XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4232
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
La presente relazione tecnica è volta a determinare gli
oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo internazionale
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Perù in materia di estradizioni.
Da notizie attinte presso i competenti uffici di questo
Dicastero, risulta che negli ultimi 12 anni sono state
presentate dalle autorità giudiziarie italiane n. 9 (nove)
richieste di estradizioni attive (le ultime due, in ordine di
tempo, nel corso dell'anno 2000).
Si può ipotizzare che la ratifica dell'Accordo porterà
presumibilmente ad un incremento del numero di estradizioni
attive pari ad un numero massimo di 2 all'anno; l'onere
derivante dal trasferimento in Italia degli estradandi può
essere così quantificato: 700,00 euro (passaggio aereo solo
andata Lima - Roma, tariffa Alitalia) x 2 (numero massimo di
estradanti annuo) = 1.400,00 euro.
Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può
ipotizzare per un numero di due unità per ciascuna
estradizione attiva, una diaria media di 100 dollari
statunitensi (114,30 euro al cambio attuale) ed il costo del
passaggio aereo a/r Lima - Roma pari mediamente ad 972,00 euro
(tariffa Alitalia, classe economica); pertanto, il relativo
onere è pari a:
972,00 euro (passaggio aereo a/r) x 2 accompagnatori x
2 estradizioni annue = 3.888,00 euro;
114,30 euro (diaria giornaliera) x 2 accompagnatori x 5
giorni di missione x 2 estradizioni annue = 2.286,00 euro.
Complessivamente l'onere annuo derivante dall'Accordo di
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Perù può essere quantificato in
7.575 euro.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Il disegno di legge proposto non presenta, sotto il
profilo dell'impatto, aspetti idonei ad incidere
sull'esistente quadro normativo, poiché l'esigenza di
modificare il Trattato si è imposta a seguito della sentenza
della Corte costituzionale, n. 223 del 25 giugno 1996, che
aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 698, comma 2,
del codice di procedura penale, nonchè di un corrispondente
articolo del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti.
L'articolo 6 del presente Trattato, prevedendo la
possibilità di estradizione per reati puniti con la pena di
morte sulla scorta della mera assicurazione della non
esecuzione della pena capitale, non dava sufficienti garanzie
al condannato che la sentenza non venisse eseguita.
Si è quindi arrivati alla modifica dell'articolo 6, a
seguito della quale risulta esclusa l'irrogazione o la
esecuzione, ove vi sia già stata condanna, della pena
capitale, oppure la sua sostituzione con altra pena di specie
diversa per il medesimo reato, prevista dalla legge del Paese
richiedente.
L'entrata in vigore del Protocollo sarà contestuale a
quella del Trattato di estradizione, così da realizzare
appieno l'intendimento del legislatore per un equo corso della
giustizia in entrambi i Paesi.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
Il disegno di legge proposto non presenta aspetti tali da
incidere sull'attività delle pubbliche amministrazioni e su
quella dei cittadini e delle imprese.
Non sono inoltre da registrare novità normative idonee ad
alterare gli attuali assetti processuali.
Competenze e procedure in materia continuano infatti ad
essere devolute, analogamente a quanto avviene in genere in
materia di estradizione, alle autorità giudiziarie secondo
moduli che non richiedono interventi diretti ad incidere
sull'esistente organizzazione giudiziaria.