XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4293
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. Con la presente legge viene data attuazione alla
decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del
28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la
lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito
denominata: "Decisione".
Art. 2.
(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della
giustizia).
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è
nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della
magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio.
Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato
fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia,
acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della
magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito
della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa,
richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato
designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel
caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica
al Consiglio superiore della magistratura la propria
designazione.
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare
al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue
funzioni.
Art. 3.
(Assistenti del membro nazionale).
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può
essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e
previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della
Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da
ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a
tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale
nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della
magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale.
Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti
dell'amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente
del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della
giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma
2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato
fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui
al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale
è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il
dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato
fuori del ruolo organico.
Art. 4.
(Durata dell'incarico e trattamento
economico).
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso
l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro
anni e sono prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti
all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti
gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono
il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è
altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro
trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita,
rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario
di delegazione.
Art. 5.
(Poteri del membro nazionale
dell'Eurojust).
1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative
alle forme di criminalità ed ai reati di competenza
dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini
del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento
del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e
di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di
assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della
Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui
all'articolo 6 della Decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti
di valutare se:
1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale
in ordine a fatti determinati;
2) porre in essere un coordinamento con le autorità
competenti di altri Stati membri interessati;
3) istituire una squadra investigativa comune con le
autorità competenti di altri Stati membri interessati,
conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le
autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati
in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui
l'Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorità
nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per
assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle
azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra
le suddette autorità;
d) prestare assistenza per migliorare la
cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete
giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad
arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso
i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza,
e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati
membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste
riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di
criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per
essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza
dell'Eurojust;
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio
di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta
dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le
indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato
italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso
un accordo che instaura una cooperazione ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale
sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le
indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato
italiano e la Comunità;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle
attività di una squadra investigativa comune costituita
conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.
Art. 6.
(Poteri del collegio dell'Eurojust).
1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative
alle forme di criminalità ed ai reati di competenza
dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini
del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento
del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e
di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di
assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della
Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10
della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della
Decisione.
Art. 7.
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai
sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:
a) richiedere e scambiare con l'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni
scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di
atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel
casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti,
nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21
e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle
notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli
uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all'autorità che ha la competenza
centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione
Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a),
ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo
comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria
competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il
pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi
all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa,
unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini
preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi
successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente
il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice
individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il
decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal
pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel
termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento
dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende
l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della
richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della
Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme
di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono
almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese
terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che
instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo
3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro
nazionale dell'Eurojust.
Art. 8.
(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco
dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo
comune).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato
secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è
nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non
membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici
che possono fare parte dell'autorità di controllo comune
istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo
organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per
non più di una volta.
Art. 9.
(Designazione dei corrispondenti nazionali).
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali
dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della
Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della
giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale
antimafia e le procure generali della Repubblica presso le
corti di appello.
Art. 10.
(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per
le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del
Consiglio, del 25 maggio 1999).
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della
Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è
considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei
regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25
maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la
lotta antifrode (OLAF).
Art.. 11.
(Norma di copertura).
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la
spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.