XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4302
Onorevoli Deputati! - La Convenzione di Londra sull'aiuto
alimentare è uno strumento necessario per raggiungere gli
obiettivi di sviluppo indicati nella legge 26 febbraio 1987,
n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo.
La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 prima, e del
1999 successivamente, ha istituzionalizzato, inserendola in un
contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti, quella che
da sempre è una delle attività primarie della cooperazione
internazionale. L'adesione dell'Italia alla Convenzione
consente al Paese di giocare un ruolo di primaria importanza
nella politica di sicurezza alimentare a favore dei Paesi in
via di sviluppo, conferendole un ruolo di attore a fianco
delle principali potenze industrializzate. L'Italia ha
partecipato attivamente al relativo negoziato nell'ambito del
Comitato per l'aiuto alimentare al quale partecipano l'Unione
europea e i suoi Stati membri, l'Australia, l'Argentina, il
Canada, il Giappone, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati
Uniti.
Il Comitato per l'aiuto alimentare, istituito nel 1967 e
composto da tutti i Paesi donatori, continuerà ad essere
responsabile della gestione della Convenzione che, insieme
alla Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, è uno
degli strumenti costitutivi dell'Accordo internazionale sui
cereali del 1995.
E' confermato l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) (ex-AIMA), istituita con decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di provvedere alla
fornitura della quota di partecipazione italiana, in
attuazione delle norme comunitarie.
I 36,2 milioni di euro di stanziamento annuo (2002-2003)
per gli aiuti alimentari vengono trasferiti sul bilancio
dell'AGEA. Quest'ultima svolge in conformità ai programmi
annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri, i
compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti
agro-alimentari, le operazioni di provvista e di acquisto sul
mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari
per la formazione delle scorte necessarie, nonché, nei casi in
cui risulti più conveniente, procede ad acquisti in loco
nei Paesi in via di sviluppo, oppure si avvale di
organizzazioni internazionali. Questo strumento primario di
politica di cooperazione, pur necessitando di adattamenti e
implementazioni, ha rischiato di subire una brusca
interruzione nello scorso anno con il mancato rinnovo della
Convenzione a base triennale, determinando uno scenario di
incertezza il cui bersaglio principale è costituito dalle aree
più svantaggiate del pianeta. In tali aree, a volta vere e
proprie macro-regioni, vittime di calamità naturali quanto di
sconvolgimenti politici e sociali, la stabilità e la
continuità dell'aiuto alimentare si colloca sicuramente in
evidenza tra i settori vitali per la sopravvivenza stessa di
intere popolazioni.
La proroga oggetto del provvedimento - approvata, ai sensi
dell'articolo XXV della Convenzione stessa, dai membri del
Comitato per l'aiuto alimentare - riguarda l'estensione della
validità della Convenzione per il periodo 1^ luglio 2002-30
giugno 2003. Tale approvazione è avvenuta in via preliminare
nel corso della riunione del giugno 2002 e in via definitiva
nel corso della riunione del dicembre 2002.
La necessità della proroga di un anno dell'efficacia della
Convenzione trova, pertanto, una duplice motivazione sia
nell'esigenza di non far venire meno l'intervento umanitario,
sia nel consentire un periodo di più approfondita valutazione,
approfondimento e calibrazione dell'aiuto alimentare.
La data di fine proroga, fissata a giugno 2003, segue il
rigido schematismo delle annualità che si dipanano dal 1^
luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'iter di
riunioni che ha condotto alla decisione di proroga,
formalizzata, da ultimo, il 9 dicembre 2002, ha così sottratto
un considerevole arco di tempo allo studio e alla
programmazione di iniziative vivamente sollecitate dagli
stessi Governi amici dei Paesi in via di sviluppo, così come
da organismi internazionali World Food Program (WFP) e,
in molteplici situazioni, è venuto a mancare un indispensabile
supporto alle stesse attività di cooperazione (ordinaria e di
emergenza), che nell'aiuto alimentare trovano impulso e
sinergia. La continuità con cui lo Stato italiano si è
adoperato nel settore della sicurezza alimentare negli anni
dal 1995 ad oggi e la necessità di conservare la presenza
della cooperazione italiana in un settore vitale all'interno
di scenari di crisi che purtroppo oggi coinvolgono ampie
regioni del pianeta, è ragione imprescindibile per la
immediata messa a disposizione dello strumento legislativo che
consenta il pronto avvio di interventi i cui tempi tecnici di
attuazione e la presenza di più attori coinvolti, purtroppo,
inseriscono una nota di ulteriore, sensibile, ritardo.