XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4293
Onorevoli Deputati! - Con la decisione 2002/187/GAI, del
28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha
istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le
forme gravi di criminalità.
Tale istituzione era stata decisa dal Consiglio europeo di
Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, primo Consiglio europeo
straordinario, riservato esclusivamente alle questioni
relative al settore della giustizia e degli affari interni.
Il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed
entrato in vigore il 1^ febbraio 2003, reso esecutivo dalla
legge n. 102 del 2002, ha, nel frattempo, modificato gli
articoli 29 e 31 del Trattato sull'Unione europea, inserendo
nel diritto primario dell'Unione un riferimento espresso
all'Eurojust, quale strumento della cooperazione tra le
autorità giudiziarie degli Stati membri, ed ai compiti della
stessa.
Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio
dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle
riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le
autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in
relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e
sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata,
che trascendono la dimensione nazionale per interessare il
territorio di più Stati membri.
Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato
di personalità giuridica e composto da un membro nazionale,
magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di
polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli
Stati membri.
Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e
migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione,
tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in
relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi
forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua
competenza, che interessino almeno due di tali Stati, nonché
di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia
delle medesime indagini ed azioni penali.
L'ambito di competenza generale dell'Eurojust, definito
dall'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI, ricomprende,
oltre a tutte le forme di criminalità ed ai reati per i quali
l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento (la
competenza dell'Europol, inizialmente prevista, dall'articolo
2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995, in relazione
al traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e
radioattive, al traffico di migranti, alla tratta di esseri
umani ed al traffico di autoveicoli rubati, commessi da
organizzazioni criminali, nonché al terrorismo, può infatti
essere estesa ad altre forme di criminalità, tra quelle
indicate nell'allegato alla convenzione, con una deliberazione
del Consiglio adottata all'unanimità), la criminalità
informatica, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato
che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea,
il riciclaggio, la criminalità ambientale, la partecipazione
ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune
98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, e gli altri
reati perpetrati in relazione a tali forme di criminalità.
Per lo svolgimento dei propri compiti, la decisione
2002/187/GAI, attribuisce all'Eurojust una serie di poteri,
esercitati per il tramite del collegio dell'Eurojust, composto
di tutti i membri nazionali, di cui all'articolo 10 della
decisione o per il tramite del membro nazionale, che agisce,
in tale ipotesi, solo o con altri membri nazionali
interessati, in nome e per conto dell'Eurojust (articoli 6 e 7
della decisione 2002/187/GAI).
Con riferimento, in particolare, al quadro dei poteri
esercitati dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della
decisione, si è posto il problema della natura giuridica degli
stessi.
Da una disamina dei medesimi, emerge come essi si
traducano, essenzialmente, in poteri di impulso dell'attività
di indagine o dell'azione penale, di stimolo del coordinamento
delle indagini e, in particolare, di stimolo della
istituzione, a tale fine, di una squadra investigativa comune,
di sollecitazione a fornire le informazioni che siano
necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni; poteri
tutti esercitabili mediante una richiesta alle autorità
giudiziarie competenti di una valutazione a riguardo -
richiesta di valutare se avviare un'indagine od un'azione
penale, se porre in essere un coordinamento fra di esse, se
istituire una squadra investigativa comune, se comunicare le
informazioni necessarie -, priva tuttavia, come chiaramente
emerge, di qualsiasi carattere vincolante e di qualsiasi
potere di direttiva in capo al membro nazionale nei confronti
dell'autorità giudiziaria, che potrà dunque liberamente
valutare se darvi o meno seguito.
A ciò vanno aggiunte le funzioni di assicurare
l'informazione reciproca delle autorità giudiziarie competenti
degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed
azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza, quella di
fornire assistenza, su loro richiesta, alle autorità
giudiziarie competenti degli Stati membri interessati per
assicurare l'ottimale coordinamento delle indagini e delle
azioni penali, quella di prestare assistenza per migliorare la
cooperazione tra le medesime autorità, quella di trasmettere
richieste di assistenza giudiziaria emananti da un'autorità
competente di uno Stato membro che richiedano, ai fini di una
esecuzione coordinata, l'intervento dell'Eurojust.
Si tratta dunque di poteri di stimolo, sollecitazione ed
impulso nei confronti delle autorità giudiziarie competenti,
oltre che di generica assistenza delle stesse, per il
conseguimento delle finalità dell'Eurojust che - e la
considerazione vale in particolare per quelli tra essi
finalizzati al coordinamento delle indagini - per l'assenza di
qualsiasi potere coercitivo, come pure di qualsiasi potere di
direttiva nei confronti delle autorità giudiziarie medesime,
chiamate solo a valutare se dar corso alle sollecitazioni ed
impulsi ricevuti o se, invece, rifiutare liberamente di darvi
seguito - ed in ciò i poteri del membro nazionale come pure,
come meglio si dirà, dello stesso collegio dell'Eurojust, in
materia di coordinamento delle indagini, differiscono
profondamente ed ontologicamente da quelli di direttiva e di
intervento diretto, "in appoggio" o "in applicazione",
attribuiti, nell'ambito dell'ordinamento nostrano, alla
Direzione nazionale antimafia -, non possono, in tutta
evidenza, essere considerati di natura giudiziaria, ma
risultano piuttosto collocarsi, pur presentando punti di
interazione e contatto con l'esercizio, da parte delle
autorità nazionali, di funzioni di tale natura, sul piano
dell'esercizio di funzioni propriamente amministrative.
Ed a conclusioni non diverse, quanto alla natura giuridica
dei poteri conferiti nei riguardi delle autorità giudiziarie
degli Stati membri, deve pervenirsi con riferimento ai poteri
attribuiti, dall'articolo 7 della decisione, al collegio
dell'Eurojust.
Tali poteri del collegio si configurano infatti come
poteri di formulare richieste motivate alle autorità
giudiziarie degli Stati membri, richieste di oggetto analogo a
quello delle richieste di valutazione che possono essere
formulate, nei confronti delle medesime autorità giudiziarie,
dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione
e che da queste ultime differiscono non in quanto ad esse sia
attribuito un qualsiasi carattere vincolante o coercitivo,
carattere di cui sono del tutto prive, ma solo per il fatto di
determinare, in capo all'autorità giudiziaria destinataria,
che resta pienamente possibilitata a non darvi seguito, un
obbligo di motivazione nel caso di mancato accoglimento delle
stesse. Ciò peraltro, sempre che non ricorrano le ipotesi di
esclusione di tale obbligo di motivazione previste
dall'articolo 8 della decisione.
Del resto che l'Eurojust non possa essere configurata
quale organo di natura giudiziaria trova conferma, oltre che
nella portata dei poteri ad essa conferiti di cui si è detto,
anche nella previsione, risultante sia dal preambolo che
dall'articolato della decisione, secondo la quale la
Commissione, che è organo politico, "è pienamente associata ai
lavori dell'Eurojust" concernenti sia le "questioni generali",
sia "quelle che rientrano nella sua competenza".
Il quadro della disamina dei poteri spettanti al membro
nazionale alla stregua della decisione istitutiva
dell'Eurojust non potrebbe tuttavia dirsi completo senza che
sia presa in considerazione la previsione dell'articolo 9,
paragrafo 3, della decisione medesima, in virtù della quale
"Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei
poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale
sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del
membro nazionale di agire nei confronti delle autorità
giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul
piano internazionale".
Si tratta qui di poteri che il membro nazionale verrebbe
chiamato ad esercitare non in nome e per conto dell'Eurojust,
come avviene per i poteri ad esso immediatamente conferiti
dalla decisione, ai sensi dell'articolo 6 della stessa, ma in
proprio nome e per conto del proprio Stato membro, in virtù
del conferimento operato da ciascuno Stato membro ai sensi
della previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, in
considerazione.
Il conferimento al membro nazionale dei suddetti poteri,
che l'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, espressamente
qualifica come giudiziari, appare tuttavia configurarsi non in
termini di obbligatorietà per gli Stati membri, ma piuttosto
in termini di esercizio di una facoltà degli stessi, che
potranno quindi non solo definirne variamente la portata e
l'efficacia più o meno estese, ma anche decidere di non
conferire tali poteri al proprio membro nazionale.
Facendo uso di tale facoltà, l'Amministrazione della
giustizia non ha ritenuto di conferire al membro nazionale
italiano poteri giudiziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
3, della decisione, sia con riferimento ai poteri esercitabili
nel territorio italiano, sia con riferimento a quelli
esercitabili, conformemente agli impegni assunti sul piano
internazionale, nei confronti di autorità giudiziarie
straniere.
L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del Trattato
sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni
sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia
diretta nell'ordinamento degli Stati membri.
L'articolo 42 della decisione istitutiva prevede poi che
"Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro
legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e
in ogni caso entro il 6 settembre 2003".
Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge
intende fornire risposta, di assicurare, da un canto,
l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e,
d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione
nazionale, disciplinando non solo alcuni aspetti attinenti
all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio
dell'Eurojust, nei termini sopra precisati, ma anche aspetti
ulteriori quali quello dei requisiti e modalità di nomina del
membro nazionale, della durata del suo mandato e del
trattamento economico ad esso attribuito (gli articoli 2,
paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano
infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle
modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e
la definizione del suo statuto), dei corrispondenti aspetti
relativi agli assistenti del membro nazionale previsti
dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, dei poteri di
accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla
decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio
dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, delle
modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento
dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte
dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi
dell'articolo 23 della decisione per il controllo della
attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati
personali, della designazione dei corrispondenti nazionali
dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità generale
dell'intervento normativo, volto a dare attuazione alla
decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del
28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust. Ciò al fine di
ribadirne immediatamente gli obiettivi, pur già risultanti dal
titolo e di facilitarne la lettura.
L'articolo 2 delinea, in primo luogo, il procedimento di
nomina del membro nazionale ed i requisiti per la stessa, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1,
della decisione, secondo il quale "l'Eurojust è composta di un
membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in
conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di
magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di
polizia con pari prerogative" e dell'articolo 9, paragrafo 1,
primo periodo, della stessa, secondo il quale "I membri
nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato
membro, per quanto riguarda il loro statuto".
Quanto ai requisiti per la nomina si è previsto che il
membro nazionale sia un giudice o un magistrato del pubblico
ministero, che esercita funzioni giudiziarie o fuori del ruolo
organico della magistratura (il riferimento, operato
dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, ai funzionari
di polizia con pari prerogative, intendeva tenere conto delle
esigenze di quegli Stati membri, in particolare di common
law, che attribuiscono a tali funzionari competenze in
materia di cooperazione giudiziaria), con almeno venti anni di
anzianità di servizio. Tale soglia di anzianità costituisce un
primo, generale, requisito di esperienza professionale,
ritenuto necessario, e sufficiente, per l'assolvimento delle
rilevanti e delicate funzioni che il membro nazionale, come
tale e come membro del collegio dell'Eurojust, è chiamato a
svolgere.
Quanto al procedimento di nomina del membro nazionale, lo
stesso è stato concepito secondo un meccanismo di
concertazione tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio
superiore della magistratura - meccanismo già seguito per la
nomina, resasi necessaria in virtù dell'urgenza determinata
dalla intervenuta operatività dell'unità Eurojust, del membro
nazionale attualmente in carica -, che, tenuto conto, da un
canto, delle funzioni propriamente amministrative svolte dal
membro nazionale e, d'altro canto, dei punti di interazione e
contatto esistenti tra lo svolgimento di tali funzioni e
l'esercizio di funzioni giudiziarie, fosse in grado di
salvaguardare, un un'ottica di leale collaborazione
istituzionale, le prerogative sia ministeriali che consiliari
in materia.
La procedura di nomina è stata quindi strutturata secondo
il seguente iter: sottoposizione, da parte del Ministro
della giustizia - che avrà, previamente, provveduto ad
interpellare i magistrati, acquisendone la disponibilità alla
nomina ed i curricula - al Consiglio superiore della
magistratura, di una rosa di candidati nell'ambito della quale
il Ministro provvederà ad effettuare la nomina; autonoma
valutazione, da parte del Consiglio superiore della
magistratura, delle candidature ad esso sottoposte dal
Ministro e trasmissione di tali valutazioni al Ministro
medesimo; nomina del membro nazionale con decreto del Ministro
della giustizia, che provvederà a richiedere, sulla scorta
della stessa, al Consiglio superiore della magistratura, il
collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico
della magistratura o, alternativamente, qualora si tratti di
magistrato già fuori del ruolo organico, a comunicare al
Consiglio la propria designazione.
L'articolo 2, al comma 3, attribuisce poi al Ministro
della giustizia, il potere di indirizzare al membro nazionale,
per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Tale potere di direttiva del Ministro della giustizia
trova fondamento, oltre che nel generale potere del Ministro,
di emanazione di direttive generali per lo svolgimento di una
attività di cui si è già sopra evidenziata la natura
eminentemente amministrativa, anche, e deve ritenersi
principalmente, nella responsabilità politica che consegue
allo svolgimento di attività nell'ambito di organismi
sopranazionali che, come l'Eurojust, costituiscono pur sempre
espressione e strumento di rapporti tra Stati.
L'articolo 3 disciplina il procedimento ed i requisiti per
la nomina degli assistenti del membro nazionale previsti
dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, al fine di
coadiuvare il membro medesimo nell'esercizio delle sue
funzioni.
Quanto al numero di tali assistenti, che la decisione
prevede in uno, salva la possibilità, in caso di necessità e
previo accordo del collegio dell'Eurojust, di ulteriori
nomine, si è stabilito, sia in relazione alle effettive
necessità di assistenza di cui prevedibilmente abbisognerà il
membro nazionale, sia in relazione ad esigenze di limitazione
e quantificazione della spesa relativa al trattamento
economico degli stessi, di prevedere la possibilità di nomina,
previo accordo del collegio, di un numero massimo di tre
assistenti.
Nel silenzio della decisione in ordine ai requisiti
richiesti per la nomina ad assistente del membro nazionale, si
è stabilito che la nomina degli stessi possa avvenire tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della
magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale
oppure tra i dirigenti dell'amministrazione della
giustizia.
Tali requisiti appaiono infatti in grado di garantire che
le persone chiamate ad assistere il membro nazionale e,
eventualmente, come consentito dall'articolo 2, paragrafo 2,
della decisione, con disposizione riportata nell'articolo in
esame, a sostituirlo, siano provviste della necessaria
competenza ed esperienza. Il mancato conferimento di poteri
giudiziari al membro nazionale lascia aperta la possibilità
che anche l'assistente nominato tra i dirigenti
dell'amministrazione della giustizia possa esser chiamato a
sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue
funzioni.
La procedura di nomina prevede, nell'ipotesi in cui
l'assistente sia designato tra i giudici o i magistrati del
pubblico ministero, un iter analogo a quello previsto
per la nomina del membro nazionale. Nel caso di assistente
nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia,
la nomina avverrà invece mercè l'adozione di un decreto del
Ministro della giustizia; del dirigente nominato è previsto il
collocamento fuori ruolo.
L'articolo 4 stabilisce in quattro anni, prorogabili per
non più di due anni, la durata dei mandati del membro
nazionale e dei suoi assistenti.
Tale termine appare rispondere all'esigenza, resa
esplicita dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, della
decisione, che la durata del mandato del membro nazionale, la
cui determinazione è demandata, dalla disposizione citata,
agli Stati membri di origine, sia "tale da permettere il buon
funzionamento dell'Eurojust"; esso appare infatti consentire
al membro nazionale - ed ai suoi assistenti - quelle
continuità di azione e maturazione di competenza ed esperienza
nel ruolo, che costituiscono le condizioni per il
conseguimento dell'obiettivo ultimo, fissato dalla decisione,
di permettere il buon funzionamento dell'Eurojust.
Il comma 2 dell'articolo in esame, determina poi il
trattamento economico del membro nazionale e dei suoi
assistenti, in conformità con quanto previsto nel preambolo
della decisione, ove si precisa che l'unità Eurojust è
"finanziata a carico del bilancio dell'Unione europea, ad
eccezione degli stipendi e degli emolumenti dei membri
nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato
membro di origine".
A riguardo è prevista la corresponsione al membro
nazionale ed ai suoi assistenti, che mantengono, per il resto,
il proprio trattamento economico complessivo, di una indennità
accessoria, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero,
pari, rispettivamente, a quella percepita dal primo
consigliere di delegazione e dal primo segretario di
delegazione.
L'articolo 5 definisce l'ambito dei poteri del membro
nazionale dell'Eurojust.
La disposizione è costruita mediante un rinvio, operato al
comma 1, ai poteri conferiti al membro nazionale dall'articolo
6 della decisione istitutiva, al fine di assicurare
l'efficacia della stessa, anche sul punto, nell'ordinamento
interno.
Si è ritenuto tuttavia opportuno, anche ai fini di una
migliore ed immediata conoscibilità dei poteri medesimi,
esplicitarne la portata, mediante una espressa menzione degli
stessi al comma 2 dell'articolo in esame.
Accanto ai poteri contemplati dall'articolo 6 della
decisione istitutiva, si è aggiunta la previsione della
possibilità, contemplata dall'articolo 13, paragrafo 12, della
convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 29 maggio 2000, della partecipazione del membro
nazionale alle attività di una squadra investigativa comune,
con funzioni, tuttavia, non direttamente investigative, ma di
assistenza alla stessa.
Anche tale ulteriore funzione del membro nazionale, non
contemplando lo svolgimento diretto di attività investigativa
da parte dello stesso, ma lo svolgimento di mere funzioni di
assistenza alla squadra investigativa comune, non riveste,
così come i poteri previsti dall'articolo 6 della decisione
istitutiva, natura giudiziaria.
L'articolo 6 definisce l'ambito dei poteri del collegio
dell'Eurojust.
In relazione a tali poteri si è preferito, peraltro,
procedere ad un mero rinvio all'articolo 7 della decisione
istitutiva, che ne contiene l'espressa elencazione.
L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle
informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale.
L'accesso alle informazioni giudiziarie da parte del
membro nazionale, e dell'Eurojust nel suo complesso,
costituisce infatti un presupposto essenziale per il buon
funzionamento dell'organismo.
L'efficacia con la quale l'Eurojust eserciterà le
funzioni, specie quelle di coordinamento delle indagini, che
le sono attribuite, dipenderà, in effetti, dal presupposto che
le vengano trasmesse le necessarie informazioni relative alle
indagini ed alle azioni penali intraprese dalle autorità
nazionali nell'ambito delle sue competenze.
La decisione istitutiva dedica varie disposizioni a tale
aspetto.
L'articolo 13 prevede, in particolare, che "Le autorità
competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust
qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle
funzioni di quest'ultima, conformemente all'articolo 5".
Sulla scorta di tali premesse, logiche oltre che testuali,
il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, prevede
che il membro nazionale possa richiedere e scambiare con le
autorità giudiziarie competenti, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al
contenuto di atti degli stessi.
Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, anche in
deroga al segreto istruttorio eventualmente esistente, la
circolazione di informazioni scritte tra le autorità
giudiziarie in ordine ai procedimenti di rispettiva
competenza, evitando la frammentazione delle stesse e la
mancanza di coordinamento tra i procedimenti che ne
conseguirebbe.
I poteri del membro nazionale in materia sono stati
peraltro limitati alla richiesta di informazioni relativamente
ai procedimenti ed al contenuto di atti degli stessi, con
esclusione della possibilità, per il membro medesimo, di
richiedere all'autorità giudiziaria direttamente copie di atti
del procedimento.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, dà
invece attuazione alla previsione dell'articolo 9, paragrafo
4, della decisione istitutiva, consentendo al membro nazionale
di accedere alle informazioni contenute nel casellario
giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, nonché nei registri delle
notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli
uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.
Tale accesso, consentito ai fini del conseguimento degli
obiettivi dell'Eurojust, costituisce anch'esso un presupposto
per la creazione di stabili coordinamenti tra le indagini
rientranti nell'ambito di competenza dell'Eurojust.
Al fine di costruire in modo corretto il rapporto tra i
poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti
al membro nazionale, nell'ambito delle funzioni propriamente
amministrative ad esso spettanti, dal comma 1, lettere a)
e b), dell'articolo in esame e l'autorità
giudiziaria, si è concepito un sistema in cui i suddetti
poteri sono esercitati mediante una richiesta all'autorità
giudiziaria competente, la quale potrà, nel provvedere a
riguardo, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento,
opporre un diniego all'accesso.
In particolare, nella fase delle indagini preliminari,
sulla richiesta del membro nazionale provvederà il pubblico
ministero il quale, qualora ravvisi motivi ostativi
all'accoglimento, la trasmetterà, unitamente al proprio
parere, al giudice per le indagini preliminari, che provvederà
con decreto motivato. Nelle fasi successive a quella delle
indagini, competenti a provvedere, con decreto motivato e
previa acquisizione del parere del pubblico ministero,
saranno, rispettivamente, il giudice per l'udienza preliminare
o il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitarie del codice di
procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271. Avverso il decreto che accoglie o rigetta la
richiesta di accesso è ammessa l'impugnazione da parte del
pubblico ministero e del membro nazionale dell'Eurojust
dinnanzi alla Corte di cassazione.
A completamento del corredo informativo posto a
disposizione del membro nazionale dell'Eurojust, la lettera
c) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede infine la
possibilità per il membro nazionale di richiedere alla
autorità che ha la competenza centrale per la sezione
nazionale del Sistema di informazione Schengen (attualmente la
Divisione SIRENE, istituita presso la Direzione centrale di
polizia criminale del Ministero dell'interno) di comunicargli
dati contenuti nel Sistema informativo Schenghen.
Con il comma 3 dell'articolo, si è inoltre introdotto uno
strumento giuridico che prevede la segnalazione, al membro
nazionale dell'Eurojust, delle indagini che possono
legittimare l'esercizio dei suoi poteri di collegamento.
E' stato quindi previsto, con disposizione che si ispira a
quanto disposto, in ambito interno, dall'articolo 118-bis
delle citate norme di attuazione del codice di procedura
penale, un obbligo di informativa al membro nazionale, da
parte del pubblico ministero che proceda ad indagini per
talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza
dell'Eurojust che coinvolgono almeno due Stati membri
dell'Unione europea.
L'articolo 8 delinea il procedimento ed i requisiti di
nomina, nonché la durata del mandato, della persona che
figurerà nell'elenco dei giudici che possono far parte
dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita
dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare
che il trattamento dei dati personali venga effettuato
dall'Eurojust nel rispetto dei principi dettati dalla
decisione.
Conformemente a quanto richiesto sul punto dall'articolo
23 della decisione, che prevede, all'evidente fine di
assicurare l'indipendenza dell'autorità, che ciascuno Stato
membro nomini, in conformità del proprio ordinamento
giuridico, "un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il
regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che
eserciti funzioni che le conferiscano una indipendenza
adeguata", si è stabilito che la persona nominata sia un
giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro
dell'Eurojust.
Quanto al procedimento di nomina, lo stesso è stato
ricalcato su quello previsto per la nomina del membro
nazionale.
La durata del mandato è stata stabilita in due anni,
prorogabili per non più di una volta.
L'articolo 9, designa, come consentito dall'articolo 12,
paragrafo 1, della decisione, i corrispondenti nazionali
dell'Eurojust.
A riguardo è parso costituire un naturale approdo far
coincidere, secondo una possibilità direttamente contemplata
dall'articolo 12, paragrafo 2, della decisione, i suddetti
corrispondenti nazionali, con i punti di contatto nazionali
che compongono la rete giudiziaria europea, punti di contatto
che già hanno maturato una significativa esperienza nello
svolgimento delle proprie funzioni di agevolazione della
cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione e di
coordinamento della stessa.
I corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono pertanto
stati individuati nell'Ufficio II della Direzione generale
della giustizia penale del Ministero della giustizia, autorità
centrale in materia di cooperazione giudiziaria, nella
Direzione nazionale antimafia e nelle procure generali della
Repubblica presso le corti di appello.
L'articolo 10, dispone, conformemente a quanto richiesto
dall'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, per garantire
le finalità di ricezione e trasmissione delle informazioni tra
l'Eurojust e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), che il
membro nazionale è considerato autorità competente per le
esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del
Consiglio, del 25 maggio 1999.
L'articolo 11, detta la norma di copertura del
provvedimento, i cui oneri sono esclusivamente quelli relativi
al trattamento economico del membro nazionale e dei suoi
assistenti, nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 2,
del disegno di legge.
L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.