzione di edifici polifunzionali, che ospiteranno le diverse strutture preposte all'erogazione di servizi destinati agli operatori economici. Tale operazione, che consentirà all'utente di disporre di un riferimento semplificato, è del resto conforme ad una prassi già diffusa fra i nostri principali partner (Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Canada), e rappresenterà un'occasione non solo per valorizzare al meglio le sinergie fra i diversi momenti in cui si può articolare la politica commerciale e promozionale, ma anche per avvantaggiarsi delle indubbie economie di scala e "di immagine" di cui edifici più spaziosi potrebbero beneficiare. Parimenti, le sedi degli sportelli unici all'estero verranno notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, al fine di garantire a tali strutture un adeguato livello di interlocuzione nonché un livello giuridico di elevato profilo.
        L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce altresì alcuni princìpi generali relativi all'architettura istituzionale degli sportelli unici all'estero, rinviando per le norme di dettaglio ad un successivo regolamento interministeriale che definirà le modalità operative di organizzazione di tali strutture, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche che permettano di interconnettere i diversi soggetti che parteciperanno a livello centrale o periferico alle loro attività. L'attività di tali strutture sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità con il dispositivo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che attribuisce alle missioni diplomatiche funzioni di "coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento". L'istituzione dello sportello Italia all'estero ha anche lo scopo di garantire la coerenza fra le attività di promozione commerciale e di sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico italiano che verranno svolte dai soggetti parte dello sportello unico all'estero con gli obiettivi di politica internazionale e con le altre iniziative a sostegno della proiezione estera del "sistema Paese" (promozione culturale, ricerca scientifica, eccetera).
        I responsabili degli sportelli unici all'estero sono individuati dal Ministero delle attività produttive. Essi sono inseriti all'interno della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di "esperto" ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ferma restando la possibilità di nominare per tale posizione anche un funzionario del Ministero degli affari esteri destinato a ricoprire incarichi commerciali. E' dunque previsto un aumento, pari a 73 unità, del numero di esperti ai sensi del predetto articolo 168 per consentire la destinazione all'estero dei "responsabili operativi" degli sportelli. Ciò consentirà di selezionare per la direzione di ciascuno sportello, di concerto fra Ministero delle attività produttive e Ministero degli affari esteri, le professionalità più idonee a ricoprire tali incarichi sulla base delle esigenze funzionali delle sedi.
        Al fine di consentire l'individuazione di professionalità specifiche, da destinare alla direzione degli sportelli, è anche previsto che almeno 45 esperti del contingente totale siano individuati dal Ministero delle attività produttive.
        Gli articoli 2, 3 e 4 hanno lo scopo di proporre una attenzione ai processi di internazionalizzazione degli scambi nel quadro di una serie di iniziative territoriali decentrate, fermo restando che quanto previsto va ad integrarsi con quanto già disciplinato a sostegno dell'imprenditoria da pregressa legislazione.
        L'articolato si struttura sostanzialmente su ipotesi di implementazione dei descritti obiettivi, autonome fra loro, ma certamente capaci di integrarsi per la ricerca delle finalità indicate e che tengono conto dei nuovi e delicati equilibri determinati dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        In particolare:

            l'articolo 2 affida al Ministero delle attività produttive il compito di creare delle strutture volte alla formazione del personale da destinare agli sportelli unici all'estero, agli sportelli regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 2001 e ad altri enti operanti nel settore al fine di perseguire, nel loro ambito, l'approfondimento della conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali nonché favorire la crescita professionale, con specifico riferimento al settore dell'internazionalizzazione.
        Si prevede di favorire gli sportelli del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 2001 in stretto raccordo con le regioni, protagonisti in prima linea dell'azione di internazionalizzazione delle imprese italiane prevedendo un sostegno finanziario, nonché di avvalersi anche dell'Istituto diplomatico per la formazione del personale in vista dei compiti e delle funzioni da svolgere all' estero.
        L'articolo 3 nell'evidenziare una funzione propulsiva e di coordinamento del Ministero delle attività produttive, riguarda la ricerca di sinergie fra il mondo universitario e quello imprenditoriale, attraverso la concretizzazione degli strumenti indicati nell'accordo-quadro sottoscritto tra l'allora Ministero del commercio con l'estero e la Conferenza dei rettori delle università italiane: si tratta di un patto che presenta molti spunti fortemente innovativi e mira a rafforzare la programmazione congiunta di iniziative per l'utilizzazione, anche nel senso di realizzazione, di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione, nel contesto di un "sistema Paese" che vede una significativa collaborazione fra soggetti pubblici e privati. L'applicazione dell'accordo, privilegerà gli scambi di ricerca con i Paesi dell'area mediterranea.
        L'articolo 4 è diretto ad armonizzare il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti nel campo dell'internazionalizzazione di settore e di filiera (comunque non riguardanti il settore agro-alimentare di prima trasformazione) mediante accordi di settore. In particolar modo il Ministero delle attività produttive favorisce ed incentiva tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni attività a sostegno dei prodotti italiani per favorirne la presenza sui mercati esteri, anche mediante l'insediamento di strutture durevoli in loco (ad esempio show room) al fine di promuovere determinate categorie merceologiche. A tale fine si prevede uno stretto collegamento con i vari enti operanti nel settore (camere di commercio, regioni, tavoli di settore ed altri enti).
        L'articolo 5 nasce dall'avvertita esigenza di avviare un processo di riforma profonda dell'economia italiana in grado di ridare fiducia agli operatori economici e di consentire uno sfruttamento pieno delle sue vaste risorse imprenditoriali e di lavoro. Ciò comporta una rivisitazione degli strumenti operativi oggi sul versante del commercio e degli investimenti internazionali, imponendo una necessaria attualizzazione a quei processi e a quelle regole che sono a base dell'attività economica italiana all'estero.
        Si propone pertanto un disegno normativo che, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite al Ministero delle attività produttive e dal Ministero degli affari esteri attraverso la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione dei soggetti che operano nell'area dell'internazionalizzazione delle imprese, assicuri, innanzitutto, la necessità di adeguamento delle disposizioni legislative che regolano le singole entità al nuovo quadro delle competenze ministeriali delineato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo) e nel rispetto della disciplina specifica contemplata nel decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché dal nuovo assetto costituzionale derivante dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
        Ne consegue un inevitabile riferimento ad una diversa articolazione nonché modulazione degli organi di gestione delle suddette entità, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico internazionale, così come appare necessario poter verificare l'effettiva attualità delle norme poste a base dell'impostazione finanziaria ed economica e della relativa partecipazione azionaria dei soggetti interessati.
        L'articolo 5, inoltre, è stato modificato rispetto alla stesura originaria in quanto si è ritenuto opportuno prevedere di integrare l'articolo 9 della legge di semplificazione 2001, legge n. 229 del 2003, recante la delega per la redazione di un codice in materia di internazionalizzazione, in modo da coordinare e rendere compatibili gli interventi normativi secondo princìpi e criteri uniformi. Si è, quindi, proceduto ad ampliare i termini per la predisposizione del codice in materia di internazionalizzazione, prevedendo 18 mesi anziché 6.
        Detta norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
        L'articolo 6 prevede alcune modifiche normative in quanto attualmente importanti istituzioni finanziarie internazionali trovano disagevole convogliare in Italia risorse per finanziare progetti di piccole dimensioni che riguardano iniziative di imprese italiane che intendono operare all'estero. Le difficoltà derivano dal fatto che queste istituzioni non operano direttamente su progetti di piccole dimensioni, ma devono reperire idonei intermediari finanziari nazionali che siano in grado di aggregare una massa di progetti di importo relativamente minore, che raggiunga nell'insieme dimensioni compatibili con la scala delle operazioni richieste dalle istituzioni internazionali.
        In questo modo si consentirebbe alla SIMEST Spa di accedere alle operazioni indicate contribuendo ad alleviare le difficoltà richiamate, senza determinare effetti di spiazzamento rispetto alle attività del sistema bancario, né eccessive assunzioni di rischio da parte della SIMEST Spa stessa. Detta norma non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato.
        L'articolo 7 contiene disposizioni sulle risorse finanziarie utilizzabili per detti interventi.




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