XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4347




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Regime di diritto pubblico
del rapporto di impiego).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".


Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco).

        
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale vigenti per il pubblico impiego. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

            b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

                1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

                2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

            c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali, prevedendo:

                1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

                2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

                3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;


                4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

            d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

            e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
        3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.


Art. 3.

(Disposizione transitoria).

        1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 15.500.000 euro per l'anno 2003, in 12.956.000 euro per l'anno 2004 ed in 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 212; quanto a 12.956.000 euro per l'anno 2004 e a 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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