XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4302




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          L'impegno finanziario che l'Italia assume è una quota, concordata in sede comunitaria ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, dell'impegno complessivo dell'Unione europea, pari a 1.318.000 tonnellate di cereali. L'onere a carico dello Stato italiano derivante dall'applicazione della legge di proroga è stimato in 36,2 milioni di euro per il 2003. Tale ammontare - pari a 87 mila tonnellate di cereali - trova copertura nella tabella A della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          In base alla Convenzione, la Comunità e i suoi Stati membri si impegnano a fornire ogni anno a titolo di aiuto alimentare un quantitativo minimo di 1.318.000 tonnellate di cereali. La ripartizione tra il contributo degli Stati membri e quello della Comunità è deliberata annualmente dal Consiglio.
          L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere, per conto del Governo italiano, alla fornitura degli aiuti alimentari per l'anno 2003 ai Paesi in via di sviluppo. L'AGEA, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla fornitura dei prodotti agroalimentari e della gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune.
          L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti e contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea.
      Allo scopo di dare attuazione al programma di aiuto alimentare dell'Unione europea previsto per l'anno di proroga della Convenzione di Londra e al fine di assicurare la fornitura di aiuti alimentari corrispondente alla quota a carico del Governo italiano, l'ammontare finanziario pari a 36,2 milioni di euro verrà trasferito su un apposito capitolo di bilancio dell'AGEA, ai fini della copertura finanziaria delle fornitura effettuate - sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri - ai Paesi in via di sviluppo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          
Il disegno di legge in oggetto si rende necessario per sancire la proroga della validità della Convenzione di Londra sugli aiuti alimentari, firmata a Londra nel 1999, e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413.
          La proroga per il periodo 1^ luglio 2002-30 giugno 2003 è stata approvata dai membri del Comitato per l'aiuto alimentare nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.


B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          
Il disegno di legge di proroga della Convenzione di Londra non incide sulla legislazione vigente.
          Il meccanismo di attuazione della Convenzione resta immutato, trattandosi solo di una proroga ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          
L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, stabilisce che la Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri per quanto riguarda la fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della Convenzione sull'aiuto alimentare, facendo sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari al quantitativo previsto dalla Convenzione.




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