XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4347
Onorevoli Deputati! - Con il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (CNVVF), nonostante la peculiarità e
rilevanza dei compiti istituzionali svolti, fu escluso dal
novero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
regime di diritto pubblico ed assoggettato al regime di
diritto privato, con conseguente contrattualizzazione del
rapporto di lavoro.
Il disegno di legge si propone, dopo un decennio di
disallineamento tra natura privatistica del rapporto di
impiego del personale del CNVVF e compiti di rilevanza
costituzionale affidati al CNVVF stesso, di realizzare
un'incisiva riforma del rapporto di impiego del personale, al
fine di renderlo il più confacente possibile sia alle
tradizionali missioni istituzionali del Corpo, cioè il
soccorso pubblico, la prevenzione incendi e la protezione
civile, sia alla nuova missione della difesa civile, una
materia, questa, connaturata all'essenza stessa dello Stato,
in quanto comprende in sé la garanzia e la sicurezza delle
istituzioni, la capacità di sopravvivenza economica,
produttiva e logistica del "sistema Paese" in occasione di
crisi interne o internazionali e, nell'ambito di tali crisi,
la gestione di rischi di tipo non convenzionale derivanti
dall'impiego in danno di persone o beni di armi di distruzione
di massa di tipo nucleare, batteriologico e chimico.
Il cardine del riassetto risiede nel passaggio del
rapporto di impiego dal regime privatistico, cui è attualmente
assoggettato, ad un'autonoma disciplina di diritto pubblico,
al pari di quanto avviene oggi per gli altri Corpi dello Stato
chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica,
indicati all'articolo 3 dei decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
In tale rinnovato ambito di riferimento, sono previsti
l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione per la
disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego
tassativamente determinati ed un rinnovato ordinamento del
personale per gli aspetti non demandati alla negoziazione.
La riforma persegue, quindi, finalità di alto profilo, in
quanto tende non solo ad incentivare l'operatività e
l'efficienza del personale, ma anche a rendere più evidente e
percepibile la funzione di sicurezza civile che il Corpo è
chiamato ad espletare nella società, quale parte integrante e
sostanziale del sistema di sicurezza statuale diretto al
conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 sancisce, attraverso la novella all'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il passaggio
del rapporto di impiego del personale del CNVVF dal regime di
diritto privato a quello di diritto pubblico. E' previsto che
la riforma si applichi solo al personale permanente. Il
personale volontario continua ad essere disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2000, n. 362, mentre quello ausiliario di leva
rimane assoggettato all'ordinamento militare.
L'articolo 2 contiene, al comma 1, una delega al Governo
per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del
personale del CNVVF, con l'indicazione dei princìpi e criteri
direttivi per l'esercizio della stessa. A quest'ultimo
riguardo sono previste:
l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione,
con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per
il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il
restante personale, distinti anche con riferimento alla
partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
Ciascuno dei procedimenti ha ad oggetto materie tassativamente
determinate e si conclude con un accordo negoziale recepito
con decreto del Presidente della Repubblica;
la rideterminazione, per gli aspetti non demandati ai
procedimenti negoziali, dell'ordinamento del personale anche
di livello dirigenziale, attraverso l'introduzione di nuovi
istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di
impiego, nonché la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti
e l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche ed aree anche di
tipo vicedirigenziale. Per il rinnovato ruolo del personale di
livello dirigenziale sono dettati criteri di delega alquanto
dettagliati;
l'attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi
emanati in base alla delega, attraverso uno o più regolamenti
da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
l'indicazione esplicita delle disposizioni legislative
abrogate.
Tale delega opera su un piano distinto e ha un contenuto
diverso dalla delega al Governo contenuta nell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229, nella parte in cui prevede
la revisione e il riassetto dell'ordinamento del personale del
CNVVF per gli aspetti non demandati alla contrattazione
collettiva nazionale.
Il citato articolo 11, inoltre, essendo finalizzato a
realizzare la coerenza logico-sistematica dell'attuale
ordinamento di natura privatistica del personale del CNVVF,
non consente il passaggio al regime di diritto pubblico del
rapporto di lavoro del personale del Corpo stesso, per il
quale si è resa necessaria la predisposizione della norma di
cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, intesa a
modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonché la previsione dei relativi decreti
legislativi.
Il comma 2 dell'articolo 2 detta l'iter procedurale
da osservare in sede di emanazione dei decreti legislativi. In
particolare è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini
dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza.
Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia,
prevedendo la possibilità che, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della
delega, possano essere adottate disposizioni integrative o
correttive degli stessi.
L'articolo 3 contiene una disposizione transitoria mirante
ad evitare che si determini una situazione di vuoto normativo
nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore
della legge delega in esame e dei decreti legislativi
attuativi della delega stessa.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione della legge.