XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4233
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva).
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:
"1. Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1^
gennaio 2005. Nell'anno 2004 sono chiamati a svolgere il
servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata del servizio di leva è quella stabilita dalle
disposizioni vigenti".
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del
personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica).
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il
numero: "44.496" è sostituito dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il
numero: "31.363" è sostituito dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero:
"9.400" è sostituito dal seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero:
"6.524" è sostituito dal seguente: "5.924".
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2005 sono istituite le
seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento).
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciassette anni compiuti e
non superiore a venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo
grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero
di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di
provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da
precedenti arruolamenti;
f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego
nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma
prefissata di un anno.
Art. 5.
(Rafferma).
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005
e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli
anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo
21, comma 2, e, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella
A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come
modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere
rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i
volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati
idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per
l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle
disposizioni del capo III.
Art. 6.
(Modalità di reclutamento).
1. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e
per l'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto
del Ministro della difesa.
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento).
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 20, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le
disposizioni in materia di stato giuridico previste per i
volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di
idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1^ classe o
aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono
sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al
compimento del nono mese dall'incorporazione.
Art. 8.
(Trattamento economico).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al
presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B
allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero
dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa
speciale costituenti la retribuzione mensile del grado
iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 9.
(Reclutamento).
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale i volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego
nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio
permanente;
b) esito negativo dei test sierologici per
l'accertamento della tossicodipendenza;
c) requisiti morali e di condotta previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Il periodo di ferma del militare, che presenta la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può
essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il
periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo
strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente
legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'articolo 21, comma 2, e, a decorrere dal 1^ gennaio
2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge.
Art. 10.
(Rafferma).
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005
e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli
anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo
21, comma 2 e, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella
A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come
modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari
in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a
domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della
durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i
volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati
idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per
l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni.
Art. 11.
(Modalità di reclutamento).
1. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e
per le ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con
decreto del Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero
di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di
merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio
permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro
della difesa.
3. La ripartizione in misura percentuale dei posti
annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio
permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è
stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando
non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in
ferma prefissata quadriennale.
Art. 12.
(Stato giuridico e avanzamento).
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 20, ai volontari in ferma
prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le
disposizioni in materia di stato giuridico previste per i
volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1^
classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono
conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1^
aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese
dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di
non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova
valutazione.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 2010, i volontari in
rafferma biennale conseguono il grado di 1^ caporal maggiore,
o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di
ammissione alla rafferma.
Art. 13.
(Trattamento economico).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta
giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste
dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al
valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennità integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività
effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la
previsione di adeguati turni di riposo per il recupero
psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia
per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2010, i volontari in
rafferma biennale sono inseriti nel quinto livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data ad essi sono
corrisposte le indennità di impiego operativo di cui alla
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, nonché
gli ulteriori emolumenti a carattere fisso e continuativo
nella misura prevista per il grado iniziale dei volontari di
truppa in servizio permanente. Dalla data di inserimento nel
quinto livello non viene corrisposta l'indennità di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A
ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
Art. 14.
(Concorsi).
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia
di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10
per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento
dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
1^ ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1^ gennaio
2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a
concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o
in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni
di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna
delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa,
e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito.
L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva
competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati
nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie
e nel numero corrispondente alle seguenti misure
percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile
del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle
Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata
quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure
percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile
del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce
Rossa.
5. I criteri e le modalità per la ripartizione tra le
singole Forze annate dei vincitori dei concorsi di cui al
comma 4, lettera b), sono stabiliti con decreto del
Ministro della difesa.
Art. 15.
(Posti non coperti).
1. Se il numero delle domande presentate per la
partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 14 è superiore
al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente
non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il
concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
Art. 16.
(Aumento dei posti disponibili).
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui
all'articolo 14, per cause diverse dall'incremento degli
organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento,
ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1
dello stesso articolo 14, alla relativa copertura si provvede
mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata
di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei
prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui
all'articolo 14, a seguito di incremento degli organici
risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori
posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello
stesso articolo 14, alla relativa copertura si provvede
mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'articolo 14, comma 4, lettera a), ai militari in
servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, in possesso
dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'articolo 14, comma 4, lettera b), ai volontari delle
Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei
prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono
immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 15.
Art. 17.
(Perdita del grado).
1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo,
all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante
il servizio nelle Forze armate.
Capo V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
Art. 18.
(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14
novembre 2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari
congedati senza demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei
volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito
nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve
ovvero in ferma prefissata".
Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196).
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole:
"di grado" sono sostituite dalle seguenti: "nel servizio
permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al
grado di 1^ caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, la parola: "grado" è sostituita dalle seguenti:
"servizio permanente".
Art. 20.
(Conferimento di delega legislativa).
1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi,
recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso
decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in relazione al termine di sospensione del
servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente
legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata
disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato
giuridico relative alle categorie di volontari in ferma
prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale
raffermati con le disposizioni previste per il paritetico
personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 1^ febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle
disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente
legge.
2. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 21.
(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica).
1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del
personale militare non direttivo in servizio permanente e dei
volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella
A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito,
la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della
difesa.
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020
le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma
di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con
decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento
coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente
previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata
alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C
allegata alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico
complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno
di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei
ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate
possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri
ruoli dello stesso personale militare non direttivo.
4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari
in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la
consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata
dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno
2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze
stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata
alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di
cui al comma 2, è computato un contingente di personale
militare determinato annualmente nelle misure progressivamente
decrescenti di seguito indicate:
a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli,
350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;
b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200
marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio
permanente;
c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150
marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio
permanente.
5. Al fine di compensare il personale in formazione non
impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005
e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze
stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata
alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di
cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in
ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle
misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:
a) 4.134 unità nell'anno 2005;
b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al
2011;
c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al
2020.
Art. 22.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei
volontari).
1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in
ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre
2004.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2005, ai volontari in ferma
breve è corrisposto il trattamento economico previsto
dall'articolo 13, comma 1.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 2008 ai volontari in ferma
breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 12, comma 3, e 13, comma 2.
4. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento
dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma
prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della
difesa.
Art. 23.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce
Rossa).
1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per la copertura
degli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento
degli organici si provvede mediante concorsi riservati a
coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in
qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Per i posti eventualmente non coperti possono
essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in
possesso dei prescritti requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori
posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici
si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'articolo 14, comma 4, lettera a), a coloro che
prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di
ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui
all'articolo 14, comma 4, lettera b), ai volontari di
truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in
possesso dei prescritti requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma
2 si applicano le disposizioni dell'articolo 15.
4. Nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del
Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per
cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4,
della presente legge, per la copertura dei posti di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4,
relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6)
della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono
indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo
12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i
volontari delle Forze armate che hanno completato senza
demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative
amministrazioni.
Art. 24.
(Reclutamenti straordinari).
1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in
materia di transito del personale in ferma prefissata
quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere
dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze
organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono
partecipare:
a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di
concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto
almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che
alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza
prevista dal bando di concorso per la presentazione della
domanda sono risultati non utilmente collocati nelle
graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto
regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non
più di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi
nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del
compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari
in ferma breve.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25.
(Relazione al Parlamento).
1. A decorrere dall'anno 2006, nell'ambito della relazione
di cui all'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il
Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento
sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei
volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze
armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare
della Croce Rossa conseguenti all'applicazione delle
disposizioni di cui al capo IV, prospettando le eventuali
esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle
necessità di tutte le amministrazioni coinvolte.
Art. 26.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a
decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 27.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006
Forze armate Anno 2005 Anno 2006
Primi marescialli 14.578 14.023
Marescialli 50.784 50.311
Sergenti 11.353 12.633
Volontari in servizio
permanente 33.176 35.853
Volontari in ferma
breve/prefissata di
quattro anni 34.550 32.571
Volontari in ferma
prefissata di un anno 23.659 19.686
Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
Misura percentuale riferita al
valore giornaliero della
retribuzione mensile relativa
al grado iniziale dei volontari
di truppa in servizio permanente
GRADO
Volontario in ferma prefissata di
un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2^
classe, aviere 60 per cento
Caporale, comune di 1^
classe, aviere scelto 70 per cento
Volontario in ferma prefissata
quadriennale
Caporale, comune di 1^
classe, aviere scelto 70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo,
1^ aviere 70 per cento
Tabella C
(v. articolo 21, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI
ANNO ONERI
2005 euro 392.999.573,06
2006 euro 392.996.596,78
2007 euro 392.890.034,23
2008 euro 392.845.104,00
2009 euro 392.877.594,60
2010 euro 389.102.583,23
2011 euro 344.176.466,82
2012 euro 335.143.557,80
2013 euro 331.324.911,14
2014 euro 322.232.193,54
2015 euro 312.789.792,14
2016 euro 304.788.156,21
2017 euro 298.898.670,81
2018 euro 286.098.679,28
2019 euro 267.427.682,18
2020 euro 229.046.477,63
2021 euro 180.973.393,36