XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4302




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione medesima, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.


Art. 2.

        1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è confermata nell'incarico di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.


Art. 3.

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 36,2 milioni per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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