XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4233
Onorevoli Deputati! - La legge 14 novembre 2000, n. 331, e
il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedono
disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione del
personale che svolge il servizio militare di leva con
volontari di truppa, al fine di realizzare, entro il 1^
gennaio 2007, il modello di Forze armate costituite
interamente da militari professionisti.
La recente evoluzione dello scenario mondiale a seguito
dei noti eventi e la conseguente necessità di assicurare alti
livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate,
impegnate nella realizzazione di condizioni di sicurezza
internazionale che garantiscano la salvaguardia dei valori
primari della convivenza civile tra i popoli e l'ordinato
sviluppo sociale ed economico delle democrazie, inducono ad
accelerare i tempi di realizzazione del modello.
Il progetto che si intende attuare risponde, altresì, ad
un'esigenza sociale profondamente avvertita nel Paese e
ampiamente condivisa dalle forze politiche e dal mondo
imprenditoriale.
Il presente disegno di legge è inteso, pertanto, ad
anticipare al 1^ gennaio 2005 il termine per la sospensione
del servizio militare di leva e a istituire, a decorrere dalla
stessa data, le nuove categorie di personale di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i volontari in
ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata
quadriennale, disciplinandone i profili relativi al
reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento
economico.
Il progetto presenta profili di interesse per la
generalità dei cittadini, sia uomini che donne. Per i primi,
non più soggetti agli obblighi di leva, è di immediata
evidenza il beneficio valutabile nei termini del possibile
inserimento anticipato nel mondo del lavoro; per entrambi,
assume rilievo la creazione di nuove opportunità di impiego,
risultando confermata, sotto il profilo del rispetto delle
condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, l'apertura
dei reclutamenti al personale militare femminile, prevista
dall'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n.
380.
Il sistema proposto delinea, infatti, un possibile
percorso professionale, che partendo dallo svolgimento del
servizio militare volontario della durata di un anno (capo II,
articoli 4-8) - presupposto necessario per gli ulteriori
passaggi - si sviluppa nella successiva tappa della ferma di
durata quadriennale (capo III, articoli 9-l3), per approdare,
infine, nel servizio permanente. Per rendere effettivo lo
sbocco occupazionale, ferma restando l'entità complessiva dei
volontari di truppa delle Forze armate prevista, a decorrere
dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto
legislativo n. 215 del 2001 (103.800 unità), ne viene
stabilita, in riferimento allo stesso anno, una diversa
ripartizione tra le categorie dei volontari in servizio
permanente e in ferma prefissata (articolo 2), da raggiungere
gradualmente attraverso la determinazione annuale delle
consistenze medie dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma stabilita, negli anni 2005 e 2006, dalla tabella A
allegata al presente disegno di legge e, a decorrere dall'anno
2007, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo
n. 215 del 2001 con riguardo alle altre categorie di personale
militare (articolo 21, commi 1 e 2).
Al fine di incentivare i reclutamenti per il
raggiungimento delle necessarie consistenze organiche, viene
previsto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, la partecipazione ai concorsi per l'accesso
nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del Corpo militare della Croce Rossa e delle Forze di
polizia a ordinamento civile e militare, sia riservata ai
volontari in ferma prefissata di un anno (articolo 14).
I concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle
graduatone di merito saranno immessi nelle predette carriere,
secondo l'ordine delle graduatone medesime, in parte
immediatamente e in parte dopo lo svolgimento di un ulteriore
periodo di ferma nelle Forze armate, secondo le seguenti
misure percentuali:
immissione immediata: 30 per cento per i concorsi
relativi all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
finanza; 55 per cento per i concorsi relativi alla Polizia di
Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; 40 per cento per i concorsi relativi alla
Polizia penitenziaria;
immissione successiva: 70 per cento per i concorsi
relativi all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
finanza; 45 per cento per i concorsi relativi alla Polizia di
Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; 60 per cento per i concorsi relativi alla
Polizia penitenziaria; 100 per cento per i concorsi relativi
al Corpo militare della Croce Rossa.
Il sistema proposto, in linea con la disciplina vigente
che avvantaggia gli aspiranti che hanno prestato servizio di
leva, consentendo loro di partecipare ai concorsi fino all'età
di trenta anni, favorisce l'immissione nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di soggetti più
giovani, tra i venti e i venticinque anni, già in possesso di
un'adeguata preparazione di base, consentendo alle
Amministrazioni interessate di incentrare la successiva
formazione sulle materie strettamente professionali. In
considerazione, poi, del tendenziale aumento di volontari
delle Forze armate provenienti dall'area centro-settentrionale
del Paese, ne conseguirà una ripartizione del personale
secondo provenienze regionali più equilibrate.
Un ulteriore profilo incentivante riguarda il trattamento
economico, per il quale sono previsti miglioramenti attraverso
l'innalzamento delle percentuali di calcolo della paga
giornaliera corrisposta attualmente ai volontari in ferma e
l'attribuzione ai volontari in ferma prefissata di un anno del
parametro di riferimento della retribuzione mensile del grado
iniziale dei volontari in servizio permanente (articoli 8 e
13), secondo le seguenti misure percentuali:
a) volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale:
soldato 60 per cento;
caporale e gradi corrispondenti 70 per cento;
b) volontari in ferma quadriennale:
caporale e gradi corrispondenti 70 per cento;
caporal maggiore e gradi corrispondenti 70 per
cento;
c) volontari in rafferma biennale:
1^ caporal maggiore V livello retributivo.
Il disegno di legge, composto di ventisette articoli, è
suddiviso in sette capi, che prevedono, rispettivamente: le
disposizioni generali (capo I, articoli 1-3), la disciplina
riguardante i volontari in ferma prefissata annuale (capo II,
articoli 4-8) e i volontari in ferma prefissata quadriennale
(capo III, (articoli 9-l3), il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce Rossa (capo IV, articoli 14-17),
l'adeguamento di disposizioni legislative (capo V, articoli
18-20), le disposizioni transitorie (capo VI, articoli 21-24),
le disposizioni finali (capo VII, articoli 25-27).
In particolare, l'articolo 1 stabilisce, a decorrere dal
1^ gennaio 2005, la sospensione del servizio militare di leva,
confermando, per l'anno 2004, l'obbligatorietà della
prestazione, secondo la durata stabilita dalle disposizioni
vigenti, per i soggetti nati entro il 1985.
L'articolo 2 prevede una diversa ripartizione, tra le
categorie dei volontari in servizio permanente e in ferma
prefissata, dell'entità complessiva dei volontari di truppa
dell'Esercito e della Marina prevista, a decorrere dal 1^
gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo
n. 215 del 2001.
L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 1^ gennaio 2005,
le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in
ferma prefissata quadriennale.
Con riguardo ai volontari in ferma prefissata di un anno
(capo II): l'articolo 4 stabilisce i requisiti per il
reclutamento; l'articolo 5 prevede la possibilità della
successiva rafferma per un ulteriore anno; l'articolo 6 rinvia
alle determinazioni del Ministro della difesa la relativa
disciplina procedimentale; l'articolo 7, al comma 1, in
materia di stato giuridico rinvia alla disciplina prevista per
i volontari in ferma breve, in attesa dell'adozione delle
specifiche disposizioni previste dal successivo articolo 20,
mentre, al comma 2, in materia di avanzamento disciplina il
conferimento del grado di caporale e gradi corrispondenti;
l'articolo 8, infine, prevede il trattamento economico,
determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente.
Relativamente ai volontari in ferma prefissata
quadriennale (capo III): l'articolo 9 stabilisce i requisiti
per il reclutamento; l'articolo 10 prevede la possibilità
della rafferma per due successivi periodi ciascuno di due
anni; l'articolo 11 rinvia alle determinazioni del Ministro
della difesa la relativa disciplina procedimentale; l'articolo
12, al comma 1, in materia di stato giuridico, rinvia alla
disciplina prevista per i volontari in ferma breve, in attesa
dell'adozione delle specifiche disposizioni previste dal
successivo articolo 20, mentre, ai commi 2 e 3, in materia di
avanzamento disciplina il conferimento dei gradi di caporal
maggiore e 1^ caporal maggiore, e gradi corrispondenti;
l'articolo 13 prevede la determinazione del trattamento
economico in misura percentuale rispetto alla retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente e, per i volontari in rafferma biennale,
l'inserimento nel quinto livello retributivo.
Le disposizioni comprese nel capo IV (articoli 14-17)
disciplinano l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce
Rossa e delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare, prevedendo, a decorrere dal 1^ gennaio 2006 e fino
al 31 dicembre 2020, la riserva dei posti, risultanti dalla
programmazione quinquennale dei reclutamenti, a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate,
in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle predette
carriere.
In particolare, l'articolo 14 disciplina il sistema delle
percentuali di immissione diretta ovvero successiva alla
prestazione della ferma quadriennale, dinanzi esplicitato,
garantendo alla singole amministrazioni interessate la
determinazione e l'attuazione delle procedure di selezione.
Nell'ambito delle nuove procedure di reclutamento vengono,
comunque, fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti a
favore del servizio civile e del 25 per cento dei posti a
favore dei volontari dei vigili del fuoco nei concorsi per
l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e la riserva del 10 per cento dei posti a
favore nuovamente del servizio civile nei concorsi per
l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo forestale dello
Stato. Conseguentemente la determinazione dei posti messi
annualmente a concorso a favore dei volontari in ferma
prefissata di un anno avverrà previo scomputo del numero dei
posti corrispondente alle predette riserve.
L'articolo 15 dispone che i posti non coperti siano
portati in aumento a quelli previsti per il concorso
successivo, salvo che il numero delle domande di
partecipazione sia risultato inferiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, nel qual caso, essendo il tasso di selezione
eccessivamente basso, è possibile bandire concorsi aperti ai
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
L'articolo 16 disciplina i concorsi per la copertura di
posti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla
programmazione quinquennale, dovuti a incremento degli
organici ovvero ad altri fattori. Nell'ipotesi di incremento
degli organici (comma 2), è stabilita la riserva dei posti,
secondo determinate misure percentuali a favore,
rispettivamente, degli ausiliari di leva delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile, in servizio o in
congedo, e dei volontari delle Forze armate raffermati ovvero
in congedo in possesso dei prescritti requisiti. Nella seconda
ipotesi (comma 1) la riserva è posta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno raffermati o in congedo, in
possesso dei prescritti requisiti. Per tali concorsi
l'immissione dei vincitori è immediata.
Al fine di non creare turbative nei ruoli delle carriere
iniziali in parola, l'articolo 17, infine, dispone la perdita
del grado eventualmente posseduto all'atto dell'immissione.
Riguardo alle disposizioni legislative oggetto di
adeguamento, di cui al capo V, l'articolo 18 modifica
l'articolo 5 della legge n. 331 del 2000, al fine di
consentire che le misure previste da tale disposizione, intese
ad agevolare l'inserimento del personale in congedo nel mondo
del lavoro, possano essere applicate ai volontari di truppa
che hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata, congedati
senza demerito. In particolare viene estesa a favore del
personale in parola l'attività informativa, promozionale e di
coordinamento, svolta dal Ministero della difesa attraverso
contatti e stipula di convenzioni con i datori di lavoro
pubblici e privati, con gli uffici regionali competenti in
materia di promozione dell'occupazione, con i soggetti
abilitati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo.
L'articolo 19 modifica alcune disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di avanzamento
dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, al
fine di coordinarle con l'attribuzione del grado di 1^ caporal
maggiore, o grado corrispondente, ai volontari in rafferma
biennale, prevista dall'articolo 12, comma 3, del disegno di
legge. In particolare, poiché tale grado corrisponde al grado
iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, le
modifiche previste comportano che l'anzianità necessaria per
l'avanzamento al grado superiore sia maturata durante il
servizio permanente.
L'articolo 20, al fine di armonizzare e coordinare le
disposizioni del decreto legislativo n. 215 del 2001 con la
disciplina prevista dalla presente legge, prevede il
conferimento al Governo della delega legislativa per
l'adozione di disposizioni integrative e correttive dello
stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, nel rispetto del
principio di invarianza della spesa.
Relativamente alle disposizioni transitorie, di cui al
capo VI, l'articolo 21, con riguardo alle consistenze del
personale delle Forze armate, prevede:
al comma 1, che le consistenze del personale militare
non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma
delle Forze armate, stabilite per gli anni 2005 e 2006 dalla
tabella A allegata al disegno di legge, siano ripartite tra
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro
della difesa;
al comma 2, che negli anni successivi, fino al 2020, le
consistenze medie dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma siano determinate annualmente con decreto del
Ministro della difesa adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,
secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 215 del
2001 per le altre categorie di personale militare;
al comma 3, che fino all'anno 2020 le eventuali carenze
organiche in uno dei ruoli del personale militare non
direttivo (volontari di truppa, sergenti, marescialli) possano
essere devolute in aumento ad un altro ruolo del medesimo
personale, fermo restando l'organico complessivo delle Forze
armate ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili
nell'anno di riferimento;
al comma 4, che sia computato, in aggiunta alle
consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un
contingente di personale militare già in servizio, determinato
annualmente in misura progressivamente decrescente per
ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020, da
impiegare per la formazione e l'addestramento dei volontari in
ferma prefissata di un anno, in ragione della misura
inizialmente consistente (circa 30.000 unità) di personale da
arruolare;
al comma 5, infine, che sia computato, in aggiunta alle
consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno,
determinato annualmente in misura progressivamente decrescente
per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020,
necessario per compensare la maggior durata del periodo di
impiego non operativo del personale volontario in formazione
rispetto a quello previsto per il personale di leva.
L'articolo 22 prevede disposizioni di raccordo per il
passaggio dall'attuale sistema basato sulle ferme brevi di
durata triennale a quello delle ferme quadriennali previsto
dal presente disegno di legge. In particolare, vengono estese
alle precedenti categorie di personale volontario le
disposizioni in materia di avanzamento e trattamento economico
previste per le nuove figure di volontari, al fine di
garantire la parità di trattamento tra categorie di personale
assimilabili.
L'articolo 23, in materia di accesso nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005,
interviene, al comma 1, sulla disciplina delle riserve di
posti per la parte attualmente non riservata ai volontari in
ferma breve, riservando gli ulteriori posti disponibili, non
derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che
prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di
ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta
la possibilità di partecipazione dei cittadini ai relativi
concorsi. Il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005,
che se gli ulteriori posti derivano da incrementi degli
organici i relativi concorsi sono riservati, secondo
determinate misure percentuali, a favore, rispettivamente, di
coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in
qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e dei volontari di truppa delle Forze armate, in
servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina
prevista dall'articolo 15. Il comma 4 prevede che, nei
concorsi di cui ai commi 1 e 2 relativi all'accesso nelle
carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei
volontari dei vigili del fuoco. Il comma 5, infine, prevede
disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto
di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola
che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010,
dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere
nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dal
disegno di legge (quattro anni), rispetto al sistema
precedente (tre anni).
L'articolo 24, infine, prevede, sino a quando il sistema
non sia completamente a regime, la possibilità di forme di
reclutamento straordinario dei volontari in servizio
permanente, per sopperire alle eventuali carenze di
personale.
Con riguardo alle disposizioni finali, di cui al capo VII,
l'articolo 25 dispone che, a decorrere dal 2006, nella
relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 6
della legge n. 331 del 2000, il Presidente del Consiglio dei
ministri riferisca sul conseguimento degli obiettivi di
reclutamento dei volontari necessari ad assicurare
l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei
reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV del
presente disegno di legge, prospettando le eventuali soluzioni
correttive.
Relativamente al profilo finanziario, l'articolo 26
autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 392.999.573
euro prevedendone la clausola di copertura finanziaria.
L'articolo 27 stabilisce, infine, che la legge entri in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.