XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4232




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


          La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo internazionale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di estradizioni.
        Da notizie attinte presso i competenti uffici di questo Dicastero, risulta che negli ultimi 12 anni sono state presentate dalle autorità giudiziarie italiane n. 9 (nove) richieste di estradizioni attive (le ultime due, in ordine di tempo, nel corso dell'anno 2000).

            Si può ipotizzare che la ratifica dell'Accordo porterà presumibilmente ad un incremento del numero di estradizioni attive pari ad un numero massimo di 2 all'anno; l'onere derivante dal trasferimento in Italia degli estradandi può essere così quantificato: 700,00 euro (passaggio aereo solo andata Lima - Roma, tariffa Alitalia) x 2 (numero massimo di estradanti annuo) = 1.400,00 euro.
          Relativamente alle spese per gli accompagnatori, si può ipotizzare per un numero di due unità per ciascuna estradizione attiva, una diaria media di 100 dollari statunitensi (114,30 euro al cambio attuale) ed il costo del passaggio aereo a/r Lima - Roma pari mediamente ad 972,00 euro (tariffa Alitalia, classe economica); pertanto, il relativo onere è pari a:

              972,00 euro (passaggio aereo a/r) x 2 accompagnatori x 2 estradizioni annue = 3.888,00 euro;

              114,30 euro (diaria giornaliera) x 2 accompagnatori x 5 giorni di missione x 2 estradizioni annue = 2.286,00 euro.

          Complessivamente l'onere annuo derivante dall'Accordo di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù può essere quantificato in 7.575 euro.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

          Il disegno di legge proposto non presenta, sotto il profilo dell'impatto, aspetti idonei ad incidere sull'esistente quadro normativo, poiché l'esigenza di modificare il Trattato si è imposta a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 223 del 25 giugno 1996, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè di un corrispondente articolo del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti.
          L'articolo 6 del presente Trattato, prevedendo la possibilità di estradizione per reati puniti con la pena di morte sulla scorta della mera assicurazione della non esecuzione della pena capitale, non dava sufficienti garanzie al condannato che la sentenza non venisse eseguita.
          Si è quindi arrivati alla modifica dell'articolo 6, a seguito della quale risulta esclusa l'irrogazione o la esecuzione, ove vi sia già stata condanna, della pena capitale, oppure la sua sostituzione con altra pena di specie diversa per il medesimo reato, prevista dalla legge del Paese richiedente.
          L'entrata in vigore del Protocollo sarà contestuale a quella del Trattato di estradizione, così da realizzare appieno l'intendimento del legislatore per un equo corso della giustizia in entrambi i Paesi.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

          Il disegno di legge proposto non presenta aspetti tali da incidere sull'attività delle pubbliche amministrazioni e su quella dei cittadini e delle imprese.
          Non sono inoltre da registrare novità normative idonee ad alterare gli attuali assetti processuali.
          Competenze e procedure in materia continuano infatti ad essere devolute, analogamente a quanto avviene in genere in materia di estradizione, alle autorità giudiziarie secondo moduli che non richiedono interventi diretti ad incidere sull'esistente organizzazione giudiziaria.




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