XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4277
Onorevoli Deputati! - In relazione ai crescenti impegni
sul fronte della sicurezza pubblica, con particolare riguardo
all'esigenza di rendere più incisiva, attraverso un maggiore
controllo del territorio, l'azione di prevenzione delle forze
di polizia nelle aree più esposte a fenomeni criminosi anche
connessi all'immigrazione clandestina, il presente
decreto-legge mira a consentire l'assunzione di 1.000 agenti
della Polizia di Stato, in base alla relativa programmazione
di spesa prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2003,
attingendo, già nell'immediato, dalle graduatorie di concorsi
già espletati.
Pertanto, nel rispetto della riserva del 45 per cento dei
posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata, di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento prevede:
alla lettera a), l'assunzione, nel limite di 550
posti, dei candidati risultati idonei all'ultimo concorso
pubblico per allievi agenti bandito con decreto dell' 8
novembre 1996, la cui graduatoria di merito è scaduta l'8
maggio 2001;
alla lettera b), l'assunzione dei primi 450
militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli
idonei del concorso indetto nel 1999 per l'assunzione nella
Polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma
nell'aprile del 2004. Contestualmente i posti del relativo
concorso sono aumentati da 280 a 730.
Per gli eventuali posti non coperti la stessa norma
prevede l'utilizzo della graduatoria degli idonei del medesimo
concorso per l'assunzione nelle altre amministrazioni di cui
al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001,
nonché il ricorso ad un concorso straordinario riservato al
personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non
più di due anni.
Si aggiunge che l'Amministrazione risente fortemente di un
deficit organico di oltre 890 unità nelle qualifiche
direttive, per cui avverte l'urgente necessità di assumere al
più presto funzionari del ruolo dei commissari, dei direttori
tecnici e dei direttivi medici.
Premesso che in parte (76 unità) si sta provvedendo
utilizzando la disposizione dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come integrato dalla
legge di conversione 1^ agosto 2003, n. 200, che prevede
l'utilizzazione delle graduatorie di merito degli idonei ai
concorsi straordinari banditi negli anni scorsi (dal 2000 al
2002), una seconda possibilità di rapida attuazione consiste
nella riammissione in servizio di quei funzionari che già
trasferiti, a domanda, presso altre amministrazioni, per
effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, hanno ora chiesto di rientrare nei ruoli della Polizia
di Stato.
Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede, quindi,
una circoscritta deroga all'articolo 132 del decreto del
Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3, richiamato
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, senza la quale la riammissione in
servizio non potrebbe essere attuata trattandosi di
trasferimento disposto in applicazione di una norma di
carattere transitorio e speciale, qual'è stata quella del
citato articolo 5, comma 3, della legge n. 78 del 2000.
Tale previsione, che risponde al forte interesse
dell'Amministrazione di recuperare le specifiche
professionalità maturate dal predetto personale nell'attività
istituzionale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, tenuto conto che si tratta di personale
tuttora in servizio presso una pubblica amministrazione e che
le riammissioni possono essere effettuate solo nell'ambito
delle autorizzazioni ad assumere già disposte per la Polizia
di Stato.
L'articolo 2 è diretto a consentire al Dipartimento della
protezione civile di assolvere in modo più compiuto ai propri
rilevanti e accresciuti compiti istituzionali. A tale fine lo
stesso Dipartimento viene autorizzato ad avvalersi, in via
permanente, di personale particolarmente qualificato
attraverso apposite procedure concorsuali.
La norma in questione si prefigge, in particolare, di
incrementare il livello di specializzazione e di
professionalità del personale che opera nel Dipartimento,
mediante la stabile acquisizione di apposite figure
professionali, al momento carenti o solo precariamente
operanti nella struttura.
Le procedure concorsuali prevedono una riserva di posti in
favore del personale di ruolo delle Amministrazioni dello
Stato da tempo in servizio presso il Dipartimento, in
posizione di comando e di fuori ruolo, ovvero di quello con
contratto a tempo determinato in possesso di specifiche
professionalità. La disposizione garantisce, in ogni caso, un
adeguato accesso alle procedure concorsuali dall'esterno, nel
rispetto del consolidato indirizzo in tale materia espresso
dalla Corte costituzionale.