XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4347




        Onorevoli Deputati! - Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), nonostante la peculiarità e rilevanza dei compiti istituzionali svolti, fu escluso dal novero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico ed assoggettato al regime di diritto privato, con conseguente contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
        Il disegno di legge si propone, dopo un decennio di disallineamento tra natura privatistica del rapporto di impiego del personale del CNVVF e compiti di rilevanza costituzionale affidati al CNVVF stesso, di realizzare un'incisiva riforma del rapporto di impiego del personale, al fine di renderlo il più confacente possibile sia alle tradizionali missioni istituzionali del Corpo, cioè il soccorso pubblico, la prevenzione incendi e la protezione civile, sia alla nuova missione della difesa civile, una materia, questa, connaturata all'essenza stessa dello Stato, in quanto comprende in sé la garanzia e la sicurezza delle istituzioni, la capacità di sopravvivenza economica, produttiva e logistica del "sistema Paese" in occasione di crisi interne o internazionali e, nell'ambito di tali crisi, la gestione di rischi di tipo non convenzionale derivanti dall'impiego in danno di persone o beni di armi di distruzione di massa di tipo nucleare, batteriologico e chimico.
        Il cardine del riassetto risiede nel passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico, cui è attualmente assoggettato, ad un'autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto avviene oggi per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, indicati all'articolo 3 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        In tale rinnovato ambito di riferimento, sono previsti l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego tassativamente determinati ed un rinnovato ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla negoziazione.
        La riforma persegue, quindi, finalità di alto profilo, in quanto tende non solo ad incentivare l'operatività e l'efficienza del personale, ma anche a rendere più evidente e percepibile la funzione di sicurezza civile che il Corpo è chiamato ad espletare nella società, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza statuale diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
        Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

        L'articolo 1 sancisce, attraverso la novella all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il passaggio del rapporto di impiego del personale del CNVVF dal regime di diritto privato a quello di diritto pubblico. E' previsto che la riforma si applichi solo al personale permanente. Il personale volontario continua ad essere disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, mentre quello ausiliario di leva rimane assoggettato all'ordinamento militare.

        L'articolo 2 contiene, al comma 1, una delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVVF, con l'indicazione dei princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa. A quest'ultimo riguardo sono previste:

            l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Ciascuno dei procedimenti ha ad oggetto materie tassativamente determinate e si conclude con un accordo negoziale recepito con decreto del Presidente della Repubblica;

            la rideterminazione, per gli aspetti non demandati ai procedimenti negoziali, dell'ordinamento del personale anche di livello dirigenziale, attraverso l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, nonché la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche ed aree anche di tipo vicedirigenziale. Per il rinnovato ruolo del personale di livello dirigenziale sono dettati criteri di delega alquanto dettagliati;

            l'attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati in base alla delega, attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

            l'indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

        Tale delega opera su un piano distinto e ha un contenuto diverso dalla delega al Governo contenuta nell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nella parte in cui prevede la revisione e il riassetto dell'ordinamento del personale del CNVVF per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.
        Il citato articolo 11, inoltre, essendo finalizzato a realizzare la coerenza logico-sistematica dell'attuale ordinamento di natura privatistica del personale del CNVVF, non consente il passaggio al regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro del personale del Corpo stesso, per il quale si è resa necessaria la predisposizione della norma di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, intesa a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché la previsione dei relativi decreti legislativi.
        Il comma 2 dell'articolo 2 detta l'iter procedurale da osservare in sede di emanazione dei decreti legislativi. In particolare è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza.
        Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia, prevedendo la possibilità che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, possano essere adottate disposizioni integrative o correttive degli stessi.

        L'articolo 3 contiene una disposizione transitoria mirante ad evitare che si determini una situazione di vuoto normativo nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge delega in esame e dei decreti legislativi attuativi della delega stessa.

        L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.




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