XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4293




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          La disposizione prevede l'attribuzione di un trattamento economico accessorio al membro nazionale dell'Eurojust ed ai suoi assistenti (previsti nel numero massimo di tre), corrispondente all'indennità percepita rispettivamente dal primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di delegazione di ambasciata.
          L'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, viene così determinato:

Indennità spettante al membro
nazionale equiparato al primo
consigliere di delegazione:
Indennità base ................ euro 1.262,74+

Coefficente di base (5,44) .... euro 6.869,31
Totale ........................ euro 8.132,05+
Indennità di rappresentanza (12,50 per cento)
euro 1.017,00
Ritenute a carico dello Stato . euro u153,00
Indennità mensile ............. euro 9.302,05x
12 mensilità 12
Onere annuo ................. euro 111.624,60

Indennità spettante agli assistenti equiparati al primo segretario di delegazione:
Indennità base ................. euro 963,19+
Coefficente di sede (5,44) .... euro 5.239,75
Totale ........................ euro 6.202,94+
Indennità di rappresentanza (10 per cento) euro 620,00
Ritenute a carico dello Stato . euro u138,00
Indennità mensile ............. euro 6.960,94x
12 mensilità 12
Onere annuo unitario .......... euro 83.531,28x
Numero max assistenti 3
Onere annuo .............. euro 250.593,84

L'onere complessivo annuo ammonta a euro 362.218,44.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo

          Con la decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
          Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
          Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e composto da un membro nazionale, magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli Stati membri.
          Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua competenza - ambito definito dall'articolo 4 della decisione - che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle medesime indagini ed azioni penali.
          L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.
          L'articolo 42 della decisione istitutiva dell'Eurojust prevede poi che "Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003".
          Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge intende fornire risposta, di assicurare, da un canto, l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e, d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione nazionale, disciplinando, in particolare, gli aspetti attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust, i requisiti e modalità di nomina del membro nazionale, della durata del suo mandato e del trattamento economico ad esso attribuito - gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e la definizione del suo statuto -, i corrispondenti aspetti relativi agli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, le modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati personali e la designazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.


B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

          La creazione, mediante l'istituzione dell'unità Eurojust, di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle indagini ed azioni penali che interessino più Stati membri, rappresenta una assoluta novità, rispetto al quadro normativo vigente.
          Quanto ai compiti attribuiti all'Eurojust nell'ottica della cooperazione giudiziaria penale in senso stretto, essi vanno ad inserirsi in un quadro normativo che già aveva visto l'istituzione, con l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno 1998, della rete giudiziaria europea, rete diffusa sul territorio dell'Europa con il compito, per lo più, di fornire un supporto informativo e linguistico per lo svolgimento dell'attività rogatoriale, nonché lo svilupparsi dell'esperienza, poi formalizzata con decisione del 22 aprile 1996, dei magistrati di collegamento.
          Alla rete, ed ai magistrati di collegamento, si affianca ora un organismo, l'Eurojust, non più diffuso, ma centralizzato, che, alle funzioni di sostegno dell'attività rogatoriale, aggiunge quelle, di carattere proattivo, di stimolo e impulso dell'attività investigativa e penale, mediante il coordinamento delle indagini ed azioni penali, rientranti nel suo ambito di competenza, che interessino più Stati membri.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

          Il disegno di legge intende proprio assicurare l'efficacia nell'ordinamento interno di uno strumento comunitario, la decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, e, d'altro canto, conformare allo stesso la legislazione nazionale.


D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

          Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

          Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

          Il disegno di legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

          Il disegno di legge non introduce nuove definizioni normative.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

          I riferimenti normativi contenuti nel testo sono corretti.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

          Nell'elaborazione del disegno di legge non si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

          Il disegno di legge non determina alcuna abrogazione implicita.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti

          Il disegno di legge chiama in causa, in primo luogo, il Ministro della giustizia, ai fini della nomina del membro nazionale dell'Eurojust e dei suoi assistenti, nonché, qualora si tratti di magistrati - come è, di necessità, per il membro nazionale - il Consiglio superiore della magistratura.
          Il Ministro della giustizia è altresì coinvolto in relazione all'esercizio del potere, allo stesso attribuito dall'articolo 2, comma 3, di indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
          Oltre poi, naturalmente, al membro nazionale ed ai suoi assistenti, esso investe, principalmente, le autorità giudiziarie, in relazione alle attività di indagine e processuali, dalle stesse svolte, in relazione ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust che interessino più Stati membri.
          In relazione a tali indagini ed azioni penali potranno infatti essere esercitati i poteri attribuiti al membro nazionale ed al collegio dell'Eurojust, ai fini del coordinamento delle indagini ed azioni penali medesime e del miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri interessati.
          Le autorità giudiziarie nazionali saranno altresì coinvolte in quanto destinatarie delle richieste di accesso alle informazioni giudiziarie indirizzate loro dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nonché in quanto investite dell'obbligo di informativa previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

          La decisione, e il disegno di legge in esame che intende attuarla nell'ordinamento interno, hanno lo scopo di dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.


C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

          L'obiettivo dell'intervento è il raggiungimento dello scopo sopra prospettato mediante l'esercizio delle funzioni di stimolo e miglioramento del coordinamento delle indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione penale, che l'Eurojust è chiamata a svolgere nell'ambito della propria competenza.


D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale

          Non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento normativo, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando idoneo il quadro organizzativo esistente.


E) Aree di criticità

          Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto d), aspetti di criticità.


F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili

          Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.


G) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

          Il disegno di legge appare essere lo strumento tecnico normativo più idoneo in relazione alla natura dell'intervento.

ALLEGATO

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