XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4277




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il decreto-legge prevede alcune misure urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
          Il comma 1 dell'articolo 1 è volto a dare concreta e tempestiva attuazione all'articolo 80, comma 8, della legge 30 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha previsto uno specifico stanziamento (9,2 milioni di euro per il 2003, 32,7 milioni di euro per il 2004 e 34,2 milioni di euro a regime) per l'incremento organico di 1.000 agenti della Polizia di Stato, al fine di assicurare la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo.
          Allo scopo di perseguire le finalità della legge finanziaria sopra richiamata, la norma in esame prevede l'utilizzo di personale che può essere avviato ai corsi di formazione già a partire dal corrente anno, in coerenza con la programmazione di spesa sopra indicata, nel rispetto della riserva del 45 per cento dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
          In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 autorizza l'assunzione di 550 unità mediante l'utilizzazione della graduatoria di merito - relativa al concorso pubblico per allievi agenti bandito con decreto in data 8 novembre 1996 - approvata con decreto in data 9 maggio 1998 e scaduta l'8 maggio 2001.
          La successiva lettera b) prevede l'assunzione dei primi 450 militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per l'assunzione nella Polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma nell'aprile del 2004, con contestuale aumento da 280 a 730 dei posti del relativo concorso.
          Per gli eventuali posti non coperti è previsto l'utilizzo della graduatoria degli idonei del medesimo concorso per l'assunzione nelle altre amministrazioni di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, nonché l'eventuale ricorso ad un concorso straordinario riservato al personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non più di due anni.
          L'onere derivante dall'attuazione della norma in esame è coperto dallo stanziamento previsto dal citato articolo 80, comma 8, della legge n. 289 del 2002.
          Si soggiunge che le modalità di assunzione previste consentono un risparmio di spesa derivante dal mancato ricorso alle procedure relative all'organizzazione di un concorso pubblico.
          Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la possibilità di riammettere in servizio i funzionari della Polizia di Stato trasferiti presso altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
          La previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le riammissioni possono essere effettuate solo nell'ambito delle vacanze disponibili e delle autorizzazioni ad assumere, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge n. 289 del 2002, considerando l'intero trattamento economico da corrispondere alle unità da riammettere.
          Quanto all'articolo 2, trattasi di una disposizione autorizzatoria a bandire concorsi di reclutamento secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
          Tale norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi dell'articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.




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