XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4233




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


1. Generalità.

          In relazione all'esigenza di imprimere un impulso risolutivo al processo di trasformazione in senso interamente professionale dello strumento militare ed alla conseguente contestuale anticipazione al 1^ gennaio 2005 della sospensione del servizio militare obbligatorio, già fissato al 1^ gennaio 2007 dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il presente disegno di legge individua nuove modalità che agevolino e garantiscano il reclutamento di personale in ferma volontaria e consentano di compensare le carenze di personale derivanti dalla predetta sospensione anticipata.
          In particolare, per quanto concerne il personale, vengono istituite le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma quadriennale, prevedendo la possibilità della successiva rafferma della durata, per i primi, di un anno (articolo 5) e, per gli altri, di due successivi periodi ciascuno di due anni (articolo i0).
          Allo scopo di incentivare i reclutamenti viene inoltre incrementata la possibilità di accesso al servizio permanente delle Forze armate e alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.
          A tale riguardo sono previsti:

              un diverso bilanciamento delle componenti del personale di truppa, previste per l'anno 2021 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, consistente in un incremento delle consistenze medie dei volontari in servizio permanente delle Forze armate e nella contestuale corrispondente diminuzione dei volontari in ferma pluriennale;

              un innalzamento delle percentuali di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, per l'accesso dei volontari in ferma prefissata nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

          Inoltre, in considerazione della consistente immissione iniziale di personale volontario è stato necessario prevedere il computo, a partire dal 2005, in aggiunta alle consistenze previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente disegno di legge, di un contingente di personale militare ripartito tra i vari ruoli, determinato in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni fino al 2020, da impiegare per la formazione, l'addestramento e l'inquadramento del predetto personale volontario in ferma prefissata di un anno (articolo 21, comma 4).
          Infine, allo scopo di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali si è reso necessario compensare la maggior durata del mancato impiego operativo del personale volontario in formazione/addestramento, rispetto a quanto previsto per il personale di leva. A tal riguardo, in aggiunta alle consistenze stabilite dalla tabella A allegata al presente disegno di legge e dal decreto annuale di cui all'articolo 21, comma 2, è stato computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni dal 2005 al 2020 (articolo 21, comma 5).
          Per quanto attiene agli incentivi economici, con il presente disegno di legge è prevista l'attribuzione:

              ai volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale, di una paga netta giornaliera, in misure percentuali differenziate determinate rispetto al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente (articolo 8, comma 1, articolo 13, comma 1, e tabella B);

              ai volontari in rafferma biennale e trattenuti, del V livello retributivo a partire dalla concessione di tale rafferma nel 2008 (primo contingente di volontari reclutati dal 2005 e trattenuti nel 2008 al termine della ferma contratta - articolo 13, comma 2), nonché dell'indennità di impiego operativo e di tutti i restanti emolumenti a carattere fisso e continuativo spettanti ai volontari di truppa in servizio permanente, nella misura prevista per il livello di appartenenza.

          Allo scopo di chiarire i criteri sottesi alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge in esame, si precisa che lo stesso rappresenta un insieme complesso e organico di disposizioni strettamente correlate tra loro da molteplici relazioni di interdipendenza, che si traducono in un sistema perfettamente calibrato.
          Per tale motivo risulta non ragionevole individuare ed isolare l'entità delle singole voci di spesa correlate a ciascuna previsione legislativa.
          Infatti le singole voci di spesa in parola, nel rispetto dell'onere complessivo autorizzato, variano di anno in anno in ragione del diverso andamento delle consistenze del personale di ciascun ruolo, che può essere interessato a fenomeni di:

              nuova istituzione e progressivo riempimento (volontari in ferma prefissata quadriennale);

              incremento (volontari in servizio permanente e sergenti) di ruoli precedentemente esistenti;

              decremento di ruoli precedentemente esistenti (marescialli e volontari in ferma breve/prefissata);
              sospensione dell'alimentazione delle categorie legate al servizio militare obbligatorio (militari di leva e volontari in ferma annuale).

          Il momento di assestamento di tali fenomeni è fissato dal decreto legislativo n. 215 del 2001 a decorrere dall'anno 2021.
          Per quanto sopra enunciato, allo scopo di realizzare la completa professionalizzazione delle Forze armate, senza peraltro intaccare i livelli di efficienza operativa richiesti per far fronte agli impegni assunti anche in campo internazionale, l'architettura delineata nel presente provvedimento si presenta come un articolato sistema di bacini comunicanti ed autocompensanti, nel quale - ad esempio - al decremento del personale di una categoria (e dei relativi oneri) corrisponde il necessario incremento di un' altra categoria.
          A tutela e garanzia del funzionamento del sistema sopra descritto è stato adottato il principio dell'invarianza della spesa annuale complessiva (ad esempio articoli 20 e 21), mutuato dalla precedente legge in materia di professionalizzazione (legge n. 331 del 2000). L'attuazione del principio in questione e, più in generale, tutto il funzionamento del sistema saranno sottoposti al già collaudato strumento di verifica e controllo costituito dal decreto ministeriale annuale di determinazione delle consistenze del personale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (legge n. 331 del 2000 e decreto legislativo n. 215 del 2001).


2. Articolazione della relazione tecnica.

          La presente relazione tecnica è articolata nelle seguenti parti:

              dimostrazione delle dinamiche dei ruoli ed individuazione delle consistenze del personale da prendere a riferimento quali basi di calcolo;

              quantificazione delle immissioni annuali nelle Forze di polizia/Amministrazioni alla fine di ciascun tipo di ferma;

              quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

              quantificazione degli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale ufficiali, sottufficiali e truppa necessario all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento del personale volontario immesso in ruolo per l'accelerazione della professionalizzazione;

              quantificazione degli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale volontario in ferma prefissata di un anno necessario per compensare la maggior durata del mancato impiego operativo del personale volontario in formazione/addestramento, rispetto a quanto previsto per il personale di leva;

              quantificazione degli oneri conseguenti all'attribuzione di nuovi trattamenti economici al personale.
3. Dimostrazione delle dinamiche dei ruoli ed individuazione delle consistenze del personale da prendere a riferimento quali basi di calcolo.

          Nel foglio di calcolo in allegato 1 sono individuate le nuove consistenze di personale derivanti dalle innovazioni introdotte dal presente disegno di legge.
          In particolare, viene utilizzato un modello matematico di tipo dinamico che consente di pervenire alle consistenze in ciascuno degli anni di riferimento dal 2005 al 2020 partendo dalla differenza tra il dato iniziale (consistenze anno 2005) e quello finale (consistenze dell'anno 2020), calibrando il modulo di immissione pratico annuo mediante un decalage matematico costante e rimodulando poi tale dato con le diverse variabili di flusso in gioco che vengono individuate per ciascuna categoria come di seguito specificato:

              volontari in ferma prefissata di 1 anno (Allegato 1 - specchi A e B):

                fuoriuscite annue dal ruolo per immissione nelle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a) (tali fuoriuscite sono descritte nel dettaglio in apposita parte della presente relazione tecnica);

                fuoriuscite annue dal ruolo per ammissione alla ferma quadriennale: sono state calibrate al modulo di alimentazione annuo di tale ferma;

                esodi annui: è stato ipotizzato che gli stessi siano pari al personale non immesso nelle Forze di polizia/Amministrazioni e non ammesso alla ferma quadriennale che non opti per l'ulteriore rafferma di un anno di cui all'articolo 5, comma 2;

                rafferma di un anno: si è ipotizzato che il personale interessato a tale rafferma, in virtù dell'incentivo di un ulteriore possibilità di partecipazione al concorso per VFP4/carriere iniziali delle Forze di polizia sia pari al 70 per cento del personale non immesso nelle Forze di polizia/Amministrazioni e non ammesso alla ferma quadriennale;

                complemento a 190.000 unità complessive per le tre Forze armate: le consistenze relative ai volontari in ferma prefissata di un anno, ricalcando quanto già contenuto nella relazione tecnica relativa al decreto legislativo n. 215 del 2001, sono state incrementate/decrementate di anno in anno affinché la sommatoria delle consistenze di tutti i ruoli del personale delle Forze armate rispettasse la consistenza totale del "modello interamente professionale" (190.000 unità - legge n. 331 del 2000);

              volontari in ferma prefissata quadriennale (Allegato 1 - specchi C e D):

                fuoriuscite annue dal ruolo per immissione nelle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) (tali fuoriuscite sono descritte nel dettaglio in apposita parte della presente relazione tecnica);

                fuoriuscite annue per immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente: sono state calibrate al modulo di immissione annuo in tale ruolo;

                esodi annui: è stato ipotizzato che gli stessi siano pari a 300 unità (circa 1,25 per cento della consistenza media del ruolo). E' un dato ipotetico sensibilmente inferiore agli esodi che statisticamente interessano il ruolo dei volontari in ferma breve. Ciò in quanto nel sistema vigente solo il 35-40 per cento dei VFB trova sbocco nel servizio permanente/carriere iniziali delle Forze di polizia. Il sistema previsto dal presente disegno di legge è invece maggiormente incentivante in quanto calibrato per consentire l'accesso ai VFP4 di personale con "sbocco certo". Gli esodi, pertanto, tengono in considerazione solo le variabili di esodo fisiologico e quelle legate alle opportunità normalmente offerte dal mondo del lavoro;

              volontari in servizio permanente (Allegato 1 - specchi E e F):

                fuoriuscite annue per immissione nei ruoli sergenti, marescialli e ufficiali: sono state attagliate al modulo di immissione nel ruolo sergenti (alimentato esclusivamente dai VSP) e alle percentuali destinate a tali volontari dalle vigenti norme per i concorsi per i ruoli marescialli e per i ruoli degli ufficiali;

                esodi annui: è stato ipotizzato che gli stessi siano pari a 150 unità (circa lo 0,25 per cento della consistenza media del ruolo). E' un dato ipotetico che tiene conto solo delle variabili di esodo fisiologico e quelle legate alle opportunità normalmente offerte dal mondo del lavoro;

              sergenti e marescialli (Allegato 1 - specchi da G a L):

                sulla base delle attuali consistenze sono stati sviluppati i nuovi trend evolutivi di ciascun ruolo. Tali trend si discostano da quello teorico ipotizzato nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001, per cui i relativi oneri/risparmi sono stati quantificati per ciascun ruolo in appositi allegati (di seguito verranno elencati nel dettaglio).

          Inoltre, relativamente a tali categorie vengono indicati i flussi in entrata provenienti dai ruoli dei volontari. Ai fini della semplificazione del calcolo sono stati considerati per tali flussi un numero di posti corrispondenti alle percentuali riservate alle singole categorie (volontari e sergenti) per l'accesso ai ruoli previsti "a regime" dal decreto legislativo n. 215 del 2001.


4. Quantificazione delle immissioni nelle Forze di polizia/Amministrazioni alla fine di ciascun tipo di ferma.

          Nell'allegato 2 sono state quantificate, in termini di posti, le percentuali riservate ai volontari delle Forze armate per le carriere iniziali delle Forze di polizia/Amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettere a) e b).
          In particolare sono stati presi a riferimento i dati statistici disponibili relativi ai cinque concorsi "a regime" indetti dal 1998 al 2002 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.
          Alla media dei posti resi disponibili da ciascuna Amministrazione sono state applicate le percentuali di maggiorazione del 10 per cento introdotte dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Tale dato è stato poi "rettificato" per tenere in considerazione la mancata segnalazione di posti negli ultimi due concorsi (4^ e 5^) da parte dell'Amministrazione della Polizia penitenziaria dovuta alle ipotizzate eccedenze organiche nel ruolo maschile negli anni di previsto sbocco di tali concorsi (anni 2005 e 2006). Tale dato è stato considerato quale quello relativo agli sbocchi (1.320) di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), destinati al personale in ferma prefissata quadriennale.
          Dalle percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), sono stati invece desunti gli altri 903 posti destinati ai volontari al termine della ferma prefissata annuale.


5. Quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

          Al fine dell'individuazione degli oneri in questione si è utilizzata la stessa architettura impiegata dalla relazione tecnica al decreto legislativo n. 215 del 2001.
          Più nel dettaglio, i prospetti riportati negli allegati 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 alla presente relazione tecnica, pongono a confronto la ripartizione delle singole categorie del personale militare delle Forze armate conseguite con il presente disegno di legge (nuovi trend individuati per ciascuna categoria di personale in allegato 1) con i trend teorici individuati, per gli stessi anni nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001 agli allegati 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 (riportati alle colonne relative a ciascun anno, righe "ipotesi professionale" - sintesi riportata nell'allegato 5 della presente relazione tecnica).
          Gli oneri/economie derivanti dalla diversa ripartizione delle singole categorie del personale militare delle Forze armate rispetto al trend teorico suddetto, alla luce dei miglioramenti retributivi introdotti dai provvedimenti di concertazione, sono stati quantificati prendendo in considerazione i criteri di individuazione dei costi annui individuali sotto riportati per ciascuna fattispecie di personale (descrizione grafica ad istogrammi riportata in ciascun allegato):

              risparmi = personale in carenza rispetto a quanto previsto per ciascun anno dalla relazione tecnica del decreto legislativo n. 2l5 del 2001: costi annui pro-capite contenuti nella relazione tecnica alla legge n. 331 del 2000 riportati all'allegato 1 della relazione tecnica al decreto legislativo n. 215 del 2001 (allegato 3);

              oneri aggiuntivi = personale in eccedenza rispetto a quanto previsto per ciascun anno dalla relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001: costi annui pro-capite contenuti nella relazione tecnica alla legge n. 331 del 2000 (riportati nell'allegato 1 della relazione tecnica del decreto legislativo n. 215 del 2001), aggiornati ai contenuti dei provvedimenti di concertazione occorsi per il biennio 2002-2003 (allegato 4).

          Per quanto concerne il personale di leva, in considerazione della data di sospensione del servizio militare obbligatorio, anticipata dal presente disegno di legge al 1^ gennaio 2005, si è provveduto a calcolare (allegato 11) l'aliquota complessiva di personale che, incorporato nel 2004, termina il servizio (durata del servizio di leva: 10 mesi) nel corso dell'anno 2005. Tale aliquota è stata calcolata quale parte del totale delle aliquote mensili previste in servizio dal decreto legislativo n. 215 del 2001 (corrispondenti a 40.919 unità per 12 mesi) sulla base dei soli mesi di servizio prestati nel 2005 da ciascuno scaglione mensile incorporato nel 2004.
          Le relative economie sono state poi quantificate prendendo in considerazione i criteri di individuazione dei costi annui già illustrati per il rimanente personale e detraendo i costi legati alle agevolazioni per i militari residenti oltre i 100 chilometri previste dal decreto legislativo n. 215 del 2001 (allegato 13).
          Nell'allegato 15 sono state infine sintetizzate le singole tabelle relative agli oneri in questione per ciascuna categoria di personale.


6. Quantificazione degli oneri per il personale destinato all'inquadramento, alla formazione ed all'addestramento.

          Nella tabella contenuta in allegato 16 sono riportati, quali dati economici di riferimento per il calcolo, gli oneri annui individuali relativi ai singoli ruoli del personale interessato (ufficiali, marescialli, sergenti, volontari in servizio permanente). Tali ruoli sono stati ulteriormente ripartiti nei singoli gradi.
          Successivamente, per ciascuna categoria di personale sono stati utilizzati due specchi che illustrano:

              1^ specchio (allegati 17, 19, 21 e 23):

                la progressione di carriera dal 2005 (anno di arruolamento nel grado iniziale del ruolo) al 2020. Tale progressione di carriera è quella prevista dalla normativa vigente per ciascun ruolo;

                il trattamento economico annuo previsto in ciascun grado delle relative carriere;

              2^ specchio (allegati 18, 19, 21 e 23):

                il trattamento economico effettivamente percepito sulla base del mese di immissione in servizio/mese di promozione ai gradi superiori.
          L'allegato 25 (specchio A) descrive le consistenze che ipoteticamente sono necessarie per un reparto "tipo" preposto all'addestramento, formazione e inquadramento del personale volontario in ferma prefissata di un anno.
          A tale riguardo è stato considerato (specchio B) un numero di reparti addestrativi pari a 2 per ciascuna Forza armata nell'anno 2005. Tale numero di unità decresce gradualmente sino al 2020 (1 sola unità per ciascuna Forza armata).
          Prendendo a riferimento i predetti dati di base sono state poi quantificate le consistenze di personale necessarie nei vari anni (specchio C).
          Tali entità riferite al personale sono poi state tradotte in termini di oneri (allegato 26).


7. Quantificazione degli oneri dovuti all'incremento delle consistenze del personale volontario in ferma prefissata di un anno.

          Nella tabella contenuta nell'allegato 27 viene illustrata la metodologia adoperata per la determinazione della base economica di calcolo degli oneri in questione (paga giornaliera dei volontari in ferma prefissata).
          In merito, si è provveduto ad applicare all'importo base giornaliero per il calcolo percentuale (calcolato in riferimento alla somma dello stipendio iniziale lordo del volontario in servizio permanente e della relativa indennità integrativa speciale) pari a 41,93 euro, le misure previste alla tabella B allegata al presente disegno di legge relativamente ai singoli gradi/anzianità.
          Nell'allegato 28 viene determinato l'importo spettante ai volontari in ferma prefissata di un anno riferendolo, ai fini della quantificazione degli oneri, al periodo di un anno.
          Nell'allegato 29 vengono quantificate le esigenze di personale, in aggiunta alle consistenze stabilite dalla tabella A allegata al presente disegno di legge e dal decreto annuale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, necessario a compensare la maggior durata del mancato impiego operativo del personale volontario in formazione/addestramento, rispetto a quanto previsto per il personale di leva.
          Tali entità riferite al personale, nello stesso allegato, sono poi state tradotte in termini di oneri.


8. Quantificazione degli oneri conseguenti all'attribuzione di nuovi trattamenti economici al personale.

          L'allegato 30 contiene la dimostrazione analitica annuale dei reclutamenti dei volontari e della progressione di ciascuna ferma.
          Singoli estratti di tale grafico saranno impiegati, nel seguito della presente relazione tecnica, per individuare in ciascun anno di riferimento le classi dei volontari di ciascun ruolo, interessate alla percezione di ciascun nuovo emolumento previsto dal presente disegno di legge.
          Nella tabella contenuta nell'allegato 31 viene illustrata la metodologia seguita per la determinazione della base economica di calcolo degli oneri in questione (paga giornaliera dei volontari in ferma prefissata).
          All'importo base giornaliero per il calcolo percentuale (calcolato in riferimento alla somma dello stipendio iniziale lordo del volontario in servizio permanente e della relativa indennità integrativa speciale) pari a 41,93 euro sono state applicate le misure attualmente previste per i singoli gradi/anzianità dei volontari in ferma breve.
          Su tale base è stata poi calcolata l'attuale paga dei volontari in ferma annuale (50 per cento della paga dei volontari in ferma breve in aggiunta alla paga prevista per il personale di leva). Nell'allegato 32 viene determinato l'importo attualmente spettante ai volontari in ferma prefissata di un anno calcolandolo quale differenza tra i nuovi importi desunti per differenza tra gli importi corrispondenti alle percentuali previste alla tabella B allegata al presente disegno di legge e quelli attualmente spettanti ai volontari in ferma annuale.
          Su tale base si sono poi individuati gli importi relativi alla ferma di un anno e alla ulteriore rafferma annuale (validi dal 2006 in poi).
          Relativamente invece al 2005 (primo anno di attivazione di tali reclutamenti) si è tenuto conto degli effettivi mesi di percezione degli emolumenti considerando i mesi di immissione in servizio di ciascuno scaglione.
          Nell'allegato 33 sono graficamente riportate, in armonia con le consistenze individuate in allegato 1, le varie classi di volontari in ferma prefissata di un anno arruolate in ciascun anno e quelle del personale in rafferma annuale relative allo stesso anno.
          Il successivo allegato traduce in oneri annui le predette consistenze.
          Analogo procedimento di calcolo è stato eseguito per il personale volontario in ferma quadriennale (allegati da 35 a 37).
          A saldo finale, viene riportato in allegato 38 il riepilogo complessivo degli oneri necessari per attuare il presente disegno di legge.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          La legge 14 novembre 2000, n. 331, e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedono disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione del personale che svolge il servizio militare di leva con volontari di truppa, al fine di realizzare, entro il 1^ gennaio 2007, il modello di Forze armate costituite interamente da militari professionisti.
          Il presente disegno di legge, nell'anticipare al 1^ gennaio 2005 il termine per la sospensione del servizio di leva, istituisce, a decorrere dalla stessa data, due categorie di personale di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - i volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma quadriennale - da arruolare in sostituzione del personale di leva.
          L'intervento normativo si rende necessario dovendo sospendere l'applicazione delle disposizioni di legge che disciplinano il servizio di leva e, altresì, sotto il duplice aspetto della qualificazione pubblicistica del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e della necessità di assicurare la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

B) Analisi del quadro normativo.

          L'istituzione delle nuove categorie di personale militare comporta la necessità di disciplinarne il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico (capi II e III del disegno di legge).
          Riguardo al reclutamento, sono direttamente disciplinati i requisiti di partecipazione ai concorsi (articoli 4, 5, 9 e 10) in ragione della riserva di legge, di cui all'articolo 51 della Costituzione, mentre per i profili relativi alle modalità procedimentali si rinvia al più duttile strumento del decreto ministeriale (articoli 6 e 11).
          Sotto diverso profilo, nulla è innovato in materia di reclutamento del personale militare femminile, risultando implicitamente confermato, sotto il profilo del rispetto delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, il principio della progressiva apertura, secondo aliquote percentuali annualmente stabilite, previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
          Per lo stato giuridico (articoli 7 e 12), la necessità di riordinare la normativa vigente in materia giustifica la scelta di applicare in via transitoria le disposizioni relative alla categoria dei volontari in ferma breve comunque assimilabile rinviandone la compiuta disciplina alle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 215 del 2001, previste dall'articolo 20 del disegno di legge.
          In materia di avanzamento, l'attribuzione ai volontari in rafferma biennale del medesimo grado iniziale dei volontari in servizio permanente (articolo 12, comma 3) e il conseguente inserimento nello stesso livello retributivo (articolo 13, comma 2) giustificano le modifiche al decreto legislativo n. 196 del 1995 previste dall'articolo 19, necessarie a fini di raccordo tra le due normative.
          Con riguardo alle disposizioni sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa (capo IV, articoli 14-17), il sistema della riserva dei posti a favore dei volontari delle Forze armate non è nuovo, ma prende le mosse da quanto già previsto per i medesimi concorsi dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 a favore dei volontari in ferma breve ed esteso dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, a tutti i volontari in ferma, che abbiano prestato servizio per almeno tre anni. Le disposizioni richiamate prevedono, infatti, a favore delle menzionate categorie di personale militare la riserva parziale dei posti messi annualmente a concorso, nelle seguenti misure percentuali:

          Arma dei carabinieri: 70 per cento
          Corpo della guardia di finanza: 70 per cento
          Polizia di Stato: 45 per cento
          Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento
          Corpo forestale dello Stato: 45 per cento
          Corpo militare della Croce Rossa: 100 per cento

          Il sistema proposto, prevedendo la qualità di volontario in ferma annuale, in servizio o in congedo, quale requisito per la partecipazione ai concorsi in parola, comporta che, per il periodo di efficacia dalle stesse disposizioni stabilito, la totalità dei posti annualmente disponibili sia riservata a tale categoria di personale. Il carattere temporaneo della disciplina - che volge entro l'arco temporale compreso tra il 1^ gennaio 2006 e il 31 dicembre 2020, necessario per il raggiungimento delle consistenze organiche richieste - consente di superare eventuali perplessità in ordine alla legittimità costituzionale delle relative previsioni con riguardo al diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, riconosciuto ai cittadini dall'articolo 51 della Costituzione, consentendo di pervenire a un bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti a favore del dovere di difesa della Patria previsto dall'articolo 52 della Costituzione. Resta comunque aperta, per i posti non coperti, la possibilità di partecipazione dei cittadini ai relativi concorsi (articolo 15, comma 2).
          Sotto diverso profilo ed entro il limite del raggiungimento dello scopo prioritario di incentivare i reclutamenti, viene comunque garantita alle amministrazioni coinvolte la determinazione e l'attuazione delle procedure di selezione per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle relative carriere (articolo 14, comma 3).
          Sempre in materia di reclutamento nelle carriere in parola, l'articolo 16 del disegno di legge disciplina l'eventualità che si verifichino scostamenti, nell'anno di riferimento, tra i dati risultanti dalla programmazione quinquennale e le vacanze organiche effettive. Nell'ipotesi che gli ulteriori posti non siano dovuti a incrementi dell'organico, essi vengono riservati a coloro che, in mancanza dello scostamento tra entità numerica programmata ed entità numerica effettiva, ne sarebbero stati i destinatari sulla base delle disposizioni dell'articolo 14. Diversamente, nell'ipotesi di potenziamento degli organici, salvaguardata la percentuale a favore dei volontari delle Forze armate, la restante parte è devoluta a favore di coloro che hanno svolto il servizio di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, al fine di offrire un possibile sbocco professionale a una categoria di soggetti che risultano penalizzati, sotto tale profilo, dal sistema di reclutamento introdotto dal disegno di legge. Allo stesso fine rispondono, altresì, le disposizioni transitorie previste in materia, per gli anni 2004 e 2005, dall'articolo 23.
          Con riguardo alle disposizioni transitorie relative alle consistenze del personale militare (articolo 21), le previsioni sul computo di contingenti di personale in aggiunta alle consistenze stabilite in via ordinaria sulla base delle norme vigenti (commi 4 e 5) si giustificano in ragione della eccezionalità delle esigenze a cui rispondono, collegate alla presente riforma, e alla necessità di non interferire sul delicato processo di complessiva riorganizzazione delle Forze armate in chiave riduttiva tuttora in atto.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          L'articolo 1 del disegno di legge, disponendo la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1^ gennaio 2005, incide sulle disposizioni che impongono e disciplinano l'assolvimento degli obblighi di leva, sospendendone l'applicazione, salvo il verificarsi delle particolari circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000.
          Gli articoli 7 e 12, in virtù del rinvio dagli stessi disposto, comportano l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
          Le disposizioni comprese nel capo IV del disegno di legge introducono, per un periodo temporale limitato, deroghe alle disposizioni vigenti che disciplinano l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa a favore dei volontari delle Forze armate, modificando la misura percentuale dei posti riservati e le procedure di immissione (articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997).
          Il comma 1 dell'articolo 14 conferma la vigenza dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, riguardanti le riserve del 10 per cento dei posti a favore del servizio civile e del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la riserva del 10 per cento dei posti a favore nuovamente del servizio civile nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo forestale dello Stato.
          L'articolo 25 incide sull'articolo 6 della legge n. 331 del 2000, ampliando, a decorrere dal 2006, i contenuti della relazione annuale al Parlamento dallo stesso prevista.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

E' stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dagli articoli 1, 2, 18 e 19 del disegno di legge sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Dalle disposizioni del disegno di legge, che istituiscono e disciplinano le nuove figure di volontari in ferma prefissata, possono derivare effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti che prevedono categorie diverse di volontari in ferma. La loro traduzione in norme abrogative espresse ovvero in coerenti modifiche delle disposizioni vigenti è rinviata all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 20 del disegno di legge.


3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal disegno di legge.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          In materia di sospensione anticipata del servizio di leva e di misure di incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate risultano presentati, alla Camera dei deputati, una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Minniti e altri (atto Camera n. 2967) e, al Senato della Repubblica, un disegno di legge d'iniziativa del senatore Nieddu e altri (atto Senato n. 1574), dei quali non è ancora iniziato l'esame.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Destinatari diretti dell'intervento normativo sono i cittadini, di sesso maschile, in quanto attualmente soggetti agli obblighi di leva. Rileva, altresì, per i cittadini anche di sesso femminile la posizione di soggetti coinvolti in quanto interessati ai possibili percorsi professionali delineati dal progetto.
          Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, destinatarie dirette del progetto sono l'Amministrazione della difesa, che ha competenza in materia di personale delle Forze armate, e le Amministrazioni coinvolte dal proposto sistema di incentivazione dei reclutamenti, basato sulla riserva dei posti a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

B) Obiettivi e risultati attesi.

          Obiettivo del progetto è realizzare, entro il 31 dicembre 2020, il modello di Forze armate costituite interamente da militari professionisti secondo le necessarie consistenze.
          Dalla sua attuazione si attende il conseguimento di alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

          Il provvedimento non presenta, per la Difesa, profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione e, per quanto la misura dei volontari da arruolare in sostituzione del personale di leva sia inizialmente consistente (circa 30.000 unità), ciò non comporta la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti, salvo a prevedere, in via transitoria, un contingente di personale in aggiunta alle consistenze annuali, da impiegare per la formazione e l'addestramento del personale reclutato.
Parimenti per le amministrazioni coinvolte dalle proposte misure di incentivazione dei reclutamenti, in quanto il sistema delle riserve dei posti a favore dei volontari delle Forze armate è già attualmente in vigore, sebbene secondo misure percentuali parziali.

D) Impatto sui destinatari.

          L'impatto sui destinatari è valutato potenzialmente positivo.
          Quanto ai cittadini attualmente soggetti agli obblighi di leva, il beneficio atteso è valutabile nei termini del possibile inserimento anticipato nel mondo del lavoro, mentre per la generalità dei cittadini assume rilievo, sotto tale profilo, la creazione di nuove opportunità di impiego.
          Per le amministrazioni coinvolte dal proposto sistema di incentivazione dei reclutamenti, i vantaggi previsti attengono alla possibilità di immettere nelle carriere iniziali del proprio personale soggetti più giovani, tra i venti e i venticinque anni, già in possesso di un'adeguata preparazione di base, consentendo, conseguentemente, di incentrare la successiva formazione sulle materie strettamente professionali.




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