XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4347




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il disegno di legge comporta oneri finanziari limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, che reca criteri di delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVVF.
          Alla copertura finanziaria si provvede nei limiti di 15.500.000 euro per l'anno 2003, di 12.956.000 euro per l'anno 2004, di 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, per l'anno 2003 attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 212, e per gli anni 2004-2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          L'importo indicato costituisce il limite massimo di spesa conseguente all'adozione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge. Con tali decreti il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, effettuerà le scelte relative al riordino del personale ed alla consequenziale distribuzione delle risorse; solo in sede di redazione della relazione tecnica relativa allo schema dei decreti legislativi da trasmettere, per il parere, alle Commissioni parlamentari, potrà indicarsi, in maniera puntuale, l'utilizzazione delle risorse stanziate a copertura dei vari provvedimenti. Tendenzialmente, nell'operazione di riordino, si provvederà al riassetto delle qualifiche tecnico-operative, compreso il settore aereonavigante e le altre componenti specialiste del CNVVF.
          Fin da ora è possibile quantificare solo gli oneri che possono derivare dall'attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), concernenti l'istituto del collocamento a disposizione, nella misura del 5 per cento del personale dirigente, secondo quanto indicato nella tabella allegata.
          Il calcolo è stato effettuato tenendo presente come parametro finanziario di riferimento il trattamento economico fondamentale ed i relativi oneri a carico dello Stato di 9 unità dirigenziali (8 dirigenti e 1 dirigente generale) che costituiscono il 5 per cento della dotazione organica complessiva (20 dirigenti generali e 147 dirigenti, quali risultano dalla pianta organica allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 e dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2003, sulla ripartizione dell'incremento della dotazione organica del CNVVF, disposto dalla legge n. 289 del 2002, articolo 34, comma 7). Nella tabella allegata viene descritta analiticamente l'operazione e vengono riportati il costo minimo e il costo massimo derivanti dall'attuazione della norma.
COSTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI SENSI DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 SOTTOSCRITTO IN
DATA 5 APRILE 2001

... (omissis) ...



COSTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI SENSI DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 SOTTOSCRITTO IN
DATA 5 APRILE 2001 Dirigente di seconda fascia
Dal

... (omissis) ...

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi


A) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è stato escluso dal novero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico ed assoggettato al regime di diritto privato.
          Il disegno di legge ben si colloca ed è in linea con il quadro legislativo vigente. Il nuovo assetto si rende necessario alla luce delle missioni istituzionali del Corpo e del nuovo concetto di sicurezza civile che si è andato sempre più affermando in questi ultimi anni, comprensivo del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della difesa civile. Competenze queste attribuite, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al Ministero dell'interno.
          Il Ministero dell'interno svolge, inoltre, tutti gli altri compiti ed attività attribuiti al CNVVF dalla normativa vigente (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999).
          Il CNVVF si colloca istituzionalmente nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, istituito nell'ambito del Ministero dell'interno dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, emanato in base al decreto legislativo n. 300 del 1999.


B) Necessità dell'intervento normativo.

          Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di riformare il rapporto di impiego del personale del CNVVF, con esclusione di quello volontario e di leva, stabilendone il passaggio al regime di diritto pubblico, al pari di quanto è previsto per gli altri Corpi dello Stato, indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, quali quelli della vita e dei beni dei cittadini.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          
Il disegno di legge non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto si tratta di materia concernente l'ordinamento del personale dell'Amministrazione dello Stato.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Nel presente disegno di legge non sono state introdotte nuove definizioni normative. Infatti, il nuovo meccanismo del riassetto si basa su strumenti giuridici noti quali il decreto legislativo e i regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subìte dai medesimi.

          I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, che in ipotesi assicura una maggiore chiarezza del testo normativo, modificando espressamente l'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'introduzione di un comma aggiuntivo.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le abrogazioni che si renderanno necessarie, in relazione alla attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge, dovranno essere espressamente indicate, come precisato al comma 1, lettera e), dell'articolo 2.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Obiettivi e risultati attesi.

          Due i risultati evidenti del cambiamento previsto dal presente disegno di legge:

              1) ricondurre ad unitarietà il rapporto di impiego dei Corpi chiamati a realizzare i fondamentali compiti istituzionali che l'ordinamento attribuisce al Ministero dell'interno, attraverso la trasformazione del rapporto di impiego del personale del CNVVF in regime di diritto pubblico;

              2) riordinare, attraverso l'adozione di decreti legislativi, l'ordinamento del personale appartenente al CNVVF, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia.




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