XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4347
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Regime di diritto pubblico
del rapporto di impiego).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, è disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali".
Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del
rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del
relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso
pubblico", con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale delle qualifiche
dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti
anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati
aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le
delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica,
dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di
presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro
dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato
da loro delegati; quella di parte sindacale, dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente
rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri
generali in materia di rappresentatività sindacale vigenti per
il pubblico impiego. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica. Sono demandati alla disciplina
del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale
delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico
fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di
missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di
fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il
tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale,
per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro
e per la gestione delle attività socio-assistenziali del
personale; gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le
aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata
degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i
rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di
lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante
il restante personale le predette materie, nonché le seguenti
altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i
criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario;
i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di
impiego del personale in attività atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale
in relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta
ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e
dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti
e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà
di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di
vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi.
Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e
qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni
organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i
criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi,
adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione
professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare,
del ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali,
prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti
di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e
proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto
un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di
lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi,
necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti
operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di
immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli
incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle
qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacità professionale, alle peculiarità della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni
da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di
servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi
particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la
possibilità per l'amministrazione di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali
i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del
parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate
disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure
stabiliti dal presente articolo.
Art. 3.
(Disposizione transitoria).
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le
disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 15.500.000 euro per l'anno 2003, in
12.956.000 euro per l'anno 2004 ed in 12.579.000 euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 15.500.000
euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 212; quanto a
12.956.000 euro per l'anno 2004 e a 12.579.000 euro a
decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.