XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4360
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Costituzione degli sportelli unici all'estero).
1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione
svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e
per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto
riguardo anche alle iniziative in ambito culturale e di
valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il
Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari
esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel
Mondo, investimenti per la costituzione di sportelli unici
all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali
ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia.
2. All'attività degli sportelli di cui al presente
articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,
partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il
commercio estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) e delle camere di commercio italiane all'estero con
sede nelle località dello sportello, e possono aderirvi enti
nazionali e regionali operanti in loco.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalità operative di costituzione
ed organizzazione, anche mediante l'impiego di nuove
tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente
articolo.
4. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono
inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o
dell' ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi
vengono individuati dal Ministero delle attività produttive.
Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai
ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 4,
nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la
compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso
significativi apporti di competenze provenienti dal settore
privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni
pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti
modificazioni all' articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione
della quota di personale proveniente dal settore privato, la
parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta";
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della
quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli
affari esteri, è sostituito dal seguente:
"Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può
utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di
cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di
legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché
al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni
in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
6. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui
all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo
sostituito dal comma 5, lettera b), del presente
articolo vengono individuati secondo le procedure di cui al
comma 4.
7. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno
2003 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
8. Per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro 4.393.940 per l'anno
2003, di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061
annui a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Strutture per la formazione del personale operante nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese).
1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma
con le regioni conclusi dal Ministero delle attività
produttive, specifici investimenti, anche a carattere
pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali
da destinare alla formazione di personale per gli sportelli
unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge,
agli sportelli regionali previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative
sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i
responsabili degli sportelli unici per il tramite
dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a
strutture con la funzione di sportelli unici regionali per
l'internazionalizzazione di cui al comma 1, ed anche al fine
di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli
unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi
provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il
trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2003 e di
euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Art. 3.
(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in
tema di internazionalizzazione).
1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito
dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del
commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio
estero, e la Conferenza dei rettori delle università italiane
e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le
regioni, nonché degli accordi di settore siglati con le
associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in
essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari
esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca:
a) l'utilizzazione di una rete telematica
all'estero per la diffusione di informazioni sulle attività
formative in materia di internazionalizzazione delle
università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche,
gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
all'estero, ivi incluse le informazioni relative alla
opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in
università italiane per ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi
di programma e gli accordi di settore stipulati
rispettivamente con le regioni e con le associazioni di
categoria, tra le università, l'Istituto nazionale per il
commercio estero e i vari soggetti che operano nel campo della
elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo
sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere
investimenti volti a favorire i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo italiano,
l'adozione di strategie innovative per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione
tra università e imprese nella realizzazione di progetti per
l'internazionalizzazione, nella identificazione di potenziali
partner stranieri per lo svolgimento di attività di
ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la
Conferenza dei rettori delle università italiane e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati priorità e settori di intervento per
l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le
relative modalità di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2003 e di
euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Art. 4.
(Accordi di settore in tema
di internazionalizzazione).
1. Il Ministero delle attività produttive favorisce ed
incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od
accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni
interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai
tavoli di settore, il coordinamento delle attività
promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di
carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o
di filiera.
2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove opportune forme di raccordo
con le camere di commercio e coordina, sulla base di accordi
di programma con le regioni, interventi a carattere di
investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere
la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito
degli accordi di settore con le categorie economiche
interessate.
3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli
italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali,
promuovono opportune forme di raccordo con le camere di
commercio italiane all'estero e con le comunità di affari
italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle
iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste
dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri
con UnionCamere ed Assocamerestero.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2003 e di
euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese).
1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del
riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel
settore dell' internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma
1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione
comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di
finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero
delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e
al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle
disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro
delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n.
143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo
princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in
relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro
economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della
politica economica e commerciale estera e della promozione del
sistema economico italiano in ambito internazionale con le
funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici
consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di
tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di
natura finanziaria ed economica;
d) possibilità di attivazione di strumenti di
finanziamento di investimenti all'estero anche tramite
società;
e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto
della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al
comma 1.
1-quater. I decreti legislativi di cui al comma
1-bis sono adottati, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per
gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento,
affinché sia espresso il parere da parte delle competenti
Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso inutilmente tale termini i decreti
possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il
Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma
1-ter e con la procedura di cui al comma
1-quater".
2. Il termine di sei mesi per l'esercizio della delega di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n.
229, è modificato in diciotto mesi.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 1 della legge
24 aprile 1990, n. 100).
1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1
della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla
seguente:
"h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui
alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento
dell'impegno finanziario previsto dal programma economico
dell'impresa o società estera. I limiti riferiti alla durata
del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché
all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o
società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su
provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI), dalla International Financial Corporatiion (IFC)
o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo
Stato italiano è membro".
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all' articolo 1, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 2, 3
e 4, pari ad euro 13.800.000 per l'anno 2003 e ad euro
15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, pari ad euro 4.393.940
per l'anno 2003, ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro
13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.