XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4233




        Onorevoli Deputati! - La legge 14 novembre 2000, n. 331, e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevedono disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione del personale che svolge il servizio militare di leva con volontari di truppa, al fine di realizzare, entro il 1^ gennaio 2007, il modello di Forze armate costituite interamente da militari professionisti.
        La recente evoluzione dello scenario mondiale a seguito dei noti eventi e la conseguente necessità di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, impegnate nella realizzazione di condizioni di sicurezza internazionale che garantiscano la salvaguardia dei valori primari della convivenza civile tra i popoli e l'ordinato sviluppo sociale ed economico delle democrazie, inducono ad accelerare i tempi di realizzazione del modello.
        Il progetto che si intende attuare risponde, altresì, ad un'esigenza sociale profondamente avvertita nel Paese e ampiamente condivisa dalle forze politiche e dal mondo imprenditoriale.
        Il presente disegno di legge è inteso, pertanto, ad anticipare al 1^ gennaio 2005 il termine per la sospensione del servizio militare di leva e a istituire, a decorrere dalla stessa data, le nuove categorie di personale di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, disciplinandone i profili relativi al reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico.
        Il progetto presenta profili di interesse per la generalità dei cittadini, sia uomini che donne. Per i primi, non più soggetti agli obblighi di leva, è di immediata evidenza il beneficio valutabile nei termini del possibile inserimento anticipato nel mondo del lavoro; per entrambi, assume rilievo la creazione di nuove opportunità di impiego, risultando confermata, sotto il profilo del rispetto delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, l'apertura dei reclutamenti al personale militare femminile, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
        Il sistema proposto delinea, infatti, un possibile percorso professionale, che partendo dallo svolgimento del servizio militare volontario della durata di un anno (capo II, articoli 4-8) - presupposto necessario per gli ulteriori passaggi - si sviluppa nella successiva tappa della ferma di durata quadriennale (capo III, articoli 9-l3), per approdare, infine, nel servizio permanente. Per rendere effettivo lo sbocco occupazionale, ferma restando l'entità complessiva dei volontari di truppa delle Forze armate prevista, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001 (103.800 unità), ne viene stabilita, in riferimento allo stesso anno, una diversa ripartizione tra le categorie dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata (articolo 2), da raggiungere gradualmente attraverso la determinazione annuale delle consistenze medie dei volontari in ferma prefissata e in rafferma stabilita, negli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata al presente disegno di legge e, a decorrere dall'anno 2007, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 215 del 2001 con riguardo alle altre categorie di personale militare (articolo 21, commi 1 e 2).
        Al fine di incentivare i reclutamenti per il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche, viene previsto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, la partecipazione ai concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce Rossa e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, sia riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (articolo 14).
        I concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatone di merito saranno immessi nelle predette carriere, secondo l'ordine delle graduatone medesime, in parte immediatamente e in parte dopo lo svolgimento di un ulteriore periodo di ferma nelle Forze armate, secondo le seguenti misure percentuali:

            immissione immediata: 30 per cento per i concorsi relativi all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 55 per cento per i concorsi relativi alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 40 per cento per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria;

            immissione successiva: 70 per cento per i concorsi relativi all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 45 per cento per i concorsi relativi alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 60 per cento per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria; 100 per cento per i concorsi relativi al Corpo militare della Croce Rossa.

        Il sistema proposto, in linea con la disciplina vigente che avvantaggia gli aspiranti che hanno prestato servizio di leva, consentendo loro di partecipare ai concorsi fino all'età di trenta anni, favorisce l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di soggetti più giovani, tra i venti e i venticinque anni, già in possesso di un'adeguata preparazione di base, consentendo alle Amministrazioni interessate di incentrare la successiva formazione sulle materie strettamente professionali. In considerazione, poi, del tendenziale aumento di volontari delle Forze armate provenienti dall'area centro-settentrionale del Paese, ne conseguirà una ripartizione del personale secondo provenienze regionali più equilibrate.
        Un ulteriore profilo incentivante riguarda il trattamento economico, per il quale sono previsti miglioramenti attraverso l'innalzamento delle percentuali di calcolo della paga giornaliera corrisposta attualmente ai volontari in ferma e l'attribuzione ai volontari in ferma prefissata di un anno del parametro di riferimento della retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (articoli 8 e 13), secondo le seguenti misure percentuali:

            a) volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:

                soldato 60 per cento;

                caporale e gradi corrispondenti 70 per cento;

            b) volontari in ferma quadriennale:

                caporale e gradi corrispondenti 70 per cento;

                caporal maggiore e gradi corrispondenti 70 per cento;

            c) volontari in rafferma biennale:

                1^ caporal maggiore V livello retributivo.

        Il disegno di legge, composto di ventisette articoli, è suddiviso in sette capi, che prevedono, rispettivamente: le disposizioni generali (capo I, articoli 1-3), la disciplina riguardante i volontari in ferma prefissata annuale (capo II, articoli 4-8) e i volontari in ferma prefissata quadriennale (capo III, (articoli 9-l3), il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa (capo IV, articoli 14-17), l'adeguamento di disposizioni legislative (capo V, articoli 18-20), le disposizioni transitorie (capo VI, articoli 21-24), le disposizioni finali (capo VII, articoli 25-27).
        In particolare, l'articolo 1 stabilisce, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, la sospensione del servizio militare di leva, confermando, per l'anno 2004, l'obbligatorietà della prestazione, secondo la durata stabilita dalle disposizioni vigenti, per i soggetti nati entro il 1985.
        L'articolo 2 prevede una diversa ripartizione, tra le categorie dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata, dell'entità complessiva dei volontari di truppa dell'Esercito e della Marina prevista, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001.
        L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale.
        Con riguardo ai volontari in ferma prefissata di un anno (capo II): l'articolo 4 stabilisce i requisiti per il reclutamento; l'articolo 5 prevede la possibilità della successiva rafferma per un ulteriore anno; l'articolo 6 rinvia alle determinazioni del Ministro della difesa la relativa disciplina procedimentale; l'articolo 7, al comma 1, in materia di stato giuridico rinvia alla disciplina prevista per i volontari in ferma breve, in attesa dell'adozione delle specifiche disposizioni previste dal successivo articolo 20, mentre, al comma 2, in materia di avanzamento disciplina il conferimento del grado di caporale e gradi corrispondenti; l'articolo 8, infine, prevede il trattamento economico, determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
        Relativamente ai volontari in ferma prefissata quadriennale (capo III): l'articolo 9 stabilisce i requisiti per il reclutamento; l'articolo 10 prevede la possibilità della rafferma per due successivi periodi ciascuno di due anni; l'articolo 11 rinvia alle determinazioni del Ministro della difesa la relativa disciplina procedimentale; l'articolo 12, al comma 1, in materia di stato giuridico, rinvia alla disciplina prevista per i volontari in ferma breve, in attesa dell'adozione delle specifiche disposizioni previste dal successivo articolo 20, mentre, ai commi 2 e 3, in materia di avanzamento disciplina il conferimento dei gradi di caporal maggiore e 1^ caporal maggiore, e gradi corrispondenti; l'articolo 13 prevede la determinazione del trattamento economico in misura percentuale rispetto alla retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente e, per i volontari in rafferma biennale, l'inserimento nel quinto livello retributivo.
        Le disposizioni comprese nel capo IV (articoli 14-17) disciplinano l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce Rossa e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, prevedendo, a decorrere dal 1^ gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, la riserva dei posti, risultanti dalla programmazione quinquennale dei reclutamenti, a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle predette carriere.
        In particolare, l'articolo 14 disciplina il sistema delle percentuali di immissione diretta ovvero successiva alla prestazione della ferma quadriennale, dinanzi esplicitato, garantendo alla singole amministrazioni interessate la determinazione e l'attuazione delle procedure di selezione. Nell'ambito delle nuove procedure di reclutamento vengono, comunque, fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti a favore del servizio civile e del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la riserva del 10 per cento dei posti a favore nuovamente del servizio civile nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali del Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente la determinazione dei posti messi annualmente a concorso a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno avverrà previo scomputo del numero dei posti corrispondente alle predette riserve.
        L'articolo 15 dispone che i posti non coperti siano portati in aumento a quelli previsti per il concorso successivo, salvo che il numero delle domande di partecipazione sia risultato inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, nel qual caso, essendo il tasso di selezione eccessivamente basso, è possibile bandire concorsi aperti ai cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
        L'articolo 16 disciplina i concorsi per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla programmazione quinquennale, dovuti a incremento degli organici ovvero ad altri fattori. Nell'ipotesi di incremento degli organici (comma 2), è stabilita la riserva dei posti, secondo determinate misure percentuali a favore, rispettivamente, degli ausiliari di leva delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, in servizio o in congedo, e dei volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. Nella seconda ipotesi (comma 1) la riserva è posta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno raffermati o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. Per tali concorsi l'immissione dei vincitori è immediata.
        Al fine di non creare turbative nei ruoli delle carriere iniziali in parola, l'articolo 17, infine, dispone la perdita del grado eventualmente posseduto all'atto dell'immissione.
        Riguardo alle disposizioni legislative oggetto di adeguamento, di cui al capo V, l'articolo 18 modifica l'articolo 5 della legge n. 331 del 2000, al fine di consentire che le misure previste da tale disposizione, intese ad agevolare l'inserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro, possano essere applicate ai volontari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata, congedati senza demerito. In particolare viene estesa a favore del personale in parola l'attività informativa, promozionale e di coordinamento, svolta dal Ministero della difesa attraverso contatti e stipula di convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
        L'articolo 19 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di avanzamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, al fine di coordinarle con l'attribuzione del grado di 1^ caporal maggiore, o grado corrispondente, ai volontari in rafferma biennale, prevista dall'articolo 12, comma 3, del disegno di legge. In particolare, poiché tale grado corrisponde al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, le modifiche previste comportano che l'anzianità necessaria per l'avanzamento al grado superiore sia maturata durante il servizio permanente.
        L'articolo 20, al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 215 del 2001 con la disciplina prevista dalla presente legge, prevede il conferimento al Governo della delega legislativa per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
        Relativamente alle disposizioni transitorie, di cui al capo VI, l'articolo 21, con riguardo alle consistenze del personale delle Forze armate, prevede:

            al comma 1, che le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata al disegno di legge, siano ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa;

            al comma 2, che negli anni successivi, fino al 2020, le consistenze medie dei volontari in ferma prefissata e in rafferma siano determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 215 del 2001 per le altre categorie di personale militare;

            al comma 3, che fino all'anno 2020 le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo (volontari di truppa, sergenti, marescialli) possano essere devolute in aumento ad un altro ruolo del medesimo personale, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento;

            al comma 4, che sia computato, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di personale militare già in servizio, determinato annualmente in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020, da impiegare per la formazione e l'addestramento dei volontari in ferma prefissata di un anno, in ragione della misura inizialmente consistente (circa 30.000 unità) di personale da arruolare;

            al comma 5, infine, che sia computato, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno, determinato annualmente in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020, necessario per compensare la maggior durata del periodo di impiego non operativo del personale volontario in formazione rispetto a quello previsto per il personale di leva.

        L'articolo 22 prevede disposizioni di raccordo per il passaggio dall'attuale sistema basato sulle ferme brevi di durata triennale a quello delle ferme quadriennali previsto dal presente disegno di legge. In particolare, vengono estese alle precedenti categorie di personale volontario le disposizioni in materia di avanzamento e trattamento economico previste per le nuove figure di volontari, al fine di garantire la parità di trattamento tra categorie di personale assimilabili.
        L'articolo 23, in materia di accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005, interviene, al comma 1, sulla disciplina delle riserve di posti per la parte attualmente non riservata ai volontari in ferma breve, riservando gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta la possibilità di partecipazione dei cittadini ai relativi concorsi. Il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che se gli ulteriori posti derivano da incrementi degli organici i relativi concorsi sono riservati, secondo determinate misure percentuali, a favore, rispettivamente, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 15. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco. Il comma 5, infine, prevede disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dal disegno di legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni).
        L'articolo 24, infine, prevede, sino a quando il sistema non sia completamente a regime, la possibilità di forme di reclutamento straordinario dei volontari in servizio permanente, per sopperire alle eventuali carenze di personale.
        Con riguardo alle disposizioni finali, di cui al capo VII, l'articolo 25 dispone che, a decorrere dal 2006, nella relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 6 della legge n. 331 del 2000, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV del presente disegno di legge, prospettando le eventuali soluzioni correttive.
        Relativamente al profilo finanziario, l'articolo 26 autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 392.999.573 euro prevedendone la clausola di copertura finanziaria.
        L'articolo 27 stabilisce, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




Frontespizio Relazione tecnica Testo articoli