XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4347
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il disegno di legge comporta oneri finanziari
limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, che
reca criteri di delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVVF.
Alla copertura finanziaria si provvede nei limiti di
15.500.000 euro per l'anno 2003, di 12.956.000 euro per l'anno
2004, di 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, per
l'anno 2003 attraverso corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 212, e per gli
anni 2004-2005 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
L'importo indicato costituisce il limite massimo di spesa
conseguente all'adozione dei decreti legislativi previsti dal
disegno di legge. Con tali decreti il Governo, sentite le
organizzazioni sindacali, effettuerà le scelte relative al
riordino del personale ed alla consequenziale distribuzione
delle risorse; solo in sede di redazione della relazione
tecnica relativa allo schema dei decreti legislativi da
trasmettere, per il parere, alle Commissioni parlamentari,
potrà indicarsi, in maniera puntuale, l'utilizzazione delle
risorse stanziate a copertura dei vari provvedimenti.
Tendenzialmente, nell'operazione di riordino, si provvederà al
riassetto delle qualifiche tecnico-operative, compreso il
settore aereonavigante e le altre componenti specialiste del
CNVVF.
Fin da ora è possibile quantificare solo gli oneri che
possono derivare dall'attuazione dei criteri di delega di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4),
concernenti l'istituto del collocamento a disposizione, nella
misura del 5 per cento del personale dirigente, secondo quanto
indicato nella tabella allegata.
Il calcolo è stato effettuato tenendo presente come
parametro finanziario di riferimento il trattamento economico
fondamentale ed i relativi oneri a carico dello Stato di 9
unità dirigenziali (8 dirigenti e 1 dirigente generale) che
costituiscono il 5 per cento della dotazione organica
complessiva (20 dirigenti generali e 147 dirigenti, quali
risultano dalla pianta organica allegata al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 e
dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2003, sulla
ripartizione dell'incremento della dotazione organica del
CNVVF, disposto dalla legge n. 289 del 2002, articolo 34,
comma 7). Nella tabella allegata viene descritta
analiticamente l'operazione e vengono riportati il costo
minimo e il costo massimo derivanti dall'attuazione della
norma.
COSTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI SENSI DEL
C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 SOTTOSCRITTO IN
DATA 5 APRILE 2001
... (omissis) ...
COSTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI SENSI DEL
C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 SOTTOSCRITTO IN
DATA 5 APRILE 2001 Dirigente di seconda fascia
Dal
... (omissis) ...
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi
A) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (CNVVF) è stato escluso dal novero dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di
diritto pubblico ed assoggettato al regime di diritto
privato.
Il disegno di legge ben si colloca ed è in linea con il
quadro legislativo vigente. Il nuovo assetto si rende
necessario alla luce delle missioni istituzionali del Corpo e
del nuovo concetto di sicurezza civile che si è andato sempre
più affermando in questi ultimi anni, comprensivo del soccorso
pubblico, della prevenzione incendi e della difesa civile.
Competenze queste attribuite, ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al
Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno svolge, inoltre, tutti gli
altri compiti ed attività attribuiti al CNVVF dalla normativa
vigente (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300
del 1999).
Il CNVVF si colloca istituzionalmente nel Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, istituito nell'ambito del Ministero dell'interno
dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, emanato
in base al decreto legislativo n. 300 del 1999.
B) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di
riformare il rapporto di impiego del personale del CNVVF, con
esclusione di quello volontario e di leva, stabilendone il
passaggio al regime di diritto pubblico, al pari di quanto è
previsto per gli altri Corpi dello Stato, indicati
dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica,
quali quelli della vita e dei beni dei cittadini.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il disegno di legge non ha alcuna incidenza
sull'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della
coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il
trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti
locali.
Il disegno di legge non pone alcuna questione in merito
alla compatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e alla
coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il
trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, in
quanto si tratta di materia concernente l'ordinamento del
personale dell'Amministrazione dello Stato.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione di nuove definizioni normative
introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Nel presente disegno di legge non sono state introdotte
nuove definizioni normative. Infatti, il nuovo meccanismo del
riassetto si basa su strumenti giuridici noti quali il decreto
legislativo e i regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subìte dai
medesimi.
I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto
delle successive modificazioni e integrazioni subìte dai
medesimi.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella
legislativa, che in ipotesi assicura una maggiore chiarezza
del testo normativo, modificando espressamente l'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
l'introduzione di un comma aggiuntivo.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le abrogazioni
che si renderanno necessarie, in relazione alla attuazione dei
decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge,
dovranno essere espressamente indicate, come precisato al
comma 1, lettera e), dell'articolo 2.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Obiettivi e risultati attesi.
Due i risultati evidenti del cambiamento previsto dal
presente disegno di legge:
1) ricondurre ad unitarietà il rapporto di impiego
dei Corpi chiamati a realizzare i fondamentali compiti
istituzionali che l'ordinamento attribuisce al Ministero
dell'interno, attraverso la trasformazione del rapporto di
impiego del personale del CNVVF in regime di diritto
pubblico;
2) riordinare, attraverso l'adozione di decreti
legislativi, l'ordinamento del personale appartenente al
CNVVF, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia.