XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4277
Decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003.
Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della
protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare l'immediato reclutamento del personale della
Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di
priorità, fra cui quelle di concreta attuazione dell'articolo
80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente
gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonché di
incrementare gli organici del Dipartimento della protezione
civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Accelerazione delle procedure di assunzione
di personale della Polizia di Stato).
1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di
Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si
provvede:
a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria
degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con
bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996;
b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti
alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi
450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella
carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in
data 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 1^ giugno 1999. Conseguentemente i posti del
predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono
aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730
posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è
destinata agli idonei non utilmente collocati nelle
graduatorie di merito del medesimo concorso relative
all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle
altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto
decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e
secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del
Capo della polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della
difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si
provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai
volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze
armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di
ferma da non più di due anni.
2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della
relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, ai
sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può
riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già
appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo
della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di personale
del Dipartimento della protezione civile).
1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione
civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza
in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di
personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al
predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti
professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in
favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso
con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di
comando o di fuori ruolo. E' garantito in ogni caso un
adeguato accesso dall'esterno.
2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le
procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Martino, Ministro della difesa.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.