XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4277
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il decreto-legge prevede alcune misure urgenti per
incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
Il comma 1 dell'articolo 1 è volto a dare concreta e
tempestiva attuazione all'articolo 80, comma 8, della legge 30
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha
previsto uno specifico stanziamento (9,2 milioni di euro per
il 2003, 32,7 milioni di euro per il 2004 e 34,2 milioni di
euro a regime) per l'incremento organico di 1.000 agenti della
Polizia di Stato, al fine di assicurare la piena efficacia
degli interventi in materia di immigrazione e di asilo.
Allo scopo di perseguire le finalità della legge
finanziaria sopra richiamata, la norma in esame prevede
l'utilizzo di personale che può essere avviato ai corsi di
formazione già a partire dal corrente anno, in coerenza con la
programmazione di spesa sopra indicata, nel rispetto della
riserva del 45 per cento dei posti per i volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
In particolare, la lettera a) del comma 1
dell'articolo 1 autorizza l'assunzione di 550 unità mediante
l'utilizzazione della graduatoria di merito - relativa al
concorso pubblico per allievi agenti bandito con decreto in
data 8 novembre 1996 - approvata con decreto in data 9 maggio
1998 e scaduta l'8 maggio 2001.
La successiva lettera b) prevede l'assunzione dei
primi 450 militari in ferma breve e prefissata della
graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per
l'assunzione nella Polizia di Stato, che termineranno il
periodo di ferma nell'aprile del 2004, con contestuale aumento
da 280 a 730 dei posti del relativo concorso.
Per gli eventuali posti non coperti è previsto l'utilizzo
della graduatoria degli idonei del medesimo concorso per
l'assunzione nelle altre amministrazioni di cui al citato
articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, nonché
l'eventuale ricorso ad un concorso straordinario riservato al
personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non
più di due anni.
L'onere derivante dall'attuazione della norma in esame è
coperto dallo stanziamento previsto dal citato articolo 80,
comma 8, della legge n. 289 del 2002.
Si soggiunge che le modalità di assunzione previste
consentono un risparmio di spesa derivante dal mancato ricorso
alle procedure relative all'organizzazione di un concorso
pubblico.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la possibilità di
riammettere in servizio i funzionari della Polizia di Stato
trasferiti presso altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
La previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le
riammissioni possono essere effettuate solo nell'ambito delle
vacanze disponibili e delle autorizzazioni ad assumere, ai
sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge n. 289 del
2002, considerando l'intero trattamento economico da
corrispondere alle unità da riammettere.
Quanto all'articolo 2, trattasi di una disposizione
autorizzatoria a bandire concorsi di reclutamento secondo
modalità da definire con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Tale norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto alla
sua attuazione si provvede ai sensi dell'articolo 39, comma
3-ter, della legge n. 449 del 1997, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.