XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4360




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

        1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel Mondo, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
        2. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, e possono aderirvi enti nazionali e regionali operanti in loco.
        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative di costituzione ed organizzazione, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
        4. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell' ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministero delle attività produttive. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
        5. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

                a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta";

                b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

        "Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".

        6. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 5, lettera b), del presente articolo vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 4.
        7. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2003 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
        8. Per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.393.940 per l'anno 2003, di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.


Art. 2.

(Strutture per la formazione del personale operante nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

        1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, agli sportelli regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
        2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, ed anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
        3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2003 e di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.


Art. 3.

(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in
tema di internazionalizzazione).

        1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni, nonché degli accordi di settore siglati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

                a) l'utilizzazione di una rete telematica all'estero per la diffusione di informazioni sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

                b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'Istituto nazionale per il commercio estero e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione, nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

        2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.
        3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2003 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.


Art. 4.

(Accordi di settore in tema
di internazionalizzazione).

        1. Il Ministero delle attività produttive favorisce ed incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.
        2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le camere di commercio e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.
        3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, promuovono opportune forme di raccordo con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri con UnionCamere ed Assocamerestero.
        4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2003 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.


Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

        1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell' internazionalizzazione delle imprese.
        1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

                b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

                c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica;

                d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società;

                e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

        1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termini i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
        1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater".

        2. Il termine di sei mesi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, è modificato in diciotto mesi.


Art. 6.

(Modifica all'articolo 1 della legge
24 aprile 1990, n. 100).

        1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

            "h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporatiion (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro".


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 2, 3 e 4, pari ad euro 13.800.000 per l'anno 2003 e ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
        2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, pari ad euro 4.393.940 per l'anno 2003, ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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