XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4293
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
La disposizione prevede l'attribuzione di un trattamento
economico accessorio al membro nazionale dell'Eurojust ed ai
suoi assistenti (previsti nel numero massimo di tre),
corrispondente all'indennità percepita rispettivamente dal
primo consigliere di delegazione e dal primo segretario di
delegazione di ambasciata.
L'onere derivante dall'applicazione del presente
provvedimento, viene così determinato:
Indennità spettante al membro
nazionale equiparato al primo
consigliere di delegazione:
Indennità base ................ euro 1.262,74+
Coefficente di base (5,44) .... euro 6.869,31
Totale ........................ euro 8.132,05+
Indennità di rappresentanza (12,50 per cento)
euro 1.017,00
Ritenute a carico dello Stato . euro u153,00
Indennità mensile ............. euro 9.302,05x
12 mensilità 12
Onere annuo ................. euro 111.624,60
Indennità spettante agli assistenti equiparati al
primo segretario di delegazione:
Indennità base ................. euro 963,19+
Coefficente di sede (5,44) .... euro 5.239,75
Totale ........................ euro 6.202,94+
Indennità di rappresentanza (10 per cento)
euro 620,00
Ritenute a carico dello Stato . euro u138,00
Indennità mensile ............. euro 6.960,94x
12 mensilità 12
Onere annuo unitario .......... euro 83.531,28x
Numero max assistenti 3
Onere annuo .............. euro 250.593,84
L'onere complessivo annuo ammonta a euro 362.218,44.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Necessità dell'intervento normativo
Con la decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, il
Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità.
Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio
dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle
riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le
autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in
relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e
sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata,
che trascendono la dimensione nazionale per interessare il
territorio di più Stati membri.
Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato
di personalità giuridica e composto da un membro nazionale,
magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di
polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli
Stati membri.
Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e
migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione,
tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in
relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi
forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua
competenza - ambito definito dall'articolo 4 della decisione -
che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere
le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle
medesime indagini ed azioni penali.
L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del
Trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le
decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno
efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.
L'articolo 42 della decisione istitutiva dell'Eurojust
prevede poi che "Gli Stati membri, se necessario, conformano
la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto
prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003".
Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge
intende fornire risposta, di assicurare, da un canto,
l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e,
d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione
nazionale, disciplinando, in particolare, gli aspetti
attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del
collegio dell'Eurojust, i requisiti e modalità di nomina del
membro nazionale, della durata del suo mandato e del
trattamento economico ad esso attribuito - gli articoli 2,
paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano
infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle
modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e
la definizione del suo statuto -, i corrispondenti aspetti
relativi agli assistenti del membro nazionale previsti
dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, i poteri di
accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla
decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio
dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, le modalità
di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso
nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità
di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della
decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in
materia di trattamento dei dati personali e la designazione
dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti
dall'articolo 12 della decisione.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme
proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti
La creazione, mediante l'istituzione dell'unità Eurojust,
di un organismo europeo con compiti di coordinamento delle
indagini ed azioni penali che interessino più Stati membri,
rappresenta una assoluta novità, rispetto al quadro normativo
vigente.
Quanto ai compiti attribuiti all'Eurojust nell'ottica
della cooperazione giudiziaria penale in senso stretto, essi
vanno ad inserirsi in un quadro normativo che già aveva visto
l'istituzione, con l'azione comune 98/428/GAI del 29 giugno
1998, della rete giudiziaria europea, rete diffusa sul
territorio dell'Europa con il compito, per lo più, di fornire
un supporto informativo e linguistico per lo svolgimento
dell'attività rogatoriale, nonché lo svilupparsi
dell'esperienza, poi formalizzata con decisione del 22 aprile
1996, dei magistrati di collegamento.
Alla rete, ed ai magistrati di collegamento, si affianca
ora un organismo, l'Eurojust, non più diffuso, ma
centralizzato, che, alle funzioni di sostegno dell'attività
rogatoriale, aggiunge quelle, di carattere proattivo, di
stimolo e impulso dell'attività investigativa e penale,
mediante il coordinamento delle indagini ed azioni penali,
rientranti nel suo ambito di competenza, che interessino più
Stati membri.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario
Il disegno di legge intende proprio assicurare
l'efficacia nell'ordinamento interno di uno strumento
comunitario, la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, e, d'altro canto,
conformare allo stesso la legislazione nazionale.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale
Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza
o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali
Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non
coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione
Il disegno di legge ha ad oggetto materia assistita da
riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso
Il disegno di legge non introduce nuove definizioni
normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi
I riferimenti normativi contenuti nel testo sono
corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti
Nell'elaborazione del disegno di legge non si è fatto
ricorso alla tecnica della novellazione.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo
Il disegno di legge non determina alcuna abrogazione
implicita.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti
Il disegno di legge chiama in causa, in primo luogo, il
Ministro della giustizia, ai fini della nomina del membro
nazionale dell'Eurojust e dei suoi assistenti, nonché, qualora
si tratti di magistrati - come è, di necessità, per il membro
nazionale - il Consiglio superiore della magistratura.
Il Ministro della giustizia è altresì coinvolto in
relazione all'esercizio del potere, allo stesso attribuito
dall'articolo 2, comma 3, di indirizzare al membro nazionale,
tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia,
direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Oltre poi, naturalmente, al membro nazionale ed ai suoi
assistenti, esso investe, principalmente, le autorità
giudiziarie, in relazione alle attività di indagine e
processuali, dalle stesse svolte, in relazione ai reati ed
alle forme di criminalità di competenza dell'Eurojust che
interessino più Stati membri.
In relazione a tali indagini ed azioni penali potranno
infatti essere esercitati i poteri attribuiti al membro
nazionale ed al collegio dell'Eurojust, ai fini del
coordinamento delle indagini ed azioni penali medesime e del
miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie
degli Stati membri interessati.
Le autorità giudiziarie nazionali saranno altresì
coinvolte in quanto destinatarie delle richieste di accesso
alle informazioni giudiziarie indirizzate loro dal membro
nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a)
e b), nonché in quanto investite dell'obbligo di
informativa previsto dal comma 3 del medesimo articolo 7.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo
La decisione, e il disegno di legge in esame che intende
attuarla nell'ordinamento interno, hanno lo scopo di dare una
risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la
cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri
dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali
riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità,
soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione
nazionale per interessare il territorio di più Stati
membri.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio/lungo periodo
L'obiettivo dell'intervento è il raggiungimento dello
scopo sopra prospettato mediante l'esercizio delle funzioni di
stimolo e miglioramento del coordinamento delle indagini ed
azioni penali e di miglioramento della cooperazione penale,
che l'Eurojust è chiamata a svolgere nell'ambito della propria
competenza.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa,
finanziaria, economica e sociale
Non appaiono ravvisabili particolari presupposti
organizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento
normativo, né in seno alla amministrazione della giustizia, né
in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando idoneo il
quadro organizzativo esistente.
E) Aree di criticità
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto
d), aspetti di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni
regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie
possibili
Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe
di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già
evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla
regolazione.
G) Strumento tecnico normativo eventualmente più
appropriato
Il disegno di legge appare essere lo strumento tecnico
normativo più idoneo in relazione alla natura
dell'intervento.
ALLEGATO
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