XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4302




        Onorevoli Deputati! - La Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare è uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo indicati nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
        La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 prima, e del 1999 successivamente, ha istituzionalizzato, inserendola in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti, quella che da sempre è una delle attività primarie della cooperazione internazionale. L'adesione dell'Italia alla Convenzione consente al Paese di giocare un ruolo di primaria importanza nella politica di sicurezza alimentare a favore dei Paesi in via di sviluppo, conferendole un ruolo di attore a fianco delle principali potenze industrializzate. L'Italia ha partecipato attivamente al relativo negoziato nell'ambito del Comitato per l'aiuto alimentare al quale partecipano l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, l'Argentina, il Canada, il Giappone, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti.
        Il Comitato per l'aiuto alimentare, istituito nel 1967 e composto da tutti i Paesi donatori, continuerà ad essere responsabile della gestione della Convenzione che, insieme alla Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, è uno degli strumenti costitutivi dell'Accordo internazionale sui cereali del 1995.
        E' confermato l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (ex-AIMA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione delle norme comunitarie.
        I 36,2 milioni di euro di stanziamento annuo (2002-2003) per gli aiuti alimentari vengono trasferiti sul bilancio dell'AGEA. Quest'ultima svolge in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari per la formazione delle scorte necessarie, nonché, nei casi in cui risulti più conveniente, procede ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure si avvale di organizzazioni internazionali. Questo strumento primario di politica di cooperazione, pur necessitando di adattamenti e implementazioni, ha rischiato di subire una brusca interruzione nello scorso anno con il mancato rinnovo della Convenzione a base triennale, determinando uno scenario di incertezza il cui bersaglio principale è costituito dalle aree più svantaggiate del pianeta. In tali aree, a volta vere e proprie macro-regioni, vittime di calamità naturali quanto di sconvolgimenti politici e sociali, la stabilità e la continuità dell'aiuto alimentare si colloca sicuramente in evidenza tra i settori vitali per la sopravvivenza stessa di intere popolazioni.
        La proroga oggetto del provvedimento - approvata, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa, dai membri del Comitato per l'aiuto alimentare - riguarda l'estensione della validità della Convenzione per il periodo 1^ luglio 2002-30 giugno 2003. Tale approvazione è avvenuta in via preliminare nel corso della riunione del giugno 2002 e in via definitiva nel corso della riunione del dicembre 2002.
        La necessità della proroga di un anno dell'efficacia della Convenzione trova, pertanto, una duplice motivazione sia nell'esigenza di non far venire meno l'intervento umanitario, sia nel consentire un periodo di più approfondita valutazione, approfondimento e calibrazione dell'aiuto alimentare.
        La data di fine proroga, fissata a giugno 2003, segue il rigido schematismo delle annualità che si dipanano dal 1^ luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'iter di riunioni che ha condotto alla decisione di proroga, formalizzata, da ultimo, il 9 dicembre 2002, ha così sottratto un considerevole arco di tempo allo studio e alla programmazione di iniziative vivamente sollecitate dagli stessi Governi amici dei Paesi in via di sviluppo, così come da organismi internazionali World Food Program (WFP) e, in molteplici situazioni, è venuto a mancare un indispensabile supporto alle stesse attività di cooperazione (ordinaria e di emergenza), che nell'aiuto alimentare trovano impulso e sinergia. La continuità con cui lo Stato italiano si è adoperato nel settore della sicurezza alimentare negli anni dal 1995 ad oggi e la necessità di conservare la presenza della cooperazione italiana in un settore vitale all'interno di scenari di crisi che purtroppo oggi coinvolgono ampie regioni del pianeta, è ragione imprescindibile per la immediata messa a disposizione dello strumento legislativo che consenta il pronto avvio di interventi i cui tempi tecnici di attuazione e la presenza di più attori coinvolti, purtroppo, inseriscono una nota di ulteriore, sensibile, ritardo.




Frontespizio Relazione tecnica Testo articoli