XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4277




        Onorevoli Deputati! - In relazione ai crescenti impegni sul fronte della sicurezza pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di rendere più incisiva, attraverso un maggiore controllo del territorio, l'azione di prevenzione delle forze di polizia nelle aree più esposte a fenomeni criminosi anche connessi all'immigrazione clandestina, il presente decreto-legge mira a consentire l'assunzione di 1.000 agenti della Polizia di Stato, in base alla relativa programmazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2003, attingendo, già nell'immediato, dalle graduatorie di concorsi già espletati.
        Pertanto, nel rispetto della riserva del 45 per cento dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento prevede:

            alla lettera a), l'assunzione, nel limite di 550 posti, dei candidati risultati idonei all'ultimo concorso pubblico per allievi agenti bandito con decreto dell' 8 novembre 1996, la cui graduatoria di merito è scaduta l'8 maggio 2001;

            alla lettera b), l'assunzione dei primi 450 militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per l'assunzione nella Polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma nell'aprile del 2004. Contestualmente i posti del relativo concorso sono aumentati da 280 a 730.

        Per gli eventuali posti non coperti la stessa norma prevede l'utilizzo della graduatoria degli idonei del medesimo concorso per l'assunzione nelle altre amministrazioni di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, nonché il ricorso ad un concorso straordinario riservato al personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non più di due anni.
        Si aggiunge che l'Amministrazione risente fortemente di un deficit organico di oltre 890 unità nelle qualifiche direttive, per cui avverte l'urgente necessità di assumere al più presto funzionari del ruolo dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici.
        Premesso che in parte (76 unità) si sta provvedendo utilizzando la disposizione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, come integrato dalla legge di conversione 1^ agosto 2003, n. 200, che prevede l'utilizzazione delle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi straordinari banditi negli anni scorsi (dal 2000 al 2002), una seconda possibilità di rapida attuazione consiste nella riammissione in servizio di quei funzionari che già trasferiti, a domanda, presso altre amministrazioni, per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, hanno ora chiesto di rientrare nei ruoli della Polizia di Stato.
        Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede, quindi, una circoscritta deroga all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, senza la quale la riammissione in servizio non potrebbe essere attuata trattandosi di trasferimento disposto in applicazione di una norma di carattere transitorio e speciale, qual'è stata quella del citato articolo 5, comma 3, della legge n. 78 del 2000.
        Tale previsione, che risponde al forte interesse dell'Amministrazione di recuperare le specifiche professionalità maturate dal predetto personale nell'attività istituzionale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che si tratta di personale tuttora in servizio presso una pubblica amministrazione e che le riammissioni possono essere effettuate solo nell'ambito delle autorizzazioni ad assumere già disposte per la Polizia di Stato.
        L'articolo 2 è diretto a consentire al Dipartimento della protezione civile di assolvere in modo più compiuto ai propri rilevanti e accresciuti compiti istituzionali. A tale fine lo stesso Dipartimento viene autorizzato ad avvalersi, in via permanente, di personale particolarmente qualificato attraverso apposite procedure concorsuali.
        La norma in questione si prefigge, in particolare, di incrementare il livello di specializzazione e di professionalità del personale che opera nel Dipartimento, mediante la stabile acquisizione di apposite figure professionali, al momento carenti o solo precariamente operanti nella struttura.
        Le procedure concorsuali prevedono una riserva di posti in favore del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato da tempo in servizio presso il Dipartimento, in posizione di comando e di fuori ruolo, ovvero di quello con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità. La disposizione garantisce, in ogni caso, un adeguato accesso alle procedure concorsuali dall'esterno, nel rispetto del consolidato indirizzo in tale materia espresso dalla Corte costituzionale.




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